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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge regionale sarda n. 7/2006, nella parte in cui usava il termine «sovranità» riferito al popolo sardo: la sovranità appartiene all’intero popolo italiano e non può essere rivendicata da una singola Regione.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma della Sardegna aveva istituito una «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» con la legge regionale n. 7/2006. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge, ritenendo che l’uso del termine «sovranità» in riferimento alla Regione fosse incompatibile con la Costituzione, che attribuisce la sovranità esclusivamente all’intero popolo italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Si censuravano gli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lett. a), e 3, nonché la rubrica della legge regionale sarda n. 7/2006, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 16, 101, 114, 116, 117, 120, 132, 133 e 138 Cost. e allo Statuto speciale. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara incostituzionali le espressioni «sovranità» e «elementi di sovranità regionale» nella rubrica e negli articoli della legge, perché confliggono con il principio per cui la sovranità appartiene all’intero popolo italiano (art. 1 Cost.) e non può essere rivendicata da enti regionali. Le restanti questioni sono dichiarate inammissibili.

Il principio

La Costituzione distingue nettamente la sovranità statale dall’autonomia regionale: le Regioni, anche quelle a statuto speciale, godono di autonomia ma non di sovranità. L’uso legislativo regionale del termine «sovranità» è costituzionalmente illegittimo.

Domande e risposte

Le Regioni italiane possono rivendicare la propria sovranità?

No: la sovranità appartiene al popolo italiano nella sua unità (art. 1 Cost.). Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, sono titolari di autonomia, non di sovranità. La distinzione è netta e inderogabile.

Cosa può fare una Regione per modificare il proprio Statuto speciale?

Può esprimere pareri e proporre modifiche, ma la competenza definitiva spetta al Parlamento nazionale tramite legge costituzionale (art. 138 Cost.); la Regione non può unilateralmente determinare i contenuti del proprio statuto.

Qual era lo scopo della legge regionale sarda?

Istituire un organo (la Consulta) per elaborare un progetto di nuovo statuto regionale che valorizzasse l’identità sarda. La Corte ha ammesso che la Consulta possa operare, ma senza fare riferimento alla «sovranità» del popolo sardo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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