Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2853 c.c. Richieste contemporanee d’iscrizione
In vigore dal 19/04/1942
Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2852 - Articolo 2852 Codice Civile: Grado dell’ipoteca→Cod. civ. art. 2854 - Articolo 2854 Codice Civile: Ipoteche iscritte nello stesso grado→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2851 c.c.: Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli ere→Articolo 2855 Codice Civile: Estensione degli effetti dell’iscrizione→Articolo 2850 Codice Civile: Formalità per la rinnovazione→Articolo 2856 Codice Civile: Surrogazione del creditore perdente→Articolo 2857 Codice Civile: Limiti della surrogazione→Articolo 2848 Codice Civile: Nuova iscrizione dell’ipoteca→Articolo 2858 Codice Civile: Facoltà del terzo acquirente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2853 del codice civile disciplina una situazione di apparente dettaglio tecnico che cela, in realta, un principio cardine del sistema delle garanzie reali: la regola del grado ipotecario e il modo in cui esso si determina quando piu creditori si presentano nello stesso istante. La disposizione stabilisce che il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado; ma, se piu persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di cio si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti. La norma, pur breve, risolve un problema concreto e ricorrente: come ordinare cronologicamente cio che, di fatto, e simultaneo.
Il principio del grado ipotecario
Nel sistema delle ipoteche il grado e tutto. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene con preferenza rispetto ai creditori successivi; ma quando piu ipoteche gravano sullo stesso immobile, occorre stabilire un ordine di priorita. Questo ordine e dato dal grado, e il grado dipende, di norma, dal momento dell'iscrizione: chi iscrive per primo acquista il primo grado e si soddisfa per primo, chi segue acquista gradi successivi e si soddisfa solo dopo. Il criterio temporale e tradotto operativamente nel numero d'ordine che il conservatore assegna a ciascuna iscrizione. L'art. 2853 conferma questo principio nella sua prima parte, ricordando che e proprio il numero d'ordine a fissare il grado.
Il problema della contemporaneita
La regola del numero d'ordine funziona perfettamente quando le iscrizioni si succedono nel tempo. Ma cosa accade se piu creditori presentano la nota nello stesso momento, contro lo stesso debitore o sugli stessi beni? Attribuire a uno il primo posto e all'altro il secondo sarebbe arbitrario, perche nessuno dei due e giunto effettivamente prima. La soluzione del codice e tanto semplice quanto equilibrata: in caso di presentazione contemporanea, le iscrizioni ricevono lo stesso numero d'ordine. Cosi facendo, la legge rinuncia a creare una priorita fittizia e riconosce ai creditori simultanei una posizione di parita.
La parita di grado e i suoi effetti
L'attribuzione dello stesso numero comporta che i creditori concorrenti si collochino nel medesimo grado. La conseguenza pratica e che, in sede di distribuzione del ricavato, essi non si soddisfano l'uno prima dell'altro ma concorrono insieme: se il ricavato e sufficiente, entrambi sono pagati integralmente; se e insufficiente, si ripartisce tra loro in proporzione ai rispettivi crediti, secondo la logica del concorso paritario. La norma realizza cosi una forma di par condicio circoscritta ai creditori che hanno agito nello stesso istante, evitando che la casualita del momento di registrazione si traduca in un vantaggio ingiustificato per l'uno a danno dell'altro.
Il ruolo del conservatore e la menzione nella ricevuta
La disposizione attribuisce un compito preciso al conservatore dei registri immobiliari, oggi inserito nel sistema della pubblicita immobiliare gestito dall'amministrazione competente. Egli, di fronte a richieste contemporanee, non solo esegue le iscrizioni sotto lo stesso numero, ma deve dare atto della contemporaneita nella ricevuta rilasciata a ciascun richiedente. Questa menzione ha una funzione di trasparenza e di certezza: consente a ciascun creditore di sapere immediatamente di non avere conseguito una priorita esclusiva e documenta la situazione di parita, evitando contestazioni successive sull'ordine effettivo delle iscrizioni.
La ratio: certezza e imparzialita
Dietro la regola dell'art. 2853 vi e l'esigenza di garantire certezza e imparzialita nel sistema della pubblicita immobiliare. Il grado ipotecario incide profondamente sulla sorte dei crediti, e ogni margine di arbitrio nella sua determinazione si tradurrebbe in un'incrinatura della fiducia che il sistema deve ispirare. Fissando una regola oggettiva per i casi di contemporaneita, la norma elimina la discrezionalita del conservatore e impedisce che differenze di pochi istanti, o addirittura simultanee, producano effetti sproporzionati. E' una disposizione di chiusura che completa il sistema del grado, rendendolo coerente anche nelle situazioni di confine.
