Autore: Andrea Marton

  • Articolo 8 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 8 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 8 CCII – Durata massima delle misure protettive

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18.

  • Articolo 183 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 183 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 183 CCII – Conto corrente, mandato, commissione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.

    2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

    3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l’attività compiuta dopo l’apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.

  • Art. 8 D.Lgs. 33/2013 – Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

    Art. 8 D.Lgs. 33/2013 – Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.

    2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

    3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma

    4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.

    3-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

  • Art. 47-octies D.Lgs. 209/2005 – (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili)

    Art. 47-octies D.Lgs. 209/2005 – (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione: a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato; b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.

    2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.

    3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies.

    4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e).

    5. L'IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.

    ))

  • Art. 52-quinquies T.U. Espropriazione – Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali

    Art. 52-quinquies T.U. Espropriazione – Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all’articolo 52-quater, comma 6.

    2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall’Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L’autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell’autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall’estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l’approvazione del progetto definitivo e determina l’inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

    2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell’ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell’interesse archeologico disciplinata dall’articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l’espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l’approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano.

    2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti.

    3. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all’articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.

    4. L’autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l’infrastruttura lineare energetica è realizzata.

    5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l’atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d’intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

    6. In caso di mancata definizione dell’intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d’intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell’opera e dell’eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l’opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 221/2023: adempimento collaborativo (cooperative compliance)

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 221/2023: adempimento collaborativo (cooperative compliance)

    D.Lgs. 221/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Adempimento collaborativo. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 68 bis Cod. Amb. – (Contratti di fiume)

    Art. 68 Bis Cod. Amb. – (Contratti di fiume)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree

  • Articolo 163 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 163 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 163 CCII – Atti a titolo gratuito

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

    2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 133.

  • Dimissioni – Glossario giuridico

    Dimissioni: atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro la propria volonta di porre fine al rapporto di lavoro subordinato.

    Significato giuridico

    Le dimissioni sono disciplinate dall’art. 2118 c.c. (recesso ordinario con preavviso) e dall’art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa senza preavviso). Forma: dal 2016 obbligatoria modalita telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite intermediari abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro), salvo casi particolari (l. 81/2017 art. 26 d.lgs. 151/2015). Tipologie: dimissioni ordinarie (con rispetto del preavviso previsto dal CCNL, in caso di mancato preavviso obbligo di indennita sostitutiva); dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c., per inadempimenti gravi del datore: mancato pagamento retribuzione, mobbing, mansioni inferiori, ecc.) senza preavviso e con indennita sostitutiva del preavviso a carico del datore + diritto a NASpI. Esiste la revoca delle dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione (modalita telematica), dopo i quali sono definitive. Per donne in gravidanza e genitori entro 3 anni del figlio: convalida obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro per validita (art. 55 d.lgs. 151/2001).

    Esempio pratico

    Tizio decide di cambiare lavoro. Si reca al patronato e presenta dimissioni telematiche con la procedura prevista. CCNL prevede 30 giorni di preavviso: Tizio lavora ancora 30 giorni. Riceve il TFR alla cessazione. Non ha diritto a NASpI (dimissioni volontarie). Diverso: Caia non riceve lo stipendio da 4 mesi e presenta dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): cessazione immediata, indennita sostitutiva del preavviso, diritto a NASpI.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal licenziamento, atto del datore di lavoro. Diverge dalla risoluzione consensuale (art. 1372 c.c.), accordo bilaterale tra le parti, generalmente con conciliazione presso DTL. Si distingue dalle dimissioni per giusta causa, che hanno effetti piu favorevoli (NASpI, no preavviso a carico del lavoratore). Le dimissioni in bianco (presentate prima dell’evento) sono pratica vietata e contrastata dalla procedura telematica obbligatoria.

    Riferimenti normativi

    • art. 2118 c.c. – recesso ordinario
    • art. 2119 c.c. – giusta causa
    • art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 – dimissioni telematiche
    • art. 55 d.lgs. 151/2001 – convalida dimissioni in gravidanza
  • Art. 169 TULPS – Difesa, pronuncia e ricorso avverso l’ammonizione

    Art. 169 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

    La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

    Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

    Il ricorso non ha effetto sospensivo.

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  • Art. 13 D.Lgs. 81/2017 – Indennità di maternità

    Art. 13 D.Lgs. 81/2017 – Indennità di maternità

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): preavviso e licenziamento

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Preavviso e licenziamento nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata disciplina i termini di preavviso sia per il licenziamento sia per le dimissioni volontarie. La durata varia in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. Conoscere queste regole è essenziale per gestire correttamente la fine del rapporto di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione fissa termini di preavviso che variano da circa 15 giorni (livelli inferiori, breve anzianità) a diversi mesi (livelli superiori, lunga anzianità). In caso di licenziamento per giusta causa o dimissioni per giusta causa il preavviso non è dovuto. L’indennità sostitutiva è sempre dovuta se il preavviso non viene erogato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Norma di legge
    Art. 2118-2119 c.c. – recesso e giusta causa

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso indicativi per livello e anzianità – CCNL DMO Federdistribuzione
    Livello Fino a 5 anni di anzianità Oltre 5 anni Note
    Quadri e I livello Diversi mesi (verificare CCNL) Diversi mesi aumentati Preavviso più lungo per ruoli con alta responsabilità
    II e III livello Indicativamente 45-60 giorni Indicativamente 60-90 giorni Valori indicativi; verificare tabelle CCNL
    IV e V livello Indicativamente 20-30 giorni Indicativamente 30-45 giorni Livelli più diffusi tra addetti vendita e cassieri
    VI e VII livello Indicativamente 15 giorni Indicativamente 20-30 giorni Mansioni elementari; preavviso più breve

    Avvertenza critica: i valori riportati sono indicativi e derivano dalla struttura generale dei contratti del terziario-distribuzione. Per i termini esatti del CCNL DMO Federdistribuzione è obbligatorio consultare il testo contrattuale o le tabelle pubblicate dalle parti firmatarie. Qualsiasi calcolo sul preavviso dovuto deve basarsi sul testo ufficiale.

