Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 11 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul Codice antimafia sollevate dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa.
Di cosa si tratta
Il Codice delle leggi antimafia disciplina le misure di prevenzione personali, che possono incidere in modo significativo sulla libertà di movimento, di comunicazione e di manifestazione del pensiero della persona destinataria. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni del Codice, ritenendole potenzialmente in contrasto con diritti fondamentali e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito: ha rilevato profili che hanno impedito l’esame della questione, dichiarandola manifestamente inammissibile. Si tratta di un esito frequente quando l’ordinanza con cui il giudice rimette la questione presenta carenze tali da non consentire alla Corte di valutarne la fondatezza, ad esempio sulla rilevanza nel giudizio in corso o sulla precisa individuazione delle norme censurate.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), sollevati dal GIP del Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Non vi è quindi alcuna pronuncia sul merito: le disposizioni del Codice antimafia restano in vigore e la Corte non si è espressa sulla loro conformità alla Costituzione.
Il principio
La manifesta inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza alcuna valutazione sulla sostanza: le norme non sono toccate e la questione potrà essere riproposta solo con un’ordinanza di rimessione priva dei vizi rilevati.
Domande e risposte
Cosa significa “manifesta inammissibilità”?
Significa che la questione presenta vizi evidenti che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito, di solito di natura processuale.
Le norme antimafia sono state confermate?
No: la Corte non si è pronunciata sul loro contenuto, quindi non le ha né confermate né annullate.
Il giudice può riproporre la questione?
Sì, se la solleva di nuovo con un’ordinanza che superi gli ostacoli che hanno determinato l’inammissibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 15 della Costituzione – libertà e segretezza della corrispondenza.
- Art. 21 della Costituzione – libertà di manifestazione del pensiero.
- Art. 25 della Costituzione – principio di legalità.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (CEDU).
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.