Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    La risoluzione consensuale è un accordo con cui lavoratore e datore si mettono d’accordo per sciogliere il rapporto a una certa data, senza che nessuno sia tecnicamente «il responsabile». Deve essere comunicata telematicamente su cliclavoro.gov.it. Non dà diritto alla NASpI, salvo che avvenga in sede protetta (conciliazione sindacale o in commissione).

    Riferimento normativo

    Art. 1372 Codice Civile; Art. 26 D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Risoluzione consensuale vs. dimissioni vs. licenziamento
    Aspetto Dimissioni Risoluzione consensuale Licenziamento
    Chi decide Solo il lavoratore Accordo di entrambe le parti Solo il datore
    Procedura Telematica (cliclavoro) Telematica (cliclavoro) Lettera scritta del datore
    NASpI No (salvo giusta causa) No (salvo sede protetta)
    TFR Spetta Spetta Spetta

    Cos'è la risoluzione consensuale

    La risoluzione consensuale è il contratto con cui lavoratore e datore concordano di sciogliere il rapporto di lavoro a una data determinata (art. 1372 c.c.: i contratti si sciolgono per mutuo consenso). A differenza delle dimissioni, non vi è una parte che «recede» unilateralmente; a differenza del licenziamento, non vi è una parte che subisce la cessazione. È una soluzione utilizzata spesso in sede di accordi separativi, dove si concordano anche eventuali incentivi all’uscita.

    La procedura telematica obbligatoria

    Analogamente alle dimissioni, anche la risoluzione consensuale deve essere comunicata tramite il portale cliclavoro.gov.it: il lavoratore (o il datore per suo tramite) compila il modulo selezionando «risoluzione consensuale» come tipologia. La comunicazione produce effetti dalla data concordata tra le parti.

    È possibile – e spesso opportuno – formalizzare l’accordo anche con una scrittura privata che dettagli le condizioni (importo dell’eventuale incentivo, data di cessazione, modalità di pagamento del TFR, rinunce reciproche se del caso).

    Effetti sulla NASpI e sede protetta

    La risoluzione consensuale ordinaria non dà diritto alla NASpI: il lavoratore ha scelto di comune accordo di cessare il rapporto, quindi non si configura una perdita involontaria. Tuttavia, se la risoluzione consensuale viene raggiunta in sede protetta – conciliazione sindacale, commissione di certificazione, ITL o sede giudiziale – e l’accordo prevede espressamente la rinuncia del lavoratore a impugnare il licenziamento in cambio di un incentivo, l’INPS può riconoscere la NASpI. È una materia sfumata che richiede valutazione caso per caso.

    Casi pratici

    Tizio – accordo separativo con incentivo

    Tizio e il suo datore concordano una risoluzione consensuale con un incentivo di tre mensilità. Formalizzano l’accordo con una scrittura privata, trasmettono la risoluzione consensuale su cliclavoro e fissano la data di cessazione a fine mese. Tizio riceve TFR più l’incentivo, ma non potrà richiedere la NASpI.

    Caia – risoluzione in sede sindacale

    Caia e il datore raggiungono un accordo di risoluzione consensuale in sede di conciliazione sindacale. Il verbale firmato davanti al sindacato ha efficacia di sede protetta. L’accordo prevede condizioni più favorevoli e, in alcuni casi, la possibilità per Caia di accedere alla NASpI: è consigliabile verificare con un sindacalista prima di firmare.

    Sempronio – datore vuole la risoluzione, lui preferisce licenziamento

    Sempronio rifiuta la proposta di risoluzione consensuale perché vuole poter accedere alla NASpI. Il datore, se vuole procedere, deve licenziarlo formalmente (con tutti gli oneri e rischi che ciò comporta). Sempronio potrà poi impugnare il licenziamento se lo ritiene illegittimo o, in alternativa, negoziare un accordo migliore.

    Domande frequenti

    La risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI?

    Di norma no. Solo se raggiunta in sede protetta (conciliazione sindacale, ITL o sede giudiziale) con determinate condizioni la NASpI può essere riconosciuta. È indispensabile verificare caso per caso con un sindacalista.

    La risoluzione consensuale deve essere comunicata telematicamente?

    Sì. Come le dimissioni, deve essere trasmessa sul portale cliclavoro.gov.it per essere valida nel settore privato.

    TFR e ferie spettano nella risoluzione consensuale?

    Sì. Tutti gli istituti maturati spettano integralmente: TFR, ferie non godute, ratei di mensilità aggiuntive.

    Posso trattare un incentivo all'uscita nella risoluzione consensuale?

    Sì. Le parti sono libere di concordare qualsiasi condizione economica, inclusi incentivi, premi di uscita o modalità dilazionate di pagamento. L’accordo va messo per iscritto.

    Qual è la differenza pratica tra dimissioni e risoluzione consensuale?

    Nelle dimissioni decide solo il lavoratore; nella risoluzione decidono entrambi. In entrambi i casi non spetta la NASpI, ma la risoluzione consensuale può includere negoziazioni economiche più articolate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Preavviso non lavorato: l’indennità sostitutiva

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Se il lavoratore si dimette senza lavorare il preavviso previsto dal CCNL, deve corrispondere al datore un’indennità sostitutiva equivalente alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Il datore di solito la trattiene dalla liquidazione finale. Se invece è il datore a esonerare il lavoratore dal preavviso, l’indennità va pagata dal datore al lavoratore.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Indennità sostitutiva del preavviso – chi paga a chi
    Situazione Chi paga A chi
    Lavoratore si dimette senza preavviso Lavoratore Datore di lavoro
    Datore dispensa dal preavviso Datore di lavoro Lavoratore
    Accordo di riduzione del preavviso Nessuna indennità o parziale
    Giusta causa di dimissioni Nessuna indennità a carico del lavoratore

    Come si calcola l'indennità

    L’indennità sostitutiva del preavviso è pari alla retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato il preavviso. La «retribuzione globale di fatto» comprende non solo la paga base ma anche tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione: superminimi, assegni fissi, indennità continuative previste dal CCNL. Non si includono invece gli elementi variabili o occasionali.

    L’indennità è generalmente trattenuta dalla liquidazione finale (TFR, ferie, ratei): se la liquidazione è insufficiente, il datore può rivalersi nelle sedi competenti.

    Quando il datore dispensa dal preavviso

    Il datore può, a sua scelta, decidere di esonerare il lavoratore dimissionario dall’obbligo di lavorare il preavviso. In questo caso il rapporto cessa immediatamente, ma è il datore a dover corrispondere l’indennità al lavoratore: questi ha diritto a ricevere la retribuzione come se avesse lavorato il preavviso. La dispensa è un atto unilaterale del datore, non richiede l’accordo del lavoratore.

    Giusta causa e assenza di indennità

    Se il lavoratore si dimette per giusta causa (grave inadempienza del datore), non è tenuto a lavorare il preavviso a corrispondere l’indennità sostitutiva. È la conseguenza diretta della responsabilità del datore per l’inadempienza che ha provocato le dimissioni. Il lavoratore deve tuttavia essere in grado di documentare la giusta causa, specialmente se il datore contesta il mancato preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – se ne va senza lavorare i 30 giorni

    Tizio ha un preavviso di 30 giorni ma parte immediatamente per un nuovo impiego. Il datore trattiene dalla liquidazione finale l’indennità corrispondente a 30 giorni di retribuzione globale. Se la liquidazione non basta a coprire l’importo, il datore può agire in via stragiudiziale o giudiziaria per il residuo.

    Caia – il datore la dispensa

    Caia si dimette con preavviso di 60 giorni, ma il datore preferisce che smetta subito di lavorare. La dispensa è unilaterale: Caia ha diritto a ricevere 60 giorni di retribuzione nella liquidazione finale, come se avesse lavorato l’intero preavviso.

    Sempronio – accordo per ridurre il preavviso

    Sempronio ha un preavviso di 45 giorni ma si accorda con il datore per terminare dopo 20 giorni. Le parti siglano un accordo scritto: per i 25 giorni ridotti non si deve alcuna indennità, perché entrambi hanno rinunciato al periodo eccedente.

    Domande frequenti

    Come si calcola l'indennità sostitutiva del preavviso?

    È pari alla retribuzione globale di fatto (paga base più elementi fissi e continuativi) moltiplicata per i giorni di preavviso non lavorati. Non si includono voci variabili o occasionali.

    Il datore può rifiutarsi di trattenere l'indennità dalla liquidazione?

    No: la compensazione tra il credito del datore (indennità) e il credito del lavoratore (liquidazione) è prassi consolidata e generalmente applicata automaticamente nella busta paga finale.

    Se me ne vado per giusta causa devo comunque pagare l'indennità?

    No. Le dimissioni per giusta causa esonerano il lavoratore sia dall’obbligo di preavviso sia dall’indennità sostitutiva corrispondente.

    L'indennità sostitutiva del preavviso è tassata come reddito?

    Sì. L’indennità sostitutiva del preavviso, sia quella a carico del lavoratore sia quella a carico del datore, è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria.

    Se la liquidazione non copre l'indennità, il datore può chiedermi il resto?

    Sì, il datore ha un credito nei confronti del lavoratore per la parte non coperta. Può recuperarlo in via stragiudiziale o, in mancanza di accordo, tramite azione giudiziaria.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dimissioni durante la malattia: si può fare?

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Il lavoratore in malattia può dimettersi in qualunque momento: non ci sono divieti legali. Le dimissioni volontarie interrompono la tutela del periodo di comporto (che protegge solo dal licenziamento). L’indennità INPS di malattia spetta fino alla data di cessazione del rapporto indicata nelle dimissioni; la NASpI di norma non spetta per dimissioni volontarie.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Effetti delle dimissioni in malattia
    Aspetto Cosa succede
    Validità delle dimissioni Valide: il lavoratore può dimettersi liberamente
    Indennità INPS di malattia Spetta fino alla data di cessazione del rapporto
    Comporto Il decorso del comporto si interrompe con le dimissioni
    Preavviso Deve essere rispettato; il decorso può iniziare anche in malattia
    TFR Spetta integralmente
    NASpI Di norma non spetta (dimissioni volontarie)

    Nessun divieto di dimissioni in malattia

    A differenza del licenziamento – che durante il periodo di comporto è vietato (art. 2110 c.c.) – le dimissioni possono essere rassegnate liberamente dal lavoratore anche mentre è assente per malattia. Non esiste alcuna norma che lo vieti. Il lavoratore dovrà comunque usare la procedura telematica su cliclavoro.gov.it e rispettare il preavviso previsto dal CCNL, che inizia a decorrere dalla data delle dimissioni (salvo diversi accordi).

    L'indennità INPS di malattia e il comporto

    L’indennità di malattia corrisposta dall’INPS (o a carico del datore, a seconda del CCNL) spetta per il periodo di effettiva assenza fino alla data di cessazione del rapporto. Da quel momento il lavoratore non ha più diritto all’indennità, perché viene meno il presupposto (la sussistenza del rapporto di lavoro).

    Il comporto (il periodo massimo di assenza per malattia entro cui il datore non può licenziare) è rilevante solo per proteggere il lavoratore dal licenziamento, non per impedire le dimissioni. Se il lavoratore si dimette, il conteggio del comporto non ha più rilievo pratico.

    Preavviso e considerazioni pratiche

    Il preavviso contrattuale decorre dalla data di trasmissione delle dimissioni, anche se il lavoratore è assente. Nella prassi le parti possono accordarsi per far coincidere la fine del preavviso con il termine della malattia, o per una dispensa reciproca. Prima di dimettersi in malattia è opportuno valutare l’impatto su: indennità residua di malattia, TFR (che si calcola anche sui giorni di preavviso lavorato), ferie residue e ratei di tredicesima.

    Casi pratici

    Tizio – si dimette in piena malattia

    Tizio è in malattia da tre settimane e decide di dimettersi. Trasmette le dimissioni telematicamente e il preavviso (30 giorni da CCNL) inizia a decorrere. L’INPS continuerà a pagare l’indennità di malattia fino alla scadenza del preavviso (data di cessazione del rapporto). Dopo quella data non spetta più nulla.

    Caia – malattia lunga e comporto quasi esaurito

    Caia è in malattia da molti mesi e il comporto sta per scadere. Decide di dimettersi prima che il datore possa licenziarla. Le dimissioni sono legittime: riceverà TFR, ferie e ratei. Non potrà però accedere alla NASpI (dimissioni volontarie), salvo che sussistano i presupposti della giusta causa.

    Sempronio – si pente durante il preavviso in malattia

    Sempronio ha trasmesso le dimissioni in malattia e si pente dopo 4 giorni. Può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione tramite lo stesso portale. Se revoca, il rapporto si ripristina: l’indennità di malattia continua a decorrere e il comporto riprende.

    Domande frequenti

    Si può essere in malattia e dimettersi nello stesso tempo?

    Sì. Non esistono norme che vietino le dimissioni durante la malattia. Il lavoratore rimane libero di rassegnarle in qualsiasi momento tramite procedura telematica.

    L'indennità INPS di malattia continua dopo le dimissioni?

    No. L’indennità spetta fino alla data di cessazione del rapporto. Una volta che il rapporto termina, il diritto all’indennità viene meno.

    Il preavviso decorre anche se sono in malattia?

    Sì. Il preavviso inizia a decorrere dalla comunicazione delle dimissioni, indipendentemente dall’assenza per malattia. Tuttavia le parti possono accordarsi diversamente.

    Posso avere la NASpI se mi dimetto in malattia?

    Di norma no: le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI. Eccetto se si dimette per giusta causa documentata, nel qual caso la NASpI può essere riconosciuta.

    Le ferie e il TFR spettano anche se mi dimetto in malattia?

    Sì. Tutti gli istituti maturati fino alla data di cessazione spettano integralmente: TFR, ferie non godute (o indennità sostitutiva) e ratei di mensilità aggiuntive.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ritenuta d’acconto: come funziona e quando si applica

    In sintesi

    • Anticipo dell’IRPEF: la ritenuta d’acconto è una quota dell’imposta trattenuta alla fonte dal soggetto che paga il compenso, prima ancora che il percettore presenti la dichiarazione.
    • Aliquota 20% per lavoro autonomo: sui compensi di professionisti e lavoratori autonomi si applica il 20% sull’imponibile del compenso.
    • Prestazioni occasionali incluse: anche sui compensi occasionali il committente trattiene il 20%, indipendentemente dall’importo.
    • Condominio al 4%: sui corrispettivi per appalti di opere o servizi il condominio trattiene una ritenuta d’acconto del 4%.
    • Si scomputa in dichiarazione: il percettore detrae le ritenute subite dall’IRPEF calcolata; se la ritenuta supera l’imposta, ha diritto a rimborso o compensazione.

    Che cosa è la ritenuta d'acconto

    Immagina di lavorare come libero professionista e di emettere una fattura da 1.000 euro. Il tuo cliente non ti paga l’intero importo: ne trattiene una parte e la versa direttamente al fisco a tuo nome. Quella trattenuta si chiama ritenuta d’acconto – letteralmente un acconto sull’imposta che dovrai pagare a fine anno.

    La parola ‘acconto’ è fondamentale: la ritenuta non chiude il conto con il fisco. È solo un pagamento anticipato. Quando compili la dichiarazione dei redditi, calcoli la tua IRPEF complessiva e poi sottrai le ritenute già subite durante l’anno. Se la ritenuta è stata superiore all’imposta dovuta, hai un credito; se è stata inferiore, paghi la differenza.

    La ritenuta d’acconto si distingue dalla ritenuta a titolo d’imposta, che invece è definitiva: una volta trattenuta, quel reddito non entra nella dichiarazione e non si conguaglia (è il caso, ad esempio, della cedolare secca sugli affitti brevi al 21% quando il locatore ha scelto quell’opzione).

    Sapere quando si applica la ritenuta d’acconto, in quale misura e come recuperarla è essenziale per non lasciare soldi al fisco o, al contrario, per non avere sorprese nel saldo della dichiarazione.

    Aliquote e ambiti di applicazione della ritenuta d'acconto
    Tipo di reddito / soggetto Base imponibile Aliquota ritenuta
    Compensi a professionisti e lavoratori autonomi Compenso imponibile (al netto rivalsa INPS) 20%
    Compensi per prestazioni occasionali (redditi diversi) Compenso corrisposto 20%
    Provvigioni agenti/rappresentanti (regola generale) 50% delle provvigioni 23% (aliquota 1° scaglione IRPEF)
    Provvigioni agenti con dipendenti stabili (su dichiarazione) 20% delle provvigioni 23% (aliquota 1° scaglione IRPEF)
    Corrispettivi per appalti di opere/servizi (condominio) Corrispettivi dovuti 4%

    Esempio pratico

    • Caio è un consulente informatico. Emette una fattura da 2.000 euro a Tizio Srl, sua cliente. L’azienda trattiene 400 euro (20% di 2.000) e li versa con F24 (codice 1040) entro il 16 del mese successivo. Caio incassa 1.600 euro. A fine anno Caio ha percepito compensi netti totali per 16.000 euro (lordi 20.000) e ha subito ritenute per 4.000 euro. Nel modello Redditi calcola la propria IRPEF su 20.000 euro di reddito: ammonta a 4.600 euro. Detrae i 4.000 euro di ritenute già versate dai clienti sostituti e versa solo 600 euro come saldo.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) rilasciata da ogni committente sostituto d’imposta
    • Fatture emesse con indicazione della ritenuta d’acconto applicata
    • Ricevute o estratto F24 del committente (per controllo incrociato)
    • Modello Redditi PF o 730, sezione redditi di lavoro autonomo/diversi
    • Documentazione della rivalsa INPS (4%) se applicata, per calcolo corretto della base imponibile

    Caso 1 – Tizio, consulente con partita IVA

    Scenario. Tizio è un ingegnere con partita IVA che svolge attività di consulenza tecnica. Lavora per tre aziende clienti, tutte sostituti d’imposta. Nel corso dell’anno emette fatture per un totale di 30.000 euro.

    Come si applica. Ogni volta che Tizio emette una fattura, il cliente trattiene il 20% del compenso imponibile come ritenuta d’acconto. Nel corso dell’anno Tizio incassa 24.000 euro netti e subisce 6.000 euro di ritenute. A marzo dell’anno successivo riceve tre CU, una per ogni cliente, con i rispettivi importi. Nel modello Redditi dichiara 30.000 euro di reddito di lavoro autonomo, calcola l’IRPEF, detrae le 6.000 euro di ritenute già versate dai clienti e versa solo la differenza (o ottiene rimborso se l’IRPEF calcolata è inferiore).

    In pratica

    • Tizio deve conservare tutte le CU ricevute e verificare che i totali corrispondano alle fatture emesse.
    • L’IVA in fattura non è soggetta a ritenuta: la ritenuta si calcola solo sul compenso.
    • Se un cliente non rilascia la CU nei tempi previsti, Tizio può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.

    Caso 2 – Caio, prestazione occasionale

    Scenario. Caio è un grafico che aiuta occasionalmente un’associazione culturale a realizzare materiali promozionali. In un anno riceve un compenso di 800 euro, senza partita IVA.

    Come si applica. Anche se il compenso è modesto e l’attività è occasionale, l’associazione è comunque sostituto d’imposta e deve trattenere il 20% di ritenuta d’acconto (160 euro) prima di pagare Caio. Gli versa quindi 640 euro e gli rilascia una CU o un’attestazione. Caio dichiara gli 800 euro tra i redditi diversi nel modello Redditi (o 730) e detrae i 160 euro di ritenuta. Poiché l’importo è sotto i 5.000 euro annui, non scattano obblighi contributivi INPS sulla gestione separata.

    In pratica

    • La soglia dei 5.000 euro riguarda i contributi INPS, non la ritenuta: quella si applica sempre dal primo euro.
    • Caio non ha partita IVA: emette una semplice ricevuta con la ritenuta indicata.
    • L’associazione versa la ritenuta con F24 e a marzo rilascia la CU a Caio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Dimissioni in periodo di prova: preavviso e regole

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza dover motivare la scelta. Il lavoratore deve però sempre usare la procedura telematica obbligatoria per le dimissioni. Se il preavviso è invece previsto dal CCNL anche in prova, va rispettato.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni in prova vs. dimissioni ordinarie
    Aspetto Durante la prova Fuori dalla prova
    Preavviso Di norma non dovuto (salvo CCNL) Previsto dal CCNL
    Motivazione Non richiesta Non richiesta
    Procedura Telematica (come le ordinarie) Telematica
    TFR Spetta pro quota per i giorni lavorati Spetta
    Ferie maturate Spettano in proporzione (o indennità sostitutiva) Spettano

    Il principio del libero recesso in prova

    L’art. 2096 del codice civile prevede che durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e senza dover fornire motivazione. Questa libertà riflette la natura del patto di prova, che serve proprio a consentire una valutazione reciproca senza vincoli eccessivi.

    Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto e la sua durata massima è fissata dalla legge e dal CCNL (varia in base alla qualifica).

    Attenzione al CCNL: alcuni prevedono un preavviso anche in prova

    Non tutti i CCNL escludono il preavviso durante la prova. Alcuni contratti collettivi introducono termini minimi (ad esempio 3-5 giorni) anche per il recesso in prova. Prima di dimettersi con effetto immediato, è necessario verificare il contratto applicato. Se il CCNL prevede un preavviso anche in questa fase e il lavoratore non lo rispetta, potrebbe dover corrispondere l’indennità sostitutiva.

    Cosa spetta economicamente al termine della prova

    Anche se il rapporto si chiude durante la prova, il lavoratore ha diritto a tutti gli istituti maturati proporzionalmente: TFR (calcolato sui giorni lavorati), ferie non godute (o indennità sostitutiva), ratei di tredicesima e, se applicabile, di quattordicesima. Il datore è tenuto a consegnare il CUD/certificazione unica per i compensi erogati.

    Casi pratici

    Tizio – recede il primo mese di prova

    Tizio inizia un nuovo impiego il 1° giugno con prova di tre mesi. Dopo tre settimane decide che il lavoro non fa per lui. Si dimette via cliclavoro.gov.it; il suo CCNL non prevede preavviso in prova. Il rapporto cessa immediatamente e riceve la liquidazione proporzionale (TFR, ferie maturate, rateo tredicesima).

    Caia – CCNL con 5 giorni di preavviso anche in prova

    Il CCNL di Caia prevede 5 giorni di preavviso anche nel periodo di prova. Se Caia vuole dimettersi subito senza lavorarli, deve pagare al datore l’indennità per 5 giorni, che tipicamente viene trattenuta dalla liquidazione finale.

    Sempronio – prova già scaduta senza comunicazione

    Sempronio si trova in situazione di incertezza: il contratto prevedeva 3 mesi di prova ma non è mai stata fatta una comunicazione esplicita di esito positivo. Se il rapporto è continuato oltre il termine senza recesso, si considera confermato a tempo indeterminato. Per dimettersi ora deve seguire la procedura ordinaria con preavviso da CCNL.

    Domande frequenti

    Devo dare preavviso se mi dimetto durante la prova?

    Di regola no: la legge consente il recesso libero in prova. Tuttavia alcuni CCNL prevedono un termine minimo anche in questa fase, quindi è necessario verificare il contratto applicato.

    Devo comunque usare la procedura telematica se sono in prova?

    Sì. Le dimissioni telematiche tramite cliclavoro.gov.it sono obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dalla fase del rapporto, tranne le eccezioni di legge (es. domestici).

    TFR e ferie maturano anche in periodo di prova?

    Sì. Tutti gli istituti economici maturano in proporzione ai giorni lavorati, anche se il rapporto termina durante la prova.

    Il datore può licenziarmi durante la prova senza motivare?

    Sì, per la stessa regola del libero recesso in prova. Deve tuttavia rispettare il divieto di discriminazione e, se applicabili, le tutele speciali (ad es. in caso di gravidanza o malattia).

    Quanto può durare il periodo di prova?

    La durata massima varia per legge e CCNL in base alla categoria: per gli operai è generalmente più breve, per i quadri e dirigenti può arrivare a sei mesi. Ogni CCNL detta le proprie regole.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Revoca delle dimissioni: termini e come si fa

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Il lavoratore che ha presentato dimissioni telematiche può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione, sempre tramite il portale cliclavoro.gov.it. La revoca ripristina il rapporto di lavoro come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate. Oltre i 7 giorni la revoca è possibile solo con il consenso del datore.

    Riferimento normativo

    Art. 26, comma 4, D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Revoca delle dimissioni – schema riepilogativo
    Situazione Modalità Effetto
    Entro 7 giorni dalla trasmissione Procedura telematica su cliclavoro.gov.it Rapporto ripristinato automaticamente
    Oltre 7 giorni Accordo scritto con il datore Dipende dalla disponibilità del datore
    Dimissioni durante maternità/adozione Convalida ITL, regole speciali Vedi art. 55 D.Lgs. 151/2001
    Datore ha già assunto un sostituto Nessun effetto automatico sulla revoca legittima Il rapporto si ripristina comunque (entro 7 gg)

    Il diritto di ripensamento entro 7 giorni

    L’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 151/2015 riconosce al lavoratore un diritto di ripensamento: entro 7 giorni dalla trasmissione telematica delle dimissioni è possibile revocarle con la stessa procedura digitale, accedendo al portale cliclavoro.gov.it con le proprie credenziali e selezionando la revoca relativa alla comunicazione in questione. Il sistema notifica automaticamente il datore.

    L’effetto è ex tunc: il rapporto si considera come mai interrotto, senza necessità di riassunzione formale o nuove pratiche.

    Come si effettua la revoca telematica

    Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS, individuare la comunicazione di dimissioni già trasmessa e selezionare l’opzione di revoca. Il modulo di revoca è precompilato con i dati già inseriti; basta confermare entro il termine. Anche in questo caso si può essere assistiti da un patronato o intermediario abilitato.

    È fondamentale conservare la ricevuta della revoca (con codice di trasmissione e data/ora), in modo da provare l’avvenuto esercizio del ripensamento entro i termini.

    Cosa succede oltre i 7 giorni

    Trascorsi i 7 giorni il diritto di revoca unilaterale si esaurisce: le dimissioni producono effetti e il rapporto cessa alla data indicata. Un ripensamento tardivo richiede il consenso del datore, che non è obbligato ad accettarlo. Il datore potrebbe nel frattempo aver avviato procedure di assunzione di un sostituto o riorganizzato il lavoro; in tal caso il ripristino del rapporto dipenderà dalla sua disponibilità a concordare una riassunzione (che tecnicamente costituisce un nuovo contratto).

    Casi pratici

    Tizio – ripensamento il giorno dopo le dimissioni

    Tizio trasmette le dimissioni lunedì sera e il martedì mattina cambia idea. Accede al portale, trova la comunicazione e la revoca. Il sistema notifica il datore: il rapporto è ripristinato come se nulla fosse successo. Tizio torna regolarmente al lavoro.

    Caia – oltre i 7 giorni

    Caia si pente delle dimissioni al decimo giorno. Il termine legale è scaduto. Telefona al datore, che si dice disposto a tenerla se si accordano sulle condizioni: le parti firmano un nuovo contratto (o un accordo di riassunzione), ma non si tratta di una revoca automatica come nei 7 giorni.

    Sempronio – revoca mentre è in malattia

    Sempronio ha rassegnato le dimissioni mentre era in malattia e vuole revocarle. Se è nei 7 giorni, può farlo telematicamente dal sito senza problemi: la malattia non incide sul termine di revoca, che rimane di 7 giorni dalla trasmissione delle dimissioni.

    Domande frequenti

    Entro quanto si possono revocare le dimissioni?

    Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, con la stessa procedura sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso il termine, la revoca richiede il consenso del datore.

    La revoca delle dimissioni richiede una nuova firma del contratto?

    No. Entro i 7 giorni la revoca telematica ripristina automaticamente il rapporto: non serve alcun nuovo atto o firma contrattuale.

    Il datore può opporsi alla revoca entro i 7 giorni?

    No. La revoca esercitata entro i 7 giorni è un diritto unilaterale del lavoratore; il datore non può rifiutarla né condizionarla.

    Se il datore ha già assunto un sostituto, la revoca vale ugualmente?

    Sì, entro i 7 giorni. Il rapporto si ripristina a prescindere da quanto il datore abbia fatto nel frattempo. Eventuali problemi organizzativi sono a carico del datore.

    Le dimissioni cartacee (quando ammesse) hanno la stessa finestra di revoca?

    Il diritto di ripensamento di 7 giorni è previsto dalla legge per le dimissioni telematiche. Per le categorie escluse dall’obbligo (es. domestici) la revoca segue le regole generali del diritto civile e richiede in genere l’accordo del destinatario.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Spese condominiali: chi paga cosa e come si ripartiscono

    La ripartizione delle spese condominiali è una delle fonti più frequenti di liti tra vicini. La regola generale è semplice – si paga in proporzione ai millesimi – ma le eccezioni sono molte e importanti. Vediamo come si dividono davvero le spese secondo l’art. 1123 del codice civile, cosa accade per scale e ascensori e chi paga in caso di compravendita.

    La regola generale: i millesimi

    Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni deliberate dall’assemblea sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, espresso in millesimi, salvo diversa convenzione (art. 1123 del codice civile). È il criterio base: chi possiede una proprietà di valore maggiore contribuisce di più.

    Spese per uso differenziato

    Quando una cosa comune è destinata a servire i condòmini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione all’uso che ciascuno può farne. E se un impianto o una parte comune serve solo alcuni condòmini (per esempio una scala o un cortile di accesso a un gruppo di unità), le relative spese gravano soltanto sul gruppo che ne trae utilità, non sull’intero condominio.

    Scale e ascensori

    Per scale e ascensori vale un criterio misto previsto dall’art. 1124 del codice civile: la spesa si ripartisce per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in base all’altezza di piano. In questo modo contribuiscono di più i piani alti, che dell’ascensore e delle scale fanno un uso maggiore. La regola vale sia per la manutenzione sia, in linea di massima, per la sostituzione.

    Soffitti, lastrici e altre parti

    Il codice detta criteri specifici anche per altre parti: i soffitti, le volte e i solai tra due piani si riparano per metà a carico di ciascun proprietario dei due piani (art. 1125); per i lastrici solari di uso esclusivo, chi ne ha l’uso paga un terzo e i restanti due terzi gravano sui condòmini dell’edificio o della parte coperta dal lastrico (art. 1126).

    Chi paga: venditore o acquirente

    In caso di compravendita di un appartamento, chi acquista è obbligato in solido con il venditore al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Significa che il condominio può chiedere all’acquirente anche gli arretrati di quel periodo; l’acquirente potrà poi rivalersi sul venditore. Per questo, prima del rogito, è prudente farsi rilasciare dall’amministratore una liberatoria sulle spese pagate.

    Un esempio concreto

    In un palazzo, la pulizia dell’androne (parte comune a tutti) si divide per millesimi; la manutenzione dell’ascensore si ripartisce per metà a millesimi e per metà per altezza di piano, quindi Tizio al quinto piano paga più di Caio al primo; la spesa per il cancello che serve solo i tre box auto grava unicamente sui proprietari dei box. Tre criteri diversi, tutti previsti dal codice.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Dimissioni telematiche 2026: procedura passo-passo

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale cliclavoro.gov.it, utilizzando l’identità digitale (SPID, CIE o CNS). Il lavoratore compila il modulo sul portale; l’invio telematico sostituisce qualunque comunicazione scritta al datore. È prevista la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni.

    Riferimento normativo

    Art. 26 D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Procedura dimissioni telematiche – riepilogo
    Fase Cosa fare
    1. Accesso al portale Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS
    2. Compilazione modulo Inserire i dati del datore, la data di cessazione, il tipo di recesso
    3. Invio Confermare: il sistema trasmette automaticamente al datore e all’ITL
    4. Ricevuta Scaricare e conservare il file con il codice di trasmissione
    5. Revoca (opzionale) Possibile entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica

    Perché le dimissioni devono essere telematiche

    Il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di comunicare le dimissioni e la risoluzione consensuale esclusivamente in via telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro. L’obiettivo è contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco»: moduli firmati in bianco al momento dell’assunzione e usati abusivamente dal datore per simulare dimissioni mai realmente rassegnate. La procedura garantisce che la data e la volontà del lavoratore siano certe e non alterabili.

    Come si accede e si compila il modulo

    Ci si collega a cliclavoro.gov.it (sezione «Lavoratori» → «Comunicazione di dimissioni») e si accede tramite SPID (qualunque livello), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il modulo richiede: i dati del datore (ragione sociale e codice fiscale), la data in cui si intende far cessare il rapporto, il tipo di recesso (dimissioni volontarie o risoluzione consensuale).

    Dopo la conferma il sistema invia automaticamente la comunicazione al datore e per conoscenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. È possibile farsi assistere da un patronato o da un intermediario abilitato.

    Eccezioni all'obbligo telematico

    La procedura telematica non si applica nei seguenti casi: lavoratori domestici (colf, badanti), rapporti parasubordinati (co.co.co.), dimissioni durante il periodo di prova, lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per i quali vigono regole specifiche), e lavoratori marittimi. In questi casi restano valide le modalità tradizionali scritte.

    Casi pratici

    Tizio – dipendente privato con SPID

    Tizio vuole dimettersi dall’azienda privata in cui lavora. Accede a cliclavoro.gov.it con il suo SPID, compila il modulo indicando il codice fiscale del datore e la data di fine preavviso, conferma e scarica la ricevuta. Le dimissioni sono valide dal momento della trasmissione; il datore ne viene avvisato automaticamente.

    Caia – senza SPID, si rivolge al patronato

    Caia non ha ancora SPID e deve dimettersi urgentemente. Si reca al patronato o al CAF: un intermediario abilitato compila e trasmette il modulo per suo conto, allegando una delega firmata da Caia. La procedura è identica, solo con un soggetto terzo che opera in nome del lavoratore.

    Sempronio – colf che vuole dimettersi

    Sempronio è un lavoratore domestico e vuole lasciare la famiglia datrice. Non deve usare il portale cliclavoro: le dimissioni dei lavoratori domestici avvengono con comunicazione scritta (lettera raccomandata o comunicazione diretta), nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL domestico.

    Domande frequenti

    Le dimissioni possono essere ancora consegnate in forma cartacea?

    No, per i lavoratori dipendenti privati (salvo le eccezioni previste). La comunicazione cartacea non produce effetti giuridici validi: occorre la procedura telematica su cliclavoro.gov.it.

    Cosa succede se non ho SPID?

    Ci si può rivolgere a un patronato, CAF o intermediario abilitato che trasmette il modulo per conto del lavoratore, previa delega scritta. È anche l’occasione per attivare SPID, ormai disponibile gratuitamente tramite vari provider.

    Il datore deve «accettare» le dimissioni telematiche?

    No. Le dimissioni telematiche sono un atto unilaterale: non richiedono accettazione del datore. Quest’ultimo riceve solo una notifica informativa dal sistema.

    Entro quanto si possono revocare le dimissioni telematiche?

    Entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso questo termine la revoca richiede l’accordo del datore.

    Le dimissioni telematiche sono obbligatorie anche per i dipendenti pubblici?

    No. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono esclusi dall’obbligo e seguono le procedure previste dal loro ordinamento (D.Lgs. 165/2001 e regolamenti interni).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Spese di rappresentanza: deducibilita’ per SRL e SpA

    In sintesi

    • Inerenza obbligatoria: le spese di rappresentanza sono deducibili solo se rispondono ai requisiti di inerenza stabiliti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008.
    • Limite commisurato ai ricavi: la deducibilita’ e’ ammessa nell’esercizio di sostenimento nei limiti fissati dall’art. 108, comma 2 del TUIR, calcolati in percentuale sui ricavi dell’impresa.
    • Alberghi e ristoranti: solo il 75%: le spese di rappresentanza per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande entrano nel computo solo per il 75% del loro ammontare.
    • Imprese di nuova costituzione: le spese sostenute prima del conseguimento dei primi ricavi si deducono nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e in quello successivo, se le spese di quei periodi restano sotto il limite.
    • Quadro RF del modello SC: le spese indeducibili nel periodo vanno come variazione in aumento nel rigo RF23; quelle deducibili (incluse le quote di esercizi precedenti) nel rigo RF43.
    • Prospetto RS101: le spese non ancora deducibili per le imprese di nuova costituzione vanno indicate nel rigo RS101 del quadro RS, per essere riportate agli anni successivi.

    Cosa sono le spese di rappresentanza e come si deducono in societa'

    Le spese di rappresentanza sono i costi che una societa’ sostiene per promuovere la propria immagine verso clienti, fornitori o potenziali partner: cene di lavoro, omaggi, eventi aziendali, partecipazione a fiere. Non si tratta di spese di vendita ordinarie, ma di investimenti nella relazione con il mercato.

    Dal punto di vista fiscale, non sono deducibili senza limiti. L’art. 108, comma 2 del TUIR stabilisce che sono deducibili nell’esercizio di sostenimento, ma solo se rispondono ai requisiti di inerenza e congruita’ fissati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008, e nel rispetto di un limite commisurato ai ricavi dell’impresa.

    Un aspetto pratico da tenere sempre presente: le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, quando si qualificano come spese di rappresentanza, entrano nel conteggio solo per il 75% del loro importo. Il restante 25% e’ indeducibile a prescindere. In dichiarazione, le spese indeducibili transitano nel rigo RF23 come variazione in aumento, mentre quelle deducibili (piu’ le eventuali quote pregresse rientrate nel limite) vanno nel rigo RF43.

    Principali regole di deducibilita' delle spese di rappresentanza
    Voce Regola
    Requisito base Inerenza e congruita' secondo il DM 19 novembre 2008
    Limite di deducibilita' Percentuale dei ricavi ai sensi dell'art. 108, comma 2 TUIR
    Alberghi e ristoranti qualificati come rappresentanza Solo il 75% dell'importo entra nel calcolo del limite
    Imprese di nuova costituzione (ante primi ricavi) Spese rinviate al periodo dei primi ricavi e a quello successivo (rigo RS101)
    Variazione in aumento (indeducibile) Rigo RF23 del quadro RF
    Variazione in diminuzione (deducibile) Rigo RF43 del quadro RF

    Esempio pratico

    • Beta SpA ha ricavi per 2.000.000 di euro. Nel 2025 sostiene spese di rappresentanza per 40.000 euro, di cui 20.000 relativi a cene aziendali (prestazioni alberghiere e ristorazione). Le spese di ristorazione entrano nel computo per il 75%, cioe’ 15.000 euro (75% di 20.000); le restanti spese per 20.000 euro entrano per intero. Il totale ‘ammissibile al confronto’ e’ 35.000 euro. Se questo importo rientra nel limite percentuale previsto dall’art. 108, comma 2 TUIR sui 2.000.000 di ricavi, e’ interamente deducibile nel rigo RF43. Se lo supera, la parte eccedente va nel rigo RF23 come variazione in aumento.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute delle spese di rappresentanza (cene, omaggi, eventi)
    • Documentazione che attesti l’inerenza delle spese all’attivita’ dell’impresa
    • Prospetto dei ricavi dell’esercizio per determinare la base di calcolo
    • Modello Redditi SC 2026, quadro RF (rigo RF23 e rigo RF43)
    • Rigo RS101 del quadro RS per le societa’ di nuova costituzione
    • DM 19 novembre 2008 (criteri di inerenza spese rappresentanza)

    Alfa SRL: spese di rappresentanza nei limiti

    Scenario. Alfa SRL ha ricavi per 1.500.000 euro. Sostiene spese di rappresentanza per 25.000 euro: 10.000 euro per omaggi a clienti e 15.000 euro per un evento aziendale presso una struttura alberghiera. Le spese rispettano i requisiti di inerenza del DM 19 novembre 2008.

    Come si applica. Le spese alberghiere per l’evento (15.000 euro) entrano nel computo per il 75%: 11.250 euro. Le spese per omaggi (10.000 euro) entrano per intero. Il totale ammissibile e’ 21.250 euro. Se questo importo non supera la soglia percentuale prevista dall’art. 108, comma 2 TUIR calcolata sui 1.500.000 euro di ricavi, Alfa SRL le porta tutte in deduzione nel rigo RF43. Nessuna variazione in aumento nel rigo RF23.

    In pratica

    • Spese alberghiere: 15.000 euro; al 75% = 11.250 euro nel computo
    • Omaggi: 10.000 euro (interi nel computo)
    • Totale ammissibile al confronto con il limite: 21.250 euro
    • Se sotto il limite percentuale sui ricavi: deducibili nel rigo RF43

    Beta SpA di nuova costituzione: spese ante ricavi

    Scenario. Beta SpA e’ stata costituita nel 2023 e nel 2024 non ha ancora conseguito ricavi. In questi due anni ha sostenuto spese di rappresentanza per 30.000 euro, compreso il 75% delle spese alberghiere. Non ha potuto dedurle per assenza di ricavi.

    Come si applica. Le istruzioni al rigo RF43 e al rigo RS101 confermano che, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute prima del conseguimento dei primi ricavi si rinviano al periodo di conseguimento dei primi ricavi e a quello successivo, e si deducono se e nella misura in cui le spese di quei periodi rimangano sotto il limite dell’art. 108, comma 2 TUIR. I 30.000 euro vengono indicati nel rigo RS101 finche’ non maturano i ricavi. Nel 2025, primo anno con ricavi, Beta SpA potra’ includere quelle spese pregresse nel calcolo del rigo RF43, se il totale resta nei limiti.

    In pratica

    • Spese ante-ricavi: 30.000 euro indicati nel rigo RS101
    • Nel 2025 (primo anno con ricavi): le spese pregresse entrano nel rigo RF43
    • Limite: si possono dedurre se e nella misura in cui le spese totali del 2025 restino sotto la soglia dell’art. 108 c. 2
    • Eventuale eccedenza ancora non deducibile: si riporta al 2026 (secondo anno con ricavi)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Regime del margine: l’IVA sui beni usati

    In sintesi

    • IVA solo sul margine: la base imponibile è la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene, non l’intero corrispettivo.
    • Obiettivo anti-doppia imposizione: evita che un bene già tassato quando era nuovo venga tassato di nuovo sull’intero prezzo al momento della rivendita.
    • Tre metodi di calcolo: analitico (bene per bene), globale (per categorie omogenee) e forfettario (percentuale fissa del prezzo di vendita).
    • Beni ammessi: beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione acquistati da privati o da soggetti che non hanno detratto l’IVA.
    • Fattura specifica: la fattura in regime del margine non deve indicare l’IVA separatamente; al cliente non spetta la detrazione dell’IVA assorbita nel margine.

    Perché esiste il regime del margine

    Quando un commerciante acquista un’automobile usata da un privato e la rivende, si trova di fronte a un problema: il privato non ha emesso fattura con IVA (i privati non sono soggetti IVA), quindi il commerciante non ha IVA a credito da detrarre sull’acquisto. Se applicasse l’IVA sull’intero prezzo di vendita, l’imposta colpirebbe un bene che al momento dell’acquisto originario aveva già scontato l’imposta sul valore pieno. Il risultato sarebbe una doppia imposizione.

    Il regime del margine, introdotto dal decreto legge 41/1995, risolve questo problema: l’IVA si applica solo sul margine commerciale, cioè sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene. In questo modo l’imposta colpisce solo il valore aggiunto effettivamente creato dal rivenditore, non il valore che era già stato tassato in una fase precedente del ciclo economico.

    Il regime si applica ai rivenditori professionali (commercianti di beni usati, gallerie d’arte, case d’aste) che acquistano beni da privati, da soggetti esenti IVA, da soggetti che non hanno avuto diritto a detrazione, o da altri rivenditori che a loro volta operano in regime del margine. Chi acquista direttamente da un soggetto che ha detratto l’IVA deve invece seguire le regole ordinarie.

    I tre metodi del regime del margine a confronto
    Metodo Come si calcola la base imponibile Quando si usa
    Analitico Margine per ogni singolo bene: prezzo vendita meno prezzo acquisto Beni identificabili singolarmente (auto, orologi, gioielli)
    Globale Margine complessivo per categorie omogenee: totale vendite meno totale acquisti nel periodo Beni non facilmente identificabili uno a uno (libri, francobolli, piccoli oggetti)
    Forfettario Percentuale fissa del prezzo di vendita stabilita dalla legge per categoria Oggetti d'arte, antiquariato e da collezione: 60% del prezzo di vendita ridotto del 40%

    Esempio pratico

    • Alfa Srl è un’autofficina che compra e rivende auto usate. Acquista una berlina da un privato per 8.000 euro e la rivende a 11.000 euro. Il margine è 3.000 euro. Applicando il metodo analitico, l’IVA al 22% si calcola su 3.000 euro: 3.000 / 1,22 = 2.459,02 euro di imponibile e 540,98 euro di IVA inclusa nel margine. La fattura al cliente riporta solo il prezzo totale di 11.000 euro senza esporre l’IVA separatamente. Se il margine fosse negativo (vendita a meno di quanto pagato), non c’è IVA da versare su quell’operazione.

    Documenti necessari

    • Fattura o documento di acquisto del bene usato (anche dichiarazione del privato venditore con dati identificativi e prezzo)
    • Registro di carico e scarico dei beni usati (con prezzo di acquisto e di vendita per ogni bene nel metodo analitico)
    • Fattura emessa al cliente con dicitura che evidenzia il regime del margine (senza IVA esposta separatamente)
    • Prospetto riepilogativo periodico per il metodo globale (calcolo del margine per categoria)
    • Dichiarazione IVA annuale con compilazione dei campi dedicati al regime del margine (quadro VE)

    Commerciante di auto usate: metodo analitico

    Scenario. Tizio gestisce una concessionaria di auto usate. Nel mese acquista tre vetture da privati: 5.000, 7.000 e 9.000 euro. Le rivende rispettivamente a 7.500, 9.000 e 13.000 euro.

    Come si applica. Con il metodo analitico Tizio calcola il margine bene per bene: 2.500, 2.000 e 4.000 euro. L’IVA (22%) è inglobata in ogni singolo margine e non va addebitata separatamente al cliente. Per la prima auto: base imponibile = 2.500 / 1,22 = 2.049,18 euro, IVA = 450,82 euro. Idem per le altre. Se su una delle tre auto il prezzo di vendita fosse inferiore al prezzo di acquisto (margine negativo), quel bene non genera IVA da versare e il margine negativo non compensa quelli positivi nel metodo analitico.

    In pratica

    • Nel metodo analitico ogni bene è una partita separata: il margine negativo su un’auto non riduce l’IVA sulle altre. Se si prevede un alto numero di vendite in perdita, il metodo globale per categoria può essere più conveniente.
    • Il registro di carico e scarico è fondamentale: in caso di verifica fiscale, Tizio deve dimostrare il prezzo di acquisto di ogni singolo bene attraverso la documentazione di acquisto.

    Gallerista d'arte: metodo forfettario

    Scenario. Caio gestisce una galleria d’arte e acquista da privati quadri d’autore (oggetti d’arte ai sensi del DL 41/1995). Vende un dipinto a 20.000 euro dopo averlo acquistato da un privato per 14.000 euro.

    Come si applica. Per gli oggetti d’arte il metodo forfettario prevede che la base imponibile sia pari al 60% del prezzo di vendita ridotto del 40%, cioè: 20.000 × 0,60 = 12.000 euro di base imponibile forfettaria; IVA al 22% = 2.640 euro inclusa nel prezzo. La differenza rispetto al metodo analitico (margine reale = 6.000 euro, IVA analitica = 1.081 euro circa) mostra che il metodo forfettario può essere meno conveniente quando il margine reale è contenuto. Caio deve scegliere il metodo all’inizio dell’anno e mantenerlo per tutto il periodo d’imposta.

    In pratica

    • Il metodo forfettario semplifica il calcolo ed è utile quando i prezzi di acquisto non sono facilmente documentabili (ad esempio beni di provenienza familiare o acquistati in fiera senza ricevuta).
    • La scelta del metodo per gli oggetti d’arte deve essere coerente per tutto l’anno: non si può passare dall’analitico al forfettario a seconda della convenienza della singola operazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Imposta di bollo sulle cambiali: come funziona

    In sintesi

    • Bollo proporzionale: a differenza di molti altri documenti, sulla cambiale il bollo non è fisso ma si calcola in percentuale sull’importo del titolo.
    • 12 per mille sul pagherò cambiario: è l’aliquota ordinaria applicata al valore nominale del pagherò.
    • 11 per mille sulla cambiale tratta accettata: aliquota leggermente inferiore per questo tipo di titolo di credito.
    • Senza bollo la cambiale perde l’efficacia di titolo esecutivo: il creditore non può usarla direttamente per avviare il pignoramento senza passare da un giudizio ordinario.
    • Tre modi per assolvere il bollo: marca da bollo, bollo a punzone o modalità virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

    Che cos'è il bollo sulla cambiale e perché è fondamentale

    La cambiale è uno strumento di pagamento che permette a chi deve incassare una somma di avere in mano un documento con forza legale molto potente: se il debitore non paga, il creditore può andare direttamente all’esecuzione forzata – cioè al pignoramento – senza dover prima fare causa e aspettare anni di giudizio. Questa forza speciale, che in gergo si chiama ‘efficacia di titolo esecutivo’, è però condizionata a un requisito preciso: la cambiale deve essere regolarmente bollata.

    Il bollo sulla cambiale funziona in modo diverso rispetto ai documenti a importo fisso. Non si paga una cifra uguale per tutti, ma un importo proporzionale al valore del titolo. La legge distingue due tipi di cambiale: il pagherò cambiario (in cui chi firma promette di pagare direttamente) e la cambiale tratta (in cui chi emette il titolo ordina a un terzo di pagare). Le aliquote sono diverse: 12 per mille per il pagherò, 11 per mille per la tratta accettata.

    Omettere il bollo non è solo un’irregolarità formale: è una conseguenza molto concreta. Una cambiale senza bollo non è nulla come pezzo di carta – mantiene la sua natura di documento che prova il debito – ma perde la caratteristica che la rende uno strumento prezioso per il creditore, ovvero la possibilità di agire immediatamente in via esecutiva. Per questo motivo, chiunque emetta o riceva una cambiale ha tutto l’interesse a verificare che il bollo sia stato correttamente assolto.

    Imposta di bollo sulle cambiali: aliquote
    Tipo di cambiale Aliquota bollo
    Pagherò cambiario 12 per mille sull'importo del titolo
    Cambiale tratta accettata 11 per mille sull'importo del titolo
    Cambiale senza bollo regolare Perde l'efficacia di titolo esecutivo
    Modalità di assolvimento Marca da bollo, punzone o bollo virtuale (autorizzazione AdE)

    Esempio pratico

    • Tizio emette un pagherò cambiario da 10.000 euro a favore di Caio, sua fornitrice, con scadenza a 90 giorni. Il bollo proporzionale dovuto è: 10.000 × 12 / 1.000 = 120 euro. Tizio acquista dal tabaccaio un contrassegno telematico da 120 euro e lo applica sul titolo prima di consegnarlo a Caio. Se invece Caio avesse ricevuto la cambiale senza bollo e Tizio non avesse pagato alla scadenza, Caio avrebbe dovuto avviare un giudizio ordinario per ottenere una sentenza di condanna, perdendo il vantaggio principale del titolo cambiario.

    Documenti necessari

    • Cambiale (pagherò o tratta) compilata con tutti i requisiti di legge (data, importo, scadenza, firma)
    • Contrassegno telematico (marca da bollo) di importo corrispondente al bollo proporzionale dovuto
    • In caso di bollo virtuale: autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate e documentazione del versamento periodico
    • Estratto conto o ricevuta di versamento se il bollo è stato assolto in modo diverso dalla marca fisica

    Caso 1 – Tizio emette un pagherò cambiario

    Scenario. Tizio è un artigiano che deve acquistare macchinari per 25.000 euro. Il fornitore accetta il pagamento dilazionato con un pagherò cambiario a 6 mesi.

