Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 77 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.

3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:

a) richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali;

b) ispezioni;

c) l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1.

4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

In sintesi

  • L'articolo 77 DSA fissa un termine di prescrizione di cinque anni per i poteri della Commissione europea di irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora nei confronti delle VLOP e dei VLOSE.
  • Il termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione; in caso di violazioni continuate o reiterate, dal giorno in cui cessa la violazione.
  • Il termine è interrotto da qualsiasi azione della Commissione o di un CSD finalizzata all'indagine o al procedimento: richieste di informazioni, ispezioni, avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 66.
  • Ogni interruzione fa decorrere di nuovo il termine dal principio, ma è previsto un limite assoluto: la prescrizione si compie al più tardi quando è trascorso il doppio del termine originario senza che sia stata irrogata una sanzione.
  • Il termine è sospeso per l'intera durata di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE che abbia ad oggetto la decisione della Commissione.
Indice dei contenuti

La prescrizione nel sistema sanzionatorio del DSA

L'articolo 77 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (articolo 74) e penalità di mora (articolo 76) nei confronti dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE). Si tratta di una norma tipica dei regolamenti europei che attribuiscono alla Commissione poteri sanzionatori in materia di mercato interno: disposizioni analoghe si trovano nel regolamento n. 1/2003 sull'applicazione delle norme di concorrenza e nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per la Commissione in quanto autorità.

La prescrizione sanzionatoria risponde a un'esigenza fondamentale di certezza del diritto: le imprese devono poter fare affidamento sul fatto che, trascorso un congruo periodo di tempo senza che sia stata avviata un'indagine, la loro esposizione a sanzioni si estingue. In parallelo, la norma incentiva la Commissione ad agire tempestivamente anziché ritardare indefinitamente i procedimenti.

Il termine base di cinque anni e il dies a quo

Il termine base è di cinque anni, identico a quello previsto dal regolamento antitrust per le sanzioni in materia di concorrenza. Il paragrafo 2 disciplina il dies a quo, distinguendo due situazioni:

Violazione istantanea: il termine decorre «dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Per una violazione puntuale e isolata - ad esempio, la mancata pubblicazione di una relazione sulla trasparenza entro il termine prescritto - il dies a quo coincide con il giorno dell'inadempimento.

Violazione continuata o reiterata: il termine decorre «dal giorno in cui cessa la violazione». Una violazione è continuata quando consiste in un comportamento che persiste nel tempo (es. il mantenimento in funzione di un sistema di moderazione non conforme agli obblighi del DSA). Una violazione è reiterata quando la stessa condotta viene ripetuta in momenti diversi. In entrambi i casi, il termine inizia a decorrere solo quando la condotta illecita ha cessato di prodursi, il che può prolungare considerevolmente l'esposizione del prestatore.

La distinzione tra violazione istantanea e continuata/reiterata è di grande rilievo pratico: molte delle violazioni più gravi del DSA - come il mantenimento di dark pattern, l'assenza prolungata di meccanismi di segnalazione conformi, o la sistematica omissione della valutazione dei rischi - sono per loro natura continuate, e il termine prescrizionale non inizia a decorrere finché la condotta illecita prosegue.

L'interruzione del termine

Il paragrafo 3 elenca le azioni che interrompono il termine prescrizionale. L'interruzione determina la cessazione del termine in corso e il decorso di un nuovo termine identico dal principio. Le azioni interruttive comprendono:

  • Richieste di informazioni da parte della Commissione o di un CSD ai sensi dell'articolo 67.
  • Ispezioni condotte dalla Commissione nei locali del prestatore.
  • Avvio di un procedimento formale da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1.

L'elenco non è tassativo («comprendono, in particolare»): qualsiasi azione formale di indagine o di procedimento può avere effetto interruttivo. La rilevanza pratica è significativa: la Commissione può interrompere la prescrizione con una semplice richiesta di informazioni anche informale, senza dover avviare un procedimento formale. Questo amplia considerevolmente il periodo effettivo durante il quale la Commissione può agire.

Il limite assoluto alla prescrizione

Il meccanismo dell'interruzione potrebbe, in teoria, essere utilizzato per prolungare indefinitamente l'esposizione a sanzioni attraverso una sequenza di atti interruttivi. Per evitare questo rischio, il paragrafo 4 prevede un limite assoluto: il termine di prescrizione scade «al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione» - cioè dieci anni - «senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora». In altri termini, indipendentemente dal numero di interruzioni, se entro dieci anni dalla commissione della violazione (o dalla sua cessazione, nel caso di violazioni continuate) la Commissione non ha emesso una decisione sanzionatoria, la prescrizione si compie.

Il limite assoluto di dieci anni è coerente con l'approccio del regolamento antitrust europeo (articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003) e garantisce che il potere sanzionatorio della Commissione non sia perpetuo.

La sospensione in pendenza di giudizio alla Corte di giustizia

Il paragrafo 5 prevede che il termine sia sospeso per tutta la durata di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea che abbia ad oggetto la decisione della Commissione. La sospensione, a differenza dell'interruzione, non fa decorrere un nuovo termine: congela il termine nella situazione in cui si trovava al momento del deposito del ricorso e riprende a decorrere dalla stessa situazione una volta concluso il giudizio.

Questa disposizione tutela la Commissione: senza la sospensione, l'irrogazione di una sanzione potrebbe prescriversi durante un lungo procedimento giudiziario. Al tempo stesso, la limitazione della sospensione al giudizio davanti alla Corte di giustizia (e non ai giudizi nazionali) riflette la natura centralizzata del sistema di vigilanza DSA per le VLOP/VLOSE.

Ambito di applicazione: solo Commissione o anche CSD?

L'articolo 77 si riferisce espressamente ai «poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76», cioè alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora che la Commissione può irrogare alle VLOP/VLOSE. Non disciplina la prescrizione dei poteri sanzionatori dei CSD nazionali nei confronti degli altri prestatori, che è regolata dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Nei procedimenti condotti dai CSD, si applicano quindi i termini prescrizionali del diritto amministrativo dello Stato membro interessato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il termine di prescrizione di cinque anni si applica a tutte le sanzioni DSA o solo a quelle della Commissione?

L'articolo 77 si riferisce espressamente ai poteri sanzionatori della Commissione di cui agli articoli 74 (sanzioni pecuniarie) e 76 (penalità di mora), che riguardano esclusivamente le VLOP e i VLOSE. Per le sanzioni irrogate dai coordinatori dei servizi digitali nazionali nei confronti degli altri prestatori, si applicano i termini prescrizionali del diritto amministrativo dello Stato membro competente, che possono differire.

Da quando inizia a decorrere il termine se la violazione è continuata?

Per le violazioni continuate o reiterate, l'articolo 77, paragrafo 2, prevede che il termine inizi a decorrere 'dal giorno in cui cessa la violazione'. Questo significa che finché il comportamento illecito persiste (es. un dark pattern mantenuto attivo, un sistema di moderazione non conforme), il termine non decorre e la Commissione può potenzialmente agire in qualsiasi momento. Solo quando la condotta illecita cessa il conto alla rovescia di cinque anni inizia.

Una richiesta di informazioni della Commissione interrompe la prescrizione?

Sì. L'articolo 77, paragrafo 3, include esplicitamente le 'richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali' tra le azioni che interrompono il termine prescrizionale. Ogni interruzione fa decorrere di nuovo il termine di cinque anni. È sufficiente una richiesta formale di informazioni ai sensi dell'articolo 67 per bloccare il decorso della prescrizione.

Esiste un limite massimo di tempo entro cui la Commissione deve agire, anche con interruzioni ripetute?

Sì. L'articolo 77, paragrafo 4, prevede un limite assoluto: la prescrizione si compie al più tardi quando è trascorso il doppio del termine base (quindi 10 anni) senza che sia stata irrogata una sanzione, indipendentemente dal numero di interruzioni. Questo limite garantisce che il potere sanzionatorio della Commissione non sia imprescrittibile, anche in caso di indagini molto lunghe.

Se una VLOP impugna la decisione sanzionatoria davanti alla Corte di giustizia, la prescrizione continua a decorrere?

No. L'articolo 77, paragrafo 5, prevede la sospensione del termine di prescrizione per tutta la durata del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. La sospensione congela il termine: non fa decorrere un nuovo termine come l'interruzione, ma sospende il decorso di quello in corso. Quando il procedimento si conclude, il termine riprende dal punto in cui si era fermato.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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