Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che consentiva ai Comuni di trattenere definitivamente le somme già versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza n. 1 del 2008.

Di cosa si tratta

Una precedente sentenza della Corte (n. 1 del 2008) aveva inciso sulla disciplina dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. Una norma successiva stabiliva che le somme già incassate dai Comuni prima di quella sentenza fossero definitivamente trattenute.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Venezia, in un giudizio tra A2A spa e un Comune, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010 (conv. legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione, ritenendo che la norma facesse salvi gli effetti di una disciplina già dichiarata incostituzionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010.

Il principio

Il legislatore non può con norma successiva far salvi in via definitiva gli effetti già prodotti da una disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima: una previsione del genere viola il giudicato costituzionale tutelato dall’art. 136 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa stabiliva la norma annullata?

Che le somme già incassate dai Comuni dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza n. 1 del 2008 fossero definitivamente trattenute.

Perché era incostituzionale?

Perché faceva salvi gli effetti di una disciplina già dichiarata illegittima, in violazione dell’art. 136 Cost. che vincola al rispetto delle decisioni della Corte.

Cosa tutela l’art. 136 della Costituzione?

Garantisce che le norme dichiarate incostituzionali cessino di avere efficacia e che il legislatore non possa reintrodurne gli effetti.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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