Autore: Andrea Marton

  • Art. 111 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese

    Art. 111 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano. (45)

    2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.(45)

    3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.

    4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione e aggiornamento professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano.(45)

    5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. (45)

    5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo. (45)

  • Art. 51-sexies D.Lgs. 79/2011 – Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore

    Art. 51-sexies D.Lgs. 79/2011 – Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d’intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.

    2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.

    3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 L. 24/2017 – Obbligo di assicurazione

    Art. 10 L. 24/2017 – Obbligo di assicurazione

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell' articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

    2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all' articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2 , del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 .

    3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

    4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

    5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.

    6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 .

    7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.

  • Art. 1180 Codice della Navigazione – Assunzione abusiva di stranieri

    Art. 1180 Codice della Navigazione – Assunzione abusiva di stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con l'ammenda da lire trecento a mille. La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette. ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: – (con l'art. 12, comma 3, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." – (con l'art. 12, comma 3, lettera b che "nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"."

  • Articolo 189 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 189 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 189 CCII – Rapporti di lavoro subordinato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.

    2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.

    3. Quando non è disposta nè autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa e non è possibile il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.

    4. Il curatore può chiedere al giudice delegato la proroga del termine di cui al comma 3, se sussistono elementi concreti per l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa o per il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori; l’istanza del lavoratore deve contenere l’elezione di domicilio o l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le proprie determinazioni. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, si applica il comma 3, secondo e terzo periodo.

    5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarati- va fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

    6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni: a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale; b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonchè del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva; c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l’esame congiunto può essere convocato anche dall’Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l’avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell’attività dell’azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall’Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita; d) l’esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti; e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l’esame congiunto in apposito incontro; f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni; g) raggiunto l’accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

    7. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i licenziamenti intimati ai sensi del comma 6.

    8. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6, non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

    9. In ogni caso di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l’indennità di mancato preavviso che, ai fini dell’ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale. Nei casi di cessazione dei rapporti ai sensi del presente articolo, il contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è ammesso al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.

    10. Quando è disposta o autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono e resta salva la facoltà del curatore di procedere al licenziamento o di sospendere i rapporti, In caso di sospensione si applicano le disposizioni del presente articolo.

  • CCNL Dirigenti Industria: definizione, inquadramento e requisiti della qualifica dirigenziale

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    Il CCNL Dirigenti Industria (Confindustria-Federmanager) si applica ai lavoratori con qualifica di dirigente nelle aziende industriali. Non esistono livelli o gradi: la qualifica dirigenziale è unica, ma la prassi distingue il dirigente apicale (alter ego dell’imprenditore) dal dirigente minore (con poteri più limitati). Il contratto fissa il Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) come soglia retributiva annua invalicabile al ribasso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    Confronto: dirigente apicale vs dirigente minore
    Profilo Caratteristiche Rilevanza pratica
    Dirigente apicale Alter ego dell’imprenditore, ampia delega gestionale, accesso diretto al CdA Maggiore tutela in caso di licenziamento, indennità supplementare più alta
    Dirigente minore Poteri più circoscritti, risponde a un superiore gerarchico Indennità supplementare più contenuta; orientamento giurisprudenziale Cassazione
    Quadro direttivo Non è dirigente: è figura intermedia tra impiegato e dirigente Soggiace al CCNL del settore di appartenenza (es. Metalmeccanici), non al CCNL Dirigenti

    La qualifica dirigenziale nel codice civile e nel CCNL

    L’art. 2095 c.c. individua i dirigenti come una delle categorie di prestatori di lavoro subordinato. Il CCNL Dirigenti Industria, stipulato tra Confindustria e Federmanager, disciplina i rapporti di lavoro di chi ricopre tale qualifica nelle aziende industriali.

    La qualifica dirigenziale non è determinata dalla denominazione del ruolo, ma dalla sostanza delle mansioni: ampia autonomia decisionale, responsabilità rilevante per l’organizzazione, capacità di impegnare l’azienda verso terzi. La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato nel tempo criteri di accertamento case-by-case.

    Il TMCG: Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia

    A differenza dei CCNL per impiegati e operai, il CCNL Dirigenti Industria non fissa minimi per livelli o categorie, ma un Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG): una soglia annua lorda al di sotto della quale la retribuzione globale del dirigente non può scendere.

    Il TMCG tiene conto di tutte le componenti retributive: stipendio fisso, tredicesima, eventuale quattordicesima, premi fissi e superminimi consolidati. Non rientrano nel TMCG le componenti variabili legate alla performance individuale (MBO) e i rimborsi spese.

    Applicabilità e aziende rientranti

    Il CCNL si applica ai dirigenti di aziende che applicano uno dei contratti collettivi Confindustria per i dipendenti non dirigenti (Metalmeccanici, Chimici, Alimentari, Tessili, ecc.). L’iscrizione dell’azienda a Confindustria non è sempre necessaria: il contratto si applica anche per comportamento concludente o clausola espressa nel contratto individuale.

    Le società del terziario avanzato, banche e assicurazioni hanno contratti dirigenti distinti (CCNL Terziario Dirigenti Confcommercio, CCNL Dirigenti Credito). I dirigenti pubblici sono disciplinati dai CCNL del comparto pubblico.

    Casi pratici

    Tizio – Attribuzione della qualifica dirigenziale
    Tizio è responsabile della produzione con 120 dipendenti alle dipendenze, firma contratti di fornitura fino a 500.000 € e riporta direttamente all’amministratore delegato. L’azienda lo inquadra come Quadro. Tizio ricorre: la Cassazione ritiene che l’autonomia gestionale e la capacità di impegnare l’azienda verso terzi siano indici univoci della qualifica dirigenziale. Ottiene l’inquadramento come dirigente con applicazione del CCNL Dirigenti Industria e il riconoscimento delle differenze retributive.
    Caia – Verifica del rispetto del TMCG
    Caia è dirigente con retribuzione fissa di 65.000 € annui più MBO medio di 8.000 €. Il TMCG contrattuale per neo-dirigente è 70.000 €. L’azienda include l’MBO nel calcolo del TMCG: ma l’MBO è componente variabile, esclusa dalla garanzia. La retribuzione fissa (65.000 €) è sotto soglia. L’azienda è tenuta ad adeguare la parte fissa almeno a 70.000 €.
    Sempronio – Dirigente minore e licenziamento
    Sempronio è responsabile IT con 5 dipendenti; risponde al CTO e non ha poteri di firma. Viene licenziato per soppressione del ruolo. La Cassazione qualificherebbe Sempronio come dirigente minore: la tutela reintegratoria dell’art. 18 St.Lav. non si applica, ma il CCNL Dirigenti prevede l’indennità supplementare. Sempronio ottiene il preavviso contrattuale (8 mesi) e l’indennità supplementare per ingiustificatezza, quantificata dal Collegio Arbitrale.

    Domande frequenti

    Cosa distingue il dirigente dal Quadro?
    Il dirigente ha ampia autonomia decisionale e responsabilità gestionale rilevante per l’azienda; il Quadro ha funzioni di rilievo ma non raggiunge la soglia dirigenziale. La distinzione è sostanziale, non formale: conta la concreta autonomia, non il titolo.
    Il CCNL Dirigenti Industria si applica in assenza di iscrizione a Confindustria?
    Sì, se l’azienda lo richiama espressamente nel contratto individuale o lo applica di fatto. L’applicazione può anche essere imposta dal giudice quando le mansioni svolte integrano la qualifica dirigenziale.
    Un dirigente può essere retribuito meno del TMCG?
    No: il TMCG è inderogabile in peius. La retribuzione globale annua fissa deve essere almeno pari al TMCG, indipendentemente dall’MBO o da altre componenti variabili.
    Il dirigente è escluso dalla disciplina sull’orario di lavoro?
    Sì in larga misura: il D.Lgs. 66/2003 esclude i dirigenti dalla disciplina sull’orario massimo di 48 ore settimanali e sulla maggior parte delle limitazioni sulle ore straordinarie. Non sono previste maggiorazioni per lavoro straordinario salvo accordo individuale.
    Quanti dirigenti industriali ci sono in Italia?
    Circa 100.000 secondo le stime Federmanager. La platea è concentrata nelle grandi e medie imprese industriali manifatturiere, chimiche, energetiche e di servizi alle imprese.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 116 D.P.R. 115/2002

    Art. 116 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

    2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

  • Art. 190 RD 12/1941

    Art. 190 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Procedimento amministrativo – Glossario giuridico

    Procedimento amministrativo: sequenza ordinata di atti, operazioni e formalita che la pubblica amministrazione pone in essere per l’adozione di un provvedimento finale, nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza e economicita.

    Significato giuridico

    Il procedimento amministrativo e disciplinato dalla l. 241/1990 (legge sul procedimento). Fasi tipiche: iniziativa (d’ufficio o su istanza di parte), istruttoria (acquisizione documenti, pareri, accertamenti, audizioni), decisoria (adozione del provvedimento finale), integrativa dell’efficacia (notifica, pubblicazione, comunicazione). Principi guida: obbligo di concludere il procedimento entro termine prestabilito (art. 2 l. 241/1990: 30 giorni di regola, modificabile da regolamenti); responsabile del procedimento (art. 5 l. 241/1990); obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai destinatari diretti e ai soggetti la cui partecipazione e necessaria (art. 7); partecipazione dei privati interessati al procedimento (artt. 9 ss.); obbligo di motivazione del provvedimento finale (art. 3); accesso agli atti (artt. 22 ss.); preavviso di rigetto nelle istanze di parte (art. 10-bis); obbligo di motivare il provvedimento. Il principio di trasparenza trova attuazione anche con il FOIA (d.lgs. 33/2013).

    Esempio pratico

    Tizio presenta istanza per ottenere un’autorizzazione commerciale. Il Comune: 1) nomina il responsabile del procedimento; 2) comunica avvio del procedimento a Tizio e ad eventuali contro-interessati; 3) svolge istruttoria (verifica requisiti, sente i pareri di altri uffici); 4) se intende negare, invia preavviso di rigetto a Tizio (con 10 giorni per memorie); 5) adotta provvedimento finale motivato, entro il termine di 30 giorni (o quello specifico previsto). Tizio puo accedere al fascicolo in qualsiasi fase.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal processo amministrativo, attivita giurisdizionale del giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato). Diverge dal processo civile o penale, di natura giurisdizionale. Si distingue dal procedimento legislativo, attivita normativa del Parlamento o di altri organi. Il procedimento sanzionatorio ha disciplina speciale (l. 689/1981) con principi specifici (es. contraddittorio anticipato).

    Riferimenti normativi

    • l. 7 agosto 1990 n. 241 – Norme sul procedimento amministrativo
    • art. 2 l. 241/1990 – obbligo di concludere il procedimento
    • art. 5 l. 241/1990 – responsabile del procedimento
    • art. 7 l. 241/1990 – comunicazione di avvio
    • art. 10-bis l. 241/1990 – preavviso di rigetto
  • Art. 88 D.Lgs. 141/2024 – Circostanze aggravanti del contrabbando

    Art. 88 D.Lgs. 141/2024 – Circostanze aggravanti del contrabbando

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

    2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l’autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita; e) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro; e-bis) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

    3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

  • Art. 102 D.Lgs. 141/2024 – Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

    Art. 102 D.Lgs. 141/2024 – Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Chiunque non fornisce all’Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

  • Art. 49 D.Lgs. 504/1995 – Irregolarità nella circolazione

    Art. 49 D.Lgs. 504/1995 – Irregolarità nella circolazione

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all’operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta.

    2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all’uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

    4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

    5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all’art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l’imposta evasa è calcolata in base all’aliquota indicata all’art. 21, comma 2.

    6. Qualora sia stabilita l’utilizzazione di documenti di cui all’ articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

    7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.