Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che consentiva ai Comuni di trattenere definitivamente le somme già versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza n. 1 del 2008.
Di cosa si tratta
Una precedente sentenza della Corte (n. 1 del 2008) aveva inciso sulla disciplina dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. Una norma successiva stabiliva che le somme già incassate dai Comuni prima di quella sentenza fossero definitivamente trattenute.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Venezia, in un giudizio tra A2A spa e un Comune, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010 (conv. legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione, ritenendo che la norma facesse salvi gli effetti di una disciplina già dichiarata incostituzionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010.
Il principio
Il legislatore non può con norma successiva far salvi in via definitiva gli effetti già prodotti da una disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima: una previsione del genere viola il giudicato costituzionale tutelato dall’art. 136 della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la norma annullata?
Che le somme già incassate dai Comuni dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza n. 1 del 2008 fossero definitivamente trattenute.
Perché era incostituzionale?
Perché faceva salvi gli effetti di una disciplina già dichiarata illegittima, in violazione dell’art. 136 Cost. che vincola al rispetto delle decisioni della Corte.
Cosa tutela l’art. 136 della Costituzione?
Garantisce che le norme dichiarate incostituzionali cessino di avere efficacia e che il legislatore non possa reintrodurne gli effetti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato sul principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 136 della Costituzione — richiamato sull’efficacia delle sentenze di illegittimità costituzionale e sul divieto di farne rivivere gli effetti.
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