Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Una tantum CCNL: cos’è e come viene tassata

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    L’una tantum è un importo una-volta previsto dai CCNL come compensazione del periodo di vacanza contrattuale durante il rinnovo. È soggetta a tassazione separata se maturata in anni precedenti, oppure a tassazione ordinaria se si riferisce all’anno corrente.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva; art. 17 TUIR

    Tabella riepilogativa

    Una tantum nei principali CCNL: caratteristiche generali
    Aspetto Regola generale
    Chi la percepisce Lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale; pro-rata per chi ha lavorato part-time o con assenze
    Importo Fissato dal CCNL rinnovato; varia per categoria, livello e durata della vacanza
    Tassazione (anni prec.) Separata ex art. 17 TUIR
    Tassazione (anno corrente) Ordinaria IRPEF per scaglioni
    Contribuzione previdenziale Imponibile INPS come la retribuzione ordinaria
    Incidenza su TFR Di norma esclusa dalla base TFR, salvo diversa previsione CCNL

    Perché esiste l'una tantum

    Quando un CCNL scade e le parti impiegano mesi (o anni) per rinnovarlo, i lavoratori non ricevono aumenti nel periodo di vacanza contrattuale. L’una tantum è la somma forfettaria corrisposta alla firma del rinnovo per compensare economicamente quel periodo. Non è un arretrato retributivo vero e proprio: non va a modificare i minimi tabellari passati, ma è un ristoro una tantum concordato.

    A chi spetta e come si calcola il pro-rata

    Ha diritto all’una tantum chi era in forza durante il periodo di vacanza contrattuale, proporzionalmente ai mesi lavorati. I CCNL stabiliscono se computare le assenze per malattia, maternità, cassa integrazione; di norma le assenze per maternità obbligatoria non riducono il pro-rata. Spesso l’importo è differenziato per livello contrattuale.

    Tassazione e impatto in busta paga

    Se la vacanza contrattuale riguarda anni precedenti, l’una tantum è soggetta a tassazione separata (art. 17 TUIR) come gli arretrati: il sostituto applica l’aliquota media dei due anni precedenti, con conguaglio successivo. In alcuni CCNL il pagamento avviene in più rate, e ogni rata segue lo stesso regime. La somma è imponibile ai fini previdenziali INPS ma di norma esclusa dalla base di calcolo del TFR.

    Casi pratici

    Tizio – rinnovo CCNL dopo 22 mesi di vacanza

    Il CCNL di Tizio viene rinnovato con 22 mesi di ritardo. L’una tantum prevista per il suo livello ammonta a un totale definito dal CCNL, suddiviso in due tranche. Poiché copre anni precedenti, entrambe le tranche sono soggette a tassazione separata.

    Caia – assunta a metà del periodo di vacanza

    Caia è stata assunta 11 mesi prima del rinnovo, quando la vacanza durava già da 11 mesi. Ha diritto solo alla quota pro-rata corrispondente agli 11 mesi in cui era in forza, non all’intera una tantum.

    Sempronio – periodo parzialmente in anno corrente

    La vacanza contrattuale di Sempronio copre 6 mesi del 2025 e 4 mesi del 2026. La quota riferita ai 6 mesi 2025 è tassata separatamente; la quota dei 4 mesi 2026 si cumula al reddito ordinario 2026 ed è soggetta a tassazione progressiva.

    Domande frequenti

    L'una tantum concorre al calcolo del TFR?

    Di norma no: i CCNL escludono l’una tantum dalla base utile per il TFR, considerandola un compenso straordinario non ripetitivo. Verificare la specifica clausola del proprio CCNL.

    L'una tantum è soggetta a contributi INPS?

    Sì: è imponibile ai fini previdenziali come la retribuzione ordinaria, salvo eventuali eccezioni previste dal CCNL o da provvedimenti legislativi specifici.

    Se ero in cassa integrazione durante la vacanza mi spetta l'una tantum?

    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono un pro-rata anche per i periodi di CIG, spesso per la sola quota di ore effettivamente lavorate. È necessario consultare il testo del rinnovo.

    L'una tantum è diversa dagli arretrati retributivi?

    Sì: gli arretrati retributivi corrispondono a differenze sui minimi tabellari già dovuti; l’una tantum è invece una somma forfettaria di compensazione, senza modificare i minimi pregressi.

    Posso rinunciare all'una tantum?

    La rinuncia a diritti retributivi già maturati in costanza di rapporto è in linea di principio nulla ex art. 2113 c.c. durante il rapporto; alla cessazione può avvenire in sede protetta (conciliazione sindacale o giudiziale).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 56 L. 184/1983: Competenza e modalità di espressione del consenso

    Art. 56 L. 184/1983 – Competenza e modalità di espressione del consenso

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

  • Arretrati e conguaglio in busta paga: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Gli arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 TUIR, salvo opzione per la tassazione ordinaria se più conveniente. Il conguaglio fiscale di fine anno corregge le ritenute IRPEF mensili in eccesso o in difetto.

    Riferimento normativo

    Art. 17 TUIR; normativa fiscale sulla tassazione separata

    Tabella riepilogativa

    Arretrati e conguaglio: schema fiscale
    Voce Regime fiscale Note
    Arretrati anni precedenti Tassazione separata (art. 17 TUIR) Aliquota media ultimi 2 anni; opzione tassazione ordinaria se più favorevole
    Arretrati anno corrente Tassazione ordinaria (IRPEF scaglioni) Sommati al reddito dell’anno
    Conguaglio a credito (rimborso) Restituzione ritenute eccedenti Erogato in busta paga a dicembre o a fine rapporto
    Conguaglio a debito (ritenuta aggiuntiva) Ritenute integrative sul residuo IRPEF Possibile rateizzazione su buste paga successive

    Tassazione separata degli arretrati

    Quando un rinnovo contrattuale o una vertenza liquidano compensi maturati in anni precedenti, questi arretrati non si sommano al reddito ordinario dell’anno di pagamento. L’art. 17 TUIR prevede la tassazione separata: il sostituto d’imposta applica provvisoriamente l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo dei due anni precedenti, con conguaglio finale effettuato dall’Agenzia delle Entrate. Il lavoratore può optare per la tassazione ordinaria se è più conveniente.

    Il conguaglio fiscale di fine anno

    A dicembre (o alla cessazione del rapporto) il datore effettua il conguaglio IRPEF: ricalcola l’imposta annua complessiva dovuta e la confronta con le ritenute già versate mese per mese. Se le ritenute superano l’imposta dovuta emerge un credito a favore del lavoratore, restituito in busta paga. Se le ritenute sono insufficienti si applica una trattenuta aggiuntiva, che può essere rateizzata sulle ultime buste paga su richiesta del lavoratore.

    Arretrati di anno corrente e cumulo

    Se gli arretrati si riferiscono allo stesso anno in corso, concorrono alla formazione del reddito ordinario e sono assoggettati alla tassazione progressiva per scaglioni. In questo caso non si applica la tassazione separata e l’importo si cumula con gli altri redditi dell’anno, potendo far scattare uno scaglione IRPEF superiore. È utile verificare l’impatto con il proprio sostituto d’imposta o tramite il 730.

    Casi pratici

    Tizio – arretrati da rinnovo CCNL biennale

    Il CCNL di Tizio viene rinnovato a marzo 2026 con effetti retroattivi al gennaio 2025: gli arretrati relativi al 2025 sono soggetti a tassazione separata. Il datore applica provvisoriamente l’aliquota media dei redditi 2023-2024; l’Agenzia delle Entrate procederà poi al conguaglio definitivo.

    Caia – conguaglio a credito

    Caia ha lavorato part-time per metà anno e ha usufruito di congedo parentale: le ritenute mensili, calcolate su un reddito presunto pieno, risultano eccedenti rispetto all’imposta dovuta. A dicembre il datore le restituisce la differenza direttamente in busta paga come rimborso IRPEF.

    Sempronio – conguaglio a debito con rateizzazione

    Sempronio ha percepito un premio nel corso dell’anno che ha alzato il suo reddito rispetto alle aspettative: il conguaglio di dicembre evidenzia 380 € di IRPEF residua. Su sua richiesta scritta il datore ratealizza la trattenuta sulle ultime tre buste paga evitando un unico prelievo di importo elevato.

    Domande frequenti

    Gli arretrati si sommano allo stipendio e aumentano le tasse?

    Dipende dall’anno di riferimento: gli arretrati di anni precedenti sono soggetti a tassazione separata e non si cumulano con il reddito corrente; quelli dell’anno in corso invece sì.

    Come si calcola la tassazione separata degli arretrati?

    Il sostituto d’imposta applica provvisoriamente l’aliquota media corrispondente alla metà del reddito complessivo dei due anni precedenti. L’Agenzia delle Entrate effettua poi il conguaglio definitivo.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria sugli arretrati?

    Sì. Se la tassazione ordinaria risulta più favorevole, il lavoratore può optare per essa comunicandolo al sostituto d’imposta o in dichiarazione dei redditi.

    Il conguaglio fiscale può essere rateizzato?

    Se il conguaglio a debito supera determinate soglie, il lavoratore può chiedere la rateizzazione sulle buste paga successive, fino al mese di novembre dell’anno seguente.

    Quando viene effettuato il conguaglio?

    Di norma a dicembre, sulla busta paga dell’ultimo mese dell’anno, o al momento della cessazione del rapporto in caso di licenziamento o dimissioni.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Trasferta e diaria: rimborsi e tassazione

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Le indennità di trasferta e i rimborsi spese per missioni fuori dalla sede di lavoro abituale seguono un regime fiscale agevolato: entro le soglie previste dall’art. 51, comma 5, del TUIR non concorrono al reddito imponibile. Il regime varia a seconda che la trasferta sia nello stesso comune della sede o fuori comune, e in base al metodo di rimborso adottato (forfettario, analitico o misto).

    Riferimento normativo

    Art. 51, comma 5, TUIR (DPR 917/1986)

    Tabella riepilogativa

    Regime fiscale della trasferta: sintesi art. 51 co. 5 TUIR
    Tipologia trasferta Metodo rimborso Regime fiscale
    Fuori comune (oltre i confini del comune della sede) Forfettario (diaria fissa) Non imponibile fino alla soglia giornaliera prevista dal TUIR; eccedente imponibile
    Fuori comune Analitico (rimborso spese documentate) Vitto e alloggio: esenti entro i limiti; altre spese documentate: esenti entro soglia giornaliera residua
    Fuori comune Misto (forfait + analitico parziale) Le soglie si riducono proporzionalmente in base alle voci rimborsate analiticamente
    In comune (stesso comune della sede di lavoro) Qualsiasi Integralmente imponibile, salvo rimborso analitico di spese documentate di vitto e trasporto in presenza di specifici requisiti

    Trasferta fuori comune: la diaria forfettaria

    Quando il lavoratore viene inviato in missione fuori dal comune della propria sede di lavoro, l’indennità di trasferta (diaria) non concorre al reddito imponibile fino alla soglia giornaliera prevista dall’art. 51, comma 5, del TUIR (distinta per trasferte in Italia e all’estero). L’importo eccedente è imponibile ai fini IRPEF e previdenziali. Le soglie sono fissate per legge e possono essere aggiornate.

    Il rimborso analitico e il metodo misto

    In alternativa alla diaria forfettaria, il datore può rimborsare le spese documentate (vitto, alloggio, trasporto): questo è il metodo analitico, che consente l’esenzione fiscale entro i limiti previsti dal TUIR per vitto e alloggio, con una riduzione della soglia giornaliera residua per le altre spese. Il metodo misto combina diaria parziale e rimborso analitico di alcune voci; in questo caso le soglie di esenzione si riducono proporzionalmente.

    Trasferta nello stesso comune: regime diverso

    Se la trasferta avviene nello stesso comune della sede di lavoro, il trattamento fiscale è meno favorevole: l’indennità è di norma integralmente imponibile. Fanno eccezione i rimborsi analitici di spese documentate di trasporto (es. mezzi pubblici) e, in alcune condizioni, quelli per il vitto, che possono essere esenti entro specifici limiti. Per i lavoratori che operano prevalentemente fuori sede (es. rappresentanti, agenti) esistono previsioni particolari.

    Casi pratici

    Tizio – trasferta a Milano per 3 giorni, diaria forfettaria

    La sede di Tizio è a Roma. Viene inviato a Milano per 3 giorni. L’azienda eroga una diaria forfettaria giornaliera. Se l’importo giornaliero non supera la soglia TUIR, i 3 giorni di diaria non sono imponibili; la parte eccedente sarebbe tassata. Tizio non deve presentare scontrini per godere dell’esenzione.

    Caia – trasferta con rimborso analitico, albergo e ristorante

    Caia viene rimborsata analiticamente per hotel e cena (con fatture), più una piccola diaria residua. Il rimborso di vitto e alloggio è esente entro i limiti TUIR; la diaria residua riduce la soglia giornaliera disponibile per le altre spese. Caia deve conservare tutti i giustificativi per l’esenzione fiscale.

    Sempronio – trasferta nello stesso comune

    Sempronio lavora a Milano e viene inviato a visitare un cliente sempre a Milano. L’indennità extra che riceve per quella giornata è imponibile: non beneficia delle soglie di esenzione per trasferta fuori comune. Solo se l’azienda rimborsa analiticamente i trasporti (es. taxi documentato) quell’importo potrebbe essere esente.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra diaria e rimborso spese?

    La diaria è un importo forfettario giornaliero per coprire le spese di vitto e altri costi della missione, senza necessità di giustificativi. Il rimborso spese analitico richiede invece la presentazione di scontrini e ricevute per ogni voce rimborsata.

    Le trasferte all'estero hanno soglie diverse?

    Sì. L’art. 51 TUIR prevede soglie di esenzione giornaliera più elevate per le trasferte fuori dal territorio nazionale rispetto a quelle in Italia. I valori precisi sono indicati nelle tabelle allegate o in decreti ministeriali specifici.

    Il rimborso del viaggio (treno, aereo) è tassato?

    No, se effettuato con mezzi pubblici e documentato. Il rimborso del trasporto (biglietti ferroviari, aerei, taxi con ricevuta) non concorre al reddito quando è analiticamente documentato e inerente alla trasferta.

    Cosa succede se perdo lo scontrino di un pasto in trasferta?

    Senza giustificativo, il rimborso analitico per quella spesa potrebbe essere considerato imponibile. Per non perdere l’esenzione, è consigliabile conservare tutti i documenti di spesa o, in alternativa, optare per la diaria forfettaria che non richiede giustificativi.

    La diaria si accumula con le ferie o i riposi?

    La diaria spetta per i giorni di effettiva trasferta lavorativa. I giorni di riposo o ferie durante una missione lunga non danno generalmente diritto alla diaria, salvo diverse previsioni del CCNL o dell’accordo aziendale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti

    In sintesi

    • La base imponibile è di norma il 50% delle provvigioni percepite.
    • Si riduce al 20% delle provvigioni se l’agente si avvale stabilmente di dipendenti o collaboratori e lo dichiara per iscritto al preponente.
    • L’aliquota applicata è il 23%, pari al primo scaglione IRPEF.
    • La ritenuta è a titolo d’acconto: va scomputata dall’IRPEF in dichiarazione.
    • Il preponente (mandante) certifica le provvigioni e le ritenute con la Certificazione Unica (CU).
    • Il versamento avviene con F24 entro il 16 del mese successivo all’erogazione.

    Come funziona la ritenuta sulle provvigioni

    Gli agenti di commercio e i rappresentanti ricevono provvigioni, cioè compensi commisurati agli affari conclusi per conto del preponente (il mandante, di solito un’azienda produttrice o distributrice). Su queste provvigioni si applica una ritenuta d’acconto con regole diverse rispetto ai normali compensi di lavoro autonomo: la base di calcolo non è l’intera provvigione ma soltanto una sua quota, e l’aliquota è quella del primo scaglione IRPEF.

    Il meccanismo nasce dal fatto che l’attività dell’agente comporta costi strutturali – auto, carburante, telefono, personale – che vengono forfettariamente riconosciuti escludendo dalla base imponibile una parte della provvigione. La quota esclusa è fissa al 50% nella situazione ordinaria, ma scende ulteriormente al 80% (lasciando tassabile solo il 20%) per chi impiega in modo stabile dei dipendenti o collaboratori.

    Il preponente opera la ritenuta ad ogni pagamento delle provvigioni, la versa tramite F24 entro il 16 del mese successivo e rilascia all’agente la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo. L’agente poi dichiara le provvigioni lorde nel Modello Redditi PF e scomputa le ritenute subite, esattamente come avviene per qualsiasi altro reddito sottoposto a ritenuta d’acconto.

    Ritenuta sulle provvigioni – parametri operativi
    Situazione Base imponibile Aliquota Ritenuta effettiva sulla provvigione lorda
    Agente senza dipendenti stabili (ordinario) 50% della provvigione 23% 11,5%
    Agente con dipendenti stabili (con dichiarazione) 20% della provvigione 23% 4,6%
    Versamento F24 entro il 16 del mese successivo Cod. tributo 1019/1020
    Certificazione Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo

    Esempio pratico

    • Caio è un agente di commercio senza dipendenti stabili. Nel mese di gennaio il suo preponente gli liquida provvigioni per 2.000 euro. La base imponibile è il 50% di 2.000 = 1.000 euro. La ritenuta è 1.000 × 23% = 230 euro. Caio incassa quindi 2.000 – 230 = 1.770 euro netti. Se invece Caio avesse presentato la dichiarazione di avvalersi stabilmente di dipendenti, la base sarebbe stata 20% di 2.000 = 400 euro e la ritenuta solo 400 × 23% = 92 euro, con un incasso netto di 1.908 euro. In entrambi i casi, la ritenuta è un acconto: Caio la recupera (o integra) in dichiarazione dei redditi.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) rilasciata dal preponente entro il 16 marzo
    • Contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale
    • Dichiarazione scritta all’agente di avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori (se applicabile)
    • Estratti conto provvigioni mensili o periodici rilasciati dal preponente
    • Modello Redditi PF per la dichiarazione annuale delle provvigioni
    • Registro IVA o documentazione contabile relativa alle provvigioni fatturate

    Caso 1 – Tizio: agente senza dipendenti, base ordinaria al 50%

    Scenario. Tizio è agente di commercio monomandatario, lavora da solo senza dipendenti né collaboratori stabili. Nell’anno percepisce provvigioni complessive per 40.000 euro dal suo preponente.

    Come si applica. Il preponente applica la ritenuta sulla base ordinaria del 50%. Base imponibile: 40.000 × 50% = 20.000 euro. Ritenuta annua: 20.000 × 23% = 4.600 euro. Tizio incassa 35.400 euro netti nel corso dell’anno e riceve a marzo la CU con ritenuta certificata di 4.600 euro. In dichiarazione, calcola l’IRPEF sulle provvigioni lorde (40.000 euro) insieme agli altri redditi, e sottrae i 4.600 euro di ritenuta già versati per suo conto. Se l’IRPEF netta risulta superiore a 4.600 euro, Tizio paga la differenza; se è inferiore, ottiene il rimborso.

    In pratica

    • Senza dipendenti stabili, non puoi chiedere la base ridotta al 20%: la ritenuta effettiva sulla provvigione lorda è sempre l’11,5%.
    • La CU del preponente è il documento chiave: verificala a marzo e conservala per la dichiarazione.
    • Ricordati che le provvigioni vanno dichiarate per intero (40.000 euro), non al netto della ritenuta.

    Caso 2 – Caio: agente con dipendenti stabili, base ridotta al 20%

    Scenario. Caio gestisce un’agenzia strutturata con due dipendenti fissi a cui paga regolarmente gli stipendi. Presenta al suo preponente una dichiarazione scritta attestando di avvalersi stabilmente di dipendenti.

    Come si applica. Grazie alla dichiarazione, il preponente abbassa la base imponibile al 20% delle provvigioni. Su 40.000 euro di provvigioni annue, la base diventa 40.000 × 20% = 8.000 euro e la ritenuta scende a 8.000 × 23% = 1.840 euro. Caio incassa 38.160 euro netti nel corso dell’anno invece dei 35.400 di Tizio: una differenza di liquidità di 2.760 euro. Anche Caio dichiarerà le provvigioni lorde e scomputa la ritenuta, con un saldo finale che dipende dall’IRPEF complessiva.

    In pratica

    • La dichiarazione di avvalersi di dipendenti stabili va presentata per iscritto al preponente: senza quel documento, scatta automaticamente la base ordinaria del 50%.
    • La riduzione vale finché persiste la condizione (dipendenti effettivamente in forza): se la situazione cambia, aggiorna subito la dichiarazione.
    • Il vantaggio è di cassa: meno ritenuta trattenuta durante l’anno, più liquidità operativa per pagare stipendi e costi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Buoni pasto e ticket: regole e tassazione 2026

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    I buoni pasto (cartacei o elettronici) non concorrono al reddito da lavoro entro la soglia di esenzione prevista dalla normativa fiscale vigente, diversa tra i due formati. La soglia è soggetta ad aggiornamenti con le leggi di bilancio. Oltre la soglia, il valore eccedente è imponibile sia ai fini IRPEF sia ai fini previdenziali.

    Riferimento normativo

    Art. 51, comma 2, lett. c), TUIR; normativa fiscale

    Tabella riepilogativa

    Buoni pasto: regime fiscale per tipologia
    Tipologia Soglia di esenzione Valore eccedente
    Buoni pasto cartacei Fino alla soglia di esenzione prevista dal TUIR e aggiornata dalla legge di bilancio (verifica il valore vigente per l’anno di riferimento) Imponibile IRPEF e previdenziale
    Buoni pasto elettronici Soglia più elevata rispetto ai cartacei, aggiornata dalla legge di bilancio Imponibile IRPEF e previdenziale
    Servizio mensa aziendale Non concorre al reddito (art. 51, co. 2, lett. c) TUIR) Non applicabile

    Cosa sono i buoni pasto e a chi spettano

    I buoni pasto (o ticket restaurant) sono un benefit aziendale che sostituisce o integra la pausa pranzo. Non rappresentano una voce retributiva in senso stretto ma uno strumento di welfare. La loro corresponsione non è obbligatoria per legge in via generale: spetta nei casi previsti dal CCNL, da accordi aziendali o dal contratto individuale. Possono essere erogati in formato cartaceo o elettronico (prepagato).

    Il regime fiscale: soglie di esenzione

    Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro la soglia di esenzione prevista. La soglia è diversa per i buoni cartacei e per quelli elettronici (questi ultimi beneficiano di un trattamento più favorevole), ed è soggetta ad aggiornamenti con le leggi di bilancio. Prima di comunicare agli amministrativi la compilazione della busta paga, è necessario verificare i valori aggiornati all’anno in corso.

    Valore eccedente e comparsa in busta paga

    Se il valore del buono supera la soglia di esenzione, la parte eccedente è imponibile sia ai fini IRPEF sia ai fini previdenziali e deve essere riportata come reddito imponibile in busta paga. In molte aziende i buoni pasto non compaiono come voce esplicita nel cedolino, ma vengono gestiti separatamente dal pagatore: il lavoratore deve comunque verificare che i valori rientrino nei limiti di esenzione applicabili.

    Casi pratici

    Tizio – buoni pasto elettronici entro soglia

    Tizio riceve buoni pasto elettronici per ogni giorno lavorativo di presenza in sede. Il valore giornaliero è inferiore alla soglia di esenzione prevista per i buoni elettronici: non appare nulla in busta paga come imponibile aggiuntivo; Tizio non paga IRPEF né contributi su quel benefit.

    Caia – buoni cartacei con valore oltre soglia

    Il CCNL di Caia prevede buoni pasto cartacei di valore superiore alla soglia di esenzione per i cartacei. La parte eccedente è imponibile: ogni mese compare in busta paga come voce di reddito aggiuntivo su cui viene applicata la ritenuta IRPEF e la quota contributiva.

    Sempronio – mensa aziendale

    L’azienda di Sempronio gestisce direttamente una mensa interna. Il servizio mensa aziendale non concorre al reddito imponibile (art. 51 TUIR), a prescindere dal valore del pasto, e non compare come voce imponibile in busta paga.

    Domande frequenti

    I buoni pasto sono obbligatori per legge?

    No. La loro erogazione dipende dal CCNL, da accordi aziendali o dal contratto individuale. Non esiste un obbligo legale generalizzato di corrisponderli.

    Perché i buoni elettronici hanno una soglia di esenzione più alta?

    La scelta del legislatore di favorire i buoni elettronici (con soglia di esenzione più elevata rispetto ai cartacei) risponde a obiettivi di tracciabilità delle transazioni e contrasto all’evasione. Questa differenza è stata introdotta progressivamente nelle leggi di bilancio degli ultimi anni.

    I buoni pasto entrano nel calcolo del TFR?

    La parte esente non concorre al reddito imponibile e di norma non rientra nella retribuzione utile ai fini TFR. La parte eccedente la soglia, essendo imponibile, potrebbe invece rilevare secondo le regole del CCNL.

    Posso usare i buoni pasto anche nei giorni di smart working?

    Secondo l’orientamento prevalente (circolari INPS e prassi aziendale), il buono pasto spetta di norma nei giorni di effettiva presenza in sede. La corresponsione durante le giornate di lavoro agile è rimessa alle scelte aziendali o contrattuali. Alcuni CCNL e accordi aziendali hanno esteso il diritto anche allo smart working.

    Dove trovo la soglia di esenzione aggiornata?

    Le soglie aggiornate sono indicate nell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, eventualmente modificato dalla legge di bilancio dell’anno in corso, e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Il proprio consulente paghe o il sindacato possono indicare i valori correnti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Il superminimo individuale: cos’è e si può togliere?

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Il superminimo è una voce retributiva che supera il minimo tabellare del CCNL e può essere di natura individuale (concordato nel contratto individuale) o collettiva (previsto da accordo aziendale). Il superminimo individuale può essere assorbito da futuri aumenti contrattuali se non è dichiarato ‘non assorbibile’; quello collettivo segue le regole dell’accordo che lo ha istituito.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Superminimo individuale vs collettivo
    Caratteristica Superminimo individuale Superminimo collettivo
    Fonte Accordo tra datore e singolo lavoratore Accordo aziendale o integrativo
    Forma Di norma nel contratto individuale o lettera di assunzione Contratto collettivo aziendale
    Assorbibilità Assorbibile dagli aumenti CCNL salvo clausola di non assorbibilità Segue le regole dell’accordo istitutivo
    Riduzione/eliminazione Di norma non unilateralmente riducibile; richiede accordo salvo casi specifici Modificabile con accordo collettivo
    Imponibile IRPEF/INPS Sì, concorre alla retribuzione imponibile

    Cos'è il superminimo e perché viene corrisposto

    Il superminimo è una somma aggiuntiva rispetto al minimo tabellare fissato dal CCNL, riconosciuta al lavoratore per meriti particolari, per attrarre o trattenere personale qualificato, o in virtù di accordi individuali. Può essere denominato in busta paga con varie diciture: "superminimo individuale", "assegno ad personam", "elemento distinto della retribuzione". Non va confuso con la retribuzione variabile (es. premi di produzione), che dipende dal raggiungimento di obiettivi.