    Come si applica. Il pagherò cambiario è soggetto al bollo proporzionale del 12 per mille. Sul titolo da 25.000 euro il bollo è: 25.000 × 12 / 1.000 = 300 euro. Tizio deve applicare la marca da bollo di 300 euro sul pagherò prima di consegnarlo al fornitore. Se il bollo manca o è di importo inferiore al dovuto, il titolo perde la sua qualità di titolo esecutivo: il fornitore, in caso di mancato pagamento, dovrà ricorrere al giudice ordinario invece di procedere direttamente all’esecuzione forzata.

    In pratica

    • Pagherò da 25.000 euro: bollo = 300 euro (12 per mille).
    • La marca da bollo va applicata prima della consegna del titolo, non dopo la scadenza.
    • Un bollo insufficiente ha lo stesso effetto dell’assenza totale: il titolo perde l’efficacia esecutiva.

    Caso 2 – Caio riceve una cambiale tratta accettata

    Scenario. Caio gestisce un piccolo grossista e cede una partita di merce a un cliente che, invece di pagare subito, accetta una cambiale tratta emessa da Caio per 8.000 euro con scadenza a 60 giorni.

    Come si applica. La cambiale tratta accettata è soggetta al bollo proporzionale dell’11 per mille (aliquota inferiore rispetto al pagherò). Sul titolo da 8.000 euro il bollo è: 8.000 × 11 / 1.000 = 88 euro. Caio deve assicurarsi che il bollo sia stato regolarmente applicato prima che il cliente firmi l’accettazione. Con il bollo in regola, se il cliente non paga alla scadenza, Caio può procedere direttamente al protesto e poi all’esecuzione forzata, senza dover attendere i tempi di un giudizio ordinario.

    In pratica

    • Cambiale tratta accettata da 8.000 euro: bollo = 88 euro (11 per mille).
    • L’aliquota della tratta accettata (11 per mille) è inferiore a quella del pagherò (12 per mille).
    • Con il bollo in regola, il mancato pagamento alla scadenza consente di procedere al protesto e all’esecuzione forzata in tempi rapidi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • IVA sulle locazioni: quando sono esenti o imponibili

    In sintesi

    • Regola generale: le locazioni di immobili sono esenti IVA per legge (art. 10 DPR 633/1972).
    • Fabbricati abitativi: esenti salvo opzione per l’imponibilità da parte dell’impresa costruttrice o ristrutturatrice.
    • Fabbricati strumentali: esenti, ma il locatore può sempre optare per l’imponibilità con aliquota al 22%.
    • Reverse charge: se la locazione strumentale è imponibile per opzione e il conduttore è un soggetto passivo IVA, si applica l’inversione contabile.
    • Pro-rata: chi affitta immobili esenti e svolge anche altre attività imponibili deve calcolare la detrazione IVA sugli acquisti in misura proporzionale.
    • Fattura obbligatoria: anche le operazioni esenti vanno fatturate e registrate.

    Locazioni immobiliari e IVA: la regola dell'esenzione e le eccezioni

    Quando un privato o un’impresa affitta un immobile, il primo pensiero va all’IRPEF o all’IRES. Ma se il locatore ha una partita IVA e l’immobile rientra nella sua attività, entra in gioco anche l’IVA. La regola di base è semplice: le locazioni di fabbricati sono esenti IVA. Questo significa che il canone non viene maggiorato dell’imposta, ma non significa che l’IVA non esista: chi ha operazioni esenti deve fare i conti con il pro-rata, cioè la riduzione proporzionale dell’IVA che può detrarre sugli acquisti.

    La legge distingue due grandi categorie: i fabbricati abitativi (appartamenti, ville, case) e i fabbricati strumentali (capannoni, uffici, negozi, magazzini). Le regole per ciascuna categoria sono diverse, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di optare per l’imponibilità, cioè di scegliere volontariamente di applicare l’IVA al canone.

    Capire quando conviene optare per l’imponibilità è una decisione rilevante: da un lato si addebita l’IVA al conduttore, dall’altro si recupera l’IVA sulle spese sostenute per l’immobile (manutenzione, ristrutturazione, utenze aziendali). La scelta va ponderata caso per caso, tenendo conto del tipo di conduttore e del suo diritto alla detrazione.

    IVA sulle locazioni: esenzione e opzione per l'imponibilità
    Tipo di immobile Regime ordinario Opzione imponibilità Aliquota se imponibile
    Fabbricato abitativo Esente art. 10 Solo impresa costruttrice/ristrutturatrice Verificare caso per caso
    Fabbricato strumentale (ufficio, capannone, negozio) Esente art. 10 Sì, aperta a qualsiasi locatore soggetto passivo 22%
    Locazione strumentale con opzione verso soggetto passivo Imponibile per opzione Reverse charge applicabile 22% (integrato dal conduttore)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl possiede un capannone industriale e lo affitta a Beta Snc per 3.000 euro al mese. Alfa Srl opta per l’imponibilità IVA: emette fattura per 3.000 euro + IVA 22% (660 euro). Poiché Beta Snc è un soggetto passivo IVA, si applica il reverse charge: Alfa Srl emette fattura senza addebito di IVA con la dicitura ‘inversione contabile’, e Beta Snc integra il documento registrando 660 euro sia a debito che a credito – operazione neutra se Beta Snc ha piena detrazione.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato
    • Visura catastale dell’immobile (per verificare la categoria)
    • Atto di opzione per l’imponibilità IVA (da indicare in contratto o separatamente)
    • Fatture emesse con indicazione del regime (esente o inversione contabile)
    • Documentazione delle spese di manutenzione/ristrutturazione per il pro-rata

    Tizio affitta un appartamento tramite la sua impresa edile

    Scenario. Tizio è titolare di un’impresa edile che ha costruito un appartamento. Lo affitta a uso abitativo. L’impresa chiede: si può applicare l’IVA al canone?

    Come si applica. Le locazioni di fabbricati abitativi sono esenti IVA in via generale. Tuttavia, l’impresa costruttrice (o che ha eseguito la ristrutturazione) può optare per l’imponibilità. Se Tizio esercita l’opzione, il canone mensile diventa imponibile IVA. L’aliquota va verificata in base al tipo di immobile. In assenza di opzione, la locazione resta esente e Tizio non addebita IVA, ma deve applicare il pro-rata se sostiene spese con IVA.

    In pratica

    • L’opzione per l’imponibilità va indicata nel contratto di locazione.
    • Se il conduttore è un privato (non soggetto passivo IVA), il reverse charge non si applica: l’IVA viene addebitata normalmente in fattura.
    • In assenza di opzione, la locazione è esente e non si addebita IVA al conduttore.

    Caio affitta il suo ufficio a un'altra società

    Scenario. Caio possiede un ufficio (fabbricato strumentale) tramite la sua società e lo affitta a un’altra impresa. Vuole capire se applicare o no l’IVA.

    Come si applica. Per i fabbricati strumentali l’opzione per l’imponibilità è aperta a qualsiasi locatore soggetto passivo, non solo all’impresa costruttrice. Caio può scegliere di applicare l’IVA al 22% sul canone. Poiché anche il conduttore è un soggetto passivo IVA, scatta il reverse charge: Caio emette fattura senza IVA con la dicitura ‘inversione contabile’, e il conduttore provvede ad integrare e registrare l’imposta. Se Caio non opta per l’imponibilità, la locazione resta esente e i canoni vengono fatturati senza IVA.

    In pratica

    • Il reverse charge si applica solo quando la locazione strumentale è imponibile per opzione e il conduttore è soggetto passivo IVA.
    • Con l’opzione, Caio recupera l’IVA sulle spese dell’immobile (manutenzioni, utenze, ristrutturazioni).
    • Senza opzione, la locazione è esente: Caio non addebita IVA ma il pro-rata riduce la sua detrazione complessiva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.