Autore: Andrea Marton

  • Articolo 6 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 6 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 6 CCII – Prededucibilita’ dei crediti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonchè del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.

    2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.

  • Imputato – Glossario giuridico

    Imputato: persona fisica nei confronti della quale e stata esercitata l’azione penale con la formulazione di imputazione formale, prima della sentenza definitiva.

    Significato giuridico

    L’imputato e disciplinato dagli artt. 60 ss. c.p.p. Si acquisisce la qualifica con l’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.): notifica della richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio, decreto di citazione in giudizio per direttissimo, decreto penale di condanna. La qualifica permane fino al passaggio in giudicato della sentenza (poi diventa condannato o prosciolto). Diritti fondamentali: presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.); diritto di difesa (art. 24 Cost.); diritto al difensore di fiducia o d’ufficio (art. 96 c.p.p.); diritto di non rispondere o di mentire senza conseguenze penali specifiche (a differenza del testimone); accesso agli atti del fascicolo; partecipazione attiva al dibattimento; impugnazione delle sentenze. L’imputato puo essere sottoposto a misure cautelari personali (custodia, arresti domiciliari, divieto di dimora) o reali (sequestro), sempre nel rispetto del principio del giusto processo (art. 111 Cost.).

    Esempio pratico

    Tizio era indagato per truffa. Conclusa la fase delle indagini, il PM esercita l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio. Da questo momento Tizio e formalmente imputato: riceve la notifica dell’udienza preliminare, ha diritto di vedere il fascicolo completo, di farsi assistere dal difensore, di esercitare tutte le facolta difensive. Se condannato in via definitiva, diventera condannato; se assolto, prosciolto con sentenza.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’indagato (art. 61 c.p.p.), persona sottoposta ad indagini ma per cui non e ancora stata esercitata l’azione penale. Diverge dal testimone, soggetto terzo che depone su fatti di cui ha conoscenza diretta (con obbligo di verita penalmente sanzionato). Si distingue dalla persona offesa (vittima del reato), che ha diritti propri nel procedimento. Il responsabile civile e altro soggetto, eventualmente convenuto per il risarcimento del danno da reato.

    Riferimenti normativi

    • art. 60 c.p.p. – assunzione qualita di imputato
    • art. 27 co. 2 Cost. – presunzione di non colpevolezza
    • art. 111 Cost. – giusto processo
    • artt. 405 ss. c.p.p. – esercizio dell’azione penale
    • art. 96 c.p.p. – diritto al difensore
  • Art. 47-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa all’AEAP)

    Art. 47-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa all’AEAP)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti: a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie: 1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami vita; 3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami danni; 4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività nei rami vita e danni; 5) per le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione; b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c); c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica; d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.

    ))

  • Art. 101 D.Lgs. 209/2005 – Libri e registri obbligatori

    Art. 101 D.Lgs. 209/2005 – Libri e registri obbligatori

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica … , ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

    2. 2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell' articolo 1924, secondo comma, del codice civile , ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177; c) i contratti scaduti; d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all' articolo 1924, secondo comma, del codice civile ; e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione; f) i sinistri denunciati; g) i sinistri pagati; h) i reclami ricevuti.

    3. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i sinistri denunciati; c) i sinistri pagati; d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione; g) i reclami ricevuti.

    4. L' IVASS adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile .

    5. L' IVASS individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile .

  • Art. 18 D.Lgs. 42/2004 – Vigilanza

    Art. 18 D.Lgs. 42/2004 – Vigilanza

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La vigilanza sui beni culturali , sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, compete al Ministero.

    ((

    2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.

    ))

  • Art. 14 D.Lgs. 22/2015 – Rinvio

    Art. 14 D.Lgs. 22/2015 – Rinvio

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 60 TUEL – Articolo 60

    Art. 60 TUEL – Articolo 60

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 ; 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

    2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

    3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l’interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi .

    4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

    5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

    6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.

    7. L’aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell’articolo 81.

    8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

    9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

  • CCNL Chimici Industria: livelli, categorie e mansioni

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria classifica i lavoratori in 6 categorie da A (massima qualifica) a F (mansioni elementari). La categoria A si articola in A1, A2 e A3 (quadri e dirigenti). Il passaggio di categoria avviene per maturazione di mansioni superiori (3 mesi continuativi per la stessa categoria, 2 mesi per quella adiacente).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Categorie CCNL Chimici Industria – Profili tipici
    Categoria Profilo tipo Autonomia
    A1 (Quadro) Direzione amministrativa, project leader, plant manager Decisioni strategiche
    A2 (Quadro) Responsabile assistenza clienti, esperto sistemi complessi Decisioni operative complesse
    A3 (Quadro) Direttore di laboratorio, capo tecnologo, senior researcher Decisioni tecnico-scientifiche
    B Impiegati con responsabilità diretta sulle azioni intraprese Alta autonomia
    C Impiegati specializzati, capi turno produzione Specializzazione tecnica
    D Operai specializzati di reparto produzione Competenze tecniche
    E Conduttori sala macchine e operai con competenze affini Esecuzione specializzata
    F Operai con mansioni elementari (pulizia, ausiliari) Mansioni semplici

    La struttura a 6 categorie

    Il CCNL Chimica Industria si applica a circa 200.000 lavoratori dei settori chimico, farmaceutico, gomma-plastica industriale, fibre, abrasivi, lubrificanti e GPL. È sottoscritto da Federchimica e Farmindustria con Filctem-CGIL, Femca-CISL e UILTec-UIL.

