Autore: Andrea Marton

  • Art. 111 D.P.R. 115/2002

    Art. 111 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.

  • CCNL Poste: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Poste

    In sintesi

    Il CCNL Poste prevede un periodo di comporto (la durata massima dell’assenza per malattia senza licenziamento) di 12 mesi nell’arco di 24 mesi, aumentato per i lavoratori con piu anzianita. L’azienda integra l’indennita INPS fino al 100% della retribuzione per i primi periodi di malattia. Per malattie gravi (oncologiche, invalidanti) sono previsti periodi di comporto allungati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
    Platea
    Oltre 100.000 dipendenti

    Tabella riepilogativa

    Periodo di comporto e integrazione retributiva – CCNL Poste
    Anzianita Comporto ordinario Integrazione 100% Integrazione parziale
    Fino a 5 anni 12 mesi in 24 Primi 6 mesi Dal 7° al 12° mese (50%)
    Da 5 a 10 anni 14 mesi in 36 Primi 9 mesi Dal 10° al 14° mese (50%)
    Oltre 10 anni 18 mesi in 36 Primi 12 mesi Dal 13° al 18° mese (50%)
    Malattia grave (oncologica) Comporto prolungato fino a 30 mesi Secondo accordo aziendale Supporto welfare Poste

    Comporto ordinario e superamento

    Il periodo di comporto e il limite massimo di assenza per malattia o infortunio non professionale oltre il quale l’azienda puo procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.). Il CCNL Poste lo fissa con una scala progressiva in base all’anzianita di servizio.

    Il comporto e un comporto per somma: si sommano tutti i giorni di malattia nell’arco del periodo di riferimento (24 o 36 mesi), indipendentemente dal numero di episodi. Il lavoratore che supera il comporto puo essere licenziato con preavviso contrattuale; ha pero diritto al TFR e agli altri istituti maturati.

    Integrazione aziendale INPS

    L’INPS eroga l’indennita di malattia a partire dal 4° giorno di assenza (i primi 3 giorni sono a carico del lavoratore salvo accordi). Poste Italiane, come ex datore pubblico con forte regolamentazione sindacale, integra l’indennita INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi di malattia (vedi tabella).

    Nei periodi successivi all’integrazione piena, il lavoratore percepisce solo l’indennita INPS (66,66% della retribuzione tabellare per il 4°-20° giorno, 50% dal 21° giorno in poi) piu l’eventuale integrazione parziale aziendale.

    Malattie gravi, oncologiche e tutele speciali

    Il CCNL Poste e gli accordi aziendali integrativi prevedono tutele rafforzate per lavoratori affetti da patologie gravi (neoplasie, malattie croniche invalidanti, terapie salvavita):

    • Prolungamento del periodo di comporto fino a 30 mesi in accordo con le OO.SS.
    • Priorita nel riconoscimento del part-time per cure o terapie.
    • Accesso al programma di welfare aziendale (supporto psicologico, assistenza domiciliare).
    • Possibilita di riconversione mansioni in accordo con il medico competente aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Superamento comporto e licenziamento
    Tizio ha 4 anni di anzianita (E) e ha accumulato 13 mesi di assenza per malattia nei 24 mesi precedenti, superando il comporto di 12 mesi. Poste Italiane lo licenzia per giustificato motivo oggettivo con il preavviso contrattuale. Tizio ha diritto al TFR, alle ferie non godute e agli altri istituti maturati.
    Caia – Integrazione malattia lunga
    Caia ha 7 anni di anzianita (C) ed e in malattia da 8 mesi continuativi. Nei primi 9 mesi percepisce il 100% della retribuzione (integrazione aziendale piena). Dal 10° mese in poi la retribuzione scendera all’integrazione parziale (50% + indennita INPS).
    Sempronio – Patologia oncologica e tutele
    Sempronio ha una diagnosi di neoplasia. Oltre al comporto prolungato, ha diritto alla priorita nel part-time per seguire le terapie, al supporto psicologico del programma welfare aziendale e alla valutazione di riconversione mansioni da parte del medico competente, senza dover prima esaurire il comporto ordinario.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Poste?
    Da 12 mesi in 24 (fino a 5 anni di anzianita) a 18 mesi in 36 (oltre 10 anni). Per malattie gravi e oncologiche il comporto puo essere prolungato fino a 30 mesi.
    L'azienda paga al 100% durante la malattia?
    Si, per i primi mesi di malattia in base all’anzianita. Successivamente la retribuzione scende all’indennita INPS piu l’eventuale integrazione parziale aziendale del 50%.
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
    I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono coperti dall’INPS. Il CCNL Poste prevede che l’azienda integri anche i giorni di carenza per le assenze oltre una certa soglia annua; per i primi episodi la carenza e a carico del lavoratore.
    Le visite fiscali nel CCNL Poste sono frequenti?
    Poste Italiane, come datore di grandi dimensioni, ha facolta di richiedere visite fiscali tramite l’INPS in qualunque momento durante l’assenza per malattia. Il lavoratore e tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie di legge (10-12 e 17-19).
    Cosa succede a fine comporto?
    Il lavoratore che supera il comporto puo essere licenziato con preavviso per giustificato motivo oggettivo. Ha pero diritto al TFR, alle ferie maturate non godute e a tutti gli istituti contrattuali in essere al momento della cessazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 174 Cod. Amb. – disposizioni di attuazione e di esecuzione

    Art. 174 Cod. Amb. – disposizioni di attuazione e di esecuzione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sino all’adozione da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994 .

    2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell’ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE , attivando i poteri sostitutivi di cui all’articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva.

  • Art. 68 Cod. Amb. – procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio

    Art. 68 Cod. Amb. – procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all’articolo

    66. 2. L’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.

    3. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell’Autorità di bacino.

    4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

    4-bis. Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti , le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale , d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all’articolo 67, comma

    1. 4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare , sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.

  • Maternita – Glossario giuridico

    Maternita: stato della lavoratrice madre che gode di specifica tutela giuridica con congedo obbligatorio, indennita economica, diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.

    Significato giuridico

    La maternita e disciplinata dal d.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternita e paternita), in attuazione della l. 53/2000. Tutele principali: congedo di maternita obbligatorio di 5 mesi (2 mesi precedenti il parto + 3 mesi successivi, con flessibilita 1+4 o 0+5 con certificazione medica idonea); indennita pari all’80% della retribuzione, a carico INPS (anticipata di solito dal datore con conguaglio); divieto di licenziamento (art. 54 d.lgs. 151/2001) dalla gestazione fino al compimento di 1 anno del bambino, salvo casi tassativi (giusta causa, cessazione attivita, scadenza termine). Ulteriori tutele: congedo parentale (artt. 32 ss. d.lgs. 151/2001), 10 mesi cumulati tra i genitori (11 se il padre ne utilizza almeno 3); permessi per allattamento (artt. 39-40); congedo per malattia del figlio; divieto di lavoro notturno. Tutele estese ai padri (congedo di paternita obbligatorio 10 giorni, art. 27-bis d.lgs. 151/2001) e a casi di adozione/affidamento.

    Esempio pratico

    Caia, dipendente, e in gravidanza. Inizia il congedo obbligatorio 2 mesi prima del parto previsto. Durante il congedo riceve l’80% dello stipendio (INPS anticipato dal datore). Dopo il parto resta in congedo 3 mesi, totali 5. Successivamente puo usufruire di congedo parentale fino a 6 mesi (parzialmente retribuito al 30%). Al rientro al lavoro, ha diritto a permessi per allattamento. Non puo essere licenziata fino al compimento di 1 anno del bambino, salvo giusta causa.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal congedo parentale (artt. 32 ss. d.lgs. 151/2001), aggiuntivo, fruibile da entrambi i genitori, in misura ridotta. Diverge dalla malattia (art. 2110 c.c.), che ha tutela retributiva e di posto ma con diversi presupposti. Si distingue dall’aspettativa per esigenze familiari (l. 53/2000), tendenzialmente non retribuita. Il congedo di paternita (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) ha durata minore (10 giorni obbligatori).

    Riferimenti normativi

    • d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 – Testo Unico maternita e paternita
    • art. 16 d.lgs. 151/2001 – congedo obbligatorio
    • art. 54 d.lgs. 151/2001 – divieto licenziamento
    • art. 27-bis d.lgs. 151/2001 – congedo paternita obbligatorio
    • l. 8 marzo 2000 n. 53 – congedi e politiche familiari
  • Art. 1323 Codice della Navigazione – Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave

    Art. 1323 Codice della Navigazione – Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se all’entrata in vigore delle norme del codice il giudice adìto ha pronunciato la sentenza di autorizzazione alla vendita, la espropriazione forzata prosegue secondo le norme delle leggi precedenti.

  • Prova testimoniale – Glossario giuridico

    Prova testimoniale: mezzo di prova consistente nelle dichiarazioni rese in giudizio, sotto giuramento, da persone diverse dalle parti (testimoni) su fatti di cui hanno conoscenza diretta.

    Significato giuridico

    La prova testimoniale e disciplinata in ambito civile dagli artt. 2721 ss. c.c. e 244 ss. c.p.c., in ambito penale dagli artt. 194 ss. c.p.p. Limiti civilistici: art. 2721 c.c. esclude la prova testimoniale per contratti di valore superiore alle 2,58 euro (limite simbolico oggi inadeguato), salva l’esistenza di un principio di prova scritta o impossibilita morale o materiale di procurarsi la prova scritta. La prova testimoniale e inammissibile per provare patti aggiuntivi o contrari al contenuto di un documento (art. 2722 c.c.). Capacita a testimoniare: di regola tutti possono testimoniare; in penale anche i minori (con cautele). Incapacita: chi ha interesse nella causa, il coniuge, i prossimi congiunti per testimoniare contro (con facolta di astenersi). Il giudice valuta la testimonianza secondo il prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), considerando coerenza, credibilita del testimone, riscontri esterni.

    Esempio pratico

    Tizio chiama come testimone Sempronio, vicino di casa di Caio, per provare un evento (es. caduta in giardino). Sempronio depone sotto giuramento: descrive cio che ha visto. Il giudice valuta la testimonianza considerando: posizione di Sempronio (esisteva un conflitto con Caio?), coerenza con altre prove (es. cartella clinica), chiarezza del ricordo. Se la testimonianza appare credibile e ricorrono i requisiti, il giudice puo fondarvi la decisione, anche unitamente ad altri elementi probatori.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla confessione (art. 2730 c.c.), dichiarazione resa dalla parte stessa contro il proprio interesse: la testimonianza e di terzi, la confessione e della parte. Diverge dal giuramento decisorio (art. 2736 c.c.), formula con cui una parte si rimette al giuramento dell’altra. La consulenza tecnica e diversa: il CTU fornisce valutazioni tecniche specialistiche, non testimonia su fatti percepiti. La perizia di parte ha valore di mera allegazione difensiva.

    Riferimenti normativi

    • art. 2721 c.c. – limite della prova testimoniale per i contratti
    • art. 2722 c.c. – patti contrari al contenuto del documento
    • artt. 244-257 c.p.c. – prova testimoniale nel processo civile
    • artt. 194-207 c.p.p. – testimonianza nel processo penale
  • Art. 108 ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 108 ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 108 Ter L. Fall. – Modalità della vendita di diritti sulle opere

    Modalità della vendita di diritti sulle opere

  • Articolo 7 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 7 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 7 CCII – Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

    2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

    3. Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall’articolo 49, comma 2.

  • Art. 31 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta per i contribuenti mi

    Art. 31 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta per i contribuenti mi

    Art. 31 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi.

