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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 61-bis c.p. – Circostanza aggravante del reato transnazionale
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 416-bis.1.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 61 - Articolo 61 Codice Penale: (Circostanze aggravanti comuni)→Cod. pen. art. 62 - Articolo 62 Codice Penale: (Circostanze attenuanti comuni)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 62-bis Codice Penale: (Circostanze attenuanti generiche)→Articolo 60 Codice Penale: (Errore sulla persona dell’offeso)→Art. 63 c.p.: (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di→Art. 59 c.p.: (Circostanze non conosciute o erroneamente suppost→Art. 64 c.p.: (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza→Art. 58-bis c.p.: (Procedibilità per i reati commessi col mezzo→Articolo 58 Codice Penale: (Stampa clandestina)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Aumenta la pena da un terzo alla metà quando al reato contribuisce un gruppo criminale organizzato operante in più Stati.
Ratio
L'art. 61-bis c.p. risponde all'esigenza di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata di dimensione internazionale. Il legislatore ha inteso dare attuazione alla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale (Convenzione di Palermo, 2000), ratificata dall'Italia con la legge n. 146/2006, introducendo nel codice penale una circostanza aggravante che tenga conto della maggiore pericolosità dei reati commessi con il contributo di sodalizi criminali che operano oltre i confini nazionali.
Analisi
La norma richiede la contemporanea presenza di due requisiti. Il primo è oggettivo: il reato-base deve essere punito con la reclusione il cui massimo edittale non sia inferiore a quattro anni; non rileva la pena minima. Il secondo è soggettivo-organizzativo: al reato deve aver dato un contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. La nozione di «gruppo criminale organizzato» e di «reato di natura transnazionale» sono definite dall'art. 3 della legge n. 146/2006: è transnazionale il reato commesso in più di uno Stato, o in un solo Stato ma con preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro, oppure ancora quando vi partecipi un gruppo criminale operante in più Paesi. L'aumento di pena va da un terzo alla metà, con applicazione discrezionale da parte del giudice nell'ambito di tale forbice. Il richiamo al secondo comma dell'art. 416-bis.1 c.p. comporta l'applicazione della confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato.
Quando si applica
L'aggravante trova applicazione ogni volta che un reato con massimo edittale pari o superiore a quattro anni di reclusione sia stato commesso con il contributo di un'organizzazione criminale transnazionale. Esempi tipici: traffico internazionale di stupefacenti, tratta di persone, riciclaggio, contrabbando aggravato. Non si applica ai reati puniti con pena detentiva il cui massimo sia inferiore a quattro anni, né ai reati commessi da singoli individui privi di collegamento con strutture criminali organizzate a carattere transnazionale.
Connessioni
L'art. 61-bis si colloca nel sistema delle circostanze aggravanti comuni (artt. 61 e ss. c.p.) e si raccorda con: l'art. 416-bis.1 c.p. (aggravante per reati di stampo mafioso e relativa confisca); l'art. 416 c.p. (associazione per delinquere); l'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso); la legge n. 146/2006 di ratifica della Convenzione di Palermo, che fornisce le definizioni operative essenziali per l'applicazione della norma.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, cittadino italiano, partecipa a un'organizzazione che importa sostanze stupefacenti dal Sud America attraverso canali logistici gestiti da cellule operative presenti in Spagna e nei Paesi Bassi. Processato in Italia per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (punito con reclusione fino a vent'anni), il giudice applica l'aggravante ex art. 61-bis c.p. in quanto il gruppo criminale opera stabilmente in più Stati, aumentando la pena da un terzo alla metà e disponendo la confisca obbligatoria dei proventi.
Caio e Sempronio fanno parte di un sodalizio dedito alla tratta di esseri umani: il reclutamento avviene in Nigeria, il transito in Libia e l'introduzione nel territorio italiano è coordinata da una struttura con referenti in più Paesi europei. Imputati in Italia per il reato di cui all'art. 601 c.p. (reclusione fino a vent'anni), rispondono anche dell'aggravante transnazionale, che incide sia sulla misura della pena sia sull'applicazione della confisca estesa dei beni riconducibili all'attività criminosa.
Domande frequenti
Che cos'è la circostanza aggravante del reato transnazionale?
È una circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61-bis c.p. che comporta un aumento della pena da un terzo alla metà quando al reato, punito con reclusione massima non inferiore a quattro anni, ha dato un contributo un gruppo criminale organizzato attivo in più di uno Stato.
Qual è la differenza tra reato transnazionale e associazione per delinquere?
Il reato transnazionale non è un reato autonomo ma una circostanza aggravante che si aggiunge a un reato-base già esistente. L'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) o di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) è invece un reato autonomo che punisce la mera partecipazione a un sodalizio criminale, indipendentemente dalla commissione di reati-scopo.
Quali reati possono essere aggravati dall'art. 61-bis c.p.?
Possono essere aggravati tutti i reati il cui massimo edittale di reclusione non sia inferiore a quattro anni, purché nella loro commissione abbia dato un contributo un gruppo criminale organizzato transnazionale. Non è quindi rilevante la pena minima, bensì soltanto il limite massimo della cornice edittale.
Cosa si intende per «gruppo criminale organizzato» ai fini dell'art. 61-bis c.p.?
La definizione è fornita dalla legge n. 146/2006 (ratifica della Convenzione di Palermo): si tratta di un gruppo strutturato, composto da tre o più persone, che esiste da un certo periodo di tempo e agisce in concerto allo scopo di commettere reati gravi per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale.
Quali sono le conseguenze pratiche del richiamo all'art. 416-bis.1, secondo comma, c.p.?
Il richiamo comporta l'applicazione della confisca obbligatoria, anche nella forma per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato. Ciò significa che il giudice è tenuto a disporre la confisca anche quando i beni originari non siano direttamente aggredibili, potendo colpire beni di valore corrispondente nella disponibilità del condannato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate