Autore: Andrea Marton

  • Art. 47-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Processo di controllo prudenziale)

    Art. 47-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Processo di controllo prudenziale)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell' impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attività.

    2. 2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative: a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II; b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II; c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis; d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41; e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV; f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.

    3. L'IVASS monitora con adeguati strumenti l'impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare come l'impresa vi abbia posto rimedio.

    4. 4. L'IVASS valuta: a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell'impresa. b) la capacità dell'impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.

    5. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ove appropriato può utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a consentire la valutazione della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. L'IVASS può imporre all'impresa di attuare verifiche o analisi corrispondenti.

    6. L'IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo prudenziale, adotta le misure che ritiene più appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII.

    7. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L'IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l'ambito del processo di controllo prudenziale in funzione della natura, della portata e della complessità delle attività dell'impresa.

    ))

  • Art. 60 CPI – (Durata)

    Art. 60 CPI – (Durata)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

    2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata

  • Art. 39 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 39 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli, 29 e 38, primo comma. (49) 52

  • Art. 1105 Codice della Navigazione – Ammutinamento

    Art. 1105 Codice della Navigazione – Ammutinamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo: 1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante; 2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa. Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

  • Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori

    Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori

    Art. 18 c.c. – Responsabilità degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

  • Art. 159 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 159 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 147 ter TUEL – Articolo 147-ter

    Art. 147 Ter TUEL – Articolo 147-ter

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l’ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L’ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

    2. L’unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

  • SPA – Glossario giuridico

    SPA (Societa per Azioni): principale forma di societa di capitali, in cui il capitale e suddiviso in azioni liberamente trasferibili, i soci (azionisti) rispondono solo nei limiti del conferimento e la societa gode di piena personalita giuridica.

    Significato giuridico

    La SPA e disciplinata dagli artt. 2325 ss. c.c., riformati dal d.lgs. 6/2003. Caratteristiche: autonomia patrimoniale perfetta; responsabilita degli azionisti limitata al conferimento; capitale sociale minimo 50.000 euro; capitale rappresentato da azioni (titoli liberamente trasferibili, possibilita di accesso al mercato dei capitali se quotata); organi obbligatori: assemblea degli azionisti, consiglio di amministrazione (o amministratore unico per societa piccole), collegio sindacale (organo di controllo). Modelli di governance: tradizionale (CdA + Collegio sindacale + revisore esterno), monistico (CdA con comitato di controllo interno), dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza). Costituzione: atto pubblico notarile, iscrizione al Registro delle imprese, formazione integrale del capitale (almeno 25% in denaro al momento della sottoscrizione). Vantaggi: maggiore prestigio, accesso al mercato dei capitali (quotazione), flessibilita di organizzazione e finanziamento. Svantaggi: costi di gestione elevati, complessita amministrativa, obblighi di trasparenza.

    Esempio pratico

    Tizio, imprenditore con attivita consolidata, intende espandersi e attrarre investitori. Trasforma la sua SRL in SPA con capitale 100.000 euro divisi in 10.000 azioni da 10 euro ciascuna. Apre il capitale a nuovi soci tramite aumento di capitale. La SPA puo successivamente quotarsi in Borsa (Borsa Italiana, mercato MTA o Euronext STAR) per raccogliere capitali sui mercati. Adotta modello tradizionale con CdA di 5 membri, collegio sindacale, revisore legale.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla SRL (artt. 2462 ss. c.c.) per: capitale minimo (50.000 vs 10.000), unita di partecipazione (azioni vs quote), maggiore strutturazione organizzativa. Diverge dalla SAPA (Societa in Accomandita per Azioni, artt. 2452 ss. c.c.), che ha soci accomandatari (responsabilita illimitata, amministrazione) e accomandanti (responsabilita limitata). Si distingue dalla societa cooperativa, che persegue scopo mutualistico. La societa europea (SE) opera in piu paesi UE secondo Reg. UE 2157/2001.

    Riferimenti normativi

    • artt. 2325-2451 c.c. – Societa per azioni
    • art. 2327 c.c. – capitale sociale minimo
    • art. 2380 c.c. – modelli di governance
    • d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) – disciplina societa quotate
  • Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle

    Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle

    Art. 23 c.c. – Annullamento e sospensione delle deliberazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

    L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

    Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

    L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa.

  • SRLS – Glossario giuridico

    SRLS (Societa a Responsabilita Limitata Semplificata): variante della SRL caratterizzata da capitale sociale minimo di 1 euro (massimo 9.999 euro), composizione esclusivamente di persone fisiche e adozione obbligatoria di statuto standard ministeriale.

