Testo dell'articoloVigente
Art. 74 Reg. (UE) 2022/2065 – Sanzioni pecuniarie
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Con la decisione di cui all'articolo 73, la Commissione può infliggere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale su base annua dal fornitore nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale fornitore:
a) viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento;
b) non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70; oppure
c) non si conforma a un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'articolo 71.
2. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona fisica o giuridica di cui all'articolo 67, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del reddito annuo o del fatturato totale annuo a livello mondiale dell'esercizio precedente, qualora essi, intenzionalmente o per negligenza:
a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta o a una richiesta formulata mediante decisione ai sensi dell'articolo 67;
b) non rispondano alla richiesta di informazioni formulata mediante decisione entro il termine stabilito;
c) omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete;
d) rifiutino di sottoporsi a un'ispezione a norma dell'articolo 69;
e) non rispettino i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 72; oppure
f) non rispettino le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 79, paragrafo 4.
3. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
4. Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema sanzionatorio del DSA per VLOP e VLOSE
L'articolo 74 DSA definisce il regime delle sanzioni pecuniarie che la Commissione europea può irrogare nei confronti dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE) designati ai sensi dell'articolo 33. Si tratta di uno dei pilastri dell'enforcement del DSA per i grandi intermediari: a differenza dei prestatori di minori dimensioni, assoggettati alla vigilanza dei coordinatori nazionali dei servizi digitali, le VLOP e VLOSE sono soggette alla competenza diretta della Commissione per le violazioni degli obblighi specifici che il DSA impone a questa categoria.
Le sanzioni dell'articolo 74 sono irrogate mediante la decisione di accertamento della violazione prevista dall'articolo 73 DSA, all'esito di un procedimento che garantisce al destinatario il diritto di essere sentito, l'accesso al fascicolo e la possibilità di presentare osservazioni (cfr. artt. 79-80 DSA). Il sistema ricalca il modello del diritto della concorrenza (Reg. 1/2003) e del DMA (Reg. 2022/1925), che la Commissione ha applicato con sanzioni di rilievo nei confronti dei grandi operatori tecnologici.
Sanzione principale: violazioni sostanziali fino al 6% del fatturato mondiale
Il paragrafo 1 dell'articolo 74 stabilisce che, con la decisione dell'articolo 73, la Commissione può infliggere sanzioni fino al 6% del fatturato totale realizzato a livello mondiale su base annua nell'esercizio precedente, quando constata che il fornitore, intenzionalmente o per negligenza:
La soglia del 6% del fatturato mondiale è una misura di deterrenza calibrata sulle dimensioni dei grandi operatori tecnologici: per un'impresa con decine di miliardi di euro di fatturato annuo, una sanzione del 6% rappresenta un importo potenzialmente considerevole. Il riferimento al fatturato «mondiale» (e non solo europeo) riflette la necessità di sanzionare in modo proporzionato realtà che operano su scala globale e per le quali il solo fatturato europeo potrebbe sottostimare la capacità economica complessiva.
La menzione dell'elemento soggettivo - intenzionalità o negligenza - non introduce un onere probatorio elevato: basta dimostrare che la violazione non è stata accidentale e inevitabile ma è il risultato di scelte aziendali o di carenze organizzative evitabili. Non è richiesta la prova di un dolo specifico di eludere il regolamento.
Sanzione per ostruzione ai controlli: fino all'1% del fatturato
Il paragrafo 2 prevede una sanzione distinta, fino all'1% del reddito annuo o del fatturato totale mondiale, applicabile sia alle VLOP/VLOSE sia ad «altre persone fisiche o giuridiche» di cui all'articolo 67, paragrafo 1 (soggetti che possono essere destinatari di richieste di informazioni dalla Commissione). La sanzione scatta quando, intenzionalmente o per negligenza, tali soggetti:
La sanzione per ostruzione è meno severa in termini percentuali rispetto a quella per violazione sostanziale, ma non è trascurabile in termini assoluti. La sua ratio è tutelare l'integrità del procedimento ispettivo della Commissione: senza la possibilità di sanzionare l'ostruzione, un operatore potrebbe rallentare indefinitamente le indagini attraverso la non-cooperazione.
Procedimento: comunicazione delle constatazioni preliminari
Il paragrafo 3 introduce una garanzia procedurale fondamentale: prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 2 (ostruzione), la Commissione deve comunicare le proprie constatazioni preliminari al destinatario. Questa comunicazione consente al destinatario di presentare osservazioni scritte, integrare documenti e, se del caso, rettificare le informazioni errate prima dell'adozione della decisione sanzionatoria. Si tratta di un'applicazione del diritto al contraddittorio sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Questa garanzia, esplicitamente prevista dal paragrafo 3 solo per le sanzioni ex paragrafo 2, deve essere letta in connessione con le più ampie garanzie procedurali degli articoli 79 e 80 DSA, che disciplinano il diritto di essere sentiti e l'accesso al fascicolo per tutti i procedimenti sanzionatori del regolamento.
Criteri di determinazione dell'importo
Il paragrafo 4 elenca i fattori che la Commissione deve considerare nel determinare l'importo concreto della sanzione, entro i massimali previsti:
Questi criteri rispecchiano quelli già consolidati nel diritto della concorrenza UE (art. 23 Reg. 1/2003) e nel DMA, consentendo alla Commissione di graduare l'entità della sanzione in modo proporzionato alla reale offensività della condotta.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le sanzioni dell'articolo 74 si applicano a tutte le piattaforme online o solo alle VLOP?
Solo alle VLOP e VLOSE ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1. Per i prestatori di servizi intermediari di minori dimensioni, i poteri sanzionatori spettano ai coordinatori dei servizi digitali nazionali ai sensi degli articoli 51-53 DSA, con sanzioni disciplinate dal diritto nazionale entro i criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività imposti dal regolamento.
Come si calcola il 'fatturato mondiale' su cui è basata la sanzione massima?
Il riferimento è al fatturato totale del prestatore a livello mondiale nell'esercizio finanziario precedente all'adozione della decisione sanzionatoria. La Commissione utilizza i dati contabili certificati del gruppo. La sanzione è calcolata sull'intero fatturato del soggetto giuridico responsabile, non solo sulla quota relativa ai servizi oggetto della violazione.
Un'impresa può ridurre la sanzione cooperando con la Commissione?
Il DSA non prevede esplicitamente un programma di clemenza, ma i criteri di determinazione dell'importo (natura, gravità, durata, reiterazione) previsti dall'articolo 74, paragrafo 4, consentono alla Commissione di tenere conto della cooperazione dell'impresa nel quantificare la sanzione. La pronta rettifica della violazione dopo la comunicazione delle constatazioni preliminari può ridurre l'importo finale.
Le penalità di mora (astreintes) sono previste dal DSA in aggiunta alle sanzioni pecuniarie?
Sì. L'articolo 76 DSA prevede penalità periodiche - distinte dalle sanzioni dell'articolo 74 - per costringere le VLOP e VLOSE ad adempiere agli obblighi entro un termine fissato dalla Commissione. Le penalità si accumulano per ogni giorno di inadempimento successivo alla scadenza del termine.
Esiste un controllo giurisdizionale sulle decisioni sanzionatorie della Commissione ex articolo 74?
Sì. Le decisioni della Commissione ai sensi degli articoli 73-74 DSA sono soggette al controllo del Tribunale dell'Unione europea e, in appello, della Corte di giustizia, ai sensi degli articoli 263 e 261 TFUE. Il Tribunale esercita una competenza anche di merito sull'importo delle sanzioni, potendole confermare, ridurre o annullare.