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Con sentenza n. 235 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di dichiarazioni del Presidente della Regione Veneto in Consiglio regionale — conflitto tra enti. La questione è stata definita con esito: inammissibile (conflitto tra enti).

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di un conflitto di attribuzioni tra Regione Veneto. Il giudizio riguarda la delimitazione delle sfere di competenza degli organi coinvolti secondo il riparto previsto dalla Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: dichiarazioni del Presidente della Regione Veneto in Consiglio regionale — conflitto tra enti. Parametri costituzionali invocati: art. 122. Giudice rimettente: Regione Veneto.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso col quale la Regione ha sollevato il conflitto di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

Il conflitto di attribuzioni tra enti è stato dichiarato inammissibile perché mancavano i presupposti soggettivi o oggettivi per l’instaurazione del giudizio.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 122 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Regione Veneto. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

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