    L'assorbimento da parte degli aumenti contrattuali

    Il profilo più critico è l’assorbibilità: per orientamento consolidato della giurisprudenza, il superminimo individuale può essere ridotto o azzerato quando il CCNL aumenta il minimo tabellare, salvo che nella lettera di assunzione o in un accordo separato sia espressamente dichiarato "non assorbibile". Il lavoratore deve quindi verificare la propria lettera di assunzione per capire se il superminimo è protetto o no.

    Il datore può eliminarlo unilateralmente?

    In linea generale, il superminimo individuale non può essere eliminato unilateralmente dal datore al di fuori dei meccanismi di assorbimento previsti. Una riduzione arbitraria configurerebbe una modifica peggiorativa del contratto individuale, non consentita ex art. 2103 c.c. (come interpretato dalla giurisprudenza post-Jobs Act). Fanno eccezione le clausole specifiche di accordo e i casi in cui il superminimo è stato concesso a fronte di condizioni che sono venute meno (es. mansioni superiori non più svolte).

    Casi pratici

    Tizio – superminimo assorbito dal rinnovo CCNL

    Tizio riceve un superminimo di 80 € mensili non dichiarato "non assorbibile". Il rinnovo del CCNL porta un aumento di 60 € sul minimo tabellare: il datore assorbe 60 € del superminimo, che scende a 20 €. L’operazione è legittima secondo la giurisprudenza prevalente.

    Caia – superminimo con clausola di non assorbibilità

    Nella lettera di assunzione di Caia il superminimo di 150 € è espressamente dichiarato "non assorbibile e non riassorbibile". A ogni rinnovo CCNL, il suo superminimo rimane invariato: gli aumenti tabellari si sommano alla retribuzione complessiva senza incidere su quella voce.

    Sempronio – datore che tenta la riduzione unilaterale

    Il datore di Sempronio comunica una riduzione del superminimo non giustificata da assorbimento CCNL. Sempronio può contestarla: salvo accordo scritto, la riduzione unilaterale non è consentita. Può rivolgersi al sindacato o proporre ricorso al giudice del lavoro.

    Domande frequenti

    Il superminimo è obbligatorio per legge?

    No. È una voce aggiuntiva rispetto al minimo tabellare del CCNL, che può essere riconosciuta per accordo individuale o collettivo. Non esiste un obbligo di legge generalizzato di corrisponderlo.

    Come faccio a sapere se il mio superminimo è assorbibile?

    Occorre leggere la lettera di assunzione o il contratto individuale: se non c’è alcuna clausola di non assorbibilità, la giurisprudenza prevalente lo considera assorbibile dagli aumenti CCNL.

    Il superminimo entra nel TFR?

    Sì. Essendo parte della retribuzione mensile contrattuale, il superminimo concorre alla retribuzione utile ai fini del TFR, salvo diverse previsioni del CCNL.

    Il datore può ridurre il superminimo per mansioni cambiate?

    Se il superminimo è stato riconosciuto specificamente per lo svolgimento di mansioni superiori o particolari funzioni, e tali mansioni cessano, il datore potrebbe avere argomenti per ridiscuterne l’importo. La questione è tuttavia controversa e dipende dalla formulazione del contratto individuale: è consigliabile verificare con un legale o con il sindacato.

    Cosa devo fare se il datore riduce il superminimo senza accordo?

    Inviare una lettera di contestazione al datore, documentando la voce retributiva originaria. Se la riduzione persiste, è possibile rivolgersi al sindacato, alla Direzione Territoriale del Lavoro o proporre ricorso al giudice del lavoro per ottenere le differenze retributive.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Scatti di anzianità: come funzionano e quanto valgono

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione che maturano ogni tot anni di servizio presso lo stesso datore, nella stessa qualifica o livello. Importo, cadenza e numero massimo di scatti dipendono interamente dal CCNL applicato: alcuni contratti hanno scatti biennali, altri triennali, altri ancora hanno abolito o modificato l’istituto nei rinnovi più recenti.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Esempi di disciplina degli scatti in alcuni CCNL (dati indicativi)
    CCNL Cadenza N° max scatti Importo per scatto
    Metalmeccanici Industria Biennale 5 Variabile per livello (tabella CCNL)
    Commercio (Confcommercio) Biennale 6 Variabile per livello (tabella CCNL)
    Turismo e pubblici esercizi Biennale 6 Variabile per livello (tabella CCNL)
    Edilizia Industria Biennale 5 Variabile per livello (tabella CCNL)
    Credito (ABI) Triennale Vedi CCNL Variabile

    Come maturano gli scatti

    Gli scatti di anzianità maturano al compimento di un determinato numero di anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, nella stessa qualifica o livello contrattuale. La cadenza (biennale, triennale ecc.) e il numero massimo sono fissati dal CCNL. Il decorrere dell’anzianità inizia dalla data di assunzione o, se specificato dal contratto, dalla data di inquadramento nel livello attuale.

    Importo e calcolo

    Ogni CCNL indica l’importo di ogni scatto in valore assoluto (euro), differenziato per livello di inquadramento. L’importo si aggiunge alla retribuzione mensile lorda e viene corrisposto anche nella tredicesima (e quattordicesima, dove prevista), perché concorre alla mensilità contrattuale. Gli scatti maturati si mantengono anche in caso di promozione a livello superiore, salvo specifiche previsioni del CCNL.

    Cosa succede con il cambio di datore

    Gli scatti di anzianità sono legati al rapporto con il singolo datore: in caso di cambio di azienda l’anzianità di scatto riparte da zero, salvo che il CCNL o un accordo individuale ne prevedano il riconoscimento parziale. In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. (cessione d’azienda o di ramo) il rapporto continua e l’anzianità si conserva.

    Casi pratici

    Tizio – operaio metalmeccanico, 4 anni di anzianità

    Tizio è al livello 3° del CCNL Metalmeccanici Industria e ha maturato 4 anni di anzianità: ha ricevuto 2 scatti biennali. Ogni scatto vale l’importo tabellare del livello 3°. In busta paga trova la voce "scatti di anzianità" con i due importi sommati.

    Caia – promossa a livello superiore

    Caia era al 3° livello commercio con 3 scatti maturati (6 anni). Viene promossa al 4° livello: i suoi 3 scatti restano in retribuzione con il valore del 3° livello; i nuovi scatti che maturerà saranno calcolati al valore del 4° livello, secondo quanto previsto dal CCNL.

    Sempronio – cambia azienda

    Sempronio lascia un’azienda dopo 8 anni, con 4 scatti maturati. Viene assunto da un nuovo datore con lo stesso CCNL: la nuova anzianità riparte da zero. Gli scatti precedenti restano nella retribuzione finale dell’ex datore ma non si trasferiscono.

    Domande frequenti

    Quanti scatti di anzianità si possono maturare?