    La classificazione si articola in 6 categorie identificate da lettere: A, B, C, D, E, F. La categoria A si suddivide in A1, A2, A3 per i Quadri (figure direttive di alta qualifica). La progressione è dall’alto (A) verso il basso (F).

    Quadri di categoria A: A1, A2, A3

    I Quadri della categoria A hanno responsabilità di rilievo e potere decisionale su politiche aziendali:

    • A1: responsabili amministrazione/controllo, project leader, plant manager, capo formazione tecnica, area manager
    • A2: responsabili assistenza clienti, controllo di impianti complessi, esperti di sistemi articolati
    • A3: direttori di laboratorio, capi tecnologi, senior researcher

    I Quadri godono di tutele e indennità specifiche (assicurazione professionale, formazione, previdenza Fonchim integrativa).

    Categorie B, C, D: impiegati e specialisti

    La categoria B include impiegati e operai con potere decisionale sulle attività assegnate e responsabilità diretta delle azioni intraprese: capi reparto, responsabili di processo, tecnici esperti.

    La categoria C raggruppa impiegati specializzati e capi turno di produzione, con autonomia tecnica significativa.

    La categoria D identifica operai specializzati di reparto produzione, addetti al controllo qualità con competenze tecniche specifiche.

    Categorie E e F: operai

    La categoria E comprende conduttori di sala macchine e operai con competenze affini: addetti a impianti standard, manutentori di base, addetti alla logistica produttiva.

    La categoria F è la categoria più bassa, riservata a operai con mansioni elementari: addetti pulizia, ausiliari, addetti carico-scarico.

    Passaggi di categoria

    Quando un lavoratore svolge mansioni di categoria superiore in modo continuativo:

    • 3 mesi continuativi per acquisire stabilmente la stessa categoria superiore
    • 2 mesi per passaggi tra categorie adiacenti (es. C->B)

    Il passaggio è automatico per espressa previsione del CCNL e dell’art. 2103 c.c.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio E che sostituisce conduttore D
    Tizio è operaio E in raffineria. Per 3 mesi sostituisce il conduttore di un impianto (categoria D) per malattia di un collega. Dopo 3 mesi continuativi ha diritto al passaggio definitivo a categoria D con aumento di ~€ 180/mese.
    Caia – Impiegata C promossa a B
    Caia è impiegata C in laboratorio QC. Dopo 18 mesi assume responsabilità di processo con autonomia decisionale documentata. Il CCNL prevede passaggio a B per maturazione stabile di mansioni superiori. Aumento: ~€ 220/mese.
    Sempronio – Quadro A3 senior researcher
    Sempronio è dottore di ricerca, capo laboratorio R&D. Inquadrato A3 (categoria Quadri scientifico-tecnici). Stipendio base ~€ 2.500 + indennità funzione Quadro + bonus risultato. Accede a Fonchim base contribuzione massima.

    Domande frequenti

    Quante categorie ha il CCNL Chimici Industria?
    6 categorie da A (massima qualifica, divisa in A1/A2/A3 per Quadri) a F (mansioni elementari). Il passaggio è meritocratico e automatico in caso di mansioni superiori continuative.
    I Quadri sono dirigenti?
    No, i Quadri (A1/A2/A3) sono figure tra impiegato e dirigente: hanno potere decisionale e responsabilità ma non sono dirigenti veri e propri. Hanno tutele specifiche (assicurazione professionale, Fondir Mass).
    Dopo quanto tempo si passa di categoria?
    3 mesi continuativi di mansioni superiori per la stessa categoria, 2 mesi per categorie adiacenti. Il passaggio è automatico ex art. 2103 c.c. e va riconosciuto retroattivamente.
    Cos'è la categoria F?
    La più bassa: mansioni elementari (pulizia, ausiliari, addetti carico-scarico). È la categoria di ingresso per chi non ha competenze specifiche, con passaggio automatico a E dopo 18 mesi.
    Posso essere demansionato in Chimica?
    Solo in casi tassativi: ristrutturazione documentata, accordo individuale, eccezionali esigenze organizzative. Il demansionamento conserva sempre la retribuzione del livello superiore (no riduzione di stipendio).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 175 Cod. Amb. – abrogazione di norme

