Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 731 del codice penale, che punisce chi non fa impartire l’istruzione elementare ai minori. Il giudice chiedeva di estenderne la portata anche alla scuola media e ai primi anni delle superiori, ma una simile pronuncia avrebbe ampliato l’area penale, scelta riservata al legislatore.

Di cosa si tratta

L’art. 731 cod. pen. punisce chi, avendo l’obbligo di farlo, non impartisce o non fa impartire l’istruzione elementare a un minore. Nel tempo gli obblighi di istruzione sono stati estesi ben oltre la scuola elementare, ma la sanzione penale, secondo la giurisprudenza, è rimasta limitata alla sola istruzione elementare. Il giudice riteneva irragionevole questa penalizzazione solo parziale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità sull’art. 731 del codice penale, nella parte in cui sanziona l’inosservanza dell’obbligo relativo alla sola istruzione elementare e non anche alla scuola media inferiore e ai primi due anni dell’istruzione secondaria superiore.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. La richiesta del rimettente avrebbe comportato un’estensione dell’area di rilevanza penale, non consentita alla Corte.

Il principio

Le scelte di politica criminale, e in particolare l’estensione dell’ambito di applicazione di una norma incriminatrice, spettano al legislatore: la Corte costituzionale non può introdurre o ampliare fattispecie penali, pena la violazione della riserva di legge in materia penale.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha esteso la norma penale?

Perché ampliare l’area dei comportamenti penalmente rilevanti è una scelta riservata al legislatore: la Corte non può creare o estendere reati.

Resta punito chi non manda i figli alle medie?

La pronuncia non modifica la norma: l’art. 731 cod. pen., secondo l’interpretazione richiamata, riguarda la sola istruzione elementare; gli obblighi scolastici più ampi restano presidiati da strumenti non penali.

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

È una pronuncia che chiude rapidamente il giudizio per un vizio evidente della questione, senza esame approfondito del merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.