    Dipende dal CCNL: la maggior parte prevede un numero massimo di scatti (spesso 5 o 6) oltre il quale l’anzianità non produce ulteriori incrementi retributivi automatici.

    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio azienda?

    Sì, di norma l’anzianità per gli scatti si azzerà con il nuovo datore. L’unica eccezione è il trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., dove il rapporto prosegue con il cessionario.

    Gli scatti entrano nel calcolo del TFR?

    Sì. Gli scatti di anzianità fanno parte della retribuzione mensile contrattuale e quindi concorrono alla retribuzione utile ai fini del TFR.

    Come faccio a sapere quanti scatti ho maturato?

    Lo si verifica nella busta paga, dove di norma è indicata la voce "scatti di anzianità" con il relativo importo, o nella testata del cedolino dove può essere riportata la data di assunzione e il numero di scatti.

    Alcuni CCNL hanno abolito gli scatti?

    Alcuni rinnovi contrattuali degli ultimi anni hanno modificato o ridefinito l’istituto, sostituendo gli scatti fissi con altri meccanismi di crescita retributiva (es. aumenti legati alla formazione o alla performance). È sempre necessario verificare il testo aggiornato del proprio CCNL.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Stipendio lordo e netto: qual è la differenza

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Il lordo è la retribuzione totale prima di qualsiasi deduzione. Dal lordo si sottraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore e le imposte IRPEF (al netto delle detrazioni) per ottenere il netto in pagamento. La differenza può essere significativa: per un lavoratore medio la retribuzione netta è spesso tra il 65% e il 75% del lordo, in funzione dello scaglione IRPEF e dei contributi applicabili.

    Riferimento normativo

    TUIR (DPR 917/1986); L. 335/1995 (riforma previdenziale)

    Tabella riepilogativa

    Passaggio dal lordo al netto: schema semplificato
    Voce Segno Note
    Retribuzione lorda mensile + Minimo tabellare + indennità + voci continuative
    Contributi previdenziali lavoratore (IVS e altri) Quota a carico del lavoratore; varia per categoria e CCNL (indicativamente ~9% per dipendenti privati)
    Imponibile fiscale = Base per il calcolo dell’IRPEF
    IRPEF lorda (per scaglioni) Aliquote progressive 23%-43% sul reddito imponibile annualizzato
    Detrazione per lavoro dipendente + Riduce l’IRPEF; decresce all’aumentare del reddito
    Addizionali regionali e comunali IRPEF Aliquote variabili per ente locale
    Netto in pagamento = Somma effettivamente accreditata

    Cos'è il lordo e cosa comprende

    La retribuzione lorda è l’insieme di tutte le voci previste dal CCNL e dal contratto individuale: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo, indennità continuative, eventuale tredicesima mensilizzata e altri compensi ricorrenti. È la cifra da cui partono tutte le deduzioni. Non coincide con il costo del lavoro, che è ancora più alto perché include anche i contributi previdenziali a carico del datore.

    I contributi previdenziali a carico del lavoratore

    Dal lordo si sottrae anzitutto la quota contributiva a carico del lavoratore, destinata all’INPS per pensione, malattia e altri istituti. La percentuale varia in base alla categoria contrattuale e al CCNL; per i dipendenti del settore privato è indicativamente intorno al 9%, ma può differire per categorie speciali (dirigenti, apprendisti, ecc.). Il residuo costituisce l’imponibile fiscale.

    IRPEF, detrazioni e addizionali

    Sull’imponibile fiscale si calcola l’IRPEF lorda applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito annuo (aggiornate annualmente dalla legge di bilancio). Si deducono poi le detrazioni per lavoro dipendente, che si riducono al crescere del reddito, e si aggiungono le addizionali regionali e comunali, le cui aliquote variano da ente a ente. Il risultato mensile è l’imposta trattenuta in busta paga.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato con RAL 28.000 €

    Tizio ha una retribuzione annua lorda di 28.000 €, pari a circa 2.154 € mensili. Dopo i contributi previdenziali (~9%) e l’IRPEF netta dalla detrazione lavoro dipendente, il netto mensile si attesta indicativamente attorno a 1.700-1.800 €, in funzione delle addizionali locali. La percentuale netto/lordo è circa 79-83%.

    Caia – dirigente con RAL 60.000 €

    Caia ha un reddito più elevato: lo scaglione IRPEF marginale è più alto. L’aliquota media effettiva risulta superiore e la detrazione per lavoro dipendente si riduce, abbassando il rapporto netto/lordo rispetto al caso di Tizio. La percentuale netto/lordo scende orientativamente verso il 65-70%.

    Sempronio – part-time con RAL 14.000 €

    Sempronio ha un reddito basso: beneficia di una detrazione per lavoro dipendente più elevata e cade in scaglioni IRPEF più bassi. Il rapporto netto/lordo può avvicinarsi all’85-90%, anche perché alcune addizionali comunali hanno soglie di esenzione per redditi bassi.

    Domande frequenti

    Perché il netto è molto inferiore al lordo?

    Perché dal lordo si detraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (che finanziano pensione, malattia ecc.) e l’IRPEF con le relative addizionali. L’incidenza complessiva dipende dal livello di reddito e dalla situazione familiare.

    Cosa sono le detrazioni per lavoro dipendente?

    Sono riduzioni dell’IRPEF lorda riconosciute ai lavoratori dipendenti in quanto tali. Il loro importo diminuisce all’aumentare del reddito e si azzera sopra una certa soglia (aggiornata dalla legge di bilancio). Vanno richieste al datore tramite il modello di detrazioni all’inizio del rapporto o dell’anno.

    Il costo del lavoro per il datore è uguale al lordo del lavoratore?

    No. Il costo del lavoro è più alto: include il lordo più i contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore (INPS, INAIL e altri), che possono aggiungere tra il 25% e il 35% al lordo in base al settore.

    Come posso stimare il mio netto prima di accettare un'offerta?

    Si possono usare i calcolatori disponibili online (INPS, patronati, portali di settore) inserendo la RAL offerta. È comunque una stima: il netto effettivo dipende dalle detrazioni spettanti, dall’addizionale del proprio comune e dalle voci variabili della busta paga.

    Cosa cambia ogni anno nel calcolo?

