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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 143 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 142 - Art. 142 Codice Penale: Abrogato→Cod. pen. art. 144 - Art. 144 Codice Penale: Abrogato→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 141 Codice Penale: Abrogato→Art. 145 c.p.: Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato→Art. 140 Codice Penale: Abrogato→Art. 146 c.p.: Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena→Articolo 139 Codice Penale: Computo delle pene accessorie→Art. 147 c.p.: Rinvio facoltativo della esecuzione della pena→Art. 138 c.p.: Pena e custodia cautelare per reati commessi all’
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 143 c.p. disciplinava la ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari in base alla recidiva e all'indole del reato.
Ratio
L'art. 143 c.p., nella sua formulazione originaria introdotta dal codice Rocco del 1930, stabiliva che in ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si dovesse tener conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato. La norma rispondeva a una logica di classificazione custodiale: separare i recidivisti dai primari e i condannati per reati gravi da quelli per reati meno allarmanti, al fine di prevenire la reciproca influenza criminogena e garantire l'ordine interno degli istituti.
Analisi
Il codice penale del 1930, ispirato a principi di difesa sociale, concepiva l'esecuzione della pena in chiave prevalentemente retributiva e neutralizzante. L'art. 143 era coerente con questa impostazione: la classificazione dei detenuti per pericolosità e per tipologia criminosa serviva più a contenere il rischio interno che a favorire il recupero del condannato. Con l'avvento della Costituzione repubblicana del 1948 e il progressivo affermarsi del principio rieducativo di cui all'art. 27, comma 3, Cost., quel modello classificatorio puramente custodiale risultò sempre più inadeguato. La riforma penitenziaria operata con la L. 26 luglio 1975, n. 354 ha abrogato l'art. 143 c.p. (unitamente ad altre disposizioni del codice penale in materia esecutiva) assorbendone la materia in un sistema organico e autonomo, fondato sull'osservazione scientifica della personalità del detenuto e sull'individualizzazione del trattamento.
Quando si applica
La disposizione è priva di efficacia dal 26 luglio 1975, data di entrata in vigore della L. n. 354/1975. Nessun procedimento in corso può fondarsi su di essa. La disciplina della distribuzione dei detenuti tra gli istituti è oggi regolata dall'Ordinamento Penitenziario e dai relativi regolamenti di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), che demandano all'osservazione intramuraria e ai provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria le decisioni di assegnazione e trasferimento.
Connessioni
La materia è oggi disciplinata, nel suo nucleo essenziale, dagli artt. 14 e 42 della L. 354/1975, che regolano rispettivamente la separazione dei detenuti e i trasferimenti. Il principio rieducativo che ha determinato l'abrogazione trova fondamento nell'art. 27, comma 3, Cost. Gli artt. 141 e 142 c.p., rimasti formalmente in vigore seppur anch'essi in larga parte superati dalla riforma penitenziaria, costituivano il contesto normativo immediato dell'art. 143 nel Capo II del Titolo V del Libro I del codice penale.
Domande frequenti
Cosa prevedeva originariamente l'art. 143 del codice penale?
Stabiliva che in ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si dovesse tener conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato commesso.
Perché l'art. 143 c.p. è stato abrogato?
È stato abrogato dall'art. 89 della L. 26 luglio 1975, n. 354, che ha introdotto l'Ordinamento Penitenziario e istituito la Magistratura di sorveglianza come organo specializzato nel controllo giurisdizionale sull'esecuzione delle pene.
Quale norma ha preso il posto dell'art. 143 c.p. dopo l'abrogazione?
La materia è oggi disciplinata principalmente dagli artt. 14 e 42 della L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) e dal D.P.R. 230/2000, che regolano la separazione dei detenuti per categorie e i criteri di assegnazione e trasferimento tra istituti.
L'abrogazione dell'art. 143 c.p. ha effetti su procedimenti penali in corso?
No. L'art. 143 c.p. è abrogato dal 1975 e non produce alcun effetto giuridico. Le questioni inerenti all'assegnazione e alla distribuzione dei detenuti sono interamente regolate dalla normativa penitenziaria vigente.
Qual è la differenza tra l'art. 143 c.p. abrogato e l'art. 143 c.p.p. vigente?
Sono norme del tutto distinte: l'art. 143 c.p. (abrogato) riguardava la ripartizione dei condannati negli istituti di pena; l'art. 143 c.p.p. (tuttora vigente) disciplina invece il diritto dell'imputato o indagato all'assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti fondamentali del procedimento penale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate