Autore: Andrea Marton

  • Patteggiamento – Glossario giuridico

    Patteggiamento: rito speciale che consente all’imputato di richiedere l’applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero, ridotta fino a un terzo rispetto a quella che sarebbe stata irrogata all’esito del dibattimento.

    Significato giuridico

    Il patteggiamento (rectius applicazione della pena su richiesta delle parti) e disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p. Presupposti: accordo tra imputato e PM su qualificazione giuridica, applicazione di eventuali circostanze, pena ridotta fino a un terzo; pena patteggiata non superiore a 5 anni di reclusione (sola o congiunta a pena pecuniaria). Vantaggi: riduzione fino al terzo della pena, esonero dal pagamento delle spese processuali, non menzione nel certificato penale per pene detentive entro 2 anni, sospensione condizionale di norma applicabile. Limiti: alcuni reati non patteggiabili (cd. reati ostativi: associazione a delinquere finalita terrorismo o mafia, alcuni reati sessuali aggravati su minori). Il giudice valuta correttezza qualificazione giuridica e congruita pena: se l’accordo e accolto, pronuncia sentenza di patteggiamento (equiparata a sentenza di condanna ma con specifiche disposizioni di favore). La riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha modificato alcune previsioni, consentendo accordo anche su pene accessorie.

    Esempio pratico

    Tizio imputato di truffa (pena edittale 6 mesi-3 anni). Concorda con il PM patteggiamento: pena base 1 anno e 6 mesi, ridotta del terzo = 1 anno di reclusione, sospensione condizionale 5 anni, multa 1.000 euro. Il giudice valuta la congruita e accoglie l’accordo con sentenza di patteggiamento. Tizio evita il dibattimento, sconto di pena, sospensione condizionale (no carcere). Effetto collaterale: rinuncia all’impugnazione, riconoscimento implicito di responsabilita ai fini risarcitori civili.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal rito abbreviato (art. 438 c.p.p.), giudizio allo stato degli atti con riduzione di pena di 1/3 (1/2 per contravvenzioni), ma senza accordo sulla pena. Diverge dal decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.), provvedimento monocratico del PM per reati minori, con pena pecuniaria. Si distingue dalla messa alla prova adulti (art. 168-bis c.p.), sospensione del procedimento con percorso di lavoro di pubblica utilita per estinzione del reato.

    Riferimenti normativi

    • art. 444 c.p.p. – applicazione della pena su richiesta
    • art. 445 c.p.p. – effetti dell’applicazione della pena
    • art. 448 c.p.p. – provvedimento del giudice
    • d.lgs. 150/2022 (Cartabia) – riforma patteggiamento
  • Art. 1175 Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    Art. 1175 Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo

  • Articolo 3 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 3 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 3 CCII – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

    2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

    3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.

    4. Costituiscono segnali che, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3: a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.

  • Art. 118 D.P.R. 115/2002

    Art. 118 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

    2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

    3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

  • CCNL Dirigenti Industria: ferie, permessi e assenze retribuite

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    Il CCNL Dirigenti Industria riconosce al dirigente un periodo di ferie annuali superiore al minimo legale: normalmente 4 settimane (28 giorni di calendario) o fino a 5-6 settimane nelle prassi aziendali. Il godimento delle ferie e tendenzialmente autonomo, concordato con l’azienda. Sono previsti permessi retribuiti per eventi familiari e formazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Dirigenti Industria – riepilogo
    Istituto Durata/Quantita Note
    Ferie annuali Minimo 4 settimane (28 gg cal.); prassi 5-6 sett. Almeno 2 settimane continuative; godimento concordato
    Ferie maturate nel 1° anno Proporzionali ai mesi lavorati 1/12 per ogni mese o frazione > 15 gg
    Matrimonio 15 giorni di calendario retribuiti Congedo matrimoniale ex CCNL
    Lutto (coniuge/figli/genitori) 3 giorni lavorativi retribuiti Estensibile per accordo individuale
    Donazione sangue 1 giorno retribuito per donazione L. 584/1967
    Permessi sindacali (RSA) Ore proporzionali ai dipendenti Non applicabile al dirigente come beneficiario

    Durata delle ferie e maturazione

    Il CCNL Dirigenti Industria non fissa un numero rigido di giorni di ferie diverso dal minimo legale (4 settimane, D.Lgs. 66/2003), ma la prassi aziendale nel settore industriale riconosce spesso periodi superiori: 25-30 giorni lavorativi o 5-6 settimane di calendario, come parte del pacchetto retributivo complessivo negoziato individualmente.

    Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati nell’anno solare: 1/12 del periodo annuale per ogni mese intero o per frazioni superiori a 15 giorni. In caso di cessazione del rapporto, le ferie non godute sono monetizzate (indennita sostitutiva ferie).

    Il vincolo delle 2 settimane continuative

    Il D.Lgs. 66/2003, anche per i dirigenti, impone che almeno 2 settimane di ferie siano godute in modo continuativo nel corso dell’anno di maturazione (o entro i 18 mesi successivi). Il datore di lavoro e obbligato a garantire questo godimento minimo continuativo.

    Le ferie residue (superiori alle 2 settimane) possono essere frazionate e godute entro i 18 mesi dall’anno di maturazione. Ferie non godute per scelta unilaterale del datore sono monetizzate; ferie non godute per scelta del lavoratore non danno diritto alla monetizzazione forzata, ma devono comunque essere fruite.

    Permessi retribuiti e assenze

    Il CCNL prevede i principali permessi retribuiti comuni alla contrattazione collettiva italiana:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, retribuiti dalla previdenza sociale (INPS) e/o dall’azienda secondo le previsioni contrattuali
    • Permesso per lutto: 3 giorni lavorativi per decesso di coniuge, figli o genitori
    • Donazione di sangue: 1 giorno per ogni donazione (L. 584/1967)

    Per il dirigente, ulteriori permessi retribuiti possono essere negoziati individualmente (es. permessi per caregiver, assistenza a familiari non autosufficienti ai sensi del D.Lgs. 105/2022).

    Casi pratici

    Tizio – Monetizzazione ferie non godute
    Tizio viene licenziato a giugno 2026 con 18 giorni di ferie residue del 2025 e 12 giorni gia maturati nel 2026. L’azienda e tenuta a corrispondere l’indennita sostitutiva per 30 giorni complessivi. La base di calcolo e la retribuzione giornaliera (RGA annua / 365 o / giorni lavorativi annui, secondo la formula contrattuale).
    Caia – Ferie superiori al minimo da accordo individuale
    Caia ha negoziato 30 giorni lavorativi di ferie nel contratto individuale (superiori alle 4 settimane minime). L’azienda intende ridurre a 20 giorni per le esigenze organizzative. La modifica unilaterale non e ammessa: le condizioni individualmente concordate non possono essere ridotte al di sotto del pattuito. Il riconoscimento delle ferie aggiuntive e diritto contrattuale acquisito.
    Sempronio – Ferie e reperibilita nel periodo feriale
    Sempronio e in ferie per 3 settimane. L’azienda lo richiama sistematicamente per riunioni in conference call. Se le ferie non sono effettivamente godute (interruzione sostanziale del riposo), il periodo non e valido come ferie e deve essere rifruito o indennizzato. La Cassazione riconosce il diritto al riposo effettivo: le ferie ‘di carta’ non esauriscono l’obbligo datoriale.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie ha il dirigente industriale?
    Il minimo legale e 4 settimane (D.Lgs. 66/2003). Il CCNL Dirigenti Industria non fissa un numero superiore, ma la prassi aziendale riconosce spesso 5-6 settimane o 25-30 giorni lavorativi come parte del pacchetto negoziato individualmente.
    Le ferie non godute si monetizzano sempre?
    No: la monetizzazione forzata e vietata per le ferie eccedenti il minimo legale. Le 4 settimane minime devono essere godute effettivamente. Solo in caso di cessazione del rapporto tutte le ferie residue (comprese quelle minime) si monetizzano obbligatoriamente.
    Il congedo matrimoniale e retribuito al 100%?
    Si: il congedo matrimoniale di 15 giorni e retribuito. La retribuzione e a carico INPS (assegno) e dell’azienda per la differenza fino alla retribuzione normale, secondo la disciplina contrattuale e normativa vigente.
    Le ferie si maturano anche durante la malattia?
    Si: durante i periodi di malattia le ferie maturano regolarmente, nel limite del periodo di comporto. E’ un principio consolidato dalla giurisprudenza europea e italiana.
    Il dirigente puo essere richiamato dalle ferie?
    L’azienda puo richiamare il dirigente per esigenze straordinarie, ma deve corrispondere i costi del rientro e garantire il godimento del periodo feriale residuo. Il richiamo sistematico durante le ferie puo configurare inadempimento del contratto.

    Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1102 Codice della Navigazione – Navigazione in zone vietate

    Art. 1102 Codice della Navigazione – Navigazione in zone vietate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila: 1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83; 2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793. Sezione III Disposizione comune alle sezioni precedenti

  • Art. 192 D.Lgs. 174/2016 – Riserva facoltativa di appello

    Art. 192 D.Lgs. 174/2016 – Riserva facoltativa di appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Contro le sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), l’appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.

    2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l’appello è proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    3. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

    4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.

  • Art. 34 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione correlata

    Art. 34 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione correlata

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, e all’articolo 31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all’articolo 27 la contribuzione correlata è versata all’INPS dal datore di lavoro, il quale potrà poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’ articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

    2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all’articolo 32. In tal caso, il fondo di cui all’articolo 26 e all’articolo 27 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

  • Art. 211 RD 12/1941 – Divieto di riammissione in magistratura

    Art. 211 RD 12/1941 – Divieto di riammissione in magistratura

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Divieto di riammissione in magistratura. Il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura. La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all’ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio. Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni. In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali.

  • Art. 67 Cod. Amb. – i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio

    Art. 67 Cod. Amb. – i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell’articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

    2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’ articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . I piani straordinari contengono in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo

    65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all’articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all’individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all’approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate. 119

    3. Il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 57, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’ articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d’intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all’ articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . 119

    4. Per l’attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza.

    5. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva.

    6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall’area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l’adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell’ articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e riguardano anche gli oneri per la demo lizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All’abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

    7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l’indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.

  • Art. 84 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando di tabacchi lavorati

    Art. 84 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando di tabacchi lavorati

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

    2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

    3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

  • Art. 95 D.Lgs. 209/2005 – Imprese obbligate

    Art. 95 D.Lgs. 209/2005 – Imprese obbligate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica … che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.

    2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.

    2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .

    3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell' articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 .