Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Come leggere la busta paga: tutte le voci spiegate

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    La busta paga è il prospetto mensile che documenta la retribuzione lorda, le voci aggiuntive, i contributi previdenziali e le ritenute fiscali, fino ad arrivare al netto in pagamento. Capirne la struttura è essenziale per verificare che lo stipendio corrisposto sia corretto e conforme al contratto collettivo applicato.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Le quattro sezioni della busta paga
    Sezione Contenuto principale A cosa serve
    Testata / dati anagrafici Datore, lavoratore, CCNL, qualifica, livello, scatto, giorni/ore retribuiti Verificare che il contratto applicato e la qualifica siano corretti
    Competenze (voci in entrata) Minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo, indennità, straordinari, mensilità aggiuntive, premi Ricostruire la retribuzione lorda complessiva
    Trattenute (voci in uscita) Contributi INPS a carico del lavoratore (IVS ~9,19%), IRPEF lorda, detrazioni lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali Calcolare il netto in pagamento
    Dati previdenziali e TFR Imponibile previdenziale, imponibile fiscale, quota TFR accantonata, eventuale fondo pensione Monitorare TFR maturato e contributi utili alla pensione

    La testata: dati che identificano il rapporto

    Nella parte superiore del cedolino si trovano i dati anagrafici del datore e del lavoratore, il CCNL applicato, la qualifica e il livello contrattuale, il numero di giorni o ore retribuite nel mese e l’eventuale part-time. È la sezione da controllare per prima: un livello sbagliato determina un minimo tabellare inferiore al dovuto.

    Le competenze: cosa compone il lordo

    Le voci in entrata costituiscono la retribuzione lorda. Le principali sono il minimo tabellare fissato dal CCNL, gli scatti di anzianità, il superminimo individuale o collettivo, le indennità (es. di turno, di reperibilità), i compensi per lavoro straordinario, le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima se prevista dal CCNL) e i premi di risultato. Alcune voci, come i buoni pasto entro soglia, possono comparire senza concorrere all’imponibile fiscale o previdenziale.

    Le trattenute: INPS e IRPEF

    Le voci in uscita riducono il lordo fino al netto. Le principali sono i contributi IVS a carico del lavoratore (quota previdenziale che dipende dal CCNL e dalla categoria, indicativamente intorno al 9% per i dipendenti privati), l’IRPEF lorda calcolata per scaglioni, le detrazioni per lavoro dipendente (che abbassano l’imposta), e le addizionali regionale e comunale IRPEF. Il risultato è il netto in pagamento.

    La sezione previdenziale: TFR e contributi

    In fondo al cedolino compare di norma il riepilogo dell’imponibile previdenziale (base per i contributi INPS), dell’imponibile fiscale, della quota TFR maturata nel mese e del montante cumulato. Se il lavoratore ha aderito a un fondo pensione, compare anche la quota versata. Questi dati sono utili per tenere traccia dei contributi accreditati all’INPS e verificare la propria posizione previdenziale.

    Casi pratici

    Tizio – operaio metalmeccanico, livello 3°

    Tizio trova in testata il CCNL Metalmeccanici Industria, livello 3°. Nelle competenze vede il minimo tabellare, due scatti di anzianità maturati e un’indennità di turno. Nelle trattenute trova i contributi IVS e l’IRPEF al netto della detrazione per lavoro dipendente. In fondo legge la quota TFR del mese e il montante cumulato.

    Caia – impiegata commercio, part-time 24 ore

    Caia lavora a part-time: in testata il cedolino riporta 24 ore settimanali. Tutte le voci di retribuzione (minimo tabellare, scatti) sono riproporzionate. Caia controlla che la proporzione rispetto al full-time corrisponda alla percentuale del suo contratto (24/40 = 60%).

    Sempronio – dirigente con premio di risultato

    Sempronio riceve in un mese il pagamento del premio di risultato aziendale. La voce appare nelle competenze con la dicitura "premio di risultato" e un imponibile fiscale ridotto perché soggetto a imposta sostitutiva agevolata entro i limiti di legge. L’imponibile previdenziale del mese risulta quindi più alto di quello fiscale.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra stipendio lordo e netto in busta paga?

    Il lordo comprende tutte le voci in entrata prima delle deduzioni. Dal lordo si sottraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore e le imposte (IRPEF + addizionali), al netto delle detrazioni spettanti, per ottenere il netto in pagamento.

    Il minimo tabellare è uguale per tutti i lavoratori della stessa azienda?

    No. Il minimo tabellare dipende dal livello contrattuale (o categoria) assegnato al lavoratore in base alle mansioni svolte. Ogni livello del CCNL ha un importo diverso, aggiornato periodicamente dai rinnovi contrattuali.

    Cosa sono i contributi IVS in busta paga?

    Sono i contributi per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti che finanziano la pensione. Il costo totale è diviso tra datore (quota maggiore) e lavoratore (quota minore, trattenuta in busta paga). La quota a carico del lavoratore dipendente privato è indicativamente intorno al 9%, ma varia per categoria e CCNL.

    Perché l'imponibile fiscale e quello previdenziale sono diversi?

    Alcune voci (ad esempio i buoni pasto entro soglia di esenzione, i premi di risultato detassati) concorrono all’uno ma non all’altro, o viceversa. Per questo motivo le due basi imponibili possono differire.

    Come posso verificare se la busta paga è corretta?

    Controllare che la qualifica e il livello corrispondano al proprio contratto, che il minimo tabellare sia aggiornato al rinnovo CCNL più recente, che gli scatti di anzianità maturati siano presenti e che le detrazioni spettanti (es. lavoro dipendente, familiari a carico) siano applicate. In caso di dubbio è utile rivolgersi al sindacato o a un consulente del lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Assegno unico universale: cosa sapere

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    L’assegno unico universale è un contributo mensile INPS per ogni figlio a carico fino a 21 anni (senza limite di età per i figli con disabilità). L’importo dipende dall’ISEE: senza ISEE si applica l’importo minimo. La domanda si presenta all’INPS una volta sola e vale fino a modifica o revoca.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 230/2021

    Tabella riepilogativa

    Assegno unico universale – elementi principali
    Elemento Dettaglio
    Beneficiari Genitori con figli a carico fino a 21 anni; nessun limite per figli con disabilità
    Importo Variabile in base all’ISEE; senza ISEE si applica l’importo minimo di legge
    Maggiorazioni Figli con disabilità, famiglie numerose, genitori entrambi lavoratori, madri under 21
    Pagamento Mensile, direttamente all’INPS al richiedente (o ai due genitori in parti uguali)
    Scadenza domanda Presentata entro il 30 giugno: spetta con gli arretrati da marzo; dopo, decorre dal mese successivo alla domanda

    Chi ha diritto e per quali figli

    L’assegno unico universale spetta per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (con alcune condizioni per i figli tra i 18 e i 21 anni, come la frequenza scolastica, la ricerca attiva di lavoro o un reddito inferiore a una soglia definita). Per i figli con disabilità riconosciuta il beneficio non ha limite di età. Il richiedente deve essere cittadino italiano o europeo residente in Italia, oppure cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo.

    Gli importi e le maggiorazioni

    L’importo base per figlio varia secondo l’ISEE del nucleo familiare: la fascia più bassa riceve l’importo massimo, mentre senza ISEE si riceve l’importo minimo. Sono previste maggiorazioni per: figli con disabilità; famiglie con tre o più figli; nuclei con entrambi i genitori lavoratori; madri di età inferiore a 21 anni al momento del parto. Gli importi esatti sono aggiornati annualmente: verificare la circolare INPS per il 2026.

    Come si fa la domanda e quando

    La domanda si presenta sul portale INPS (con SPID, CIE o CNS) o tramite patronato. Se presentata entro il 30 giugno, l’assegno spetta con gli arretrati dal mese di marzo; se presentata dopo, decorre dal mese successivo alla domanda. La domanda è valida fino a revoca o variazione delle condizioni: non è necessario rinnovarla ogni anno, ma l’ISEE va aggiornato annualmente per mantenere l’importo corretto.

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    L’assegno unico universale ha sostituito numerose agevolazioni previgenti (assegni familiari ANF per i figli, bonus bebè, premio alla nascita). È invece cumulabile con alcune misure regionali e comunali di supporto alla famiglia. Non è compatibile con il reddito di cittadinanza per le stesse mensilità (verificare le regole aggiornate per le misure che lo hanno sostituito).

    Casi pratici

    Tizio – famiglia con 2 figli e ISEE medio

    Luca e Anna hanno due figli di 3 e 7 anni e un ISEE di 28.000 €. Presentano la nuova DSU entro il 30 giugno e ricevono l’importo corrispondente alla loro fascia per ciascun figlio, con gli eventuali arretrati da marzo. Se non aggiornano l’ISEE, scende automaticamente all’importo minimo.

    Caia – figlia con disabilità senza limite di età

    La figlia di Elena ha 24 anni con disabilità grave riconosciuta. Poiché per i figli con disabilità non vige il limite dei 21 anni, Elena continua a percepire l’assegno unico con la maggiorazione per disabilità, rinnovando ogni anno l’ISEE.

    Sempronio – famiglia numerosa con 4 figli

    Giuseppe e Marta hanno 4 figli. Oltre all’importo base per ciascun figlio, beneficiano della maggiorazione per famiglie numerose a partire dal terzo figlio. Presentano la domanda tramite patronato allegando l’ISEE e i codici fiscali di tutti i figli.

    Domande frequenti

    L'assegno unico spetta anche ai lavoratori autonomi?

    Sì. L’assegno unico universale è accessibile a tutte le categorie: lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati, pensionati e inattivi, purché residenti in Italia e rispettino i requisiti.

    Serve l'ISEE per fare domanda?

    No, ma senza ISEE si riceve solo l’importo minimo. Presentare l’ISEE aggiornato conviene quasi sempre, perché aumenta l’importo per la maggior parte delle famiglie.

    La domanda va rinnovata ogni anno?

    La domanda non va rinnovata, ma l’ISEE va aggiornato ogni anno: presentando la nuova DSU entro il 30 giugno l’INPS ricalcola gli importi con gli arretrati da marzo, mentre senza ISEE aggiornato da marzo si riceve l’importo minimo.

    Come viene pagato l'assegno unico?

    Direttamente dall’INPS tramite accredito sul conto corrente o libretto postale del richiedente. Su richiesta, può essere ripartito al 50% tra i due genitori.

    Fino a che età del figlio si percepisce?

    Fino ai 21 anni del figlio (con condizioni specifiche tra i 18 e i 21 anni). Per i figli con disabilità riconosciuta non c’è limite di età.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Il congedo di paternità obbligatorio e alternativo

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio retribuito al 100% entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Può anche fruire di un giorno aggiuntivo in sostituzione della madre (con suo consenso). I giorni sono non cumulabili con il congedo parentale e vanno comunicati al datore con congruo anticipo.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001 e Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021)

    Tabella riepilogativa

    Congedo di paternità – schema riepilogativo 2026
    Tipo Durata Indennità Termine di fruizione
    Obbligatorio 10 giorni (non frazionabili in ore) 100% della retribuzione, a carico INPS Entro 5 mesi dalla nascita
    Alternativo 1 giorno aggiuntivo 100%, a carico INPS In sostituzione della madre (con consenso)
    Adozione/affidamento Stesse regole 100% Entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia

    I 10 giorni obbligatori: come e quando

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio, fruibili anche non consecutivamente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. I giorni si contano come giorni di lavoro effettivo (non di calendario), quindi escludono le domeniche se il lavoratore non lavora nel weekend. L’indennità è pari al 100% della retribuzione, a carico INPS.

    Il giorno di congedo alternativo

    Il padre può usufruire di un ulteriore giorno di congedo retribuito al 100% in sostituzione della madre, a condizione che la madre rinunci a un giorno del proprio congedo di maternità. Questo giorno si aggiunge ai 10 obbligatori e richiede il consenso scritto della madre. È un istituto pensato per favorire la co-partecipazione alla cura nei primissimi giorni.

    Come si comunica e si chiede all'INPS

    Il padre deve comunicare al datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso la data in cui intende fruire del congedo, salvo urgenze. La domanda all’INPS va presentata in anticipo tramite portale telematico, patronato o contact center. Il datore non può opporsi: il congedo obbligatorio è un diritto non soggetto a valutazione discrezionale.

    Casi pratici

    Tizio – 10 giorni presi non consecutivi

    Davide decide di prendere i 10 giorni di congedo in due blocchi: 5 giorni subito dopo la nascita e altri 5 al terzo mese per coprire un periodo di necessità familiare. Presenta due comunicazioni al datore (5 giorni di preavviso ciascuna) e due domande all’INPS. Percepisce il 100% della retribuzione per tutti e 10 i giorni.

    Caia – giorno alternativo con rinuncia della madre

    Sara (madre) rinuncia a un giorno del suo congedo obbligatorio post-parto, firmando il consenso. Marco (padre) fruisce così di 11 giorni totali: 10 obbligatori + 1 alternativo. L’indennità al 100% copre tutti gli 11 giorni.

    Sempronio – adozione internazionale

    Luigi e la moglie accolgono un bambino tramite adozione internazionale. Luigi ha diritto ai 10 giorni di congedo obbligatorio entro 5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia in Italia, con le stesse regole dei genitori biologici.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di congedo ha il padre nel 2026?

    10 giorni obbligatori retribuiti al 100%, più 1 giorno aggiuntivo se la madre rinuncia a un giorno del suo congedo.

    I 10 giorni del padre possono essere presi prima del parto?

    No. Il congedo obbligatorio del padre decorre dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) e può essere fruito entro i 5 mesi successivi.

    Il datore può rifiutare il congedo di paternità?

    No. Il congedo obbligatorio è un diritto del lavoratore che non richiede il consenso del datore. È sufficiente la comunicazione con 5 giorni di preavviso.

    Il congedo del padre si aggiunge al congedo parentale?

    Sì. Il congedo obbligatorio di 10 giorni è distinto e separato dal congedo parentale. I due istituti non si compensano.

    L'indennità del congedo di paternità chi la eroga?

    L’INPS, a carico del bilancio dell’istituto. Il datore anticipa di norma il pagamento in busta paga e poi recupera in sede di conguaglio contributivo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Acconto IVA di dicembre: come si calcola

    In sintesi

    • L’acconto IVA va versato entro il 27 dicembre di ogni anno.
    • Il metodo storico usa l’88% del versamento del corrispondente periodo dell’anno precedente.
    • Il metodo previsionale usa l’88% di quanto si stima di dover versare per il periodo corrente.
    • Il metodo analitico calcola il 100% del debito effettivo sulle operazioni registrate fino al 20 dicembre.
    • Il codice tributo da usare nel modello F24 è il 6013.
    • L’acconto non è dovuto se l’importo calcolato è inferiore alla soglia minima vigente (storicamente attorno a poche decine di euro).

    Che cos'è l'acconto IVA e perché si paga a dicembre

    L’acconto IVA è un versamento anticipato che i soggetti IVA devono effettuare ogni anno entro il 27 dicembre. Serve a versare una quota dell’IVA relativa all’ultimo periodo (dicembre per i mensili, quarto trimestre per i trimestrali) prima ancora che quel periodo si chiuda. In sostanza lo Stato chiede un anticipo sull’imposta che maturerai a fine anno.

    La buona notizia è che puoi scegliere tra tre metodi di calcolo: quello storico, quello previsionale e quello analitico. Ogni metodo ha vantaggi e rischi diversi: il metodo storico è il più semplice perché guarda indietro, il previsionale richiede una stima realistica dell’attività futura, l’analitico è il più preciso ma impone di chiudere la contabilità al 20 dicembre.

    Sbagliare il calcolo o non versare l’acconto espone a sanzioni: è importante capire bene le regole prima della scadenza. Questa guida spiega i tre metodi con esempi concreti.

    I tre metodi di calcolo dell'acconto IVA
    Metodo Base di calcolo Percentuale Riferimento temporale
    Storico Versamento dell'ultimo periodo dell'anno precedente 88% Dicembre o 4° trimestre anno prima
    Previsionale Stima del versamento per l'ultimo periodo corrente 88% Previsione dicembre o 4° trim. corrente
    Analitico / operazioni effettuate Debito risultante dalle operazioni registrate 100% Operazioni effettuate fino al 20 dicembre

    Esempio pratico

    • Beta Snc è un soggetto IVA mensile. A dicembre dell’anno precedente aveva versato 5.000 euro. Con il metodo storico: 5.000 × 88% = 4.400 euro da versare entro il 27 dicembre con codice tributo 6013. Se invece Beta Snc stima che dicembre corrente sarà molto più lento e prevede un debito di 3.000 euro, con il metodo previsionale versa 3.000 × 88% = 2.640 euro. Se sceglie il metodo analitico, chiude la contabilità al 20 dicembre e calcola il debito esatto su tutte le operazioni registrate fino a quella data, versando il 100% di quell’importo. Se l’importo risultante fosse inferiore alla soglia minima vigente, non sarebbe dovuto alcun versamento.

    Documenti necessari

    • Modello F24 con codice tributo 6013
    • Liquidazione IVA di dicembre dell’anno precedente (per il metodo storico)
    • Registro vendite e registro acquisti aggiornati al 20 dicembre (per il metodo analitico)
    • Stima del fatturato residuo del mese/trimestre (per il metodo previsionale)
    • Dichiarazione IVA annuale dell’anno precedente

    Tizio: soggetto mensile che sceglie il metodo storico

    Scenario. Tizio è un imprenditore individuale con liquidazione mensile. A dicembre dell’anno precedente aveva versato 3.200 euro di IVA. Quest’anno l’attività è andata in modo simile e non ha motivo di pensare che dicembre sarà molto diverso.

    Come si applica. Tizio opta per il metodo storico: calcola l’88% di 3.200 euro, ottiene 2.816 euro e li versa entro il 27 dicembre con F24, codice tributo 6013. A gennaio farà la liquidazione di dicembre completa: se il debito definitivo è 3.500 euro, deve versare la differenza (3.500 – 2.816 = 684 euro) entro il 16 gennaio.

    In pratica

    • Il metodo storico è il più semplice: guarda il versamento di dicembre dell’anno scorso, calcola l’88% e paghi. Nessuna stima necessaria.
    • Se il tuo fatturato dicembre è diminuito rispetto all’anno prima, valuta il metodo previsionale per non anticipare più del necessario.

    Caio: soggetto trimestrale che usa il metodo previsionale

    Scenario. Caio è un artigiano con liquidazione trimestrale. Nel quarto trimestre dell’anno precedente aveva versato (con maggiorazione) 7.000 euro. Quest’anno però il cantiere principale si è fermato a novembre e prevede un quarto trimestre con debito IVA netto di soli 2.500 euro.

    Come si applica. Con il metodo storico Caio dovrebbe versare 7.000 × 88% = 6.160 euro, una cifra molto superiore al debito atteso. Sceglie il metodo previsionale: 2.500 × 88% = 2.200 euro. Versa 2.200 euro entro il 27 dicembre con codice tributo 6013. Attenzione: se a consuntivo il debito del 4° trimestre fosse superiore a 2.500 euro, la stima si rivelerebbe insufficiente e Caio potrebbe incorrere in sanzioni sulla parte non coperta.

    In pratica

    • Il metodo previsionale conviene quando il periodo corrente è significativamente meno attivo di quello precedente; richiede però una stima prudente per evitare di sottostimare.
    • Se sei incerto sulla stima, il metodo analitico – chiudere la contabilità al 20 dicembre e calcolare il 100% del debito effettivo – è quello più preciso e protegge da errori di valutazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Calcolatore Acconto IVA (metodo storico)
    Metodo storico: l’acconto è pari all’88% del versamento IVA dell’ultimo periodo dell’anno precedente (dicembre per i mensili, 4° trimestre/conguaglio per i trimestrali). Esistono anche il metodo previsionale e quello delle operazioni effettive.
  • Lavori vietati e mansioni a rischio in gravidanza

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Durante la gravidanza e l’allattamento alcune mansioni sono vietate per legge (lavori pesanti, esposizione a sostanze nocive, turni notturni). Il datore è obbligato a modificare le mansioni o, in mancanza, a spostare la lavoratrice a compiti alternativi; se nessuna alternativa è praticabile, scatta l’astensione anticipata retribuita.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 7

    Tabella riepilogativa

    Categorie di lavori vietati o a rischio in gravidanza
    Categoria Esempi
    Agenti fisici Rumore elevato, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, lavoro in ambienti iperbarici
    Agenti chimici Solventi organici, pesticidi, piombo, mercurio, chemioterapici
    Agenti biologici Microrganismi dei gruppi di rischio 2-4 (es. lavoro in laboratorio diagnostico)
    Lavori fisicamente gravosi Sollevamento carichi pesanti, posture mantenute prolungate, lavori in miniera
    Turni notturni Dalle 24:00 alle 06:00; vietati dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino

    L'obbligo di valutazione del rischio

    Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione del rischio specifica per le lavoratrici in gravidanza, post-parto e in allattamento (art. 28, D.Lgs. 81/2008, in combinato con D.Lgs. 151/2001). Se dalla valutazione emergono rischi, il datore deve modificare le condizioni o l’orario di lavoro; se ciò non è possibile, deve adibire la lavoratrice a mansioni alternative equivalenti o inferiori (con conservazione della retribuzione).

    Il divieto di lavoro notturno

    Le lavoratrici in gravidanza non possono essere adibite al lavoro notturno (dalle ore 24 alle 6) dall’accertamento della gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino. Il divieto si estende anche al padre lavoratore notturno, in caso di affidamento esclusivo del figlio. La violazione del divieto è sanzionata penalmente.

    L'astensione anticipata come rimedio finale

    Se il datore non può modificare le mansioni né adibire la lavoratrice a compiti alternativi, o se le condizioni di salute lo richiedono, scatta l’astensione anticipata disciplinata dall’art. 17: la lavoratrice si astiene dal lavoro con l’indennità INPS all’80%, previo provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il rimedio è eccezionale e residuale rispetto all’obbligo prioritario di ricollocazione.

    Casi pratici

    Tizio – magazziniera con sollevamento carichi

    Alessandra lavora come magazziniera e solleva quotidianamente carichi superiori ai 10 kg. Appena comunica la gravidanza, il datore è obbligato a modificare le sue mansioni: viene adibita a compiti di inventario e registrazione, senza oneri aggiuntivi per la lavoratrice.

    Caia – infermiera in reparto con agenti biologici

    Claudia è infermiera in un laboratorio diagnostico dove maneggia agenti biologici di gruppo 3. Il datore valuta che non esistono mansioni alternative sicure: presenta istanza all’ITL per l’astensione anticipata, che viene autorizzata. Claudia percepisce l’indennità INPS dall’inizio dell’astensione.

    Sempronio – turni notturni vietati

    Dopo il parto, il datore di Lucia tenta di reintrodurla ai turni notturni quando il bambino ha 8 mesi. Il divieto dura fino a un anno del bambino: Lucia può rifiutare il turno notturno senza conseguenze disciplinari e il datore è obbligato a organizzarsi diversamente.

    Domande frequenti

    Chi decide se una mansione è a rischio in gravidanza?

    Il datore di lavoro, tramite la valutazione del rischio (spesso con il medico competente aziendale). La lavoratrice può anche richiedere la verifica al proprio medico e, in caso di controversia, all’ITL.

    Il datore può abbassare la retribuzione se cambia le mansioni?

    No. Il passaggio a mansioni equivalenti o inferiori per gravidanza non comporta riduzione della retribuzione: la lavoratrice conserva il trattamento economico della mansione di partenza.

    Il divieto di lavoro notturno vale anche dopo il parto?

    Sì. Il divieto si estende fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Cosa fare se il datore non rispetta il divieto di mansioni a rischio?

    La lavoratrice può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o al proprio rappresentante sindacale. Il datore è soggetto a sanzioni amministrative e penali.

    Il rischio va valutato anche durante l'allattamento?

    Sì. L’obbligo di valutazione del rischio e di adibizione a mansioni alternative si estende al periodo di allattamento, fino a sette mesi dal parto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bonus asilo nido 2026: importi e domanda

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Il bonus asilo nido è un contributo INPS per le rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati, oppure per l’assistenza domiciliare ai bambini con gravi patologie. L’importo dipende dall’ISEE del nucleo familiare; la domanda si presenta all’INPS entro il 31 dicembre dell’anno solare.

    Riferimento normativo

    Normativa INPS – Legge di Bilancio 2020 e aggiornamenti

    Tabella riepilogativa

    Bonus asilo nido 2026 – importi per fascia ISEE (circ. INPS n. 29/2026)
    Fascia ISEE Importo massimo annuo indicativo
    Nati dal 1° gennaio 2024 – ISEE fino a 40.000 € 3.600 € annui (max 11 mensilità)
    Nati prima del 2024 – ISEE fino a 25.000,99 € 3.000 € annui
    Nati prima del 2024 – ISEE da 25.001 € a 40.000 € 2.500 € annui
    ISEE oltre 40.000 € o non presentato 1.500 € annui

    Chi può chiederlo e per quali spese

    Il bonus asilo nido è destinato ai genitori di bambini fino a 36 mesi che frequentano un asilo nido pubblico o privato autorizzato, oppure che non possono frequentarlo a causa di gravi patologie croniche (in questo caso il contributo copre l’assistenza domiciliare). Non è cumulabile con la detrazione IRPEF per le stesse rette nello stesso anno fiscale.

    Gli importi e le fasce ISEE

    L’importo del bonus varia in base all’ISEE del nucleo familiare. Per il 2026 (circolare INPS n. 29/2026) l’importo massimo è di 3.600 euro annui per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 con ISEE fino a 40.000 euro; per i nati prima del 2024 spettano 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000,99 euro e 2.500 euro con ISEE da 25.001 a 40.000 euro. Con ISEE oltre 40.000 euro, o senza ISEE, l’importo è di 1.500 euro. Il contributo è erogato per un massimo di 11 mensilità e non può superare la retta effettivamente pagata.

    Come e quando presentare la domanda

    La domanda si presenta sul portale INPS (con SPID, CIE o CNS), tramite patronato o contact center. Va presentata entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento, allegando: ISEE aggiornato, ricevute delle rette pagate, codice fiscale del bambino e del nido frequentato. I pagamenti avvengono in rate, di norma mensili, direttamente al genitore richiedente.

    Casi pratici

    Tizio – ISEE basso, nido privato autorizzato

    Paolo e Marta hanno un ISEE di 18.000 € e il figlio frequenta un nido privato autorizzato dal Comune. Rientrano nella fascia ISEE più bassa e hanno diritto all’importo massimo previsto dalla circolare INPS 2026. Presentano domanda online con l’ISEE aggiornato entro dicembre.

    Caia – secondo figlio con primogenito under 10

    Silvia ha già un figlio di 7 anni e ha appena iscritto al nido il secondo, nato nel 2024. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 l’importo potenziato di 3.600 euro annui spetta con ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di altri figli: Silvia presenta la domanda per il figlio al nido allegando la documentazione richiesta.

    Sempronio – bambino con patologia cronica

    Il figlio di Andrea non può frequentare il nido per una grave patologia cronica certificata dal pediatra. La famiglia chiede il bonus per l’assistenza domiciliare: la domanda richiede il certificato medico attestante la patologia e la documentazione relativa all’assistente domiciliare.

    Domande frequenti

    Entro quando va presentata la domanda del bonus nido?

    Entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento. Le domande tardive non vengono accettate per l’anno precedente.

    Il bonus asilo nido è compatibile con la detrazione IRPEF?

    No, non è cumulabile con la detrazione IRPEF per le stesse rette nello stesso anno fiscale. Il contribuente dovrà scegliere l’agevolazione più conveniente o utilizzarle su spese diverse.

    Serve l'ISEE per fare domanda?

    Sì, l’ISEE del nucleo familiare è obbligatorio per determinare la fascia di importo. Va aggiornato ogni anno.

    Cosa succede se il nido non è autorizzato?

    Il bonus spetta solo per nidi pubblici o privati autorizzati dalle autorità competenti. Frequentare una struttura non autorizzata esclude il diritto al contributo.

    Il bonus spetta anche per il nido aziendale?

    Sì, se la struttura aziendale è autorizzata come asilo nido ai sensi della normativa regionale. Verificare con il datore e l’INPS.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dimissioni in gravidanza e nel primo anno: la convalida

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Le dimissioni rassegnate durante la gravidanza o nei primi tre anni del bambino (o dell’adozione) richiedono la convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Senza convalida le dimissioni sono inefficaci. La lavoratrice conserva il diritto alla NASpI e al TFR senza decurtazioni.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 55

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni protette: requisiti e diritti
    Elemento Regola
    Periodo tutelato Gravidanza e fino a 3 anni del bambino (o dall’adozione)
    Convalida Obbligatoria presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)
    Conseguenza senza convalida Dimissioni inefficaci (il rapporto prosegue)
    NASpI Spettante anche in caso di dimissioni volontarie in questo periodo
    TFR Spettante integralmente, senza decurtazioni da dimissioni volontarie

    L'obbligo di convalida e perché esiste

    Per tutelare la lavoratrice da pressioni indebite del datore, la legge impone che le dimissioni rassegnate durante la gravidanza o nel primo anno di vita del bambino (esteso a tre anni dalla normativa sull’agevolazione familiare) siano convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La convalida accerta che la decisione sia libera e volontaria. Senza di essa le dimissioni sono inefficaci: il rapporto di lavoro non si interrompe.

    La procedura di convalida

    La lavoratrice (o il lavoratore padre nelle fasi tutelate) si presenta presso lo sportello ITL competente per territorio, oppure davanti a un funzionario sindacale abilitato. L’Ispettorato verifica la volontarietà e, se ricorrono i presupposti, appone la convalida. Il datore viene informato e può procedere con la cessazione del rapporto dalla data concordata.

    NASpI e TFR: i diritti che si conservano

    Una delle ragioni per cui molte lavoratrici scelgono di dimettersi con convalida è che, in questo periodo, le dimissioni danno diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione), a differenza delle dimissioni ordinarie. Il TFR è corrisposto integralmente, senza le trattenute previste per le dimissioni volontarie fuori dal periodo tutelato (ove applicabili dal CCNL).

    Casi pratici

    Tizio – lavoratrice che vuole dimettersi al quinto mese di gravidanza

    Francesca è al quinto mese di gravidanza e ha trovato un’occupazione migliore. Si dimette e poi chiede la convalida all’ITL, che la rilascia verificando la volontarietà. Francesca ha diritto alla NASpI se soddisfa i requisiti contributivi, oltre al TFR integrale.

    Caia – pressione del datore e convalida negata

    Il datore di Roberta le chiede insistentemente di firmare le dimissioni a sei mesi dal parto. Roberta firma ma poi si presenta all’ITL: l’ispettore, rilevando la pressione subita, può non convalidare le dimissioni. Il rapporto di lavoro continua come se le dimissioni non fossero state rassegnate.

    Sempronio – dimissioni senza convalida: cosa succede

    Valentina si dimette a otto mesi dal parto inviando solo la comunicazione al datore, senza presentarsi all’ITL. Le dimissioni sono inefficaci: tecnicamente il rapporto non è cessato. Il datore non può considerarla assente ingiustificata; Valentina deve regolarizzare la situazione con la convalida o rientrare al lavoro.

    Domande frequenti

    Le dimissioni in gravidanza danno diritto alla NASpI?

    Sì, a condizione che siano convalidate dall’ITL e che la lavoratrice abbia i requisiti contributivi per la NASpI.

    Entro quando va chiesta la convalida?

    Non esiste un termine tassativo, ma è opportuno presentarsi all’ITL prima che il datore elabori la cessazione. In caso di dubbi, meglio agire subito dopo le dimissioni scritte.

    Il padre deve convalidare le dimissioni nel primo anno?

    Sì. La tutela della convalida si estende anche al padre lavoratore dipendente durante il periodo di utilizzo del congedo di paternità e nei mesi successivi previsti dalla normativa.

    Cosa si porta all'ITL per la convalida?

    Documento d’identità, lettera di dimissioni, certificato di gravidanza o di nascita del figlio e, se disponibile, il contratto di lavoro. L’ITL può richiedere documentazione aggiuntiva.

    Se non si fa la convalida, le dimissioni sono nulle?

    Non nulle in senso stretto, ma inefficaci: il rapporto di lavoro continua come se le dimissioni non fossero state rassegnate, fino a convalida o revoca.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 35 L. 184/1983: Riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero

    Art. 35 L. 184/1983 – Riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

    2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

    3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

    4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito
    ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

    5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

    6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

  • Ritenute non versate dal sostituto: ravvedimento e sanzioni

    In sintesi

    • Sostituto d’imposta: chi eroga compensi soggetti a ritenuta deve trattenerla, versarla entro il 16 del mese successivo e certificarla con la CU.
    • Omesso versamento: il mancato pagamento delle ritenute trattenute è sanzionato; la regolarizzazione spontanea avviene con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).
    • Frazioni di riduzione: la sanzione si riduce da 1/10 (entro 30 giorni) fino a 1/5 (dopo la constatazione della violazione), secondo il momento del ravvedimento.
    • Interessi legali: oltre alla sanzione ridotta si versano gli interessi calcolati giorno per giorno al tasso legale vigente nell’anno.
    • Modello F24: il ravvedimento si paga con tre distinti codici tributo – ritenuta, sanzione e interessi – nella stessa delega.
    • Sanzioni autonome: mancata consegna della CU al percettore e omessa presentazione del modello 770 comportano sanzioni separate e indipendenti dall’omesso versamento.

    Cosa succede se il sostituto d'imposta non versa le ritenute

    Il sostituto d’imposta – il datore di lavoro, la società, il condominio o chiunque eroghi somme soggette a ritenuta – ha l’obbligo di trattenere l’imposta dal compenso del percettore e di versarla all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha operato la ritenuta. Quando questo versamento non avviene, o avviene in ritardo, si configura l’omesso o tardivo versamento delle ritenute.

    La violazione non è banale: il sostituto ha già ‘incassato’ la ritenuta dal percettore (che ha ricevuto un compenso netto), quindi l’omissione danneggia direttamente l’Erario. La legge prevede sanzioni specifiche, ma consente al sostituto di rimediare spontaneamente attraverso il ravvedimento operoso, uno strumento che permette di pagare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, purché la regolarizzazione avvenga prima che l’ufficio avvii formalmente i controlli.

    Accanto all’obbligo di versare le ritenute, il sostituto deve anche certificare le somme corrisposte con la Certificazione Unica (CU) e riepilogare tutto nel modello 770. La mancata consegna della CU e la mancata presentazione del 770 costituiscono violazioni distinte, con sanzioni proprie che si aggiungono a quelle per l’omesso versamento.