    Significato giuridico

    La SRLS e disciplinata dall’art. 2463-bis c.c., introdotto dal d.l. 1/2012 (cd. Decreto Cresci-Italia) e successive modifiche. Caratteristiche: capitale sociale minimo 1 euro, massimo 9.999,99 euro (interamente versato in denaro al momento della sottoscrizione); soci esclusivamente persone fisiche (non altre societa); statuto standard approvato con decreto MEF/Ministero Sviluppo Economico, non derogabile; esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria per l’atto costitutivo (gratuito); riduzione costi notarili (atto a tariffa fissa). Costituzione: atto pubblico notarile (modello standard), iscrizione al Registro delle imprese. La SRLS si converte automaticamente in SRL ordinaria al superamento del limite di 10.000 euro di capitale. Vantaggi: ridotta barriera all’ingresso, costi contenuti, ideale per startup, giovani imprenditori, attivita con basso fabbisogno di capitale. Svantaggi: limitata personalizzazione dello statuto, capitale di garanzia ridotto verso creditori (limitazione concreta della responsabilita comunque garantita).

    Esempio pratico

    Tizio e Caio, giovani imprenditori, vogliono aprire un’attivita ma hanno solo 2.000 euro di risparmi. Costituiscono SRLS con capitale 2.000 euro (1.000 ciascuno) usando lo statuto standard. Costi: solo onorario notarile (tariffa ridotta), zero imposta di bollo. Avviano l’attivita beneficiando della responsabilita limitata. Se l’attivita cresce e necessitano di capitale superiore a 10.000 euro, possono trasformarsi in SRL ordinaria con relativa procedura.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla SRL ordinaria (artt. 2462-2483 c.c.) per capitale minimo (1 vs 10.000), composizione (solo persone fisiche vs anche giuridiche), statuto (standard vs personalizzabile). Diverge dall’abrogata SRL a capitale ridotto (art. 44 d.l. 83/2012, ora fusa con SRLS). Si distingue dall’impresa individuale, che non gode di responsabilita limitata. La SPA ha capitale minimo elevato (50.000 euro) e organizzazione molto piu strutturata.

    Riferimenti normativi

    • art. 2463-bis c.c. – Societa a responsabilita limitata semplificata
    • d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (Cresci-Italia) – istituzione SRLS
    • dm 23 giugno 2012 n. 138 – statuto standard
    • l. 9 agosto 2013 n. 99 – modifica disciplina SRLS
  • Art. 114 sexies decies T.U.B.: Deroghe

    Art. 114 sexies decies T.U.B.: Deroghe

    Art. 114 sexies decies T.U.B. – Deroghe

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione, in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;

    b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

    2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.

    3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 114-decies.

    4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Avviso di accertamento – Glossario giuridico

    Avviso di accertamento: provvedimento formale dell’Agenzia delle Entrate (o di altri enti impositori) con cui si contesta al contribuente l’esistenza di un maggior imponibile o di una maggiore imposta dovuta, con eventuale applicazione di sanzioni e interessi.

    Significato giuridico

    L’avviso di accertamento e disciplinato dal dpr 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi) e per l’IVA dal dpr 633/1972. Contenuto obbligatorio (art. 42 dpr 600/1973): identificazione del contribuente e dell’ufficio, anno d’imposta, motivazione (analitica delle ragioni di fatto e di diritto, indicazione degli atti su cui si basa), nuovo imponibile e/o maggiore imposta, sanzioni, interessi, termine e modalita di impugnazione, sottoscrizione del titolare o funzionario delegato. Notifica: messo notificatore o posta raccomandata o PEC. Termini di decadenza per la notifica (art. 43 dpr 600/1973): 31 dicembre del 5° anno successivo a quello della dichiarazione (o 7° anno per omessa dichiarazione). Termini estesi per redditi esteri o reati tributari. Effetti: esecutivita trascorsi 60 giorni dalla notifica (avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29 d.l. 78/2010): non occorre piu emissione di ruolo e cartella per la riscossione. Impugnazione: ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Autotutela: l’Ufficio puo annullare o modificare in autotutela l’avviso se illegittimo (artt. 2-quater l. 656/1994).

    Esempio pratico

    L’Agenzia delle Entrate, dopo una verifica fiscale, ritiene che Tizio abbia sotto-dichiarato redditi per 30.000 euro nell’anno 2021. Emette avviso di accertamento per maggiore imposta IRPEF di 10.000 euro + sanzioni 90% + interessi. Tizio riceve la notifica. Entro 60 giorni puo: pagare con riduzione sanzioni; chiedere accertamento con adesione (avviata definizione concordata con riduzione 1/3 sanzioni); presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria; richiedere autotutela se ritiene l’avviso manifestamente illegittimo.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla cartella esattoriale, atto successivo di richiesta del pagamento. Diverge dal processo verbale di constatazione (PVC), atto endoprocedimentale conclusivo dell’attivita ispettiva, non immediatamente impugnabile. Si distingue dall’avviso bonario (controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis dpr 600/1973), invito al pagamento di sanzioni ridotte. Il liquidazione automatizzata e operazione di calcolo dei tributi sulla base della dichiarazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 42 dpr 29 settembre 1973 n. 600 – avviso di accertamento
    • art. 43 dpr 600/1973 – termini di accertamento
    • art. 29 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 – avvisi accertamento esecutivi
    • artt. 2-quater l. 656/1994 – autotutela
    • d.lgs. 218/1997 – accertamento con adesione