Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 10 del 2024 la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto delle persone detenute a colloqui con il partner senza il controllo a vista del personale, aprendo alla cosiddetta affettività in carcere.
Di cosa si tratta
L’ordinamento penitenziario prevedeva che i colloqui tra la persona detenuta e i familiari si svolgessero sempre sotto il controllo a vista del personale di custodia. Questo significava, in concreto, l’impossibilità per il detenuto di vivere una dimensione affettiva e sessuale riservata con il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente stabile. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, investito del reclamo di un detenuto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il divieto comprimesse in modo ingiustificato la libertà personale, il diritto all’affettività e alla vita privata e familiare, e che si ponesse in contrasto con il senso di umanità e la funzione rieducativa della pena. La questione tocca un aspetto sensibile e a lungo trascurato della condizione detentiva: la possibilità di mantenere relazioni affettive significative, riconosciuta anche da esperienze di altri ordinamenti europei.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 18 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 e 117 della Costituzione, nella parte in cui imponeva in ogni caso il controllo a vista durante i colloqui.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.
Il principio
La dignità e l’affettività della persona detenuta meritano tutela costituzionale: salvo specifiche ragioni di sicurezza, di ordine e disciplina o di natura giudiziaria, il detenuto ha diritto a colloqui intimi con il partner stabile sottratti al controllo a vista del personale.
Domande e risposte
Tutti i detenuti hanno automaticamente diritto ai colloqui intimi?
No. Il diritto è riconosciuto salvo che esistano ragioni di sicurezza, di ordine e disciplina o, per gli imputati, ragioni giudiziarie, valutate anche alla luce del comportamento in carcere.
Con chi possono svolgersi questi colloqui?
Con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con cui il detenuto sia stabilmente convivente.
La decisione è immediatamente operativa?
La pronuncia rende incostituzionale il divieto assoluto di colloqui senza controllo a vista; spetta all’amministrazione penitenziaria organizzare in concreto gli spazi e le modalità, nei limiti indicati dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili e delle formazioni sociali, comprese le relazioni affettive.
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e dignità della persona.
- Art. 27 della Costituzione – senso di umanità e finalità rieducativa della pena.
- Art. 29 della Costituzione – tutela della famiglia.
- Art. 32 della Costituzione – diritto alla salute, anche nella sua dimensione relazionale.
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Vedi anche
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