Collocazione sistematica e rilievo pratico
L'art. 2853 si colloca tra le norme che regolano l'iscrizione dell'ipoteca e i suoi effetti. La sua portata pratica, pur statisticamente limitata, e tutt'altro che trascurabile nelle situazioni in cui piu creditori, magari a seguito di una medesima vicenda economica del debitore, si attivino simultaneamente per garantirsi sul suo patrimonio. Per il professionista, la conoscenza di questa regola e essenziale per valutare correttamente la posizione di un creditore ipotecario e per anticipare gli esiti di un eventuale concorso, soprattutto quando dalla data e dall'ordine delle iscrizioni dipendono in concreto le possibilita di recupero.
Il coordinamento con la pubblicita immobiliare
L'art. 2853 va letto nel piu ampio sistema della pubblicita immobiliare, che si fonda sull'ordine cronologico delle formalita e sulla loro opponibilita ai terzi. Il numero d'ordine non e un dato burocratico, ma il perno attorno a cui ruota la priorita dei diritti: chi consulta i registri ricostruisce la sequenza delle iscrizioni proprio attraverso quel numero. La regola sulla contemporaneita completa questo meccanismo, assicurando che anche l'ipotesi-limite della simultaneita trovi una soluzione coerente con la logica del sistema. Per il professionista che esamini la situazione ipotecaria di un immobile, la presenza di iscrizioni recanti lo stesso numero e un segnale immediato di concorso paritario tra creditori, da valutare con attenzione nella stima delle effettive possibilita di soddisfacimento.
Riflessi sulla tutela dei creditori
Sul versante della tutela dei creditori, la disciplina della contemporaneita riveste un'importanza che va oltre l'apparente tecnicismo. Il creditore ipotecario fonda le proprie aspettative di recupero sul grado della sua garanzia: sapere se concorrera in posizione paritaria con altri o se godra di una priorita esclusiva incide direttamente sulla stima del rischio. L'art. 2853 assicura che questo dato sia conoscibile fin dal momento dell'iscrizione, grazie alla menzione della contemporaneita nella ricevuta, e che la situazione di concorso sia gestita secondo una regola oggettiva e prevedibile. In un contesto in cui spesso piu creditori si attivano a fronte di una medesima crisi del debitore, la chiarezza del criterio si rivela un presidio di equita e di certezza nei rapporti.
Casi pratici
Caso 1: due note presentate insieme
Tizio e Caio, creditori dello stesso debitore, si presentano nello stesso momento presso l'ufficio competente per iscrivere ipoteca sul medesimo immobile. Non potendosi stabilire chi sia giunto prima, le due iscrizioni ricevono lo stesso numero d'ordine: Tizio e Caio acquistano pari grado e, in caso di vendita del bene, concorreranno insieme sul ricavato.
Caso 2: ricavato insufficiente e riparto proporzionale
L'immobile gravato dalle ipoteche contemporanee di Tizio e Caio viene venduto, ma il ricavato non basta a soddisfare entrambi i crediti per intero. Essendo i due creditori di pari grado, la somma disponibile non viene attribuita per intero all'uno escludendo l'altro, ma ripartita tra loro in proporzione all'entita dei rispettivi crediti.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 2853 c.c.?
Stabilisce che il numero d'ordine delle iscrizioni determina il grado dell'ipoteca, ma che le iscrizioni richieste contemporaneamente contro la stessa persona o sugli stessi immobili sono eseguite sotto lo stesso numero.
Cosa significa che le iscrizioni hanno lo stesso numero?
Significa che i creditori che hanno presentato simultaneamente la nota acquistano lo stesso grado e concorrono in posizione paritaria sul ricavato del bene.
Come si ripartisce il ricavato tra creditori di pari grado?
Se il ricavato e sufficiente sono pagati integralmente; se e insufficiente, si ripartisce tra loro in proporzione all'ammontare dei rispettivi crediti.
Che obbligo ha il conservatore in caso di richieste contemporanee?
Deve eseguire le iscrizioni sotto lo stesso numero e fare menzione della contemporaneita nella ricevuta rilasciata a ciascun richiedente.
Perche la legge prevede questa regola?
Per garantire certezza e imparzialita, evitando che si crei una priorita arbitraria tra creditori che hanno agito nello stesso istante.