Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 731 del codice penale, che punisce chi non fa impartire l’istruzione elementare ai minori. Il giudice chiedeva di estenderne la portata anche alla scuola media e ai primi anni delle superiori, ma una simile pronuncia avrebbe ampliato l’area penale, scelta riservata al legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 731 cod. pen. punisce chi, avendo l’obbligo di farlo, non impartisce o non fa impartire l’istruzione elementare a un minore. Nel tempo gli obblighi di istruzione sono stati estesi ben oltre la scuola elementare, ma la sanzione penale, secondo la giurisprudenza, è rimasta limitata alla sola istruzione elementare. Il giudice riteneva irragionevole questa penalizzazione solo parziale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità sull’art. 731 del codice penale, nella parte in cui sanziona l’inosservanza dell’obbligo relativo alla sola istruzione elementare e non anche alla scuola media inferiore e ai primi due anni dell’istruzione secondaria superiore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. La richiesta del rimettente avrebbe comportato un’estensione dell’area di rilevanza penale, non consentita alla Corte.
Il principio
Le scelte di politica criminale, e in particolare l’estensione dell’ambito di applicazione di una norma incriminatrice, spettano al legislatore: la Corte costituzionale non può introdurre o ampliare fattispecie penali, pena la violazione della riserva di legge in materia penale.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha esteso la norma penale?
Perché ampliare l’area dei comportamenti penalmente rilevanti è una scelta riservata al legislatore: la Corte non può creare o estendere reati.
Resta punito chi non manda i figli alle medie?
La pronuncia non modifica la norma: l’art. 731 cod. pen., secondo l’interpretazione richiamata, riguarda la sola istruzione elementare; gli obblighi scolastici più ampi restano presidiati da strumenti non penali.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
È una pronuncia che chiude rapidamente il giudizio per un vizio evidente della questione, senza esame approfondito del merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 30 della Costituzione — diritto-dovere dei genitori di istruire i figli
- Art. 34 della Costituzione — obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore
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