- La Commissione europea può adottare una decisione formale di non conformità nei confronti di VLOP o VLOSE che violano le disposizioni del DSA, le misure provvisorie o gli impegni resi vincolanti.
- Prima di adottare la decisione, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al prestatore, indicando le misure che intende richiedere per porre rimedio alla non conformità.
- La decisione di non conformità fissa un termine ragionevole entro cui il prestatore deve adottare le misure necessarie per conformarsi e riferire alla Commissione sulle azioni intraprese.
- Se la Commissione accerta che le condizioni di non conformità non sussistono, chiude l'indagine con una decisione che ha effetto immediato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73 Reg. (UE) 2022/2065 — Non conformità
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non rispetta uno o più dei seguenti elementi:
a) le pertinenti disposizioni del presente regolamento;
b) le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 70;
c) gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 71.
2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.
3. Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che detto fornitore intende adottare per conformarsi alla decisione.
4. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.
5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione. La decisione si applica con effetto immediato.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 73 L. 184/1983: Segreto sullo stato di figlio adottivo
- Art. 73 Reg. (UE) 2024/1689 — Comunicazione di incidenti gravi
- Art. 73 Cod. Amb. — finalita
- Art. 73 D.Lgs. 159/2011 — Violazioni al codice della strada
- Art. 73 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni indirette
- Art. 73 D.Lgs. 42/2004 — Denominazioni
In sintesi
Indice dei contenuti
La decisione di non conformità nel sistema sanzionatorio DSA
L'articolo 73 del DSA disciplina uno dei passaggi più rilevanti del procedimento di vigilanza della Commissione europea sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e sui motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE): l'adozione della decisione formale di non conformità. Si tratta dello strumento attraverso cui la Commissione accerta ufficialmente che una VLOP o una VLOSE ha violato il regolamento e le ordina di adottare le misure correttive necessarie.
Il contesto è quello del sistema di vigilanza a due livelli del DSA: i coordinatori dei servizi digitali nazionali vigilano sulla generalità dei prestatori stabiliti nel proprio territorio; la Commissione ha poteri diretti di vigilanza ed esecuzione nei confronti delle VLOP e VLOSE, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stabilite. Questo modello è stato scelto perché le grandi piattaforme hanno un impatto transfrontaliero che richiede una risposta regolamentare europea, non frammentata per nazionalità.
I presupposti della decisione di non conformità
Il paragrafo 1 dell'art. 73 identifica tre tipi di violazioni che possono portare all'adozione della decisione di non conformità:
a) La violazione delle disposizioni del DSA. Si tratta del caso principale: la VLOP o la VLOSE ha violato uno o più obblighi previsti dal regolamento. Può trattarsi di obblighi del Capo III (applicabili a tutte le piattaforme: gestione dei reclami, trasparenza della pubblicità, protezione dei minori) o degli obblighi rafforzati del Capo IV specifici per le grandi piattaforme (valutazione dei rischi sistemici, accesso ai dati per i ricercatori, audit indipendenti). La Commissione deve aver condotto un'indagine formale ai sensi delle disposizioni procedurali del DSA prima di adottare la decisione.
b) Il mancato rispetto delle misure provvisorie ordinate a norma dell'art. 70. Le misure provvisorie sono provvedimenti d'urgenza che la Commissione può adottare quando esiste il rischio di un danno grave e irreparabile durante lo svolgimento dell'indagine formale. Se la VLOP o VLOSE non rispetta queste misure provvisorie, la Commissione può constatare la non conformità ai sensi dell'art. 73 anche in assenza di una violazione definitivamente accertata degli obblighi sostanziali del DSA.
c) Il mancato rispetto degli impegni resi vincolanti a norma dell'art. 71. Il DSA consente alle VLOP e VLOSE di proporre impegni volontari durante il procedimento di indagine, che la Commissione può rendere vincolanti con propria decisione. Se la piattaforma non rispetta gli impegni che essa stessa ha proposto e che la Commissione ha reso vincolanti, si configura una non conformità formalmente equivalente a una violazione degli obblighi di legge.
Il procedimento: le constatazioni preliminari e il contraddittorio
Prima di adottare la decisione definitiva, il paragrafo 2 impone alla Commissione di comunicare le proprie constatazioni preliminari al prestatore interessato. Queste constatazioni preliminari non sono solo un adempimento formale: devono spiegare le misure che la Commissione intende adottare o che ritiene che il prestatore dovrebbe adottare per rispondere alle criticità rilevate.
Il diritto di difesa è un principio fondamentale del diritto dell'Unione europea, e l'art. 73 ne garantisce il rispetto anche nel procedimento DSA. Il prestatore ha il diritto di essere sentito prima che venga adottata la decisione definitiva, di presentare osservazioni, di contestare le constatazioni della Commissione e di proporre impegni correttivi. La Commissione deve tener conto di queste osservazioni nella decisione finale, anche se non è vincolata a modificare le proprie conclusioni.
Il contenuto della decisione: l'ordine e il termine ragionevole
La decisione di non conformità, ai sensi del paragrafo 3, deve contenere due elementi essenziali: l'ordine al prestatore di adottare le misure necessarie per garantire la conformità, e la fissazione di un termine ragionevole entro cui le misure devono essere adottate. Il termine non è arbitrario: deve essere calibrato sulla complessità delle misure richieste e sulla capacità della piattaforma di implementarle. La decisione deve anche prevedere l'obbligo per il prestatore di fornire alla Commissione informazioni sulle misure che intende adottare.
Il paragrafo 4 aggiunge che, una volta adottate le misure, il prestatore deve fornire alla Commissione una descrizione dettagliata di quanto fatto. Questo obbligo di rendicontazione è il meccanismo attraverso cui la Commissione verifica che la decisione sia stata effettivamente eseguita.
La chiusura dell'indagine in caso di conformità
Il paragrafo 5 disciplina il caso opposto: quando la Commissione accerta che le condizioni di non conformità non sussistono (perché il prestatore ha dimostrato di essere conforme, o perché le preoccupazioni iniziali non si sono confermate nell'indagine), chiude l'indagine con una decisione di chiusura che ha effetto immediato. Questa norma garantisce la certezza del diritto per i prestatori: una volta chiusa l'indagine, non è possibile riaprirla sugli stessi fatti senza nuove circostanze.
Il sistema sanzionatorio connesso: dalle ammende al «break-up»
La decisione di non conformità ex art. 73 non prevede di per sé una sanzione pecuniaria: è un accertamento formale della violazione accompagnato da un ordine di misure correttive. Le ammende per le violazioni sono disciplinate dall'art. 74 del DSA, che prevede sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore. In caso di violazione della decisione di non conformità, la Commissione può irrogare le ammende previste dall'art. 74. Per le violazioni sistemiche e gravi, il DSA prevede infine la possibilità, in ultima istanza, di misure strutturali — inclusa la sospensione temporanea del servizio — ai sensi dell'art. 76.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti