Autore: Andrea Marton

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: preavviso di licenziamento e dimissioni

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Preavviso di licenziamento e dimissioni nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione di licenziamento (o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) la durata del preavviso dipende dal livello di inquadramento e varia da 15 giorni per i livelli operativi di base fino a 4 mesi per i quadri e le figure ad alta specializzazione.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede termini di preavviso da 15 giorni (C2-C4) a 4 mesi (Q1, Q2, A1), passando per 2 mesi (B2-C1) e 3 mesi (A2-B1). Il preavviso vale sia per il licenziamento sia per le dimissioni. In mancanza, la parte inadempiente corrisponde un’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    Art. 40 CCNL 6 ottobre 2022 (preavviso)
    Riferimento legge
    Art. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; L. 300/1970 (Statuto lavoratori)
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Livello Preavviso (licenziamento e dimissioni) Profilo tipico
    Q1, Q2, A1 4 mesi Quadri, responsabili, esperti di alto livello
    A2, B1 3 mesi Specializzati, autisti gran turismo senior, tecnici senior
    B2, B3, C1 2 mesi Autisti qualificati, impiegati, meccanici
    C2, C3, C4 15 giorni di calendario Operativi di base, ausiliari, autisti neoassunti

    Il preavviso si applica sia al licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) sia alle dimissioni volontarie. Per il licenziamento per giusta causa non è dovuto il preavviso.

    Cosa è il preavviso e come decorre

    Il preavviso è un istituto di legge (art. 2118 c.c.) che tutela entrambe le parti: il lavoratore ha il tempo per cercare una nuova occupazione; il datore di lavoro ha il tempo per trovare un sostituto. La comunicazione di licenziamento o di dimissioni deve indicare espressamente l’inizio del preavviso.

    Durante il periodo di preavviso:

    • il lavoratore continua a lavorare normalmente e percepisce la retribuzione ordinaria;
    • maturano ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR;
    • il termine del preavviso non decorre durante la malattia, l’infortunio, la maternità o altri eventi sospensivi previsti dalla legge (salvo che il licenziamento sia avvenuto per superamento del comporto).

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore di lavoro vuole che il lavoratore smetta di lavorare immediatamente (ad esempio per preservare la riservatezza o per altri motivi), può dispensare il lavoratore dal preavviso, ma deve in ogni caso corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione ordinaria che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso.

    Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Il CCNL e la legge distinguono:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): inadempimento grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto, nemmeno provvisoria. Non richiede preavviso. Esempi nel settore: guida in stato di ebbrezza verificata, grave incidente causato da violazione delle norme del Reg. CE 561/2006 per negligenza grave.
    • Giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966): inadempimento contrattuale non così grave da escludere il preavviso (es. ripetute assenze ingiustificate, rifiuto di servizi assegnati). Richiede preavviso o indennità sostitutiva.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, produttive, economiche dell’impresa; cessazione dell’attività; soppressione del posto. Richiede preavviso. Obbligo di «repechage» (ricerca di mansioni alternative) prima di procedere.

    Per le imprese con più di 15 dipendenti si applica la tutela reintegratoria dell’art. 18 Statuto dei lavoratori (come riformato dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015 – Jobs Act) in caso di licenziamento illegittimo.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Le dimissioni volontarie devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it/dimissioni) o attraverso i patronati e i Centri per l’Impiego, pena l’inefficacia. La comunicazione telematica sostituisce la vecchia lettera di dimissioni cartacea e ha introdotto un diritto di «ripensamento» entro 7 giorni. Le dimissioni per giusta causa (c.d. dimissioni forzate) permettono al lavoratore di recedere senza preavviso e di accedere alla NASpI.

    Casi pratici

    Tizio – Autista C2 licenziato per riduzione attività
    Tizio, inquadrato C2, riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione della flotta). Il preavviso è di 15 giorni di calendario. L’azienda decide di dispensarlo dal lavoro nel periodo di preavviso e corrisponde l’indennità sostitutiva (pari a 15 giorni di retribuzione lorda). Nella liquidazione finale riceve anche TFR maturato, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima proporzionali.
    Caia – Responsabile operativa Q2, dimissioni volontarie
    Caia, quadro Q2, decide di lasciare l’azienda per un’altra opportunità. Presenta le dimissioni telematicamente e comunica 4 mesi di preavviso. L’azienda accetta di ridurre consensualmente il preavviso a 2 mesi. Entrambe le parti firmano un accordo di riduzione del preavviso. Caia non incorre in trattenute sull’indennità sostitutiva perché il preavviso ridotto è stato concordato.
    Sempronio – Autista B1 licenziato per giusta causa
    Sempronio è stato trovato alla guida di un autobus con passeggeri con tasso alcolemico superiore al limite legale. L’azienda procede al licenziamento per giusta causa, senza preavviso. Sempronio riceve solo la liquidazione delle competenze maturate (TFR, ferie residue, quote proporzionali di tredicesima e quattordicesima) ma non l’indennità sostitutiva del preavviso. Il licenziamento per giusta causa può essere impugnato entro 60 giorni.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di preavviso deve dare l’azienda per licenziare un autista?
    Dipende dal livello: 15 giorni per C2-C4; 2 mesi per B2-C1; 3 mesi per A2-B1; 4 mesi per Q1, Q2 e A1. Il preavviso vale sia per il licenziamento sia per le dimissioni.
    Cosa succede se il datore licenzia senza rispettare il preavviso?
    Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. È assoggettata a contributi previdenziali e IRPEF.
    L’autista che si dimette può andar via subito?
    No. L’autista è tenuto a rispettare il preavviso contrattuale. Se non lo rispetta, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato dalla liquidazione finale.
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso: il rapporto cessa immediatamente. Il lavoratore può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione.
    Le dimissioni devono essere date per iscritto?
    Sì, le dimissioni devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (o attraverso patronati/CPI). La comunicazione telematica è obbligatoria pena l’inefficacia delle dimissioni. È previsto un diritto di ripensamento entro 7 giorni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 70 Cod. Amb. – adozione dei programmi

    Art. 70 Cod. Amb. – adozione dei programmi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.

    2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l’attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l’attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

    3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , affinchè, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell’economia e delle finanze l’indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

    4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell’ articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

  • Recesso del socio di SRL: esempi pratici sull’art. 2473 c.c.

    Recesso del socio di SRL: esempi pratici sull’art. 2473 c.c.

    In sintesi

    • Il recesso del socio di SRL spetta nei casi statutari e in quelli inderogabili di legge (art. 2473, comma 1).
    • Nelle società a tempo indeterminato: recesso libero con preavviso 180 giorni (fino a un anno se previsto).
    • Il socio ha diritto al rimborso al valore di mercato della partecipazione (comma 3).
    • In caso di disaccordo, il valore lo stabilisce un esperto nominato dal tribunale.
    • Il rimborso avviene entro 180 giorni con varie modalità (comma 4).

    Cosa dice l’art. 2473 c.c.

    Comma 1: «L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione […] e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società […] o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. […]»

    Il comma 2 disciplina il recesso nelle società a tempo indeterminato (preavviso di almeno 180 giorni); il comma 3 il diritto al rimborso al valore di mercato; il comma 4 le modalità e i tempi (180 giorni); il comma 5 l’inefficacia del recesso se la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento.

    Le cause di recesso

    Tipo Esempi
    Cause legali (inderogabili) Cambio oggetto o tipo, fusione/scissione, revoca liquidazione, trasferimento della sede all’estero, operazioni che modificano sostanzialmente l’oggetto o i diritti dei soci
    Cause statutarie Quelle previste dall’atto costitutivo, con le relative modalità
    Tempo indeterminato Recesso libero con preavviso di almeno 180 giorni

    La valutazione della quota

    Il punto più delicato è il valore. La legge impone il rimborso al valore di mercato della partecipazione al momento del recesso (comma 3). Secondo l’orientamento consolidato è illegittima la clausola statutaria che liquida la quota al valore nominale o ai soli valori contabili, perché non tiene conto della reale consistenza patrimoniale, delle prospettive di reddito e del valore di mercato. Sono invece ammessi criteri statutari che mirino comunque a determinare oggettivamente il valore di mercato. In caso di disaccordo, provvede un esperto nominato dal tribunale.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Cambio dell’oggetto sociale

    Scenario. L’assemblea modifica sostanzialmente l’oggetto e un socio è contrario.

    Inquadramento. Il socio che non ha consentito ha diritto di recedere (art. 2473, comma 1): è una causa legale inderogabile.

    Cosa fare

    • verbalizzare il dissenso;
    • dichiarare il recesso nei termini;
    • richiedere la valutazione della quota;
    • monitorare i 180 giorni per il rimborso.

    Caso 2 – SRL a tempo indeterminato

    Scenario. Il socio vuole uscire da una società senza termine.

    Inquadramento. Può recedere liberamente con preavviso di almeno 180 giorni (comma 2), salvo termine più lungo (max un anno) previsto dallo statuto.

    Cosa verificare

    • durata indeterminata della società;
    • termine di preavviso statutario;
    • forma della comunicazione;
    • decorrenza degli effetti.

    Caso 3 – Disaccordo sul valore della quota

    Scenario. Socio e società non concordano sul valore.

    Inquadramento. Si ricorre a un esperto nominato dal tribunale, che determina il valore di mercato; eventuali clausole a valore nominale/contabile non si applicano perché illegittime.

    Cosa predisporre

    • situazione patrimoniale aggiornata;
    • perizia di stima;
    • istanza al tribunale;
    • documentazione delle prospettive reddituali.

    Spunti pratici

    • Conosci le cause inderogabili: su quelle il recesso spetta sempre.
    • Rispetta forma e termini della dichiarazione di recesso.
    • Pretendi il valore di mercato: le clausole a valore nominale/contabile non reggono.
    • Pensa alla liquidità: il rimborso incide sul patrimonio e può richiedere riduzione del capitale.
    • Statuto chiaro su cause e criteri di valutazione riduce i conflitti.

    Per gestire un recesso o impostare clausole statutarie corrette puoi far verificare cause, valutazione e rimborso della quota.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2473 (recesso SRL), art. 2468 (quote e diritti dei soci), art. 2482 (riduzione del capitale). Vedi anche recesso del socio nelle società di persone.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quando il socio di SRL può recedere?

    Nei casi previsti dall’atto costitutivo e, in ogni caso, quando non ha consentito a determinate decisioni: cambiamento dell’oggetto o del tipo, fusione o scissione, revoca della liquidazione, operazioni che modificano sostanzialmente l’oggetto o rilevantemente i diritti dei soci (art. 2473, comma 1).

    Si può recedere da una SRL a tempo indeterminato?

    Sì. In tal caso il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 180 giorni, che l’atto costitutivo può estendere fino a un anno (art. 2473, comma 2).

    Come si calcola il valore della quota?

    Il socio ha diritto al rimborso in proporzione al patrimonio sociale, secondo il valore di mercato al momento del recesso (comma 3); in caso di disaccordo provvede un esperto nominato dal tribunale.

    È valida la clausola che liquida la quota al valore nominale?

    No. Secondo l’orientamento consolidato è illegittima la clausola che àncora il rimborso al valore nominale o ai soli valori contabili, perché non riflette la reale consistenza patrimoniale e il valore di mercato.

    Entro quando va rimborsata la quota?

    Entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, mediante acquisto da altri soci o terzi, oppure con riserve disponibili o riducendo il capitale (art. 2473, comma 4).

  • Art. 188 D.Lgs. 259/2003 – Navi da pesca: norme tecniche radionavali

    Art. 188 D.Lgs. 259/2003 – Navi da pesca: norme tecniche radionavali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 47-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Maggiorazione del capitale)

    Art. 47-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Maggiorazione del capitale)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies l'IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e: 1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-octies è inadeguato o è risultato inefficace; oppure 2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-octies è in via di predisposizione; b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS; c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformità impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate. d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.

    2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45-ter, commi 3 e 4.

    3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione.

    4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.

    5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l'imposizione della maggiorazione del capitale.

    6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate.

    7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato.

    8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).

    9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo.

    ))

  • CCNL Chimici Industria: periodo di prova per categoria

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria prevede un periodo di prova variabile da 1 a 6 mesi in base alla categoria: 1 mese per F, 2 mesi per E, 3 mesi per D, 4 mesi per C, 5 mesi per B, 6 mesi per Quadri A1/A2/A3. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti è non pattuita.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Chimica per categoria
    Categoria Durata prova Note
    A1, A2, A3 (Quadri) 6 mesi Massima durata
    B 5 mesi Impiegati responsabili
    C 4 mesi Impiegati specializzati
    D 3 mesi Operai specializzati
    E 2 mesi Conduttori
    F 1 mese Mansioni elementari

    Durata variabile per categoria

    Il CCNL Chimica Industria gradua il periodo di prova in base alla complessità della mansione, dalle categorie più semplici alle più complesse:

    • F (mansioni elementari): 1 mese di calendario
    • E (conduttori): 2 mesi
    • D (operai specializzati): 3 mesi
    • C (impiegati specializzati): 4 mesi
    • B (impiegati responsabili): 5 mesi
    • A1, A2, A3 (Quadri): 6 mesi (massimo legale)

    I 6 mesi dei Quadri sono il limite massimo legale previsto dall’art. 2096 c.c. Non può essere previsto un periodo di prova superiore.

    Forma scritta obbligatoria

    La lettera di assunzione deve indicare espressamente:

    • Categoria e mansioni
    • Durata del periodo di prova in mesi
    • Decorrenza
    • Sede di lavoro

    Se la prova NON è indicata per iscritto, si considera non pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio. Tutela importante per il lavoratore.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.

    Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio (razza, religione, opinioni politiche, gravidanza). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.

    Il lavoratore riceve: retribuzione per i giorni lavorati, quota di tredicesima, ferie maturate.

    Sospensione della prova

    Il periodo di prova si sospende per:

    • Malattia o infortunio
    • Ferie programmate (non frequente in prova)
    • Permessi retribuiti
    • Maternità (sospensione e divieto licenziamento)

    I giorni sospesi NON contano nei mesi di prova. La prova riprende al rientro del lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio F neoassunto
    Tizio è assunto come ausiliario (cat. F). Periodo di prova: 1 mese. Dopo 25 giorni il datore comunica recesso per «mancato superamento della prova». Recesso libero, nessun preavviso. Tizio riceve i giorni di lavoro effettivo + ferie e tredicesima maturate.
    Caia – Quadro A2 in prova 6 mesi
    Caia è assunta come Quadro A2 (responsabile area regolatoria). Prova di 6 mesi. Dopo 4 mesi il direttore conferma il suo lavoro. Caia continua, l’anzianità decorre dal primo giorno (non dalla fine della prova). Tutti i 6 mesi contano per ferie, 13ª e TFR.
    Sempronio – Malattia che sospende la prova
    Sempronio è D in prova da 2 mesi su 3 totali. Si ammala per 20 giorni. La prova si sospende: i 20 giorni di malattia NON contano. Al rientro mancano ancora 30 giorni di prova effettiva. Tutela equa per entrambe le parti.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova nel CCNL Chimici?
    Dipende dalla categoria: 1 mese per F, 2 mesi E, 3 mesi D, 4 mesi C, 5 mesi B, 6 mesi Quadri (A1/A2/A3). I 6 mesi dei Quadri sono il limite massimo legale.
    La prova deve essere scritta?
    Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione (durata in mesi, decorrenza). Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio.
    Posso essere licenziato durante la prova?
    Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.
    La malattia sospende la prova?
    Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende e riprende al rientro al lavoro.
    Dopo la prova come si conta l'anzianità?
    L’anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro effettivo, non dalla fine della prova. I mesi di prova contano integralmente per ferie, 13ª, TFR, scatti.
    Il recesso in prova può essere discriminatorio?
    NO, il recesso non può essere motivato da ragioni discriminatorie (gravidanza, religione, razza, etc.). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia e infortunio nel CCNL Metalmeccanici Industria: comporto, carenza e indennità

