Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 — Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;
b) da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:
a) dura il termine consentito per il pagamento;
b) l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 78 L. 184/1983: Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.
- Art. 78 Reg. (UE) 2024/1689 — Riservatezza
- Art. 78 Cod. Amb. — (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali)
- Art. 78 D.Lgs. 159/2011 — Intercettazioni telefoniche
- Art. 78 D.Lgs. 209/2005 — Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
- Art. 78 D.Lgs. 42/2004 — Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione