Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Permessi per scrutatori e presidenti di seggio: cosa spetta

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Gli scrutatori, i presidenti di seggio e i segretari hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni di servizio elettorale. Il datore non può opporsi. I giorni di seggio (di solito 2-3 giorni tra votazione e spoglio) sono retribuiti e il dipendente ha anche diritto al riposo compensativo.

    Riferimento normativo

    L. 69/1992; L. 53/1990; normativa elettorale

    Tabella riepilogativa

    Permessi elettorali – figure e diritti
    Figura Giorni di permesso Retribuzione Riposo compensativo
    Scrutatore Durata effettiva del seggio (es. 2-3 giorni) Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato al seggio
    Presidente di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato
    Segretario di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato

    Il diritto al permesso retribuito

    La L. 69/1992 (e le leggi elettorali di riferimento) stabilisce che i lavoratori dipendenti nominati scrutatori, presidenti o segretari di seggio hanno diritto a permessi retribuiti per tutti i giorni in cui prestano servizio al seggio. Il datore di lavoro è obbligato a concedere il permesso e non può negarlo né subordinarlo a esigenze produttive.

    Quanti giorni e come si comunica

    La durata dipende dalla consultazione elettorale (di norma 2 giorni di votazione + eventuale giornata di spoglio = 2-3 giorni). Il lavoratore deve comunicare al datore l’avvenuta nomina non appena ricevuta, esibendo il documento di nomina del Comune o del Tribunale. Al rientro consegna il verbale del seggio come giustificativo.

    Il riposo compensativo

    Per ogni giorno feriale lavorativo trascorso al seggio il dipendente ha diritto a un giorno di riposo compensativo retribuito, da fruire entro i termini concordati col datore. I giorni festivi (domeniche) non danno diritto al compensativo aggiuntivo rispetto al normale regime.

    Casi pratici

    Tizio – scrutatore, due giorni di lavoro feriale al seggio

    Tizio presta servizio come scrutatore sabato e domenica. Il sabato è feriale: ha diritto a 1 giorno di riposo compensativo. La domenica è festiva: non genera riposo compensativo aggiuntivo. Entrambi i giorni sono retribuiti.

    Caia – presidente di seggio, datore che si oppone

    Il datore di Caia tenta di negare il permesso per carenza di personale. Non può farlo: il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo; il diniego espone il datore a sanzioni e al risarcimento dei danni.

    Sempronio – seggio in altra città

    Sempronio è nominato scrutatore in un comune diverso da quello di residenza. Il permesso spetta comunque; eventuali spese di viaggio non sono a carico del datore (sono rimborsate dal Comune di nomina secondo le tariffe elettorali).

    Domande frequenti

    Il datore può rifiutare il permesso elettorale?

    No. Il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo: il rifiuto del datore è illegittimo e sanzionabile.

    Bisogna recuperare le ore di assenza?

    No. Le ore di assenza per servizio al seggio sono retribuite e non devono essere recuperate né scalate dalle ferie.

    Il compenso del seggio si cumula con lo stipendio?

    Sì. Il compenso percepito dal Comune per il servizio elettorale (indennità di seggio) si cumula con la normale retribuzione.

    Vale anche per i referendum?

    Sì. La normativa si applica a tutte le consultazioni elettorali e referendarie per cui il lavoratore sia nominato membro di seggio.

    Cosa succede se il seggio si prolunga oltre i giorni previsti?

    Il permesso copre l’intera durata effettiva del servizio; se lo spoglio si prolunga, il dipendente è comunque coperto e il datore non può contestare l’assenza purché il lavoratore esibisca il verbale attestante le ore effettive.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Congedo matrimoniale: durata, retribuzione e come richiederlo

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Il congedo matrimoniale spetta ai lavoratori dipendenti in occasione del matrimonio civile o religioso: la legge prevede un minimo di 15 giorni retribuiti, ma la durata e le condizioni sono disciplinate dai CCNL, che quasi sempre confermano i 15 giorni con retribuzione a carico dell’INPS (Cassa Assegni Familiari). Il congedo va richiesto al datore con adeguato preavviso.

    Riferimento normativo

    R.D.L. 1334/1937; contrattazione collettiva

    Tabella riepilogativa

    Congedo matrimoniale – caratteristiche generali
    Aspetto Regola di base Note CCNL
    Durata minima 15 giorni di calendario Alcuni CCNL estendono a 15 giorni lavorativi
    Retribuzione A carico INPS tramite Cassa AF Alcuni CCNL integrano fino alla retribuzione piena
    Decorrenza Data del matrimonio (civile o religioso) Può partire il giorno prima per prassi
    Documentazione Estratto/certificato di matrimonio entro 60 giorni Da consegnare al datore dopo le nozze
    Applicazione a unioni civili Sì (D.Lgs. 5/2016) Stessa disciplina del matrimonio

    Chi ne ha diritto e per quanto

    Il diritto al congedo matrimoniale spetta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato in occasione del matrimonio civile, religioso con effetti civili, o dell’unione civile (equiparata dal D.Lgs. 5/2016). La durata minima di legge è 15 giorni di calendario (non lavorativi): il CCNL può prevedere una durata superiore o computare i soli giorni lavorativi, con esito spesso più favorevole.

    Chi paga e come

    L’indennità è erogata dall’INPS tramite la Cassa Assegni Familiari: il datore anticipa la somma in busta paga e poi la recupera dall’INPS. L’importo corrisponde alla retribuzione globale di fatto; alcuni CCNL prevedono un’integrazione a carico del datore per raggiungere il 100% della retribuzione ordinaria se l’indennizzo INPS fosse inferiore.

    Come si richiede

    Il lavoratore deve comunicare la data delle nozze al datore di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL (di solito 5-10 giorni prima). Dopo le nozze deve consegnare il certificato di matrimonio entro il termine fissato dal contratto (generalmente 60 giorni). Il congedo non può essere negato né posticipato per esigenze aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – matrimonio di sabato

    Tizio si sposa sabato: i 15 giorni decorrono dal giorno delle nozze includendo domeniche e festivi. Il CCNL di Tizio (Commercio) computa 15 giorni di calendario, quindi rientra al lavoro il sabato successivo dopo due settimane.

    Caia – unione civile

    Caia contrae un’unione civile: per effetto del D.Lgs. 5/2016 ha diritto allo stesso congedo matrimoniale del matrimonio, stesso importo, stessa procedura.

    Sempronio – datore che tenta di posticipare

    Il datore di Sempronio chiede di spostare il congedo per impegni aziendali. Non può farlo: il congedo decorre dalla data del matrimonio e non è posticipabile per esigenze produttive.

    Domande frequenti

    Il congedo matrimoniale vale anche per le unioni civili?

    Sì. Il D.Lgs. 5/2016 ha esteso il congedo matrimoniale alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, con identica disciplina.

    I 15 giorni sono lavorativi o di calendario?

    Per legge sono giorni di calendario (inclusi sabato, domenica e festivi). Il CCNL può prevedere 15 giorni lavorativi, risultato spesso più favorevole.

    Il congedo matrimoniale si accumula con le ferie?

    No, sono istituti distinti. Il lavoratore può tuttavia aggiungere ferie al congedo matrimoniale per prolungare il periodo di assenza, previo accordo col datore.

    Cosa succede se il matrimonio viene annullato?

    Se l’annullamento avviene dopo la fruizione del congedo, il lavoratore mantiene il diritto alle somme già percepite; non vi è obbligo di restituzione.

    Il lavoratore in prova ha diritto al congedo matrimoniale?

    In linea di principio sì, poiché la legge non esclude esplicitamente il periodo di prova. È opportuno verificare le previsioni del CCNL applicato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Congedo straordinario biennale per assistenza familiare: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Il lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave può fruire di un congedo straordinario fino a 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, indennizzato dall’INPS con la retribuzione convenzionale (pari all’ultima retribuzione, entro un massimale annuo). Il congedo può essere frazionato e deve essere richiesto con congruo preavviso.

    Riferimento normativo

    Art. 42, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità)

    Tabella riepilogativa

    Congedo straordinario biennale – quadro normativo
    Caratteristica Regola
    Base normativa Art. 42 D.Lgs. 151/2001
    Durata massima 2 anni nell’intera vita lavorativa (non per singolo familiare)
    Indennizzo Pari all’ultima retribuzione; soggetto a massimale INPS annuo rivalutato
    Contribuzione figurativa Sì, per tutta la durata
    Ordine di priorità Coniuge/convivente > genitore > figlio > fratello/sorella > parente/affine entro 3°
    Frazionabilità Sì, in periodi anche non continuativi
    Destinatario assistito Familiare con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 co. 3)

    Chi ha diritto al congedo e in quale ordine

    Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della L. 104/1992. La legge stabilisce un ordine di priorità: coniuge o convivente, poi genitori, poi figli, poi fratelli/sorelle, infine altri parenti o affini entro il 3° grado. Il familiare di grado superiore deve essere impossibilitato a prestare assistenza perché deceduto, disabile grave, lontano o per altra causa grave.

    Durata, indennizzo e contribuzione

    La durata massima è di 2 anni complessivi nell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. Il limite si consuma anche se il congedo viene fruito in più periodi e per persone diverse.

    Durante il congedo l’INPS eroga un’indennità pari all’ultima retribuzione, entro un massimale annuo rivalutato: per il 2026 il tetto complessivo è di 57.837 euro (Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, +1,4% di rivalutazione ISTAT), di cui 43.380 euro di indennità massima e 14.460 euro di contribuzione figurativa massima (per gli anni successivi va riverificato sul sito INPS). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici; non fa però maturare ferie né TFR (la quota di tredicesima è già inclusa nel calcolo dell’indennità sulle voci fisse e continuative, non si tratta quindi di un rateo aggiuntivo).

    Come si richiede

    Il lavoratore deve presentare domanda all’INPS (via portale o patronato) allegando il verbale di disabilità grave del familiare e la documentazione relativa all’ordine di priorità. Deve poi comunicare al datore di lavoro – con il preavviso stabilito dal CCNL o, in mancanza, con congruo anticipo – le date di inizio e fine del periodo di congedo. Il datore non può rifiutare il congedo ma può concordare la modulazione delle date.

    Casi pratici

    Tizio – fratello disabile, genitori ancora in vita

    Tizio vorrebbe fruire del congedo biennale per assistere il fratello con disabilità grave, ma i genitori sono in buona salute e vivono nella stessa città. Poiché i genitori non sono impossibilitati, Tizio non ha ancora diritto al congedo: devono prima risultare impossibilitati per causa grave.

    Caia – coniuge disabile, secondo anno di congedo

    Caia ha già fruito di 12 mesi di congedo straordinario. Può richiedere altri 12 mesi (per un totale di 2 anni nell’arco della vita lavorativa). Superati i 24 mesi cumulativi, il congedo straordinario è esaurito per sempre.

    Sempronio – frazionamento in periodi brevi

    Sempronio assiste il padre disabile grave e preferisce fruire del congedo in blocchi di una settimana nei momenti di picco assistenziale. La legge consente il frazionamento; ogni periodo scalerà dal monte dei 2 anni disponibili.

    Domande frequenti

    Il limite di 2 anni vale per ogni familiare assistito o in totale?

    In totale nell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di familiari per cui si è fruito del congedo.

    L'indennizzo è uguale allo stipendio pieno?

    L’indennizzo è pari all’ultima retribuzione, ma soggetto a un massimale annuo stabilito dall’INPS (rivalutato ogni anno). Chi ha retribuzioni elevate potrebbe ricevere meno dello stipendio effettivo.

    Il congedo straordinario si cumula con i permessi L. 104?

    Sì. Sono istituti distinti: durante il congedo straordinario non si maturano i permessi L. 104 mensili, ma i due istituti possono alternarsi.

    Si accumula anzianità durante il congedo?

    Sì. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici; non fa invece maturare ferie né TFR.

    Un lavoratore autonomo può fruirne?

    No. Il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 è riservato ai soli lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS hanno un istituto diverso e meno esteso.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Imposta di bollo su conto titoli e prodotti finanziari: guida 2026

    In sintesi

    • Bollo applicato dalla banca: per i prodotti finanziari detenuti tramite intermediari italiani (banche, SIM, SGR), l’imposta di bollo viene applicata direttamente dall’intermediario: il risparmiatore non deve indicarla nella dichiarazione dei redditi.
    • Prodotti esteri senza intermediario italiano: chi detiene prodotti finanziari all’estero senza un intermediario residente deve compilare il Quadro RW (Modello Redditi) o il Quadro W (730) e versare l’IVAFE.
    • IVAFE 0,20%: l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) è pari allo 0,20% per i prodotti finanziari diversi da conti correnti e libretti di risparmio.
    • Misura fissa per i conti correnti esteri: per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’IVAFE è dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportata a quota e periodo di possesso.
    • Cripto-attività: l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute è calcolata nella stessa misura prevista per l’imposta di bollo, pari al 2 per mille.

    Come funziona l'imposta di bollo sui prodotti finanziari

    Ogni anno, chi possiede un conto titoli, un dossier titoli o altri prodotti finanziari si vede addebitare dalla banca o dall’intermediario una somma a titolo di imposta di bollo. Si tratta di un prelievo che lo Stato applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti. La buona notizia per la maggior parte dei risparmiatori è che quando si tratta di prodotti italiani gestiti da una banca o da un intermediario residente in Italia, non è necessario fare nulla in dichiarazione: l’imposta viene trattenuta e versata direttamente dall’intermediario.

    Il quadro si complica se si detengono prodotti finanziari all’estero senza passare per un intermediario italiano. In questo caso il risparmiatore deve dichiarare queste attività e versare in proprio l’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero). Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello Redditi PF 2026 e per il Modello 730/2026 disciplinano questo adempimento nel Quadro RW (Redditi) e nel Quadro W (730).

    Anche chi detiene cripto-attività deve tenere conto di una misura analoga: le istruzioni AdE precisano che l’imposta sul valore delle cripto-attività si applica ‘nella medesima misura (prevista per l’imposta di bollo) del 2 per mille’. Questo significa che il legislatore ha allineato il trattamento delle cripto-attività a quello dei prodotti finanziari tradizionali, almeno sotto il profilo patrimoniale.

    In sintesi: per i prodotti italiani gestiti da un intermediario residente non devi fare nulla in dichiarazione. Per i prodotti esteri senza intermediario italiano, compili il Quadro RW o W e calcoli l’IVAFE. Per le cripto-attività, segui le regole specifiche del Quadro RW (Modello Redditi) o W (730).

    Imposta di bollo / IVAFE: misura e obbligo dichiarativo
    Tipo di prodotto Misura Chi versa Dichiarazione
    Conto titoli / dossier italiano (banca residente) Imposta di bollo (misura stabilita dalla legge) Intermediario italiano Non serve: già versata dall'intermediario
    Prodotti finanziari esteri (non c/c) senza intermediario IT IVAFE 0,20% (0,40% se paesi a fiscalità privilegiata) Il contribuente tramite F24 Quadro RW (Redditi) o Quadro W (730)
    Conti correnti e libretti di risparmio esteri IVAFE fissa 34,20 euro (rapportata a quota e periodo) Il contribuente tramite F24 Quadro RW (Redditi) o Quadro W (730)
    Cripto-attività 2 per mille (stessa misura del bollo) Il contribuente tramite F24 (codice 1727) Quadro RW (Redditi) o Quadro W (730)

    Esempio pratico

    • Tizio ha un conto titoli presso una banca italiana e un conto di investimento presso un intermediario estero non residente in Italia. Per il conto titoli italiano, la banca addebita direttamente l’imposta di bollo: Tizio non deve fare nulla in dichiarazione. Per il conto estero, invece, Tizio deve compilare il Quadro RW del Modello Redditi PF 2026 (o il Quadro W del 730, se usa quel modello), indicare il valore del conto al 31 dicembre 2025 e calcolare l’IVAFE. Se il prodotto non è un conto corrente ma un portafoglio titoli, l’IVAFE è pari allo 0,20% del valore. Se invece fosse detenuto in un paese a fiscalità privilegiata, l’aliquota salirebbe allo 0,40%.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o rendiconto annuale del conto titoli o dossier (rilasciato dalla banca o intermediario italiano)
    • Documentazione del valore al 31 dicembre 2025 dei prodotti finanziari detenuti all’estero
    • Estratto conto del conto corrente estero con valore medio di giacenza
    • Documentazione attestante il Paese estero in cui i prodotti sono detenuti
    • Eventuale documentazione di imposta patrimoniale pagata all’estero (per il calcolo del credito d’imposta)

    Prodotti finanziari detenuti tramite banca italiana: nessun adempimento

    Scenario. Caio ha un conto corrente e un dossier titoli presso la sua banca italiana. Ogni anno la banca gli addebita una somma come imposta di bollo sul dossier. Caio si chiede se deve dichiarare qualcosa.

    Come si applica. Quando i prodotti finanziari o patrimoniali sono affidati in gestione o in amministrazione a intermediari residenti in Italia, e i flussi finanziari e i redditi derivanti sono stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi, il titolare non deve compilare il Quadro RW o W. L’imposta di bollo viene applicata e versata direttamente dalla banca. Caio non deve inserire nulla in dichiarazione per questi prodotti, fatta salva l’eventuale dichiarazione dei redditi prodotti (dividendi, interessi, plusvalenze) se soggetti a ritenuta d’acconto.

    In pratica

    • Se la banca italiana gestisce il dossier titoli, l’imposta di bollo è applicata e versata dall’intermediario.
    • Non occorre compilare il Quadro RW o W per i prodotti affidati a intermediari italiani.
    • Controlla l’estratto conto per verificare l’addebito annuale dell’imposta di bollo.

    Prodotti finanziari detenuti all'estero: IVAFE da calcolare e versare

    Scenario. Sempronia detiene un portafoglio di ETF presso un broker estero, senza alcun intermediario italiano che intervenga nella gestione. Il valore del portafoglio al 31 dicembre 2025 era di 50.000 euro. Deve dichiarare qualcosa?

    Come si applica. Sì. Sempronia deve compilare il Quadro RW del Modello Redditi PF 2026 (o il Quadro W del 730 se quel modello è utilizzabile). Il portafoglio estero va indicato con il valore iniziale e finale del periodo, la quota di possesso e il Paese di detenzione. L’IVAFE è pari allo 0,20% del valore al 31 dicembre 2025, salvo che il broker sia in un paese a fiscalità privilegiata, nel qual caso si applica lo 0,40%. L’imposta va versata con modello F24 (codice tributo 4043) entro i termini dell’IRPEF. Se Sempronia ha pagato un’imposta patrimoniale analoga all’estero, può detrarre quella somma fino a concorrenza dell’IVAFE dovuta.

    In pratica

    • Compilare il Quadro RW (Redditi) o W (730) con i dati dei prodotti finanziari esteri.
    • Calcolare l’IVAFE: 0,20% del valore finale (0,40% se il paese è a fiscalità privilegiata).
    • Versare l’IVAFE con F24 entro i termini dell’IRPEF (codice tributo 4043).
    • Se si è pagata un’imposta patrimoniale all’estero, portarla in detrazione fino a concorrenza.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Permessi L. 104: cosa può controllare il datore di lavoro

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    I permessi L. 104 (3 giorni al mese o 2 ore al giorno) sono retribuiti e coperti da INPS. Il datore può verificare che l’assenza sia effettivamente correlata all’assistenza, ma non può esigere un rendiconto orario analitico. Il lavoratore non è tenuto a dimostrare dove ha trascorso ogni momento, purché l’assistenza al familiare disabile sia concreta e riconducibile a quel giorno.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992; art. 33 e 34 L. 104/1992

    Tabella riepilogativa

    Permessi L. 104 – caratteristiche principali
    Aspetto Regola
    Permessi mensili 3 giorni interi per assistenza al familiare disabile grave (o frazionabili in ore secondo CCNL)
    Permessi giornalieri 2 ore al giorno per il lavoratore disabile grave (1 ora se orario < 6 h)
    Retribuzione A carico INPS; il datore anticipa e poi recupera
    Chi ne fruisce Il lavoratore disabile oppure chi assiste un familiare (coniuge, convivente, parenti/affini entro 2°)
    Controlli datore Può verificare la correlazione assistenziale, non può schedare ogni spostamento
    Abuso: conseguenze Licenziamento per giusta causa (confermato da Cass. n. 9217/2016 e successive)

    Quando spettano i permessi L. 104

    I permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 spettano al lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave (certificata dall’ASL/INPS) in via continuativa ed esclusiva. La fruizione è di 3 giorni al mese, estendibili ai parenti entro il 3° grado se il coniuge o il genitore è impossibilitato. I giorni non si riducono in caso di lavoro a tempo parziale orizzontale.

    Il permesso può essere frazionato in ore se il CCNL lo prevede; in mancanza si usano giorni interi.

    Cosa può controllare il datore

    Il datore ha il diritto di accertare che l’assenza sia funzionalmente connessa all’assistenza: può richiedere la documentazione INPS, verificare la coincidenza dei giorni con esigenze assistenziali concretamente attestate, e – attraverso investigatori privati – accertare che il lavoratore non svolga attività incompatibili con lo scopo del permesso.

    Non può invece richiedere un resoconto minuto per minuto degli spostamenti né negare il permesso per mere esigenze produttive.

    Abuso del permesso: rischio licenziamento

    La Cassazione (es. Cass. n. 9217/2016, n. 4984/2014) ha stabilito che l’utilizzo del permesso per scopi estranei all’assistenza – come vacanze, commissioni personali, o attività lavorativa autonoma – integra una grave violazione degli obblighi contrattuali e giustifica il licenziamento per giusta causa, con obbligo di restituire le somme percepite dall’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – permesso e visita medica

    Tizio usa un giorno di permesso L. 104 per accompagnare il padre disabile a una visita specialistica e poi, nelle ore rimanenti, sbriga commissioni familiari. Il permesso è legittimo: l’assistenza è concreta e il resto della giornata non è sottoposto a obbligo di rendiconto.

    Caia – permesso in giorno di gita personale

    Caia fruisce di un giorno di permesso L. 104 ma trascorre la giornata in una locality turistica senza alcun contatto con la madre disabile. Un investigatore incaricato dal datore documenta la situazione: il licenziamento per giusta causa è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

    Sempronio – richiesta del datore di rendiconto orario

    Il datore di Sempronio chiede di compilare ogni mese un modulo con orari e attività assistenziali svolte. La richiesta è illegittima: Sempronio può limitarsi a indicare i giorni di assenza e la documentazione INPS della disabilità del familiare.

    Domande frequenti

    I 3 giorni L. 104 si accumulano se non usati?

    No. I 3 giorni mensili non si trasferiscono al mese successivo: vanno fruiti nel mese di riferimento, salvo diversa previsione del CCNL.

    Il datore può rifiutare i permessi L. 104?

    No, il rifiuto è illegittimo. Il datore può al più organizzare la turnazione, ma non può negare il diritto né subordinarlo a esigenze produttive.

    I permessi L. 104 valgono come giorni lavorativi ai fini del TFR e delle ferie?

    Sì. I giorni di permesso L. 104 sono equiparati a giorni lavorativi ai fini del computo di TFR, ferie, anzianità e mensilità aggiuntive.

    Due fratelli possono usare i permessi per lo stesso genitore?

    Dal 2019 (L. 160/2019) è possibile che due familiari fruiscano alternativamente dei permessi per la stessa persona disabile nello stesso mese, purché non nello stesso giorno.

    Il permesso L. 104 si applica anche ai lavoratori part-time?

    Sì. I 3 giorni mensili spettano per intero anche ai lavoratori a tempo parziale orizzontale; per il part-time verticale si ragguagliano alle settimane di lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Permessi 104 per assistere un familiare non convivente: si può?

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Sì: la legge 104/1992 non richiede la convivenza con il familiare disabile grave per beneficiare dei tre giorni mensili. Occorre però dimostrare l’assistenza continuativa ed esclusiva. L’INPS può verificare l’effettivo svolgimento dell’assistenza anche a domicilio del disabile.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992, art. 33; Circ. INPS n. 32/2006

    Tabella riepilogativa

    Permessi 104 per familiare non convivente – requisiti
    Requisito Regola
    Convivenza Non richiesta dalla legge per i permessi mensili
    Disabilità dell’assistito Grave, art. 3 comma 3, L. 104/92 – verbale INPS
    Assistenza Deve essere continuativa ed esclusiva (o prevalente)
    Un solo referente Di norma un solo lavoratore può fruire dei permessi per lo stesso disabile nello stesso mese
    Verifica INPS Possibile controllo sull’effettività dell’assistenza
    Distanza geografica Non è causa di diniego, ma può essere valutata in sede di controllo

    Il requisito della continuità nell'assistenza

    La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno chiarito che la legge 104/1992 non esige la convivenza: ciò che conta è che l’assistenza al familiare disabile grave sia continuativa e prevalente. Il lavoratore deve effettivamente recarsi dal familiare e prestare assistenza; non è sufficiente un supporto occasionale o saltuario.

    Il referente unico dell'assistenza

    Di norma, per uno stesso disabile, soltanto un lavoratore alla volta può fruire dei permessi mensili. È possibile che due familiari si alternino nel corso dell’anno (es. uno per i primi sei mesi, l’altro per i successivi), ma non contemporaneamente nello stesso mese, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa (es. genitori di figlio disabile minore).

    Come dimostrare l'assistenza all'INPS

    In sede di domanda e in caso di verifica, l’INPS può richiedere elementi che dimostrino l’effettività dell’assistenza: dichiarazioni sostitutive, documentazione medica relativa alle cure prestate, ricevute di trasporto, testimonianze o relazioni di servizi sociali. La distanza tra la residenza del lavoratore e quella del familiare assistito non è di per sé preclusiva, ma può essere considerata in sede di valutazione.

    Casi pratici

    Tizio – assiste la madre che vive in un'altra città

    Tizio abita a Milano ma la madre disabile grave vive a Napoli. Fa domanda all’INPS dichiarando che ogni mese si reca dalla madre nei giorni di permesso. L’INPS può verificare: Tizio dovrà conservare biglietti di viaggio o altri riscontri dell’assistenza effettiva.

    Caia – vuole condividere i permessi col fratello

    Caia e suo fratello vorrebbero entrambi beneficiare dei permessi nello stesso mese per assistere il padre disabile. Di norma non è possibile: solo uno dei due può fruirne per mese. Possono però alternarsi nei mesi dell’anno.

    Sempronio – convivente subentra al fratello come referente

    Finora il fratello di Sempronio era il referente dei permessi 104 per la nonna. Se il fratello rinuncia e Sempronio subentra, questi deve presentare nuova domanda INPS, dichiarando di essere l’unico referente e attestando la continuità dell’assistenza.

    Domande frequenti

    Posso usare i permessi 104 se non convivo con il familiare?

    Sì. La legge non richiede la convivenza: è sufficiente che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva (o prevalente).

    Quante persone possono usare i permessi 104 per lo stesso disabile?

    Di norma una sola persona alla volta nello stesso mese. Due familiari possono però alternarsi nei diversi mesi dell’anno.

    L'INPS può controllare se assisto davvero il familiare?

    Sì. L’INPS e l’ispettorato possono verificare l’effettività dell’assistenza. È opportuno conservare documentazione (biglietti, ricevute mediche, ecc.).

    Cosa succede se l'INPS revoca l'autorizzazione?

    In caso di revoca, i permessi già fruiti possono essere recuperati dall’INPS e dal datore; nei casi gravi di uso fraudolento possono scattare sanzioni disciplinari fino al licenziamento.

    I permessi 104 cambiano se il familiare cambia residenza?

    No, la residenza del familiare non incide sul diritto in sé. Occorre però aggiornare la domanda INPS se cambia il beneficiario o le modalità di assistenza.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Imposta sostitutiva su mutui e finanziamenti

    In sintesi

    • L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/1973, si applica su opzione ai finanziamenti a medio-lungo termine erogati da banche.
    • Sostituisce imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative in un’unica aliquota ridotta.
    • Si applica sull’importo erogato; l’aliquota ordinaria è ridotta, quella per i mutui prima casa è ulteriormente agevolata.
    • La banca trattiene e versa l’imposta, che compare nel piano finanziario del mutuo come voce di spesa iniziale.
    • Per i finanziamenti che non optano per il regime sostitutivo si applicano le ordinarie imposte d’atto, di norma più onerose.
    • La durata minima del finanziamento per l’accesso al regime sostitutivo è superiore a 18 mesi.

    Che cos'è l'imposta sostitutiva sui finanziamenti

    Quando si accende un mutuo o si ottiene un finanziamento bancario a medio-lungo termine, il contratto genera di regola una serie di imposte d’atto: imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, tasse sulle concessioni governative. Per semplificare e ridurre il carico fiscale su questo tipo di operazioni, il DPR 601/1973 ha introdotto un regime opzionale noto come imposta sostitutiva: un’unica imposta calcolata sull’importo erogato che sostituisce tutte le voci ordinarie in un colpo solo.

    Il regime sostitutivo si rivolge ai finanziamenti a medio-lungo termine, cioè quelli con durata contrattuale superiore a 18 mesi, erogati da banche. L’opzione viene esercitata al momento della stipula del contratto; se la banca e il cliente non optano per questo regime, si torna alle imposte ordinarie, che nella pratica risultano più costose per operazioni di importo rilevante.

    Per il mutuatario, l’imposta sostitutiva è invisibile come operazione contabile: non riceve alcun avviso fiscale separato, poiché è la banca a trattenerla al momento dell’erogazione e a versarla all’Erario. Compare però nel dettaglio delle spese del mutuo, voce che vale la pena leggere con attenzione prima della firma.

    Regime sostitutivo vs imposte ordinarie: confronto schematico
    Voce Regime sostitutivo (DPR 601/1973) Imposte ordinarie d'atto
    Imposta di registro Sostituita dall'imposta sostitutiva Applicata in misura ordinaria
    Imposta di bollo Sostituita dall'imposta sostitutiva Applicata in misura ordinaria
    Imposte ipotecarie e catastali Sostituite dall'imposta sostitutiva Applicate in misura ordinaria
    Tasse concessioni governative Sostituite dall'imposta sostitutiva Applicate in misura ordinaria
    Aliquota applicata Ridotta (ordinaria) o agevolata (prima casa) Somma delle aliquote per ciascuna imposta d'atto
    Chi versa Banca (per conto del cliente) Il contraente o il notaio per le imposte d'atto

    Esempio pratico

    • Tizio ottiene dalla propria banca un mutuo ipotecario della durata di venti anni per acquistare la prima abitazione. La banca esercita l’opzione per il regime sostitutivo: al momento dell’erogazione trattiene l’imposta sostitutiva calcolata sull’importo del finanziamento applicando l’aliquota agevolata prevista per la prima casa, e la versa all’Erario. Nel piano finanziario consegnato a Tizio, questa voce appare tra i costi iniziali del mutuo. Se Tizio avesse acquistato un secondo immobile, la banca avrebbe applicato l’aliquota ordinaria, più alta di quella agevolata.

    Documenti necessari

    • Contratto di mutuo o finanziamento, dove compare la clausola di opzione per il regime sostitutivo e l’importo dell’imposta applicata
    • Piano di ammortamento e foglio informativo della banca, con dettaglio delle spese inclusa l’imposta sostitutiva
    • Documento di sintesi del finanziamento, obbligatoriamente consegnato prima della firma
    • ESIS (European Standardised Information Sheet) per i mutui ipotecari ai consumatori, che riepiloga costi e condizioni
    • Ricevuta di svincolo o nota di iscrizione ipotecaria, utile per verificare che l’imposta sia stata correttamente assolta

    Caso 1: mutuo prima casa con aliquota agevolata

    Scenario. Caio stipula un mutuo ipotecario ventennale per acquistare la propria prima abitazione principale. La banca gli prospetta il regime sostitutivo e gli illustra che, ricorrendo le condizioni prima casa, si applica l’aliquota agevolata sull’importo erogato.