    CCNL Metalmeccanici Industria

    In sintesi

    Nel CCNL Metalmeccanici Industria il periodo di comporto va da 183 a 365 giorni in base all’anzianità di servizio. La carenza dei primi 3 giorni è interamente pagata dal datore di lavoro. La retribuzione è al 100% fino a 122-214 giorni e poi all’80%. Dal 2026 sono previsti 30-60 giorni di comporto aggiuntivo per disabili con invalidità ≥74%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 novembre 2025
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
    Platea
    ~1,5 milioni

    Tabella riepilogativa

    Periodo di comporto e trattamento economico per anzianità
    Anzianità Comporto totale 100% retribuzione 80% retribuzione
    Fino a 3 anni 183 giorni 122 giorni 61 giorni
    Da 3 a 6 anni 274 giorni 153 giorni 121 giorni
    Oltre 6 anni 365 giorni 214 giorni 151 giorni

    Calcolo: il comporto è valutato sommando le assenze per malattia nei 3 anni precedenti l’ultimo episodio morboso. La carenza dei primi 3 giorni è coperta dal datore di lavoro al 100% (l’INPS non interviene).

    Cos'è il comporto

    Il periodo di comporto è il tempo massimo in cui il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro conserva il diritto al posto. Superato il comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto per superamento del periodo di conservazione del posto (non un licenziamento per giusta causa: serve comunque comunicazione formale e preavviso).

    Il CCNL Metalmeccanici Industria distingue il comporto in tre fasce in base all’anzianità di servizio del lavoratore. È un “comporto breve”: la malattia singola non può superare la fascia indicata, e si sommano tutte le assenze degli ultimi 36 mesi.

    La carenza pagata dal datore

    I primi 3 giorni di malattia sono chiamati “periodo di carenza” e l’INPS non li indennizza. Il CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce che la carenza sia pagata interamente dal datore di lavoro al 100% della retribuzione. Questo garantisce continuità economica per assenze brevi e ripetute, tutela importante in settori con turni e attività manuali.

    Dal quarto giorno in poi interviene l’INPS con l’indennità di malattia (50% per i primi 20 giorni, 66,66% dal 21° al 180° giorno), integrata dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione nel periodo di copertura piena.

    Retribuzione durante la malattia

    Il trattamento economico complessivo durante la malattia è una combinazione di indennità INPS + integrazione del datore di lavoro:

    • Primi 3 giorni (carenza): 100% retribuzione, a carico del datore.
    • Dal 4° giorno al 122°/153°/214° (in base all’anzianità): 100% retribuzione, ottenuta sommando indennità INPS + integrazione datoriale.
    • Periodo successivo fino al limite del comporto: 80% della retribuzione.
    • Oltre il comporto: nessuna retribuzione, sospensione del rapporto. Il datore può recedere.

    Novità 2026 per disabili gravi

    Il rinnovo del 22 novembre 2025 ha introdotto un comporto maggiorato per i lavoratori con invalidità certificata ≥74%. Dal 1° gennaio 2026 i giorni aggiuntivi di conservazione del posto sono:

    • +30 giorni per anzianità fino a 3 anni
    • +45 giorni per anzianità da 3 a 6 anni
    • +60 giorni per anzianità oltre 6 anni

    Si tratta di una tutela aggiuntiva pensata per chi ha condizioni di salute più fragili e necessita di periodi di cura più estesi senza rischiare il posto.

    Infortunio sul lavoro: regole diverse

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno disciplina distinta: il comporto previsto dal CCNL non si applica, perché interviene l’INAIL e il rapporto di lavoro è sospeso fino a guarigione completa o riconoscimento dei postumi. Il datore di lavoro non può recedere per malattia se l’assenza è dovuta a infortunio sul lavoro.

    L’indennità INAIL copre il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91° in poi. La carenza (primi 3 giorni) è pagata dal datore al 100%.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza di 5 giorni
    Tizio (C3, 4 anni di anzianità) ha un’influenza con prognosi 5 giorni. I primi 3 giorni (carenza) sono pagati al 100% dal datore. I giorni 4 e 5 sono coperti dall’INPS (50%) integrato dal datore fino al 100%. Tizio percepisce la retribuzione piena per tutti i 5 giorni.
    Caia – Patologia lunga con anzianità
    Caia (B2, 8 anni di anzianità) ha una patologia che la tiene a casa 250 giorni nell’anno. Anzianità >6 anni: comporto 365 gg. Per i primi 214 giorni percepisce il 100% (INPS + integrazione). Dal 215° al 250° giorno percepisce l’80% della retribuzione. Conserva il posto.
    Sempronio – Superamento del comporto
    Sempronio (D2, 2 anni di anzianità) accumula 200 giorni di malattia nei 36 mesi precedenti. Comporto fascia <3 anni: 183 giorni. Superato il comporto, il datore di lavoro gli comunica formalmente il recesso per superamento del periodo di conservazione del posto. Riceve TFR e indennità di preavviso (sostitutiva).

    Domande frequenti

    Come si calcola il comporto?
    Si sommano tutti i giorni di assenza per malattia (anche per patologie diverse) nei 36 mesi precedenti all’ultimo episodio. Se la somma supera la fascia prevista per l’anzianità, scatta il superamento.
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
    Il datore di lavoro al 100%. Nel CCNL Metalmeccanici la carenza è completamente coperta dall’azienda. INPS interviene solo dal quarto giorno in poi.
    Quanto prendo se sono malato?
    Per i giorni coperti al 100% (primi 122/153/214 giorni in base all’anzianità) la retribuzione è piena. Dopo questo periodo si scende all’80% fino al limite del comporto.
    Posso essere licenziato in malattia?
    No, durante il periodo di comporto sei tutelato. Superato il comporto, il datore può recedere con un atto formale (non automatico): deve comunicare il superamento e concedere il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.
    Cosa devo fare se sono malato?
    Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro e farsi rilasciare dal medico il certificato telematico INPS. Il certificato è inviato direttamente dal medico curante. Il numero di protocollo va comunicato al datore.
    Cosa cambia per chi ha disabilità ≥74%?
    Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori con invalidità certificata ≥74% hanno 30-60 giorni aggiuntivi di comporto in base all’anzianità. Es. con anzianità >6 anni: 365 + 60 = 425 giorni di conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e durata per livello e recesso.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 188 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 188 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 188 CCII – Contratto di edizione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

  • Art. 102 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 102 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 102 L. Fall. – Previsione di insufficiente realizzo

    Previsione di insufficiente realizzo

  • Articolo 195 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 195 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 195 CCII – Inventario

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

    2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

    3. Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

    4. L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

  • Art. 113-bis D.Lgs. 159/2011 – Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia

    Art. 113-bis D.Lgs. 159/2011 – Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

    2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di duecentosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede, nel limite di duecento unità mediante le procedure di mobilità di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 .

    2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.

    3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191 , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 . Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.

    4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

    4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva … viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.

    4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

    5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

  • Art. 8 D.Lgs. 42/2004 – Regioni e province ad autonomia speciale

    Art. 8 D.Lgs. 42/2004 – Regioni e province ad autonomia speciale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.