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Categoria: Servizi digitali — DSA (Regolamento UE 2022/2065)

  • Art. 85 Reg. (UE) 2022/2065 — Sistema di condivisione delle informazioni

    Art. 85 Reg. (UE) 2022/2065 — Sistema di condivisione delle informazioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione istituisce e mantiene un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato. Ad altre autorità competenti può essere concesso l'accesso a tale sistema ove necessario per svolgere i compiti loro conferiti in conformità del presente regolamento.

    2. I coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato utilizzano il sistema di condivisione delle informazioni per tutte le comunicazioni a norma del presente regolamento.

    3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

  • Art. 86 Reg. (UE) 2022/2065 — Rappresentanza

    Art. 86 Reg. (UE) 2022/2065 — Rappresentanza

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:

    a) operano senza scopo di lucro;

    b) sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

    c) i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.

    2. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.

  • Art. 87 Reg. (UE) 2022/2065 — Esercizio della delega

    Art. 87 Reg. (UE) 2022/2065 — Esercizio della delega

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2. La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3. La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

  • Art. 88 Reg. (UE) 2022/2065 — Procedura di comitato

    Art. 88 Reg. (UE) 2022/2065 — Procedura di comitato

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato per i servizi digitali»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

  • Art. 89 Reg. (UE) 2022/2065 — Modifiche della direttiva 2000/31/CE

    Art. 89 Reg. (UE) 2022/2065 — Modifiche della direttiva 2000/31/CE

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sono soppressi.

    2. I riferimenti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.

  • Art. 90 Reg. (UE) 2022/2065 — Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Art. 90 Reg. (UE) 2022/2065 — Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

    «68) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1 ).».

  • Art. 91 Reg. (UE) 2022/2065 — Riesame

    Art. 91 Reg. (UE) 2022/2065 — Riesame

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo i potenziali effetti del presente regolamento sullo sviluppo e sulla crescita economica delle piccole e medie imprese. Entro il 17 novembre 2025, la Commissione valuta e riferisce e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo:

    a) sull'applicazione dell'articolo 33, compreso l'ambito di applicazione dei prestatori di servizi intermediari cui si applicano gli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del presente regolamento;

    b) sull'interazione del presente regolamento con altri atti giuridici, in particolare gli atti di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4.

    2. Entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione riguarda in particolare:

    a) l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

    b) il contributo del presente regolamento all'approfondimento e a un funzionamento efficiente del mercato interno dei servizi intermediari, in particolare per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi digitali;

    c) l'applicazione degli articoli 13, 16, 20, 21, 45 e 46;

    d) la portata degli obblighi imposti alle piccole imprese e alle microimprese;

    e) l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e di applicazione;

    f) l'impatto sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

    3. Ove opportuno, la relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

    4. Nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta e riferisce altresì in merito alle relazioni annuali sulle loro attività da parte dei coordinatori dei servizi digitali fornite alla Commissione e al comitato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.

    5. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri e il comitato trasmettono informazioni su richiesta della Commissione.

    6. Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti e presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.

    7. Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione del funzionamento del comitato e dell'applicazione dell'articolo 43 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Tale relazione, che si basa sulle constatazioni del comitato e tiene nella massima considerazione il parere del comitato, è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento per quanto riguarda la struttura del comitato.

  • Art. 92 Reg. (UE) 2022/2065 — Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Art. 92 Reg. (UE) 2022/2065 — Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, a decorrere da quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui all'articolo 33, paragrafo 6, qualora tale data sia anteriore al 17 febbraio 2024.

  • Art. 93 Reg. (UE) 2022/2065 — Entrata in vigore e applicazione

    Art. 93 Reg. (UE) 2022/2065 — Entrata in vigore e applicazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024. Tuttavia, l'articolo 24, paragrafi 2, 3 e 6, l'articolo 33, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 37, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 13, l'articolo 43 e il capo IV, sezioni 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dal 16 novembre 2022.