Autore: Andrea Marton

  • Art. 63 TUEL – Articolo 63

    Art. 63 TUEL – Articolo 63

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: 1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione , fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’ articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

    2. L’ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

    3. L’ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato.

  • Art. 108-bis D.Lgs. 209/2005 – (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

    Art. 108-bis D.Lgs. 209/2005 – (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. – È istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l'organizzazione dell'Organismo. L'Organismo promuove altresì la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità: a) l'istituzione dell'Organismo avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi; b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà; c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS; d) le modalità attraverso le quali l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all' articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ai sensi dell'articolo 336 del medesimo Codice; e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a).

    2. L'Organismo è sottoposto al controllo dell'IVASS che, con regolamento, disciplina le modalità di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo, con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate e l'efficacia dell'attività svolta in relazione alle funzioni affidate.

    3. L'Organismo è finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all' articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 versato all'IVASS e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 1.

    4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l'Organismo esercita la propria attività e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri.))

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  • Articolo 174 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 174 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 174 CCII – Contratti relativi a immobili da costruire

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 338 DPR 495/1992

    Art. 338 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

  • Premio di risultato detassato: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    I premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità o innovazione, erogati in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, beneficiano di un’imposta sostitutiva agevolata in luogo dell’IRPEF ordinaria, entro i limiti di importo e di reddito stabiliti dalla legge e aggiornabili con le leggi di bilancio.

    Riferimento normativo

    L. 208/2015 (art. 1, commi 182-189); misure annuali legge di bilancio

    Tabella riepilogativa

    Premio di risultato: condizioni per la detassazione (L. 208/2015)
    Condizione Requisito
    Reddito del lavoratore nell’anno precedente Non superiore al limite previsto dalla normativa vigente (verifica il valore aggiornato per l’anno di riferimento)
    Importo massimo agevolato Entro il tetto annuo previsto dalla normativa; la parte eccedente è tassata con IRPEF ordinaria
    Fonte contrattuale Contratto collettivo aziendale o territoriale, depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
    Criteri di misurazione Indicatori di produttività, redditività, qualità, innovazione, efficienza organizzativa preventivamente definiti nel contratto
    Imposta sostitutiva Aliquota agevolata (fissa, inferiore alle aliquote IRPEF ordinarie) sull’importo entro il tetto
    Contributi previdenziali Il premio è imponibile previdenzialmente (salvo diverse previsioni per quote di welfare sostitutivo)

    Che cos'è il premio di risultato e quando è detassato

    Il premio di risultato è una componente variabile della retribuzione, erogata al raggiungimento di obiettivi aziendali misurabili (produttività, fatturato, qualità, presenza, ecc.). La detassazione si applica quando il premio è previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato, gli obiettivi sono determinati preventivamente con criteri verificabili, e il lavoratore rispetta i limiti di reddito stabiliti dalla legge. In quel caso, invece dell’IRPEF ordinaria si applica una imposta sostitutiva agevolata.

    Limiti di reddito e tetto del premio agevolato

    La detassazione spetta solo ai lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non superi il limite stabilito dalla normativa vigente (aggiornato con le leggi di bilancio e verificabile nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate). Anche il premio agevolabile ha un tetto annuo: l’importo che eccede tale soglia è tassato con IRPEF ordinaria. I valori precisi variano di anno in anno: è indispensabile verificare quelli dell’anno di riferimento.

    Welfare aziendale come alternativa

    Il contratto aziendale può prevedere che il premio, in tutto o in parte, venga erogato in forma di welfare aziendale (es. buoni per servizi di assistenza, istruzione, previdenza complementare). Le somme convertite in welfare non sono imponibili né fiscalmente né previdenzialmente entro i limiti di legge, risultando potenzialmente più convenienti sia per il lavoratore sia per il datore rispetto all’erogazione in denaro.

    Casi pratici

    Tizio – operaio con contratto aziendale e premio entro tetto

    L’azienda di Tizio ha un contratto aziendale depositato che prevede un premio di risultato legato all’efficienza produttiva. Tizio percepisce 1.200 € di premio: il suo reddito dell’anno precedente rientra nel limite. Sull’intero importo si applica l’imposta sostitutiva agevolata anziché l’IRPEF ordinaria, con un risparmio fiscale significativo rispetto alla tassazione piena.

    Caia – premio parzialmente oltre il tetto

    Caia riceve 4.500 € di premio. Il tetto agevolato per il suo anno di riferimento è inferiore: la parte entro il tetto è tassata con l’imposta sostitutiva; la parte eccedente è soggetta a IRPEF ordinaria. In busta paga appaiono due righe distinte.

    Sempronio – converte il premio in welfare

    Sempronio, d’accordo con l’azienda, converte 1.000 € del suo premio in welfare (contribuzione a fondo pensione e buoni per servizi educativi per il figlio). Quella parte non è tassata né fiscalmente né previdenzialmente entro i limiti di legge, risultando più conveniente rispetto all’incasso in denaro.

    Domande frequenti

    Tutti i premi aziendali sono detassati?

    No. La detassazione si applica solo ai premi erogati in base a un contratto aziendale o territoriale depositato, con obiettivi misurabili preventivamente definiti e nel rispetto dei limiti di reddito e di importo stabiliti dalla legge.

    Dove si deposita il contratto aziendale per la detassazione?

    Il contratto collettivo aziendale va depositato telematicamente sul portale del Ministero del Lavoro (ex procedura ITL – Ispettorato Territoriale del Lavoro) entro i termini previsti dalla normativa.

    Il premio di risultato è soggetto a contributi previdenziali?

    Sì, salvo le quote convertite in welfare aziendale. L’importo erogato in denaro è di norma imponibile ai fini previdenziali (INPS), anche se soggetto all’imposta sostitutiva ai fini fiscali.

    Cosa succede se non esiste un contratto aziendale?

    Senza un contratto aziendale o territoriale depositato, il premio non beneficia della detassazione: viene tassato con IRPEF ordinaria come qualsiasi altra voce retributiva.

    Come faccio a sapere se nella mia azienda esiste un accordo per il premio detassato?

    Si può chiedere al proprio datore di lavoro, alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA/RSU) o verificare sul portale del Ministero del Lavoro dove sono pubblicati i contratti aziendali depositati.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: causali e durata

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 108 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 108 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 108 Bis L. Fall. – [Modalità della vendita di navi, galleggianti

    [Modalità della vendita di navi, galleggianti

  • Art. 1171 Codice della Navigazione – Abusivo esercizio d’impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio

    Art. 1171 Codice della Navigazione – Abusivo esercizio d’impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila: 59 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647; 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente; 3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione. ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia". ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."

  • CCNL Florovivaismo: TFR e liquidazione a fine rapporto

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) spetta a tutti gli operai florovivaisti, OTI e OTD, al termine del rapporto di lavoro. Si calcola come la retribuzione annua divisa per 13,5 (quota annua), rivalutata annualmente dell’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori agricoli possono destinare il TFR ai fondi pensione di settore (Previagri, Agrifondo).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Contratto nazionale operai agricoli e florovivaisti (con accordi di rinnovo periodici; ultimo aggiornamento retributivo 2024-2025)
    Vigenza
    Rinnovato con riferimento al biennio 2024-2025; integrato dai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    TFR operai florovivaisti – calcolo e parametri
    Parametro Valore / Regola
    Quota annua TFR Retribuzione annua utile / 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT FOI (applicata al 31/12)
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni
    Anticipazione TFR 70% del maturato dopo 8 anni (motivi tassativi)
    Fondo pensione Previagri Contributo datore 1,5% + lavoratore 1,5% della retribuzione
    Fondo pensione Agrifondo Alternativo a Previagri, stesse aliquote indicative

    Come si calcola il TFR nel florovivaismo

    Il TFR si calcola su tutta la retribuzione utile annua: paga base, contingenza, indennita contrattualmente previste, tredicesima. Si escludono le voci variabili non continuative (straordinari occasionali, rimborsi spese). La quota annua e pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, come stabilito dall’art. 2120 c.c.

    Ogni anno la quota accantonata viene rivalutata dell’1,5% fisso + 75% della variazione ISTAT (indice FOI), applicata al 31 dicembre. In anni di alta inflazione (es. 2022-2023) la rivalutazione e stata significativa (oltre il 10% annuo).

    TFR per gli OTD: liquidazione frequente

    Gli OTD del florovivaismo accumulano TFR per ogni contratto stagionale stipulato. Alla cessazione di ogni rapporto il datore eroga il TFR maturato nel periodo (di norma pochi mesi). Per contratti brevi, l’importo e contenuto ma si accumula nel corso della carriera lavorativa.

    E importante che il lavoratore richieda sempre il foglio di liquidazione TFR alla cessazione di ogni rapporto OTD, come prova del versamento per eventuali contestazioni future.

    Fondi pensione di settore: Previagri e Agrifondo

    I lavoratori agricoli, inclusi i florovivaisti OTI, possono destinare il TFR ai fondi pensione di settore. I principali sono:

    • Previagri: fondo pensione negoziale per i lavoratori agricoli, iscritto all’albo COVIP. Contribuzione: 1,5% datore + 1,5% lavoratore sulla retribuzione base
    • Agrifondo: alternativo a Previagri, con struttura simile

    Aderendo al fondo pensione entro 6 mesi dall’assunzione, il lavoratore ottiene il contributo datoriale aggiuntivo. Chi non aderisce mantiene il TFR in azienda (o in INPS/Tesoreria per aziende >50 dipendenti).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR dopo 10 anni
    Tizio e OTI con retribuzione annua utile di 16.900 € (13 mensilita x 1.300 €). La quota TFR annua e 16.900 / 13,5 = 1.251,85 €. Dopo 10 anni, con rivalutazione media del 3% annuo, il TFR maturato e circa 14.300-14.800 € lordi. All’atto della liquidazione, la tassazione separata si applica con l’aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito complessivo.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia e OTI da 9 anni e vuole acquistare la prima casa. Ha diritto all’anticipazione del 70% del TFR maturato (prerequisito: almeno 8 anni di anzianita). Il TFR maturato e circa 12.000 €; anticipa 8.400 €. La somma e tassata con la stessa aliquota del TFR finale. Caia non potra richiedere una seconda anticipazione.
    Sempronio – OTD: TFR su piu contratti stagionali
    Sempronio lavora ogni anno per 6 mesi in un vivaio fiorentino, con contratto OTD. In 8 anni ha firmato 8 contratti stagionali. Il TFR si calcola per ogni singolo contratto. Con retribuzione mensile di 1.300 € e 6 mesi di lavoro, la quota TFR per campagna e: (1.300 x 6 + 650 tredicesima) / 13,5 = 625 € circa. Dopo 8 campagne: circa 5.000 € totali di TFR liquidati anno per anno.

    Domande frequenti

    Il TFR e dovuto anche agli OTD?
    Si. Il TFR matura per ogni rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dalla durata. Gli OTD ricevono il TFR alla cessazione di ogni singolo contratto.
    Come si rivaluta il TFR ogni anno?
    Con il tasso del 1,5% fisso + 75% della variazione ISTAT (indice FOI, calcolata dal dicembre dell’anno precedente al dicembre dell’anno in corso). La rivalutazione si applica al 31 dicembre di ogni anno.
    Quali fondi pensione esistono per i lavoratori florovivaisti?
    I principali sono Previagri e Agrifondo, entrambi fondi pensione negoziali per i lavoratori del settore agricolo, iscritti all’albo COVIP. L’adesione entro 6 mesi dall’assunzione permette di ottenere anche il contributo datoriale aggiuntivo.
    Posso richiedere l'anticipazione del TFR?
    Si, dopo almeno 8 anni di anzianita, per motivi tassativi: acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie straordinarie. L’anticipazione e pari al 70% del TFR maturato ed e concessa una sola volta.
    Come e tassato il TFR?
    Con tassazione separata: si calcola un’aliquota media basata sui redditi degli ultimi 5 anni, spesso piu bassa dell’aliquota marginale IRPEF ordinaria. E comunque sempre tassazione IRPEF, non un’esenzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e assunzione OTD, OTI e contratti stagionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 122 D.P.R. 115/2002

    Art. 122 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

  • Art. 111 D.Lgs. 159/2011 – (Organi dell’Agenzia)

    Art. 111 D.Lgs. 159/2011 – (Organi dell’Agenzia)

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori; d) il Comitato consultivo di indirizzo.

    2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

    3. 3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno; d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

    4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

    5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

    6. 6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione; b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro; c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno; e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro; f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina; i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

    7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

    8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti))