Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2920 c.c. Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

In vigore dal 19/04/1942

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

In sintesi

  • L'articolo regola la posizione dei terzi che vantavano diritti reali su un bene mobile venduto in sede di espropriazione forzata.
  • Chi non ha fatto valere le proprie ragioni sulla somma ricavata non può rivendicare il bene contro l'acquirente in buona fede.
  • I terzi pretermessi non possono nemmeno chiedere ai creditori la restituzione della somma già distribuita.
  • La buona fede dell'acquirente all'asta è presupposto essenziale per l'effetto purgativo previsto dalla norma.
  • Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per danni e spese sostenute dal terzo.
  • La disposizione tutela la stabilità della vendita forzata mobiliare e la certezza dei traffici esecutivi.
Indice dei contenuti

Inquadramento dell'articolo 2920 del Codice civile

L'articolo 2920 del Codice civile chiude il sistema delle garanzie per l'acquirente di beni mobili venduti in sede di espropriazione forzata, completando le regole degli articoli precedenti in tema di effetti della vendita coattiva. La norma stabilisce un principio di stabilità del trasferimento esecutivo: chi acquista all'asta una cosa mobile in buona fede consolida il proprio acquisto anche se sul bene gravavano diritti reali di terzi non emersi nel corso della procedura. La ratio risiede nella necessità di rendere appetibili le aste pubbliche, garantendo all'aggiudicatario un titolo solido che non possa essere rimesso in discussione da pretese postume di soggetti rimasti estranei alla procedura.

La posizione dei terzi pretermessi

I terzi che erano proprietari o titolari di altri diritti reali sul bene mobile espropriato avevano l'onere, durante la procedura, di far valere le proprie ragioni sulla somma ricavata dalla vendita, ad esempio mediante intervento o opposizione di terzo ai sensi degli articoli 619 e seguenti del Codice di procedura civile. Se restano inerti, perdono ogni possibilità di recupero: non possono né rivendicare il bene contro l'acquirente né chiedere ai creditori distributari la restituzione di quanto incassato. La preclusione e' duplice e definitiva, e si fonda sull'onere di attivarsi tempestivamente nelle forme processuali tipiche dell'esecuzione mobiliare.

La buona fede dell'acquirente

Il fulcro della tutela e' la buona fede dell'aggiudicatario, intesa come ignoranza di ledere il diritto altrui al momento dell'acquisto. Si tratta della medesima nozione che opera nell'articolo 1153 del Codice civile in tema di acquisto a non domino di beni mobili: la vendita forzata, pur essendo atto giuridico pubblico, produce un effetto analogo a quello dell'acquisto in buona fede mediante possesso, rafforzato dalla cornice processuale. Se Tizio acquista all'asta un macchinario industriale ignorando che Caio ne fosse proprietario, e Caio non e' intervenuto nella procedura, Tizio diventa titolare definitivo del bene. La buona fede si presume, in linea con l'articolo 1147, e spetta al terzo che agisce darne la prova contraria, dimostrando che l'acquirente sapeva o doveva sapere del difetto di legittimazione del debitore esecutato.

Responsabilità del creditore procedente

L'ultimo inciso dell'articolo 2920 tempera la rigidita' della regola purgativa: se il creditore che ha promosso l'esecuzione era in mala fede, ossia sapeva che il bene non apparteneva al debitore o era gravato da diritti di terzi, risponde dei danni e delle spese verso il terzo pregiudicato. La mala fede deve essere provata da chi agisce e riguarda lo stato soggettivo al momento del pignoramento o della prosecuzione dell'esecuzione. Il danno risarcibile comprende sia il valore del bene perduto sia le spese sopportate dal terzo per il tentativo di tutela, secondo i principi generali della responsabilità aquiliana.

Ambito applicativo e coordinamento sistematico

La norma riguarda esclusivamente i beni mobili e va coordinata con l'articolo 2919 sull'effetto traslativo della vendita forzata e con l'articolo 2921 sull'evizione. Non si applica ai beni mobili registrati, per i quali la pubblicita' nei registri rende difficilmente configurabile la buona fede dell'acquirente: chi compra un autoveicolo all'asta ha l'onere di consultare il PRA, e l'eventuale annotazione di un diritto altrui esclude la buona fede. La disposizione esprime un principio generale di tutela della circolazione coattiva: chi acquista in sede esecutiva confida nella regolarita' della procedura e nella legittimazione apparente del debitore esecutato, salvo che emerga la consapevolezza del vizio. Il terzo pretermesso conserva comunque l'azione personale contro il debitore esecutato per il valore del bene perduto, ma si tratta di un credito ordinario il cui recupero dipende dalla capienza patrimoniale del responsabile.

Domande frequenti

Cosa accade al terzo proprietario che non interviene nell'esecuzione mobiliare?

Il terzo perde definitivamente la possibilità di rivendicare il bene contro l'acquirente in buona fede e non può chiedere ai creditori la restituzione della somma distribuita. Resta solo l'eventuale azione risarcitoria contro il creditore procedente in mala fede o contro il debitore esecutato.

L'acquirente all'asta mobiliare deve verificare la titolarita' del bene?

L'aggiudicatario non ha un obbligo specifico di indagine, ma deve essere in buona fede, ossia non deve sapere ne' poter facilmente conoscere che il bene non appartiene al debitore esecutato. La buona fede si presume, salva prova contraria del terzo che agisce.

Quando il creditore procedente e' considerato in mala fede ai fini dell'articolo 2920?

La mala fede sussiste quando il creditore, al momento di promuovere o proseguire l'esecuzione, sapeva che il bene non era di proprieta' del debitore o era gravato da diritti reali di terzi. La prova grava sul terzo che chiede il risarcimento.

L'articolo 2920 si applica anche ai veicoli o ad altri beni mobili registrati?

La disciplina riguarda i beni mobili in senso stretto. Per i beni mobili registrati, come autoveicoli e navi, la pubblicita' nei pubblici registri rende difficilmente configurabile la buona fede dell'acquirente, che ha l'onere di consultare i registri prima dell'aggiudicazione.

Il terzo può agire contro il debitore esecutato dopo la vendita?

Si', il terzo conserva l'azione personale contro il debitore esecutato per il valore del bene perduto, ma si tratta di un credito ordinario il cui recupero dipende dalla capienza patrimoniale del debitore. La norma esclude solo le azioni contro l'acquirente in buona fede e contro i creditori distributari.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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