Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b) da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

a) dura il termine consentito per il pagamento;

b) l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.

In sintesi

  • Il potere della Commissione di eseguire le decisioni sanzionatorie adottate ai sensi degli artt. 74 e 76 DSA (sanzioni pecuniarie e penalità di mora) si prescrive in cinque anni dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva.
  • Il termine di prescrizione è interrotto dalla notifica di una decisione che modifica l'importo della sanzione o da qualsiasi azione di esecuzione della Commissione o di uno Stato membro su sua richiesta; ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine dall'inizio.
  • La prescrizione è sospesa durante il periodo concesso per il pagamento volontario oppure mentre l'esecuzione è sospesa da un provvedimento cautelare della Corte di giustizia o di un giudice nazionale.
  • La norma riguarda esclusivamente la fase esecutiva delle decisioni già adottate, non il potere di indagine o di adozione delle decisioni, che hanno propri termini distinti.
  • Il regime di prescrizione si raccorda con quello previsto dall'art. 77 DSA per i procedimenti di accertamento delle violazioni.
Indice dei contenuti

Distinzione tra prescrizione dell'accertamento e prescrizione dell'esecuzione

L'articolo 78 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina la prescrizione del potere di esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora già irrogate dalla Commissione. È essenziale distinguere questa norma dal suo gemello, l'art. 77, che riguarda la prescrizione del potere di avviare procedimenti di accertamento delle violazioni.

L'art. 77 disciplina per quanto tempo la Commissione può avviare un procedimento nei confronti di una VLOP o VLOSE sospettati di violazione del DSA (prescrizione dell'accertamento). L'art. 78 riguarda invece una fase successiva: una volta che la decisione sanzionatoria è stata adottata ed è divenuta definitiva, per quanti anni la Commissione può ancora agire per riscuotere coattivamente la sanzione (prescrizione dell'esecuzione). Sono due poteri distinti con due decorsi prescrizionali separati.

Il dies a quo: la definitività della decisione

Il termine di cinque anni per l'esecuzione inizia a decorrere «dal giorno in cui la decisione diventa definitiva» (par. 2). Una decisione della Commissione che irroga una sanzione a una VLOP diventa definitiva quando: non è stata impugnata nel termine di due mesi previsto dall'art. 263 TFUE davanti al Tribunale dell'UE; oppure, se impugnata, quando è divenuta definitiva la pronuncia del Tribunale (o, in caso di impugnazione, della Corte di giustizia).

Questo meccanismo garantisce che il termine prescrizionale non inizi a decorrere finché la decisione è ancora suscettibile di annullamento giurisdizionale - sarebbe incongruo che la Commissione dovesse avviare l'esecuzione forzata mentre il destinatario sta ancora contestando la legittimità della sanzione in giudizio.

Le cause di interruzione e il loro effetto

Il paragrafo 3 prevede due cause di interruzione del termine prescrizionale.

La prima è la notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione o della penalità di mora - tipicamente una decisione di riduzione a seguito di ricorso o di nuova valutazione, oppure una decisione che respinge una domanda di modifica presentata dal destinatario. La notifica di questo atto interrompe la prescrizione, e il termine di cinque anni ricomincia a decorrere dalla data della notifica.

La seconda causa di interruzione è qualsiasi azione concretamente diretta all'esecuzione del pagamento, posta in essere dalla Commissione o da uno Stato membro su richiesta della Commissione. Rientrano in questa categoria gli atti di diffida al pagamento, i provvedimenti di pignoramento o blocco di conti correnti, le comunicazioni con autorità tributarie nazionali per la riscossione coattiva. Anche in questo caso, ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine dall'inizio (par. 4).

Le cause di sospensione

Il paragrafo 5 prevede due cause di sospensione del termine: (a) la durata del termine concesso per il pagamento volontario della sanzione; (b) la sospensione dell'esecuzione disposta da un provvedimento della Corte di giustizia dell'UE o da un giudice nazionale.

La prima causa è di ordine pratico: se la Commissione concede alla VLOP un termine per pagare volontariamente prima di avviare l'esecuzione forzata, sarebbe iniquo che quel periodo di attesa - che la Commissione ha scelto di concedere - erodesse il termine prescrizionale. La sospensione garantisce che i cinque anni vengano computati solo sul tempo in cui la Commissione avrebbe potuto agire ma non lo ha fatto.

La seconda causa rileva quando il destinatario della sanzione ottiene dal Tribunale dell'UE o dalla Corte di giustizia una sospensione cautelare dell'obbligo di pagamento (misura provvisoria ex art. 278-279 TFUE), oppure quando un giudice nazionale competente - ad esempio in una causa di opposizione all'esecuzione - dispone la sospensione. In questi casi sarebbe assurdo che la prescrizione continuasse a decorrere: la Commissione è materialmente impedita di eseguire la sanzione da un provvedimento giudiziario.

Coordinamento con il diritto processuale dell'UE e nazionale

L'esecuzione delle decisioni della Commissione che irrogano sanzioni pecuniarie avviene, ai sensi dell'art. 299 TFUE, secondo le norme di procedura civile dello Stato membro in cui ha luogo l'esecuzione. La formula autentica del titolo esecutivo è apposta - su semplice verifica dell'autenticità - dall'autorità nazionale designata da ciascun Stato membro (in Italia, il Ministero degli Affari Esteri). Ciò significa che la prescrizione dell'art. 78 DSA si affianca ai termini di prescrizione dell'azione esecutiva previsti dal diritto processuale civile nazionale, che in Italia è disciplinato dagli artt. 2943 e seguenti del codice civile.

In linea di principio, il termine più breve tra quello del DSA e quello nazionale prevale (il titolo esecutivo decade se si prescrive prima). Tuttavia, il termine di cinque anni dell'art. 78 è coerente con la maggior parte dei termini prescrizionali europei per l'esecuzione di sanzioni amministrative.

Rilevanza pratica per le VLOP

Per una grande piattaforma destinataria di una sanzione, la gestione del termine di prescrizione dell'esecuzione è un aspetto di pianificazione strategica. La pendenza di un ricorso al Tribunale dell'UE (i cui procedimenti durano mediamente 3-5 anni) non interrompe il decorso del termine dell'art. 78 ma, se il ricorso è corredato da una domanda di sospensione cautelare accolta, sospende la prescrizione. Le VLOP con significativi contenziosi in corso devono monitorare attentamente l'interazione tra i loro rimedi giurisdizionali e il decorso prescrizionale dell'esecuzione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La prescrizione dell'art. 78 DSA riguarda anche il potere di avviare indagini nei confronti di una VLOP?

No. L'art. 78 disciplina esclusivamente la prescrizione del potere di eseguire sanzioni già irrogate con decisioni definitive. Il potere di avviare procedimenti di accertamento delle violazioni è disciplinato dall'art. 77 DSA, che prevede un termine distinto (in genere cinque anni dalla data della violazione o della sua cessazione).

Cosa si intende per 'decisione definitiva' ai fini del decorso del termine?

Una decisione è definitiva quando non è più suscettibile di impugnazione: sia perché il termine per il ricorso al Tribunale dell'UE (due mesi dalla notifica) è scaduto senza che sia stato proposto ricorso, sia perché il ricorso è stato definitivamente respinto con sentenza passata in giudicato.

Se la Commissione attende quasi cinque anni prima di agire, può ancora eseguire la sanzione?

Sì, finché il termine non è scaduto. Tuttavia, se la Commissione ha compiuto anche una sola azione esecutiva durante i cinque anni, il termine si interrompe e ricomincia a decorrere dall'inizio (par. 4). Nella pratica, la Commissione avvia di norma l'esecuzione ben prima della scadenza del termine.

La sospensione cautelare ottenuta dal Tribunale dell'UE sospende anche il termine dell'art. 78?

Sì. Il par. 5, lett. b) prevede espressamente che la prescrizione sia sospesa fino a quando dura la sospensione dell'esecuzione disposta da una decisione della Corte di giustizia o di un giudice nazionale. Ciò evita che il ricorso alla tutela cautelare giurisdizionale si traduca in un vantaggio prescrizionale per il destinatario della sanzione.

Questo regime si applica solo alle sanzioni nei confronti di VLOP e VLOSE?

L'art. 78 fa riferimento alle decisioni ex artt. 74 e 76 DSA, che sono adottate dalla Commissione e riguardano appunto VLOP e VLOSE. Per le sanzioni irrogate dai coordinatori nazionali nei confronti degli altri prestatori, si applicano i termini di prescrizione previsti dal diritto amministrativo nazionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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