Autore: Andrea Marton

  • Art. 71 Cod. Amb. – attuazione degli interventi

    Art. 71 Cod. Amb. – attuazione degli interventi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma

    4. 2. L’esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo quando l’urgenza del caso lo richiede.

    3. Tutti gli atti di concessione per l’attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

  • Art. 113 ter T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione

    Art. 113 ter T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione

    Art. 113 ter T.U.B. Revoca dell’autorizzazione e liquidazione.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-bis, la Banca d’Italia, puo’ disporre la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 107, comma 1, quando:

    a) risultino irregolarita’ eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dell’intermediario;

    b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita’;

    c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

    2. Il provvedimento di revoca e’ pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l’intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

    3. La revoca dell’autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa’. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l’intermediario finanziario comunica il programma di liquidazione della societa’ alla Banca d’Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 96-quinquies. La Banca d’Italia puo’ autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attivita’ ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile. L’organo liquidatore trasmette alla Banca d’Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della societa’ in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita’ creditizie previsti nel presente decreto legislativo.

    3-bis. Ove la Banca d’Italia accerti, in sede di revoca dell’autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, e’ disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

    4. Agli intermediari finanziari si applicano l’articolo 96-quinquies e l’articolo 97.

    5. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 49, lett. e) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, puo’ disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell’articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:

    a) risultino irregolarita’ eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dell’intermediario;

    b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita’;

    c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori.

    6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa e’ inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresi’ gli articoli 96-quinquies e 97.

    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all’estero ammessi all’esercizio, in Italia, delle attivita’ di cui all’articolo 106 comma 1. La Banca d’Italia comunica i provvedimenti adottati all’Autorita’ competente.

    8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 114-terdecies.”

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  • Art. 72 bis Cod. Amb. – Articolo 72-bis

    Art. 72 Bis Cod. Amb. – Articolo 72-bis

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).

    1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

    2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno finanziario

    2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2016, dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell’area di sedime ai sensi dell’ articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinchè le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

    4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 , 13 , 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

    5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l’elenco dettagliato dei relativi costi, l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l’inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

    6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell’ articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

    7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall’erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull’attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati

  • Distribuzione utili ai soci: esempi pratici sull’art. 2433 c.c.

    Distribuzione utili ai soci: esempi pratici sull’art. 2433 c.c.

    In sintesi

    • La distribuzione degli utili non è automatica: richiede una delibera dell’assemblea che approva il bilancio (art. 2433, comma 1).
    • Si possono pagare dividendi solo per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (comma 2).
    • In caso di perdita del capitale non si distribuisce nulla finché il capitale non è reintegrato o ridotto (comma 3).
    • I dividendi percepiti in buona fede in base a un bilancio regolare non sono ripetibili (comma 4).
    • Prima della delibera il socio ha una mera aspettativa, non un diritto: lo ha chiarito la Cassazione (n. 34221/2025).

    Cosa dice l’art. 2433 c.c.

    La norma disciplina quando e come gli utili diventano dividendi distribuibili. Il testo è il seguente:

    «La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364 bis, secondo comma.
    Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
    Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
    I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.»

    L’utile di bilancio non si trasforma da solo in denaro nelle tasche del socio: serve un passaggio deliberativo. È la differenza, spesso fonte di liti tra soci, tra l’utile maturato e il dividendo distribuibile.

    Utile maturato e diritto al dividendo: la differenza che conta

    Finché l’assemblea non delibera la distribuzione, il socio vanta soltanto un’aspettativa. La Corte di Cassazione (Sez. II civile, ord. n. 34221 del 26 dicembre 2025) ha ribadito che i dividendi non sono frutti civili e non maturano automaticamente: non esiste un diritto all’ottenimento degli utili se non di quelli «la cui misura sarà stabilita dall’assemblea stessa». Rientra quindi nei poteri dell’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, decidere di accantonare a riserva o reinvestire gli utili nell’interesse della società, anziché distribuirli.

    Le quattro condizioni della distribuzione

    Requisito Fonte Cosa significa
    Delibera assembleare comma 1 Decide l’assemblea che approva il bilancio; senza delibera nessun diritto al dividendo.
    Utili realmente conseguiti comma 2 Devono risultare da un bilancio regolarmente approvato: vietati i dividendi su utili fittizi.
    Integrità del capitale comma 3 Se il capitale è intaccato da perdite, va prima reintegrato o ridotto.
    Buona fede del socio comma 4 Se percepiti in buona fede su bilancio regolare, i dividendi non vanno restituiti.

    Nella SRL la regola corrispondente è l’art. 2478-bis: la distribuzione ai soci è decisa dai soci e può avere a oggetto solo utili realmente conseguiti.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Il socio di minoranza chiede gli utili, la maggioranza accantona

    Scenario. Il bilancio chiude in utile, ma la maggioranza delibera di portarlo a riserva. Il socio di minoranza pretende la sua quota.

    Inquadramento. Senza delibera di distribuzione non c’è diritto al dividendo (art. 2433, comma 1; Cass. 34221/2025). La scelta di non distribuire è legittima; il socio può però contestare la delibera solo se l’accantonamento è abusivo, cioè preordinato a danneggiarlo senza un reale interesse sociale.

    Cosa verificare

    • verbale di assemblea e motivazione dell’accantonamento;
    • storico delle riserve negli esercizi precedenti;
    • eventuale interesse extrasociale della maggioranza;
    • clausole statutarie sulla distribuzione.

    Caso 2 – Dividendi distribuiti su utili poi rivelatisi inesistenti

    Scenario. Dopo la distribuzione emerge che il bilancio sovrastimava i ricavi: l’utile non c’era.

    Inquadramento. I dividendi pagati in violazione dell’art. 2433 non sono ripetibili verso i soci in buona fede (comma 4). La società può però agire in responsabilità verso gli amministratori che hanno redatto il bilancio non veritiero.

    Cosa conservare

    • bilancio approvato e relazioni;
    • delibera di distribuzione;
    • evidenza della buona fede dei soci;
    • documenti sulla formazione dell’utile fittizio.

    Caso 3 – Acconto sui dividendi in una SRL

    Scenario. Gli amministratori vogliono anticipare ai soci parte dell’utile in corso d’anno.

    Inquadramento. L’acconto sui dividendi (art. 2433-bis) è ammesso solo per le società il cui bilancio è soggetto a revisione legale e con prospetto contabile e parere del revisore: fuori da questi presupposti l’anticipo è vietato.

    Cosa serve

    • bilancio soggetto a revisione legale;
    • prospetto contabile aggiornato;
    • parere del revisore;
    • delibera degli amministratori.

    Spunti pratici

    • Nessun dividendo senza delibera: mettere a verbale la decisione di distribuire (e in che misura).
    • Distribuire solo utili reali risultanti da bilancio approvato: gli utili fittizi espongono gli amministratori a responsabilità.
    • Capitale prima di tutto: in presenza di perdite, reintegrare o ridurre prima di distribuire.
    • Documentare la buona fede dei soci tutela dalla ripetizione dei dividendi.
    • Statuto su misura: clausole su priorità, riserve e diritti particolari dei soci riducono i conflitti.

    Per delibere di distribuzione, riserve e patti tra soci puoi far verificare bilancio e clausole statutarie.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2433 (distribuzione utili), art. 2433-bis (acconti sui dividendi), art. 2478-bis (bilancio e utili nella SRL), art. 2482-bis (riduzione del capitale per perdite).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il socio ha sempre diritto agli utili dell’esercizio?

    No. Prima della delibera di distribuzione il socio ha solo un’aspettativa: il diritto al dividendo sorge soltanto con la deliberazione dell’assemblea (Cass. n. 34221/2025). L’assemblea può legittimamente accantonare o reinvestire gli utili.

    Chi decide la distribuzione degli utili?

    L’assemblea che approva il bilancio (art. 2433, comma 1). Nella SRL la regola corrispondente è l’art. 2478-bis: la decisione spetta ai soci.

    Si possono distribuire utili se c’è una perdita di capitale?

    No. Se si è verificata una perdita del capitale sociale non si può ripartire utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, comma 3).

    Vanno restituiti i dividendi percepiti per errore?

    I dividendi erogati in violazione dell’art. 2433 non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a un bilancio regolarmente approvato da cui risultano utili netti corrispondenti (comma 4).

    Cosa sono gli acconti sui dividendi?

    Sono distribuzioni anticipate consentite, a precise condizioni, dall’art. 2433-bis solo alle società con bilancio soggetto a revisione legale, su prospetto contabile e parere del revisore.

  • Art. 1317 Codice della Navigazione – Controversie di competenza degli enti portuali

    Art. 1317 Codice della Navigazione – Controversie di competenza degli enti portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L’esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al presidente del Consorzio del porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936, n. 801 è regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per quanto concerne l’impugnazione delle sentenze (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 1974, n. 128, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall’ente di cui lo stesso presidente è capo.

  • CCNL Lavoro Domestico: malattia e infortunio di colf e badanti

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Nel CCNL Lavoro Domestico, in caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto (8-180 giorni in base ad anzianità). La retribuzione è erogata dal datore al 50% per i primi 3 giorni e al 100% dal 4° fino al limite di comporto. L’INPS non eroga indennità di malattia ai lavoratori domestici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di comporto CCNL Domestico per anzianità
    Anzianità Periodo di comporto Note
    Fino a 6 mesi 8 giorni di calendario Solo conservazione posto
    Da 6 mesi a 2 anni 10 giorni
    Oltre 2 anni 15 giorni
    Per gravi malattie 180 giorni (in 365) Con certificato specialistico

    La retribuzione è a carico del datore: 50% primi 3 giorni, 100% dal 4° al limite di comporto.

    Obblighi del lavoratore in caso di malattia

    Il lavoratore domestico in caso di malattia deve:

    1. Comunicare immediatamente al datore l’assenza (entro 4 ore dall’orario di inizio lavoro)
    2. Far visitare dal medico curante che rilascia certificato
    3. Trasmettere il certificato medico al datore entro 2 giorni
    4. Permettere al datore di accertare lo stato di malattia (visite di controllo)

    A differenza degli altri settori, il certificato non viene trasmesso telematicamente dall’INPS al datore: è il lavoratore che deve consegnarlo.

    Retribuzione durante la malattia

    La retribuzione durante la malattia è a carico del datore di lavoro, non dell’INPS (l’INPS non eroga indennità di malattia ai lavoratori domestici). Il trattamento:

    • 1° – 3° giorno: 50% della retribuzione netta
    • Dal 4° giorno fino al limite di comporto: 100% della retribuzione netta

    Il calcolo si fa sulla retribuzione globale di fatto, inclusi indennità e maggiorazioni. Tredicesima e ferie maturano durante la malattia.

    Infortunio sul lavoro: indennità INAIL

    L’infortunio sul lavoro è assicurato presso l’INAIL con contributi a carico del datore (insieme ai contributi INPS). In caso di infortunio:

    • L’INAIL eroga l’indennità giornaliera dal 4° giorno al 60% (poi 75% dopo il 90°)
    • Il datore integra fino al 100% per i primi 3 giorni
    • L’infortunio non rientra nel comporto malattia

    Per malattie professionali (es. ernia da carico) si applica lo stesso trattamento INAIL.

    Comporto e tutela del posto

    Il comporto è il periodo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore malato. Per il CCNL Domestico è:

    • 8 giorni di calendario fino a 6 mesi di servizio
    • 10 giorni da 6 mesi a 2 anni
    • 15 giorni oltre 2 anni
    • 180 giorni in 365 per gravi malattie (oncologiche, cronico-degenerative) con certificato specialistico

    Superato il comporto il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo, ma deve rispettare il preavviso secondo l’anzianità.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza per 5 giorni
    Tizio è colf da 1 anno (livello B non convivente, € 7,01/ora × 25h × 4,33 = € 758/mese). Si ammala per 5 giorni. Stipendio giornaliero ~€ 35. Primi 3 giorni al 50%: € 52,50. Giorni 4-5 al 100%: € 70. Totale malattia: € 122,50 pagati dal datore.
    Caia – Convalescenza post-operatoria 30 giorni
    Caia è badante CS convivente da 5 anni (€ 1.313,50/mese + vitto/alloggio). Subisce intervento, comporto 15 giorni. Per i 30 giorni totali: i primi 15 con retribuzione piena (50% primi 3, 100% dal 4°), poi conservazione posto ma NO retribuzione fino al rientro.
    Sempronio – Infortunio domestico INAIL
    Sempronio è badante DS e si infortuna sollevando l’anziano (ernia). L’INAIL apre infortunio. Dal 4° giorno l’INAIL paga il 60% della retribuzione. Il datore integra al 100% per i primi 3 giorni. L’infortunio non consuma il comporto malattia.

    Domande frequenti

    L'INPS paga la malattia ai lavoratori domestici?
    No. La retribuzione durante la malattia è a carico del DATORE di lavoro per l’intera durata del comporto. È una caratteristica unica del CCNL Domestico rispetto ad altri settori.
    Quali sono i tempi del comporto?
    Dipende dall’anzianità: 8 giorni fino a 6 mesi, 10 giorni da 6 mesi a 2 anni, 15 giorni oltre 2 anni. Per gravi malattie: 180 giorni in 365 con certificato specialistico.
    Come si calcola la retribuzione di malattia?
    I primi 3 giorni al 50% della retribuzione netta, dal 4° giorno al 100% fino al limite di comporto. La retribuzione include indennità fisse e maggiorazioni stabili.
    Il certificato medico va trasmesso telematicamente?
    No, a differenza del lavoro standard. Il certificato del medico va consegnato direttamente al datore di lavoro entro 2 giorni dall’inizio della malattia.
    Dopo il comporto posso essere licenziata?
    Sì, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo (impossibilità di mantenere il posto). Deve rispettare il preavviso secondo l’anzianità di servizio.
    L'infortunio sul lavoro è coperto?
    Sì, dall’INAIL (con contributi a carico del datore). Indennità giornaliera dal 4° al 60% (poi 75% dopo il 90°). Il datore integra al 100% i primi 3 giorni. Non consuma comporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 186 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 186 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 186 CCII – Contratto di appalto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.

    2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

  • Art. 52 D.Lgs. 150/2022 – Tutela del segreto

    Art. 52 D.Lgs. 150/2022 – Tutela del segreto

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all’autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell’attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ articolo 200 del codice di procedura penale .

    2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.

    3. Non è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.

    4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.

    5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato. Note all’art. 52: – Si riporta il testo dell’ articolo 200 del codice di procedura penale : “Art. 200 (Segreto professionale). –

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.”.

  • Art. 48 CPI – Attività inventiva

    Art. 48 CPI – Attività inventiva

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.

  • Provvedimento amministrativo – Glossario giuridico

    Provvedimento amministrativo: atto amministrativo unilaterale e tipico, espressione di potere autoritativo della PA, idoneo a incidere direttamente su posizioni giuridiche soggettive del destinatario (costituire, modificare, estinguere).

    Significato giuridico

    Il provvedimento amministrativo e disciplinato dalla l. 241/1990. Caratteri: autoritativita (incide unilateralmente sulla sfera giuridica altrui, anche contro la volonta del destinatario); tipicita (deve corrispondere a uno schema previsto dalla legge); nominativita (deve produrre effetti tipici predeterminati). Tipologie: provvedimenti ampliativi (creano nuovi diritti o ampliano la sfera del destinatario: autorizzazioni, concessioni, dispense, ammissioni); provvedimenti restrittivi (riducono diritti: ordini, divieti, espropriazioni, sanzioni); provvedimenti positivi (accoglienti) e negativi (di diniego). Il provvedimento puo presentare vizi (art. 21-octies l. 241/1990): incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere. La sua impugnazione si propone davanti al giudice amministrativo (TAR) entro 60 giorni dalla conoscenza, salvo specifiche disposizioni.

    Esempio pratico

    Caia ottiene dalla Soprintendenza un provvedimento di autorizzazione paesaggistica per ristrutturare la sua villa in zona vincolata: provvedimento ampliativo (consente attivita altrimenti vietate). Diverso: il Comune emette un’ordinanza di demolizione contro Tizio per costruzioni abusive: provvedimento restrittivo (impone obbligo di facere). Diverso ancora: la Prefettura emette un decreto di espulsione contro Sempronio: provvedimento ablatorio.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’atto amministrativo generale (es. bando di concorso), rivolto a categorie indeterminate di soggetti. Diverge dal regolamento, atto normativo della PA con efficacia generale e astratta. Si distingue dall’atto endoprocedimentale (preparatorio), che non incide direttamente sulle posizioni soggettive. Il contratto pubblico e atto bilaterale e non unilaterale.

    Riferimenti normativi

    • l. 7 agosto 1990 n. 241 – disciplina del procedimento
    • art. 21-septies l. 241/1990 – nullita del provvedimento
    • art. 21-octies l. 241/1990 – annullabilita
    • d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Codice del processo amministrativo
  • Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    In un settore dove la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — cantieri, montaggi, manutenzioni e lavorazioni in esterno — la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.

    In sintesi

    Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Trasferta, rimborsi e reperibilità completano il quadro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Marmomacchine · Anepla / Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Istituti trattati
    Trasferta e trasfertismo · Rimborsi spese · Indennità di reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale o trasfertismo: la distinzione che pesa

    Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.

    La trasferta occasionale

    Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: una commessa, un cantiere a termine, un montaggio. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.

    Il trasfertismo

    Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi gira da un cantiere all’altro o lavora stabilmente in esterno. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).

    La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — dal cantiere A al cantiere B per tutto l’anno
    Tizio lavora stabilmente in cantieri sempre diversi e percepisce un’indennità fissa mensile, uguale ogni mese a prescindere dalle missioni. Il suo contratto non indica una sede fissa. Ricorrono gli indici del trasfertismo: quell’indennità non gode dell’esenzione piena ma concorre al reddito al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). Riqualificarla come trasferta occasionale esporrebbe l’azienda a recupero contributivo.
    Caia — missione di una settimana fuori Comune
    Caia, normalmente in sede, è inviata per una settimana in un cantiere a 150 km. È una trasferta occasionale: l’azienda rimborsa albergo e pasti a piè di lista (non imponibili) e riconosce una piccola indennità. Poiché vitto e alloggio sono rimborsati analiticamente, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Come si distingue il trasfertista dal lavoratore in trasferta occasionale?
    Il trasfertista lavora abitualmente fuori sede con un’indennità fissa e continuativa, spesso senza sede indicata in contratto: le sue somme sono imponibili al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). La trasferta occasionale è temporanea e gode dell’esenzione piena entro le soglie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 1103 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1103 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l'interdizione è perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a cinque anni. Dei delitti contro le autorità di bordo o contro le autorità consolari