Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 95/2024 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione autonoma Sardegna contro i fondi statali per i collegamenti aerei delle isole, giudicando in parte inammissibili e in parte non fondate le censure sull’insufficienza degli stanziamenti.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha istituito un fondo statale per ridurre gli svantaggi dell’insularità, in particolare nel trasporto aereo da e per le isole maggiori. La Regione Sardegna ha ritenuto le risorse troppo esigue: 5 milioni di euro per il 2023 e 15 milioni a decorrere dal 2024 per tutte le regioni insulari, a fronte di un fabbisogno regionale stimato tra 170 e 200 milioni di euro l’anno per i soli obblighi di servizio pubblico sui voli. Secondo la difesa regionale, lo Stato avrebbe così disatteso l’obbligo, introdotto nel 2022 con la riforma dell’art. 119 della Costituzione, di prevedere misure effettive contro gli svantaggi dell’insularità, oltre ad aver fissato gli importi senza un confronto con le Regioni interessate. In gioco c’era quindi la portata concreta del nuovo riconoscimento costituzionale dell’insularità e il metodo con cui lo Stato distribuisce le risorse alle autonomie speciali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Sardegna ha impugnato in via principale l’art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per contrasto con gli artt. 3, 5, 23, 81, 116, 117, 119 e 136 della Costituzione, nonché con norme dello Statuto speciale (legge cost. n. 3 del 1948). I principali parametri erano l’art. 119 Cost. (insularità e autonomia finanziaria), il principio di leale collaborazione e il rispetto del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.), in relazione alla precedente sentenza n. 6 del 2019.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 119, 3, 117 terzo comma, 116 e 81 Cost., per genericità e insufficiente sviluppo argomentativo delle censure. Ha invece dichiarato non fondate le questioni riferite all’art. 136 Cost. (nessuna violazione del giudicato della sentenza n. 6 del 2019, perché le nuove norme non riproducono né ripristinano quella già annullata) e quelle riferite al principio di leale collaborazione (artt. 5 e 117 Cost.) e agli artt. 3 e 23 Cost. Il ricorso regionale è stato quindi integralmente respinto.
Il principio
Il riconoscimento costituzionale dell’insularità (art. 119 Cost.) non si traduce automaticamente in un diritto a un determinato ammontare di risorse: chi contesta l’insufficienza di uno stanziamento statale deve indicare in modo puntuale e adeguatamente motivato perché le somme previste sarebbero inidonee, altrimenti la censura è inammissibile.
Domande e risposte
La Corte ha detto che 5 milioni di euro sono sufficienti per l’insularità?
No. La Corte non ha valutato nel merito l’adeguatezza dell’importo: ha ritenuto la censura sull’art. 119 Cost. troppo generica e quindi inammissibile, senza pronunciarsi su quanto debba spendere lo Stato.
La riforma del 2022 sull’insularità è quindi senza effetti?
No. La Corte ne conferma il valore, ma chiarisce che impone allo Stato misure effettive senza fissare cifre predeterminate. Spetta a chi ricorre dimostrare in modo specifico l’inadeguatezza delle risorse stanziate.
Perché alcune questioni sono state respinte e altre dichiarate inammissibili?
Inammissibilità e non fondatezza sono esiti diversi: la prima riguarda censure mal poste o generiche, che la Corte non esamina nel merito; la seconda riguarda censure esaminate ma ritenute infondate. Qui si sono cumulati entrambi gli esiti.
Lo Stato doveva concordare gli importi con la Regione?
La Corte ha escluso la violazione della leale collaborazione: per le scelte di bilancio statale di questo tipo non era richiesta una previa intesa con le Regioni interessate.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione – insularità e autonomia finanziaria degli enti territoriali, parametro centrale del ricorso
- Art. 136 della Costituzione – effetti delle decisioni della Corte e divieto di ripristinare norme già annullate
- Art. 5 della Costituzione – principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze legislative e leale collaborazione
- Art. 3 della Costituzione – principio di ragionevolezza
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio
- Art. 116 della Costituzione – autonomia delle Regioni a statuto speciale
- Art. 23 della Costituzione – riserva di legge in materia di prestazioni imposte
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Vedi anche
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