    Frazioni di riduzione nel ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
    Quando ci si ravvede Riduzione della sanzione
    Entro 30 giorni dalla scadenza 1/10 del minimo
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno (o entro 1 anno) 1/8 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo (o entro 2 anni) 1/7 del minimo
    Oltre, fino alla notifica dell'atto 1/6 del minimo
    Dopo la constatazione della violazione (PVC) 1/5 del minimo

    Esempio pratico

    • Alfa Srl ha trattenuto a gennaio 2025 ritenute su compensi professionali per 2.000 euro, con scadenza di versamento il 17 febbraio 2025. Il pagamento avviene il 10 marzo 2025, cioè dopo 20 giorni dalla scadenza: si è ancora entro i 30 giorni, quindi si applica la riduzione a 1/10. La sanzione ordinaria di riferimento è quella prevista per l’omesso versamento; la quota ridotta va calcolata su quel minimo. Alla sanzione si aggiungono gli interessi legali calcolati sui 20 giorni di ritardo al tasso legale vigente per il 2025 (da verificare con il decreto MEF dell’anno). Il pagamento avviene con F24 usando il codice 1040 per la ritenuta, il codice sanzione e il codice interessi dedicati.

    Documenti necessari

    • Modello F24 con codici tributo: ritenuta (es. 1040 lavoro autonomo, 1001 lavoro dipendente), sanzione, interessi
    • Certificazione Unica (CU) da rilasciare al percettore entro il 16 marzo
    • Modello 770 (dichiarazione del sostituto), da presentare telematicamente entro il 31 ottobre
    • Ricevuta dei versamenti F24 dell’anno di riferimento
    • Conteggio giorni di ritardo per il calcolo degli interessi legali giornalieri

    Tizio dimentica il versamento di marzo

    Scenario. Tizio è titolare di uno studio associato e in marzo 2025 corrisponde compensi a un collaboratore esterno, operando la ritenuta del 20%. Per una distrazione, non versa le ritenute entro il 16 aprile 2025 e se ne accorge il 20 maggio 2025.

    Come si applica. Dal 16 aprile al 20 maggio sono trascorsi 34 giorni: siamo oltre i 30 ma entro i 90, quindi la riduzione applicabile è 1/9 del minimo della sanzione. Tizio deve calcolare la sanzione ridotta, gli interessi legali giorno per giorno per i 34 giorni di ritardo al tasso legale vigente, e versare il tutto con F24 usando il codice 1040 per la ritenuta, il codice sanzione e il codice interessi. Poiché si ravvede spontaneamente prima di qualsiasi comunicazione dell’ufficio, beneficia pienamente della riduzione.

    In pratica

    • Contare i giorni dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento effettivo.
    • Usare tre righe F24 distinte: ritenuta omessa, sanzione ridotta (1/9 del minimo), interessi legali giornalieri.
    • Conservare la ricevuta F24 come prova del ravvedimento per eventuali controlli futuri.

    Caio riceve un processo verbale di constatazione

    Scenario. Caio gestisce una piccola impresa e non ha versato ritenute su compensi di lavoro dipendente per alcuni mesi del 2024. A maggio 2025 la Guardia di Finanza effettua una verifica e redige un processo verbale di constatazione (PVC) in cui contesta le omissioni.

    Come si applica. Dopo la consegna del PVC è ancora possibile ravvedersi, ma la riduzione scende a 1/5 del minimo, la meno favorevole tra tutte le frazioni. Caio deve versare la ritenuta omessa, la sanzione ridotta a 1/5 e gli interessi legali maturati dall’originaria scadenza fino al giorno del pagamento. Se non si ravvede, l’ufficio emetterà un atto di recupero con la sanzione piena. Le ritenute su lavoro dipendente si versano con codice tributo 1001.

    In pratica

    • Il ravvedimento dopo PVC è ancora ammesso ma conveniente solo se la sanzione piena ordinaria è significativamente più alta di 1/5 del minimo.
    • Verificare se l’atto è stato già notificato: dopo la notifica il ravvedimento non è più ammesso.
    • Considerare che il 770 non presentato o presentato in modo infedele comporta ulteriori sanzioni autonome.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Riposi per allattamento: le due ore giornaliere

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Nei primi 12 mesi di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a due ore di riposo giornaliero retribuito (o una sola ora se l’orario è inferiore a sei ore). In alternativa può optare per un’uscita anticipata o un ingresso posticipato. Le ore di riposo sono a carico INPS e indennizzate al 100%.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 39

    Tabella riepilogativa

    Riposi per allattamento – sintesi
    Situazione Ore di riposo spettanti
    Orario giornaliero ≥ 6 ore 2 ore di riposo
    Orario giornaliero < 6 ore 1 ora di riposo
    Indennità 100% della retribuzione, a carico INPS
    Durata del diritto Fino al compimento di 12 mesi del bambino
    Chi ne beneficia Di norma la madre; il padre in casi specifici previsti dalla legge

    Il diritto alle ore di riposo

    L’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice madre il diritto a due ore di riposo al giorno durante il primo anno di vita del bambino, se lavora almeno 6 ore al giorno. Se l’orario è inferiore, il riposo scende a una sola ora. Le ore di riposo non sono straordinario: sono pienamente retribuite al 100% e a carico INPS, con anticipo del datore.

    Come si fruiscono i riposi

    Le due ore possono essere fruite in modo flessibile: uscita anticipata di due ore, ingresso posticipato di due ore, oppure un’uscita anticipata e un ritardo all’ingresso di un’ora ciascuno. Le modalità si concordano con il datore. Non possono essere cumulati in giornate libere intere: si tratta di permessi orari giornalieri, non di un monte-ore accumulabile.

    Il padre e i casi in cui subentra

    Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi per allattamento in alternativa alla madre, se la madre non è lavoratrice dipendente, se la madre non se ne avvale, o in caso di morte o grave infermità della madre. La domanda all’INPS deve indicare la condizione che consente la sostituzione.

    Casi pratici

    Tizio – lavoratrice full-time che sceglie uscita anticipata

    Elena lavora 8 ore al giorno. Nel primo anno del figlio chiede all’INPS e al datore di fruire delle 2 ore di riposo come uscita anticipata giornaliera di 2 ore. L’indennità (100% della retribuzione oraria) è corrisposta dall’INPS attraverso il datore.

    Caia – part-time di 5 ore: una sola ora

    Giovanna ha un contratto part-time di 5 ore giornaliere. Poiché non raggiunge le 6 ore, ha diritto a un’ora sola di riposo giornaliero. Sceglie di posticipare l’ingresso di un’ora.

    Sempronio – padre che subentra alla madre

    La moglie di Luca è libera professionista e non ha diritto ai riposi INPS. Luca, dipendente, presenta domanda all’INPS per fruire delle 2 ore di riposo giornaliero al posto della madre, allegando la documentazione sullo status della moglie.

    Domande frequenti

    Le ore di allattamento sono pagate?

    Sì, al 100% della retribuzione, a carico INPS. Il datore anticipa il pagamento e recupera in sede di conguaglio contributivo.

    Fino a quando spettano i riposi per allattamento?

    Fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Si possono cumulare in giornate libere?

    No. I riposi sono permessi orari giornalieri e non possono essere accumulati per ottenere giorni interi di assenza.

    Cosa succede con un part-time di 4 ore?

    Con un orario inferiore a 6 ore spetta un’ora sola di riposo al giorno, retribuita al 100%.

    Il padre può chiedere le ore di allattamento?

    Sì, in alternativa alla madre, se lei non è lavoratrice dipendente, se rinuncia al diritto, o in caso di morte o grave infermità della madre.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Congedo parentale: indennità e mesi spettanti 2026

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Il congedo parentale consente a ciascun genitore di assentarsi dopo il congedo obbligatorio fino al dodicesimo anno del figlio. La riforma ha elevato le quote indennizzate a indennità maggiorata per i mesi usati nei primi anni di vita del bambino; una quota è non trasferibile all’altro genitore. Per i dettagli aggiornati consultare il sito INPS.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 32

    Tabella riepilogativa

    Congedo parentale – schema principale 2026
    Genitore Mesi massimi Entro quale età del figlio Indennità base
    Madre 6 mesi 12 anni (riducibili) 30% della retribuzione
    Padre 6 mesi 12 anni (riducibili) 30% della retribuzione
    Totale coppia 10 mesi (11 se padre usa ≥ 3 mesi)
    Quote a indennità maggiorata Alcuni mesi nei primi anni Entro i 6 anni del figlio Percentuale maggiorata (v. normativa INPS vigente)

    Quanti mesi spettano e a chi

    Ciascun genitore lavoratore dipendente ha diritto a un massimo di 6 mesi di congedo parentale. Il totale familiare è di 10 mesi, che diventano 11 mesi se il padre usa almeno 3 mesi. I mesi possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato (a giorni o ore, secondo il CCNL). Il congedo è fruibile fino al dodicesimo anno di età del figlio.

    L'indennità: quota base e quote maggiorate

    L’indennità base del congedo parentale è pari al 30% della retribuzione, a carico INPS. La riforma degli ultimi anni ha introdotto quote a indennità maggiorata per i periodi usati entro i primi anni di vita del bambino, privilegiando la fruizione precoce. Le percentuali esatte e i limiti di queste quote maggiorate sono aggiornati periodicamente dall’INPS: verificare il sito ufficiale INPS per le condizioni vigenti nel 2026.

    Parte del congedo è non trasferibile all’altro genitore (quota individuale), per incentivare la condivisione della cura.

    Come si chiede il congedo parentale

    La domanda si presenta all’INPS tramite portale telematico, patronato o contact center, con almeno 5 giorni di preavviso per il congedo continuativo (il CCNL può fissare termini diversi). Al datore va inviata comunicazione di pari data. Per la fruizione oraria occorre concordare le modalità con il datore. Il congedo parentale non si può sovrapporre al congedo del co-genitore per lo stesso figlio nello stesso giorno.

    Estensione ai genitori adottivi e affidatari

    Il congedo parentale spetta anche ai genitori adottivi e affidatari. Il periodo di fruizione decorre dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia, con limiti di età adattati al caso specifico; per i minori con disabilità le regole sono più favorevoli.

    Casi pratici

    Tizio – padre che usa 3 mesi per sbloccare l'undicesimo mese totale

    Marco, padre dipendente, decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale nel primo anno del figlio. Questa scelta sblocca per la coppia l’undicesimo mese di congedo complessivo. La moglie usa i suoi 6 mesi; la famiglia usufruisce in totale di 11 mesi di astensione indennizzata.

    Caia – fruizione oraria per rientro graduale

    Laura, al rientro dalla maternità obbligatoria, decide di fruire del congedo parentale a ore: con l’accordo del datore, riduce l’orario di quattro ore al giorno per due mesi. I giorni «consumati» si calcolano in proporzione alle ore di assenza rispetto all’orario contrattuale.

    Sempronio – figlio con disabilità grave

    Roberto ha un figlio con disabilità riconosciuta grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992). In questo caso le regole del congedo parentale sono più favorevoli: il limite di età è elevato e sono previste ulteriori tutele specifiche. Roberto si informa presso il patronato per conoscere le condizioni esatte aggiornate.

    Domande frequenti

    Fino a che età del figlio si può usare il congedo parentale?

    Fino al dodicesimo anno di età del figlio, salvo casi di disabilità per i quali i limiti sono più favorevoli.

    Il congedo parentale si può prendere a ore?

    Sì, se il CCNL lo prevede o se c’è accordo col datore. La durata consumata si calcola in rapporto all’orario lavorativo contrattuale.

    Quanta indennità si percepisce durante il congedo parentale?

    L’indennità base è il 30% della retribuzione. Per i periodi usati nei primi anni del figlio è prevista una quota a indennità maggiorata: verificare le condizioni aggiornate sul sito INPS.

    Il congedo parentale vale per adozioni?

    Sì. I genitori adottivi e affidatari hanno gli stessi diritti; il periodo decorre dall’ingresso del minore in famiglia.

    Si possono usare i mesi di congedo parentale tutti insieme?

    Sì, in modo continuativo, oppure frazionato. La fruizione simultanea da parte di entrambi i genitori per lo stesso figlio non è ammessa nello stesso giorno.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 80 TU Giustizia Tributaria: Deposito di documenti e di memorie

    Art. 80 D.Lgs. 175/2024 – Deposito di documenti e di memorie

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 70, comma 1.

    2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

    3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.