Art. 73 Reg. (UE) 2022/2065 — Non conformità
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non rispetta uno o più dei seguenti elementi:
a) le pertinenti disposizioni del presente regolamento;
b) le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 70;
c) gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 71.
2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.
3. Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che detto fornitore intende adottare per conformarsi alla decisione.
4. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.
5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione. La decisione si applica con effetto immediato.