leggeinchiaro.it

Categoria: Servizi digitali — DSA (Regolamento UE 2022/2065)

  • Art. 73 Reg. (UE) 2022/2065 — Non conformità

    Art. 73 Reg. (UE) 2022/2065 — Non conformità

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non rispetta uno o più dei seguenti elementi:

    a) le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

    b) le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 70;

    c) gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 71.

    2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.

    3. Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che detto fornitore intende adottare per conformarsi alla decisione.

    4. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.

    5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione. La decisione si applica con effetto immediato.

  • Art. 74 Reg. (UE) 2022/2065 — Sanzioni pecuniarie

    Art. 74 Reg. (UE) 2022/2065 — Sanzioni pecuniarie

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Con la decisione di cui all'articolo 73, la Commissione può infliggere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale su base annua dal fornitore nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale fornitore:

    a) viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

    b) non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70; oppure

    c) non si conforma a un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'articolo 71.

    2. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona fisica o giuridica di cui all'articolo 67, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del reddito annuo o del fatturato totale annuo a livello mondiale dell'esercizio precedente, qualora essi, intenzionalmente o per negligenza:

    a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta o a una richiesta formulata mediante decisione ai sensi dell'articolo 67;

    b) non rispondano alla richiesta di informazioni formulata mediante decisione entro il termine stabilito;

    c) omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete;

    d) rifiutino di sottoporsi a un'ispezione a norma dell'articolo 69;

    e) non rispettino i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 72; oppure

    f) non rispettino le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 79, paragrafo 4.

    3. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

    4. Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.

  • Art. 75 Reg. (UE) 2022/2065 — Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5

    Art. 75 Reg. (UE) 2022/2065 — Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 73 relativamente a una violazione, da parte di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, di una delle disposizioni di cui al capo III, sezione 5, la Commissione si avvale del sistema di vigilanza rafforzata stabilito dal presente articolo. Nel fare ciò, tiene nella massima considerazione i pareri del comitato a norma del presente articolo.

    2. Nella decisione di cui all'articolo 73, la Commissione chiede al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di elaborare e comunicare, entro un termine ragionevole specificato nella decisione, ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato un piano d'azione che stabilisca le misure necessarie, sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio. Tali misure comprendono l'impegno a effettuare una revisione indipendente a norma dell'articolo 37, paragrafi 3 e 4, sull'attuazione delle altre misure e specificano l'identità dei revisori, nonché la metodologia, la tempistica e il seguito da dare alla revisione. Le misure possono inoltre includere, se del caso, un impegno a partecipare a un codice di condotta pertinente, secondo quanto previsto dall'articolo 45.

    3. Entro un mese dal ricevimento del piano d'azione, il comitato trasmette alla Commissione il proprio parere su tale piano. Entro un mese dal ricevimento di tale parere, la Commissione decide se le misure previste nel piano d'azione sono sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio e fissa un termine ragionevole per la sua attuazione. In tale decisione si tiene conto dell'eventuale impegno ad aderire ai codici di condotta pertinenti. Successivamente, la Commissione monitora l'attuazione del piano d'azione. A tal fine, il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione trasmette la relazione di revisione alla Commissione senza indebito ritardo non appena disponibile e tiene aggiornata la Commissione in merito alle misure adottate per l'attuazione del piano d'azione. Se necessario per tale monitoraggio, la Commissione può chiedere al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di fornire informazioni supplementari entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione. La Commissione tiene informati il comitato e i coordinatori dei servizi digitali in merito all'attuazione del piano d'azione e in merito al relativo monitoraggio.

    4. La Commissione può adottare le misure necessarie in conformità del presente regolamento, in particolare dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82, paragrafo 1, qualora:

    a) il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non fornisca alcun piano d'azione, la relazione di revisione, i necessari aggiornamenti o qualsiasi altra informazione supplementare richiesta, entro il termine applicabile;

    b) la Commissione respinga il piano d'azione proposto in quanto ritiene che le misure ivi previste siano insufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio; oppure

    c) sulla base della relazione di revisione, degli eventuali aggiornamenti o informazioni supplementari fornite o di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, la Commissione ritenga che l'attuazione del piano d'azione non sia sufficiente per porre fine alla violazione o porvi rimedio.

  • Art. 76 Reg. (UE) 2022/2065 — Penalità di mora

    Art. 76 Reg. (UE) 2022/2065 — Penalità di mora

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a:

    a) fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 67;

    b) sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell'articolo 69;

    c) conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70, paragrafo 1;

    d) rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell'articolo 71, paragrafo 1;

    e) conformarsi a una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'articolo 75.

    2. Qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

  • Art. 77 Reg. (UE) 2022/2065 — Termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni

    Art. 77 Reg. (UE) 2022/2065 — Termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

    2. Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.

    3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:

    a) richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali;

    b) ispezioni;

    c) l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1.

    4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

    5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 — Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

    Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 — Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

    2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

    3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

    a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

    b) da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

    4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

    5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

    a) dura il termine consentito per il pagamento;

    b) l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.

  • Art. 79 Reg. (UE) 2022/2065 — Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

    Art. 79 Reg. (UE) 2022/2065 — Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, o degli articoli 74 o 76, la Commissione dà al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o all'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, la possibilità di essere ascoltati in merito:

    a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; e

    b) alle misure che la Commissione intenda adottare alla luce delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

    2. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, può presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato dalla Commissione nelle constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

    3. La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

    4. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, del comitato, dei coordinatori dei servizi digitali, di altre autorità competenti o altre autorità pubbliche degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

    5. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 67, 68 e 69 sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.

  • Art. 80 Reg. (UE) 2022/2065 — Pubblicazione delle decisioni

    Art. 80 Reg. (UE) 2022/2065 — Pubblicazione delle decisioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 71, paragrafo 1, e degli articoli da 73 a 76. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.

    2. La pubblicazione tiene conto dei diritti e degli interessi legittimi del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, di qualsiasi altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.

  • Art. 81 Reg. (UE) 2022/2065 — Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Art. 81 Reg. (UE) 2022/2065 — Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora irrogata.

  • Art. 82 Reg. (UE) 2022/2065 — Richieste di restrizione dell’accesso e cooperazione con i giudici nazionali

    Art. 82 Reg. (UE) 2022/2065 — Richieste di restrizione dell’accesso e cooperazione con i giudici nazionali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Qualora siano stati esauriti tutti i poteri previsti dalla presente sezione per far cessare una violazione del presente regolamento e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di agire a norma dell'articolo 51, paragrafo 3. Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

    2. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può presentare di propria iniziativa osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 51, paragrafo 3. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere a tale autorità giudiziaria di trasmetterle o garantire la trasmissione di tutti i documenti necessari per la valutazione del caso.

    3. Quando un giudice nazionale si pronuncia su una questione che è già oggetto di una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento, tale giudice nazionale non adotta decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione. I giudici nazionali evitano inoltre decisioni che potrebbero essere in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine un giudice nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esso avviati. Ciò non pregiudica l'articolo 267 TFUE.

  • Art. 83 Reg. (UE) 2022/2065 — Atti di esecuzione relativi all’intervento della Commissione

    Art. 83 Reg. (UE) 2022/2065 — Atti di esecuzione relativi all’intervento della Commissione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:

    a) il procedimento a norma degli articoli 69 e 72;

    b) le audizioni previste dall'articolo 79;

    c) la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 79.

    Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

  • Art. 84 Reg. (UE) 2022/2065 — Segreto d’ufficio

    Art. 84 Reg. (UE) 2022/2065 — Segreto d’ufficio

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni di cui al presente capo, la Commissione, il comitato, le autorità competenti degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, si astengono dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che per loro natura sono protette dal segreto professionale.