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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 11 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul Codice antimafia sollevate dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa.

Di cosa si tratta

Il Codice delle leggi antimafia disciplina le misure di prevenzione personali, che possono incidere in modo significativo sulla libertà di movimento, di comunicazione e di manifestazione del pensiero della persona destinataria. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni del Codice, ritenendole potenzialmente in contrasto con diritti fondamentali e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito: ha rilevato profili che hanno impedito l’esame della questione, dichiarandola manifestamente inammissibile. Si tratta di un esito frequente quando l’ordinanza con cui il giudice rimette la questione presenta carenze tali da non consentire alla Corte di valutarne la fondatezza, ad esempio sulla rilevanza nel giudizio in corso o sulla precisa individuazione delle norme censurate.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), sollevati dal GIP del Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Non vi è quindi alcuna pronuncia sul merito: le disposizioni del Codice antimafia restano in vigore e la Corte non si è espressa sulla loro conformità alla Costituzione.

Il principio

La manifesta inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza alcuna valutazione sulla sostanza: le norme non sono toccate e la questione potrà essere riproposta solo con un’ordinanza di rimessione priva dei vizi rilevati.

Domande e risposte

Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

Significa che la questione presenta vizi evidenti che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito, di solito di natura processuale.

Le norme antimafia sono state confermate?

No: la Corte non si è pronunciata sul loro contenuto, quindi non le ha né confermate né annullate.

Il giudice può riproporre la questione?

Sì, se la solleva di nuovo con un’ordinanza che superi gli ostacoli che hanno determinato l’inammissibilità.

Norme collegate

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Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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