Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 c.p. (Interdizione dai pubblici uffici)
In vigore dal 1° luglio 1931
L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
:1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
:2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio;
:3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
:4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
:5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
:6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
:7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.
In sintesi
Indice dei contenuti
Pena perpetua o temporanea che priva il condannato di diritti politici, uffici pubblici, onorificenze e capacità future.
Ratio
L'interdizione dai pubblici uffici rappresenta una misura di tutela dell'integrità e della fiducia nella pubblica amministrazione. La pena colpisce la reputazione civile del condannato, ritenendo incompatibile lo svolgimento di funzioni pubbliche o il godimento di onorificenze per chi ha violato gravemente l'ordinamento penale.
Analisi
La norma distingue due forme: l'interdizione perpetua comporta la perdita totale e definitiva di numerosi diritti (politici, civili, accademici e onorari); l'interdizione temporanea produce invece effetti limitati nel tempo, consentendo il recupero progressivo della capacità giuridica. La portata della sanzione è ampia e tocca sfere diverse della vita civile del condannato. La lett. 7) è particolarmente rilevante perché preclude l'accesso futuro a qualsiasi forma di ufficio o titolo, anche dopo estinzione della pena.
Quando si applica
L'interdizione dai pubblici uffici è applicata nei reati di particolare gravità che ledono la morale pubblica, la lealtà verso lo Stato o l'esercizio corretto delle funzioni. Esempi: corruzione, malversazione, abuso di ufficio, reati contro la Costituzione. Il giudice ne dispone generalmente in aggiunta alla pena principale.
Connessioni
Art. 29 c.p. (casi di interdizione automatica); art. 30 c.p. (interdizione da professione); artt. 317-320 c.p. (corruzione e abuso d'ufficio); art. 172 c.p. (riabilitazione) per l'estinzione della pena.
Casi pratici
Caso 1: Corruzione in ufficio
Tizio, impiegato presso l'Agenzia delle Entrate, è condannato per corruzione (art. 318 c.p.) a 3 anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Conseguenze: Tizio non può più rivestire alcun ufficio pubblico, non ha diritto di voto, perde la qualifica di pubblico ufficiale. Anche dopo la liberazione non potrebbe candidarsi a sindaco o assessore, né ottenere incarichi di fiducia presso enti pubblici.
Caso 2: Interdizione temporanea
Caio, dirigente scolastico, è condannato per abuso di ufficio (art. 323 c.p.) a 2 anni di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per 4 anni. Durante il periodo di interdizione, Caio non può esercitare alcun incarico pubblico né assumere nuove cariche. Scaduti i 4 anni, recupera la capacità di accedere a incarichi pubblici e di candidarsi, salvo altre condanne.
Caso 3: Interdizione parziale
Sempronio, ex sindaco, è condannato per peculato e la sentenza dispone l'interdizione dai pubblici uffici limitata agli incarichi elettivi. Sempronio rimane vietato dal candidarsi a qualsiasi carica elettiva, ma conserva la possibilità di rivestire incarichi amministrativi non elettivi.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra interdizione perpetua e temporanea?
L'interdizione perpetua è definitiva e illimitata nel tempo: il condannato perde per sempre i diritti e gli uffici indicati. L'interdizione temporanea ha durata limitata (minimo 1 anno, massimo 5 anni) e consente il recupero dei diritti al termine. Con la riabilitazione (art. 172 c.p.), anche l'interdizione perpetua può essere estinta.
Se sono condannato all'interdizione dai pubblici uffici, perdo il diritto di voto?
Sì, ma solo se si tratta di interdizione perpetua. L'interdizione perpetua priva del diritto di elettorato (diritto di voto) e di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale. L'interdizione temporanea non tocca il diritto di voto se non diversamente specificato nella sentenza.
Posso ancora lavorare nel settore privato se sono interdetto dai pubblici uffici?
Sì. L'interdizione riguarda solo incarichi pubblici, cariche statali e onorificenze. Il lavoro privato rimane consentito. Tuttavia, per alcune professioni (avvocato, notaio, dottore commercialista), l'interdizione comporta automaticamente la sospensione dall'esercizio della professione.
Cosa significa 'capacità di acquistare diritti e uffici' nella lett. 7)?
Significa che durante l'interdizione (temporanea) o in perpetuo (permanente) non si può accedere a nuovi uffici pubblici, nuove cariche, nuovi gradi accademici o nuove onorificenze. Per esempio, non si può conseguire una laurea presso un'università statale se sotto interdizione perpetua.
Come si recuperano i diritti persi per interdizione?
Con l'interdizione temporanea, i diritti si recuperano automaticamente allo scadere del termine. Con l'interdizione perpetua, è possibile chiedere la riabilitazione al giudice dopo almeno 10 anni dalla fine della pena principale (art. 172 c.p.), previa valutazione della condotta post-penale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate