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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica)
In vigore dal 1° luglio 1931
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 56 - Articolo 56 Codice Penale: (Delitto tentato)→Cod. pen. art. 57-bis - bis c.p.: (Reati commessi col mezzo della stampa non per→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 58 Codice Penale: (Stampa clandestina)→Art. 58-bis c.p.: (Procedibilità per i reati commessi col mezzo→Articolo 55 Codice Penale: (Eccesso colposo)→Art. 59 c.p.: (Circostanze non conosciute o erroneamente suppost→Articolo 54 Codice Penale: (Stato di necessità)→Articolo 60 Codice Penale: (Errore sulla persona dell’offeso)→Articolo 53 Codice Penale: (Uso legittimo delle armi)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il direttore che omette i controlli sul periodico risponde a titolo di colpa per i reati commessi tramite pubblicazione.
Ratio
L'art. 57 c.p. risponde all'esigenza di attribuire una responsabilità penale a chi, per ruolo istituzionale, esercita un potere di controllo editoriale sul periodico. Il direttore responsabile non è punito per aver voluto il reato, ma per non aver vigilato come avrebbe dovuto: si tratta di un reato omissivo colposo di posizione, fondato sulla qualifica soggettiva rivestita.
Analisi
La struttura della norma è tripartita: (1) presuppone che un reato sia stato effettivamente commesso tramite il periodico; (2) richiede che il direttore abbia omesso il controllo necessario a impedirlo; (3) imputa tale omissione a titolo di colpa, non di dolo. La clausola «fuori dei casi di concorso» chiarisce che, ove il direttore abbia partecipato intenzionalmente al reato, risponderà a titolo di concorso ex art. 110 c.p., con ben altra cornice edittale. La pena applicabile è quella del reato-presupposto, diminuita in misura non eccedente un terzo: il giudice ha quindi un margine discrezionale nella riduzione, che non può tuttavia superare tale soglia.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente ai periodici (quotidiani, settimanali, riviste registrate) e ai rispettivi direttori o vice-direttori responsabili registrati ai sensi della legge sulla stampa (L. 47/1948). Non si applica ai libri, ai comunicati occasionali né, secondo l'orientamento prevalente, ai siti internet privi di registrazione come testata giornalistica periodica. Il reato-presupposto può essere qualunque illecito penale realizzabile a mezzo stampa: diffamazione, istigazione, oscenità e altri.
Connessioni
L'art. 57 c.p. va letto insieme all'art. 57-bis c.p., che estende una responsabilità analoga agli stampatori e agli editori in assenza di direttore responsabile. Rileva inoltre il coordinamento con la L. 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), che definisce i requisiti della testata periodica e del direttore responsabile, nonché con l'art. 596 c.p. in materia di diffamazione a mezzo stampa, reato-presupposto di gran lunga più frequente nella prassi applicativa.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio è direttore responsabile di un settimanale di informazione locale. Un giornalista pubblica un articolo gravemente diffamatorio nei confronti di Caio senza che Tizio abbia letto o approvato il pezzo prima della pubblicazione. Tizio risponde ex art. 57 c.p. per omesso controllo, a titolo di colpa, con la pena della diffamazione a mezzo stampa ridotta fino a un terzo; il giornalista risponde invece a titolo di dolo per il reato principale.
Sempronia è vice-direttrice responsabile di una rivista mensile e sostituisce il direttore assente. Durante la sua reggenza viene pubblicato un articolo contenente istigazione a delinquere. Non avendo predisposto alcuna procedura di verifica dei contenuti prima dell'uscita, Sempronia risponde ex art. 57 c.p. quale vice-direttrice responsabile, poiché la norma equipara espressamente le due figure.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 57 del codice penale?
L'art. 57 c.p. stabilisce che il direttore o il vice-direttore responsabile di un periodico che omette di esercitare il controllo necessario a impedire la commissione di reati tramite la pubblicazione risponde penalmente a titolo di colpa, con la pena del reato commesso ridotta fino a un terzo.
Qual è la differenza tra l'art. 57 e l'art. 57-bis c.p.?
L'art. 57 c.p. riguarda il direttore o vice-direttore responsabile del periodico. L'art. 57-bis c.p. si applica invece agli stampatori e agli editori nei casi in cui la pubblicazione sia avvenuta senza l'indicazione del direttore responsabile o con indicazione fittizia, estendendo loro una responsabilità colposa analoga.
Il direttore di un sito internet può essere punito ai sensi dell'art. 57 c.p.?
Secondo l'orientamento prevalente, l'art. 57 c.p. si applica solo alle testate giornalistiche periodiche registrate ai sensi della legge sulla stampa. I siti internet non registrati come testate periodiche non rientrano nell'ambito applicativo della norma, sebbene il tema sia ancora oggetto di discussione giurisprudenziale.
Il direttore risponde anche se non sapeva del contenuto illecito?
Sì: la responsabilità ex art. 57 c.p. è colposa, non dolosa. Il direttore risponde proprio perché non ha predisposto un adeguato sistema di controllo editoriale, indipendentemente dalla sua conoscenza concreta del singolo articolo. Se invece fosse a conoscenza del contenuto e lo avesse approvato, potrebbe rispondere a titolo di concorso nel reato.
Qual è la pena prevista dall'art. 57 c.p.?
Non esiste una pena autonoma: la norma rinvia alla pena stabilita per il reato concretamente commesso tramite il periodico, applicandola in misura diminuita non eccedente un terzo. La cornice edittale varia quindi a seconda del reato-presupposto (ad esempio diffamazione, istigazione, oscenità).
Fonti consultate: 1 fonte verificate