Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 9 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme statali e regionali che disciplinavano in modo derogatorio il rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio.
Di cosa si tratta
Le Regioni che presentano un disavanzo devono rientrare seguendo regole di finanza pubblica uniformi, che garantiscono l’unità economica della Repubblica e la sostenibilità dei conti. Per la Regione Siciliana erano state introdotte norme che prevedevano una disciplina speciale e di maggior favore per il rientro dal disavanzo, discostandosi dal paradigma valido per le altre Regioni. La questione è arrivata alla Corte attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto: la Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana, esaminando il rendiconto generale per l’esercizio 2020, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su queste norme. Secondo i giudici contabili, una disciplina derogatoria che alleggerisce gli obblighi di rientro per una singola Regione contrasta con gli obiettivi di finanza pubblica e con il principio di equilibrio del bilancio, scaricando di fatto sul futuro o sulla collettività i costi del disavanzo.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 (norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia contabile), l’art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 e l’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. La Corte dei conti li riteneva in contrasto, in particolare, con gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte e tre le previsioni: l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 nel testo vigente prima delle modifiche del 2021, l’art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 e l’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. La disciplina speciale di rientro dal disavanzo, più favorevole alla Regione, è stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di equilibrio e sostenibilità del bilancio.
Il principio
Le regole sul rientro dal disavanzo e sull’equilibrio di bilancio costituiscono un paradigma uniforme che declina l’unità economica e finanziaria della Repubblica: una Regione, pur a statuto speciale, non può introdurre una disciplina derogatoria di maggior favore che si ponga in contrasto con gli obiettivi generali di finanza pubblica.
Domande e risposte
Una Regione a statuto speciale può avere regole di bilancio proprie?
Gode di autonomia, ma non fino al punto di derogare ai principi costituzionali di equilibrio e sostenibilità del bilancio, che valgono per tutte le Regioni.
Come è arrivata la questione alla Corte?
Attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, in cui la Corte dei conti verifica la regolarità dei conti e può sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Perché conta per i cittadini?
Perché regole di rientro più morbide per una Regione possono tradursi in maggiore debito e minori risorse future per servizi e investimenti, a danno della collettività.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito pubblico.
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento e equilibrio dei bilanci pubblici.
- Art. 119 della Costituzione – autonomia finanziaria delle Regioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
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Vedi anche
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