    In vigore dal 30/04/1989 al 01/01/1992

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 31/03/1979 n. 94 Articolo 9

    Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 4

    “1. Per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
    volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire,
    l’imposta dovuta e’ determinata riducendo l’ammontare dell’ imposta sul
    valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate
    nell’anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di
    arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa
    consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di
    esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita’. Per i soggetti che
    iniziano l’attivita’ il volume di affari dichiarato in via presuntiva e’
    ragguagliato ad anno.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della
    dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi
    versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
    3. Per i contribuenti che esercitano attivita’ in relazione alle quali sono
    previste percentuali diverse, l’imposta sul valore aggiunto e’ calcolata
    separatamente per ciascuna attivita’ a condizione che le operazioni
    effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23
    e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a
    tutte le attivita’, la percentuale piu’ elevata.
    4. Se nel corso dell’anno il limite di 18 milioni di lire e’ superato, le
    disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla
    liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e’ superato
    e l’ imposta dovuta per l’ anno e’ calcolata nei modi ordinari; tuttavia
    l’imposta dovuta per l’anno non puo’ comunque essere inferiore all’ importo
    determinato applicando il rapporto tra 18 milioni di lire e l’ ammontare
    complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell’ anno, all’
    ammontare dell’ imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate,
    registrate nell’ anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al
    comma 1 stabilita per il tipo di attivita’ esercitata.
    5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
    societa’, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
    residenti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo
    unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi’ per le
    attivita’ di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca
    marittima, 74, e 74 ter del presente decreto.
    6. I contribuenti che applicano l’imposta ai sensi del comma 1 non possono
    avvalersi della facolta’ di acquistare o importare beni o servizi senza
    applicazione dell’imposta di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell’articolo 8
    e al comma 2 degli articoli 8 bis e 9 e all’articolo 68, lettera a); le
    imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto
    comma dell’articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e
    devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al
    periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
    optano per l’applicazione dell’imposta nel modo normale nella dichiarazione
    annuale relativa all’anno precedente ovvero che esercitano tale opzione
    nella dichiarazione di inizio dell’ attivita’. L’opzione vale per tutte le
    attivita’ esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto,
    fino a quando non e’ revocata e in ogni caso per almeno un triennio.”

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  • Art. 125 D.P.R. 115/2002

    Art. 125 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

    2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

  • Accesso agli atti – Glossario giuridico

    Accesso agli atti: diritto del cittadino di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi formati o detenuti dalla pubblica amministrazione, esercitato secondo le procedure di legge.

    Significato giuridico

    L’accesso agli atti e disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. 241/1990 (cd. accesso documentale) e dal d.lgs. 33/2013 (cd. accesso civico e accesso civico generalizzato o FOIA). Accesso documentale: spetta a chi ha un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Accesso civico semplice (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013): di documenti soggetti a obblighi di pubblicazione, riconosciuto a chiunque. Accesso civico generalizzato (FOIA, art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013): di dati e documenti detenuti dalla PA, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obblighi di pubblicazione, riconosciuto a chiunque senza necessita di motivazione. Limiti: tutela della riservatezza di terzi, dati personali, segreti di Stato, interessi finanziari ed economici dello Stato, sicurezza pubblica. Procedura: istanza scritta + risposta della PA entro 30 giorni. Il diniego puo essere impugnato davanti al TAR.

    Esempio pratico

    Tizio, cittadino, vuole sapere quanto il Comune ha speso per l’organizzazione di un evento culturale. Presenta istanza di accesso civico generalizzato (FOIA): il Comune entro 30 giorni deve fornire i dati (delibere, contratti, fatture), tranne quelli coperti da limiti specifici. Diverso: Caia, parte in una causa civile, chiede al Comune di accedere agli atti del procedimento edilizio del vicino per produrli come prova: accesso documentale, motivato dall’interesse processuale.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’accesso ai dati personali (artt. 15 ss. GDPR), che riguarda i dati riferiti al richiedente. Diverge dalla pubblicazione obbligatoria (Albo pretorio, sezione Amministrazione Trasparente), che non richiede istanza. Si distingue dall’accesso difensivo nelle indagini penali (artt. 365-366 c.p.p.), di natura processuale specifica. L’esibizione di documenti in giudizio (art. 210 c.p.c.) opera nel processo civile.

    Riferimenti normativi

    • artt. 22-28 l. 7 agosto 1990 n. 241 – accesso documentale
    • d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – accesso civico e FOIA
    • art. 5 d.lgs. 33/2013 – accesso civico generalizzato
    • art. 116 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) – rito speciale impugnazione diniego