    La legge di bilancio annuale può modificare le aliquote e gli scaglioni IRPEF, le detrazioni per lavoro dipendente e le eventuali misure di riduzione del cuneo fiscale (bonus o deduzioni strutturali). È importante controllare se le condizioni del proprio anno di riferimento sono aggiornate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Quattordicesima: a chi spetta e come si calcola

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    La quattordicesima mensilità non è prevista dalla legge per tutti i lavoratori: spetta solo ai dipendenti il cui CCNL la prevede espressamente, tra cui commercio, turismo, alcune categorie artigiane e altre. Matura per dodicesimi come la tredicesima e viene di norma erogata in estate, tra giugno e luglio.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Quattordicesima: settori principali e periodo di erogazione
    Settore / CCNL Prevista Erogazione indicativa
    Commercio (Confcommercio) Luglio
    Turismo e pubblici esercizi Luglio
    Artigianato (vari) Sì (verifica per settore) Luglio / giugno
    Metalmeccanici Industria No
    Credito (ABI) No (previsioni integrative possibili)
    Pubblico impiego (CCNL PI) No (non prevista nei CCNL PI)

    Cos'è la quattordicesima e quando spetta

    La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva estiva prevista da alcuni contratti collettivi, distinta dalla tredicesima natalizia. Non esiste un obbligo di legge generalizzato: spetta solo se il CCNL applicato la prevede espressamente. I settori più noti che la riconoscono sono il commercio, il turismo e alcune categorie artigiane. Per sapere se spetta, occorre leggere il proprio CCNL o verificare con il sindacato.

    Calcolo per dodicesimi e basi di computo

    Quando è prevista, la quattordicesima matura con le stesse regole della tredicesima: per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno (o nel periodo contrattuale di riferimento). L’importo si calcola sulla retribuzione mensile lorda contrattuale, includendo le voci continuative indicate dal CCNL. I periodi di assenza che incidono sulla maturazione sono disciplinati dal contratto collettivo.

    Tassazione e impatto su TFR

    La quattordicesima, quando spetta, è soggetta a IRPEF ordinaria e concorre alla retribuzione imponibile previdenziale. Come la tredicesima, rientra di norma nella retribuzione utile per il calcolo del TFR, salvo diversa previsione del CCNL. La sua erogazione nel mese di giugno o luglio può determinare un picco nell’IRPEF di quel mese rispetto ai mesi ordinari.

    Casi pratici

    Tizio – dipendente commercio, anno intero

    Tizio lavora in un negozio al dettaglio con CCNL Commercio Confcommercio. Matura la quattordicesima per l’intero anno: con un lordo mensile di 1.900 € riceve a luglio una quattordicesima di 1.900 €.

    Caia – metalmeccanica, la quattordicesima non spetta

    Caia è operaia in una fabbrica metalmeccanica con CCNL Metalmeccanici Industria: il suo contratto non prevede la quattordicesima. Se Caia riceve un importo extra in estate, si tratta di un eventuale premio di risultato aziendale, non di una quattordicesima.

    Sempronio – assunto a marzo, CCNL turismo

    Sempronio è assunto il 1° marzo in un hotel con CCNL Turismo. A luglio matura 5 mesi (marzo-luglio). La quattordicesima sarà 5/12 della mensilità lorda. Con stipendio di 1.800 € riceve 1.800 × 5/12 = 750 €.

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere se ho diritto alla quattordicesima?

    Occorre verificare il CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro, indicato in busta paga. Se il contratto la prevede, il datore è obbligato ad erogarla; in caso di dubbio è utile rivolgersi al sindacato di categoria.

    La quattordicesima è obbligatoria per legge?

    No. A differenza della tredicesima, la quattordicesima non è imposta da un obbligo legale generale ma deriva esclusivamente dalla contrattazione collettiva di settore.

    Quando viene pagata la quattordicesima?

    Di norma in giugno o luglio, in coincidenza con le ferie estive. Il mese preciso è stabilito dal CCNL applicato.

    Se cambio lavoro a maggio, perdo la quattordicesima?

    No. Al momento della cessazione del rapporto (o comunque entro il termine contrattuale) il datore deve corrispondere i dodicesimi maturati di quattordicesima, come saldo finale.

    La quattordicesima entra nel calcolo del TFR?

    Sì, di norma concorre alla retribuzione utile ai fini TFR, salvo diversa previsione del CCNL. È quindi opportuno verificare le istruzioni specifiche del proprio contratto collettivo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Esterometro: comunicare le operazioni con l’estero

    In sintesi

    • Cos’è l’esterometro: la comunicazione obbligatoria delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, effettuata tramite il Sistema di Interscambio.
    • Formato fattura elettronica: i dati si trasmettono con lo stesso formato XML usato per la fatturazione elettronica, ma con codici specifici.
    • Codice TD17: si usa per gli acquisti di servizi dall’estero (reverse charge su servizi da fornitori UE e non UE).
    • Codice TD18: si usa per gli acquisti intracomunitari di beni da fornitori UE.
    • Codice TD19: si usa per gli acquisti di beni da soggetti non residenti già presenti in Italia (es. beni in magazzino doganale).
    • Obbligo per i soggetti IVA: sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, salvo esoneri specifici.

    Che cos'è l'esterometro e a cosa serve

    L’esterometro è lo strumento con cui le imprese e i professionisti italiani comunicano all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia. In altre parole, ogni volta che compri qualcosa da un fornitore estero (sia UE che extra-UE) o vendi a un cliente estero che non riceve fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, devi comunicarlo attraverso questo canale.

    Dal 2022, la comunicazione non avviene più con un file separato a cadenza trimestrale, ma si integra direttamente nel flusso della fatturazione elettronica: si invia un file XML in formato analogo alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Questo significa che se sei già attrezzato per la fatturazione elettronica, non hai bisogno di strumenti aggiuntivi. Devi solo usare i codici tipo documento giusti.

    I tre codici principali da conoscere sono TD17 (per gli acquisti di servizi dall’estero), TD18 (per gli acquisti intracomunitari di beni) e TD19 (per gli acquisti di beni da non residenti già presenti nel territorio italiano). Per le vendite verso l’estero, se emetti fattura elettronica tramite SDI, l’esterometro è già assolto automaticamente con il normale invio della fattura al codice destinatario XXXXXXX.

    Codici tipo documento per l'esterometro
    Codice Operazione Quando si usa
    TD17 Acquisto di servizi dall'estero Reverse charge su servizi ricevuti da fornitori UE o extra-UE non stabiliti in Italia
    TD18 Acquisto intracomunitario di beni Acquisto di beni da fornitore UE con integrazione dell'IVA italiana
    TD19 Acquisto di beni da non residente in Italia Beni già presenti in Italia acquistati da soggetto non stabilito (es. deposito doganale)
    Fattura ordinaria Cessioni e prestazioni verso l'estero Se si usa SDI con codice destinatario XXXXXXX, l'esterometro è assolto automaticamente

    Esempio pratico

    • Alfa Srl riceve tre tipi di operazioni in un mese: (1) una fattura da un consulente tedesco per servizi di marketing (10.000 euro) – invia TD17 con IVA integrata al 22%; (2) una fattura da un fornitore francese per acquisto di componenti (25.000 euro) – invia TD18 con IVA integrata al 22%; (3) una fattura da un soggetto svizzero per merce già stoccata in un deposito doganale italiano (5.000 euro) – invia TD19. In tutti e tre i casi il file XML va trasmesso al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento.

    Documenti necessari

    • Fattura o documento ricevuto dal fornitore estero (UE o extra-UE)
    • File XML in formato fattura elettronica con il codice tipo documento corretto (TD17/TD18/TD19)
    • Ricevuta di accettazione del Sistema di Interscambio
    • Registrazione nei registri IVA dell’IVA integrata a debito e a credito
    • Documentazione del contratto o dell’ordine che prova la natura dell’operazione (servizio o bene)

    Caso 1 – Tizio acquista servizi di consulenza da un professionista britannico

    Scenario. Tizio è un commercialista con partita IVA italiana. Affida a un consulente britannico (non stabilito in Italia, senza partita IVA italiana) un’analisi di mercato per 5.000 euro. Riceve una fattura senza IVA italiana.

    Come si applica. Si tratta di un acquisto di servizi da un soggetto non stabilito in Italia: l’operazione rientra nell’esterometro con codice TD17. Tizio integra la fattura con l’IVA italiana al 22% (1.100 euro) e la registra sia a debito sia a credito. Poi invia il file XML con codice TD17 al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Poiché ha piena detrazione, il saldo IVA dell’operazione è neutro.

    In pratica

    • Il TD17 vale sia per i fornitori di servizi UE sia per quelli extra-UE (come il fornitore britannico post-Brexit): il criterio è che siano ‘non stabiliti in Italia’.
    • Non dimenticare il termine del quindicesimo giorno del mese successivo per l’invio del file al SDI.

    Caso 2 – Alfa Srl vende a un cliente americano e deve gestire l'esterometro

    Scenario. Alfa Srl esporta prodotti negli USA fatturando 80.000 euro a un cliente americano. Emette la fattura tramite il proprio gestionale con codice destinatario XXXXXXX e la invia al Sistema di Interscambio.

    Come si applica. Per le operazioni attive verso l’estero (cessioni e prestazioni verso soggetti non stabiliti in Italia), l’esterometro si considera assolto automaticamente se la fattura è emessa tramite il Sistema di Interscambio usando il codice destinatario XXXXXXX. Alfa Srl non deve fare nulla di aggiuntivo: il file XML inviato al SDI funge già da comunicazione. L’operazione è non imponibile come esportazione (art. 8 DPR 633/72) e va indicata nel quadro VE della dichiarazione IVA.

    In pratica

    • Per le vendite verso l’estero basta emettere la fattura elettronica tramite SDI con codice XXXXXXX: l’esterometro è automaticamente soddisfatto.
    • Per gli acquisti dall’estero invece occorre sempre creare e inviare un file TD17, TD18 o TD19 specifico, perché il fornitore estero non usa il SDI italiano.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Tredicesima: come si calcola e quando arriva

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva erogata di norma entro dicembre, pari a una mensilità di retribuzione maturata per dodicesimi in ragione del servizio prestato nell’anno. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti in forza della contrattazione collettiva e dell’uso consolidato; in caso di lavoro part-year è proporzionata ai mesi lavorati.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL); uso consolidato

    Tabella riepilogativa

    Regole di maturazione della tredicesima
    Aspetto Regola
    Base di maturazione Una mensilità di retribuzione per ogni anno intero; per anni parziali si calcolano i dodicesimi effettivi
    Periodo di riferimento Di norma 1 gennaio – 31 dicembre (l’anno contrattuale può variare per CCNL)
    Erogazione Di norma entro dicembre, spesso contestuale alla busta paga di dicembre; la data esatta dipende dal CCNL
    Imponibile IRPEF Sì, concorre al reddito ordinario dell’anno
    Imponibile previdenziale Sì, confluisce nella retribuzione imponibile utile anche ai fini TFR
    Assenze che riducono la maturazione Dipende dal CCNL: malattia, maternità obbligatoria di norma non sospendono la maturazione; aspettativa non retribuita sì

    Cos'è la tredicesima e su quale base normativa si fonda

    La tredicesima non ha una disciplina in un unico testo di legge: è il risultato di accordi interconfederali storici degli anni ’40-’50 recepiti da tutti i CCNL e ormai consolidati come uso normativo. Consiste in una mensilità aggiuntiva di retribuzione, distinta dalle normali dodici mensilità, che matura nel corso dell’anno e viene corrisposta di norma a dicembre.

    Come si calcola: il metodo dei dodicesimi

    La tredicesima matura per dodicesimi in funzione dei mesi di servizio prestati nell’anno. Chi lavora l’intero anno percepisce l’intera mensilità; chi inizia o cessa il rapporto nel corso dell’anno riceve i dodicesimi corrispondenti ai mesi (o frazioni superiori a 15 giorni, secondo la maggioranza dei CCNL). L’importo è calcolato sulla retribuzione contrattuale mensile lorda del momento dell’erogazione: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo e altre voci continuative previste dal CCNL.

    Part-time, malattia e maternità: come incidono

    Per il lavoratore part-time la tredicesima è proporzionata all’orario ridotto. I periodi di malattia e di maternità obbligatoria non sospendono di norma la maturazione, perché il rapporto è comunque in essere. L’aspettativa non retribuita e altri periodi di sospensione del rapporto riducono invece i dodicesimi maturati, secondo le indicazioni del CCNL applicato.

    Casi pratici

    Tizio – anno intero con stipendio costante

    Tizio ha un contratto full-time con retribuzione mensile lorda di 2.200 €. A dicembre percepisce la tredicesima pari a 2.200 €, su cui si applica l’IRPEF ordinaria insieme al resto della busta paga di dicembre.

    Caia – assunta ad aprile

    Caia è assunta il 3 aprile. Matura 9 mesi (aprile-dicembre). La sua tredicesima sarà 9/12 della mensilità lorda: con uno stipendio di 1.800 €, riceve 1.800 × 9/12 = 1.350 €.

    Sempronio – part-time al 60%

    Sempronio lavora part-time al 60% per l’intero anno. Il suo minimo tabellare part-time è 1.320 € (60% di 2.200 €). La tredicesima sarà 1.320 €, ovvero 60% di quella che percepirebbe a full-time.

    Domande frequenti

    La tredicesima è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti?

    Sì, per i lavoratori subordinati del settore privato è prevista da tutti i CCNL e dall’uso consolidato. Anche i lavoratori domestici e i lavoratori stagionali maturano la tredicesima proporzionalmente.

    Quando viene pagata la tredicesima?

    Di norma viene erogata con la busta paga di dicembre, entro le festività natalizie. La data esatta è stabilita dal CCNL applicato.

    La tredicesima è tassata?

    Sì. La tredicesima concorre al reddito da lavoro dipendente ed è soggetta all’IRPEF ordinaria per scaglioni, unitamente alle altre somme percepite nel mese di erogazione.

    Entra nel calcolo del TFR?

    Sì. Salvo diversa previsione del CCNL, la tredicesima rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR e quindi aumenta la quota annua accantonata.

    Cosa succede se il rapporto cessa a novembre?

    Il lavoratore riceve i dodicesimi maturati (11/12 se il mese di novembre è intero o la frazione prevista dal CCNL) come voce di liquidazione nel saldo finale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.