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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 234 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — personale ATA scolastico. La questione è stata definita con esito: questioni non fondate.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e altri nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — personale ATA scolastico.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — personale ATA scolastico. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24, art. 36 e altri. Giudice rimettente: Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e altri.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L’Aq

Il principio

La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La Corte ha esaminato le censure nel merito e le ha ritenute infondate: la norma impugnata non viola la Costituzione.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24, art. 36 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e altri. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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