Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Campania sulla norma statale che rende incompatibile l’incarico di commissario ad acta per il piano di rientro sanitario con incarichi istituzionali presso la stessa Regione.
Di cosa si tratta
Una norma statale del 2018 ha stabilito che chi ricopre incarichi istituzionali presso una Regione commissariata non possa essere anche commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, estendendo l’incompatibilità anche agli incarichi già in corso. La Regione Campania riteneva che questa previsione comportasse una decadenza indiscriminata e ledesse le proprie competenze.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Campania ha promosso questioni di legittimità sull’art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge n. 136 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, commi primo e secondo, e 120 della Costituzione, lamentando in particolare la mancata previsione del meccanismo dell’intesa in una materia di competenza concorrente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni promosse dalla Regione Campania, senza esaminare nel merito la legittimità della disciplina dell’incompatibilità.
Il principio
Nel giudizio in via principale la Regione deve articolare le proprie censure in modo adeguato e pertinente rispetto ai parametri evocati; in difetto la Corte dichiara la manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito.
Domande e risposte
La norma statale è stata dichiarata legittima?
No. La Corte non ha deciso nel merito: si è fermata alla manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Campania.
Cosa contestava la Regione?
Che l’incompatibilità del commissario ad acta, estesa agli incarichi in corso, fosse stata introdotta unilateralmente dallo Stato senza l’intesa richiesta in materia di competenza concorrente (tutela della salute).
Esiste un’altra pronuncia collegata?
Sì: un’analoga questione fu sollevata dalla Regione Lazio sulla medesima norma e definita con distinta pronuncia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 77 della Costituzione — limiti alla decretazione d’urgenza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute (comma 3)
- Art. 118 della Costituzione — riparto delle funzioni amministrative
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi statali e leale collaborazione
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