    Art. 175 Cod. Amb. – abrogazione di norme

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare: a) l’ articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , come modificato dall’ articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 ; b) la legge 10 maggio 1976, n. 319 ; c) la legge 8 ottobre 1976, n. 690 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 ; d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650 ; e) la legge 5 marzo 1982, n. 62 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 ; f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515 ; g) la legge 25 luglio 1984, n. 381 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176 ; h) gli articoli 5 , 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 ; i) gli articoli 4 , 5 , 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ; l) la legge 18 maggio 1989, n. 183 ; m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 ; n) l’ articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 ; o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 ; p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131 ; q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 ; r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 ; s) l’ articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 ; t) l’ articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408 ; u) la legge 5 gennaio 1994, n. 36 , ad esclusione dell’articolo 22, comma 6; v) l’ articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 ; z) la legge 17 maggio 1995, n. 172 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 ; aa) l’ articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 ; bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 ; cc) l’articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365 .

  • Art. 86 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 86 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 86 L. Fall. – Consegna del denaro, titoli, scritture

    Consegna del denaro, titoli, scritture

  • Articolo 4 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 4 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 4 CCII – Doveri delle parti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto in- teressato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

    2. Il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

    3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa. In occasione della consultazione svolta nell’ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell’esperto di cui all’articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto.

    4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell’insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16, commi 5 e 6.

  • Cartella esattoriale – Glossario giuridico

    Cartella esattoriale (cartella di pagamento): atto formale con cui Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia, oggi AdER) richiede al contribuente il pagamento di somme dovute per tributi, contributi, sanzioni amministrative o altri crediti pubblici iscritti a ruolo.

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    Significato giuridico

    La cartella esattoriale e disciplinata dal dpr 602/1973 (riscossione delle imposte sul reddito). Contenuto obbligatorio: identificazione del contribuente, dell’ente impositore, dell’ente di riscossione, somme dovute distinte per voci (tributo principale, sanzioni, interessi, eventuali oneri di riscossione (l’aggio e abolito per i carichi affidati dal 1.1.2022), spese), termine di pagamento (60 giorni dalla notifica), avvertenza delle conseguenze del mancato pagamento, modalita di impugnazione. Notifica: posta raccomandata AR, messo notificatore, PEC. Termini decadenza notifica: variabili per tipo di entrata (es. cartelle da accertamenti tributari entro 31 dicembre del 3° anno successivo a quello della richiesta del ruolo). Impugnazione: davanti alla competente Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (cartelle relative a tributi); davanti al giudice ordinario per altre voci (es. multe). Rateizzazione: per le richieste presentate nel 2025-2026, fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per debiti fino a 120.000 euro (96 rate nel 2027-2028, 108 dal 2029; fino a 120 rate documentando la difficolta; art. 19 DPR 602/1973 riscritto dal D.Lgs. 110/2024), con interessi di dilazione al 4,5% annuo (art. 21 DPR 602/1973). Termini di prescrizione variabili per tipo di entrata (10 anni per le imposte erariali secondo l’orientamento prevalente, 5 anni per tributi locali, contributi e sanzioni, 3 anni per il bollo auto).

    Esempio pratico

    Tizio non ha pagato l’IRPEF dovuta per l’anno 2022 di 5.000 euro. L’Agenzia delle Entrate emette accertamento, divenuto definitivo. Iscrive a ruolo. AdER notifica cartella esattoriale per 6.500 euro circa (5.000 IRPEF + sanzione 25% da omesso versamento, D.Lgs. 87/2024 + interessi + spese). Tizio puo: pagare entro 60 giorni; chiedere rateizzazione (fino a 84 rate per le richieste 2025-2026); presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni se ritiene il debito illegittimo. Senza azione, AdER puo procedere all’esecuzione forzata.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’avviso di accertamento, atto prodromico dell’AdE che contesta maggior imposta; la cartella e atto successivo per la riscossione. Diverge dall’avviso di addebito INPS, equivalente per i contributi previdenziali. Si distingue dal preavviso di iscrizione di ipoteca/fermo amministrativo, atti cautelativi. La definizione agevolata (rottamazione) consente periodicamente di estinguere i carichi versando solo capitale e spese, senza sanzioni, interessi di mora e aggio: l’ultima e la rottamazione-quinquies della L. 199/2025 (carichi 2000-2023, pagamento in unica soluzione al 31.7.2026 o fino a 54 rate bimestrali).

    Riferimenti normativi

    • dpr 29 settembre 1973 n. 602 – riscossione
    • art. 25 dpr 602/1973 – cartella di pagamento
    • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 – processo tributario
    • art. 19 d.lgs. 546/1992 – atti impugnabili
    • l. 27 dicembre 2017 n. 205 – riforma rottamazione e rateazione