Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 512, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva, alle condizioni stabilite, la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari dall’imputato di un reato collegato, divenuto poi irreperibile, che doveva essere sentito come testimone assistito.

Di cosa si tratta

L’art. 512 cod. proc. pen. permette di leggere in dibattimento gli atti assunti in precedenza quando la loro ripetizione è divenuta impossibile per fatti sopravvenuti e imprevedibili. Nel caso esaminato, una persona arrestata aveva reso davanti al GIP dichiarazioni accusatorie verso i pubblici ufficiali che l’avevano arrestata; resasi poi irreperibile, non poteva più essere sentita come testimone, e quelle dichiarazioni rischiavano di andare perdute.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma ha censurato l’art. 512 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la lettura delle dichiarazioni rese in interrogatorio davanti al GIP dall’imputato di reato collegato (ex art. 371, comma 2, lettera b, cod. proc. pen.) da escutere come testimone assistito, nel caso in cui ne fosse divenuta impossibile la ripetizione per cause oggettive.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 512, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al GIP in sede di interrogatorio di garanzia dall’imputato di un reato collegato che, avendo ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone.

Il principio

L’irragionevole esclusione della lettura di dichiarazioni divenute irripetibili per cause oggettive determina una perdita ingiustificata di prova, in contrasto con il principio di uguaglianza e con la disciplina costituzionale del giusto processo. La lettura va consentita quando l’impossibilità di ripetizione è oggettiva e il dichiarante aveva ricevuto i prescritti avvertimenti.

Domande e risposte

Cosa cambia nel processo penale?

Ora, alle condizioni indicate, le dichiarazioni rese al GIP dall’imputato di reato collegato, divenuto irreperibile, possono essere lette in dibattimento anziché andare perdute.

Qual era la condizione richiesta dalla Corte?

Che il dichiarante avesse ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. e che l’impossibilità di ripeterne l’escussione fosse di natura oggettiva.

Quali parametri costituzionali sono stati violati?

Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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