    Cos’è il preavviso e come funziona

    Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte del datore o del lavoratore) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La sua funzione è permettere alla controparte di organizzarsi: il datore per trovare un sostituto, il lavoratore per trovare una nuova occupazione.

    Durante il periodo di preavviso il lavoratore continua a prestare la propria attività e a percepire la retribuzione ordinaria. Il datore può tuttavia liberarlo dall’obbligo di lavorare (c.d. «dispensa dal preavviso»), ma è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione per tutta la durata del preavviso.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se una delle parti non rispetta il preavviso, è tenuta a corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto (non solo al minimo tabellare) relativa al periodo di preavviso non goduto. Questa regola vale:

    • quando il datore licenzia senza rispettare il preavviso (senza giusta causa): deve pagare l’indennità sostitutiva al lavoratore;
    • quando il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso: il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione finale.

    L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini IRPEF e previdenziali e si computa nella base di calcolo del TFR.

    Giusta causa: nessun preavviso

    Sia il datore sia il lavoratore possono recedere senza preavviso in presenza di «giusta causa» (art. 2119 c.c.), cioè un comportamento tanto grave da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto. Esempi tipici nella GDO:

    • per il datore: furto di merce o denaro da parte del lavoratore; grave insubordinazione; falsificazione di documenti; rissa in servizio;
    • per il lavoratore: molestie sessuali o mobbing da parte del datore; mancato pagamento sistematico della retribuzione; atti illeciti del datore ai danni del lavoratore.

    Il licenziamento per giusta causa non dà luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, ma il lavoratore conserva il diritto al TFR e agli altri istituti maturati.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Il licenziamento individuale nel rispetto del preavviso richiede un giustificato motivo (soggettivo o oggettivo):

    • GMO soggettivo: inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali (es. scarso rendimento reiterato, violazione di norme disciplinari);
    • GMO oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (es. riduzione del personale per chiusura di un reparto o di un punto vendita).

    La legge n. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015 (tutele crescenti per i neo-assunti) disciplinano le conseguenze del licenziamento illegittimo. Il lavoratore ha 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento per impugnarla stragiudizialmente, e 180 giorni per depositare il ricorso al Giudice del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni volontarie: rispetto del preavviso
    Tizio (IV livello, 4 anni di anzianità) si dimette per accettare un altro lavoro. Il CCNL prevede per il suo profilo un preavviso indicativo di circa 20-30 giorni. Comunica le dimissioni il 1° giugno 2026 e il nuovo datore lo attende dal 1° luglio. Ha il tempo sufficiente per rispettare il preavviso. Se il vecchio datore lo volesse liberare prima, riceverà comunque la retribuzione per tutto il periodo di preavviso contrattuale.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: chiusura reparto
    Caia è addetta al banco gastronomia (III livello, 7 anni di anzianità). Il punto vendita decide di chiudere il reparto gastronomia e terziarizzare il servizio. Caia riceve una lettera di licenziamento per GMO con il preavviso contrattuale (indicativamente 60-90 giorni per il suo livello e anzianità). Durante il preavviso continua a lavorare. Alla fine riceve: retribuzione del preavviso, TFR, tredicesima e quattordicesima proporzionali, e ha diritto alla NASPI.
    Sempronio – Impugnazione del licenziamento
    Sempronio (V livello) riceve una lettera di licenziamento per «giustificato motivo soggettivo». Ritiene che il motivo addotto (assenteismo) sia basato su un calcolo errato del comporto e che manchi una contestazione disciplinare preventiva. Si rivolge alla Uiltucs-Uil: il sindacato verifica la procedura disciplinare (art. 7 Statuto dei Lavoratori) e, riscontrata l’omissione, invia l’impugnazione stragiudiziale entro i 60 giorni. Segue tentativo di conciliazione e, se necessario, ricorso al Giudice del Lavoro.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso spetta in caso di licenziamento nella GDO?
    I termini variano in base al livello e all’anzianità. Per i livelli più bassi e breve anzianità sono circa 15-20 giorni; per i livelli più elevati e lunga anzianità possono essere 60-90 giorni o più. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL DMO.
    Le dimissioni richiedono preavviso?
    Sì. Anche il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso contrattuale. Se non lo rispetta, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione finale.
    Cos’è la giusta causa di licenziamento?
    La giusta causa è un comportamento così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.). In questo caso il datore può recedere senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Il datore deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.
    Le dimissioni durante la maternità richiedono convalida?
    Sì. Le dimissioni presentate durante il periodo di tutela (gravidanza e primo anno del figlio) devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro o dal CPI, pena la nullità. La convalida garantisce anche il diritto alla NASPI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.