    Come si applica. Il regime sostitutivo risulta conveniente rispetto alle imposte ordinarie d’atto perché concentra il carico fiscale in un’unica aliquota ridotta. L’agevolazione prima casa abbassa ulteriormente questa misura. Caio non dovrà preoccuparsi di versare nulla direttamente: la banca detrarrà l’imposta al momento del bonifico di erogazione e la riverserà all’Erario. L’importo complessivo sarà indicato nel contratto di mutuo e nel piano finanziario allegato.

    In pratica

    • Verifica nel foglio informativo che la banca abbia correttamente indicato l’applicazione dell’aliquota agevolata prima casa.
    • Conserva tutta la documentazione contrattuale: serve per eventuali deduzioni o detrazioni collegate al mutuo prima casa.
    • Se hai dubbi sull’aliquota applicata, chiedi una conferma scritta alla banca prima della firma.

    Caso 2: finanziamento a medio-lungo termine per un'impresa

    Scenario. Alfa Srl ottiene dalla propria banca un finanziamento della durata di tre anni per l’acquisto di macchinari. Il contratto supera la soglia dei 18 mesi, quindi la banca può proporre il regime sostitutivo in alternativa alle imposte ordinarie d’atto.

    Come si applica. Per Alfa Srl la scelta tra regime sostitutivo e imposte ordinarie ha un impatto diretto sul costo dell’operazione. In via generale, per finanziamenti di importo rilevante il regime sostitutivo è preferibile perché l’aliquota unica ridotta risulta inferiore alla somma delle imposte ordinarie che si applicerebbero al contratto. Tuttavia, non ricorrendo le condizioni prima casa, si applica l’aliquota ordinaria (non quella agevolata). Vale la pena che l’ufficio amministrativo di Alfa Srl confronti i costi delle due opzioni con il supporto della banca o di un consulente fiscale prima di procedere.

    In pratica

    • Chiedi alla banca un prospetto comparativo tra regime sostitutivo e imposte ordinarie per l’importo specifico del finanziamento.
    • Considera che l’aliquota agevolata prima casa non si applica ai finanziamenti aziendali per scopi diversi dall’abitativo.
    • Registra l’imposta sostitutiva correttamente nella contabilità aziendale come costo accessorio del finanziamento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 56 TU Giustizia Tributaria: Capacità di stare in giudizio

    Art. 56 D.Lgs. 175/2024 – Capacità di stare in giudizio

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

    2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

    3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

    4. La regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento.

  • I 3 giorni di permesso 104 al mese: come funzionano

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    I tre giorni mensili di permesso retribuito ex L. 104/1992 spettano al lavoratore disabile grave e a chi assiste un familiare in tale condizione. Si chiedono all’INPS con apposita domanda telematica. Non si cumulano di mese in mese e sono coperti da contribuzione figurativa.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992, art. 33, comma 3

    Tabella riepilogativa

    I 3 giorni di permesso 104: caratteristiche principali
    Caratteristica Regola
    Quantum 3 giorni per mese di calendario
    Alternativa oraria 2 ore/giorno (1 ora se orario < 6 h)
    Retribuzione Sì, a carico INPS con contribuzione figurativa
    Cumulabilità No: i giorni non utilizzati non si trasferiscono al mese successivo
    Frazionabilità A giornata intera o a ore, a scelta del lavoratore
    Autorizzazione Domanda telematica INPS preventiva obbligatoria

    Modalità di fruizione: giorni o ore

    Il lavoratore può scegliere di usare i tre giorni mensili come giornate intere oppure come ore giornaliere: due ore al giorno per chi ha un orario pari o superiore a sei ore, un’ora al giorno per chi lavora meno di sei ore. La scelta tra giornate e ore non è permanente: può variare di mese in mese, comunicandolo all’INPS e al datore.

    Preavviso e comunicazione al datore

    La legge non impone un termine di preavviso rigido, ma il CCNL o il regolamento aziendale possono richiedere una comunicazione preventiva (di norma 24-48 ore). Il datore è tenuto ad accordare il permesso; può chiedere di spostare la data solo per eccezionali esigenze produttive e comunque entro lo stesso mese, senza che il giorno vada perduto.

    Cosa non si può fare con i permessi 104

    I permessi 104 devono essere utilizzati per finalità di assistenza o cura connesse alla disabilità. Non possono essere usati per altre esigenze personali. L’INPS e l’ispettorato del lavoro possono verificare il corretto utilizzo; l’uso improprio può comportare il licenziamento per giusta causa.

    Casi pratici

    Tizio – sceglie i permessi a ore per uscire prima dall'ufficio

    Tizio lavora 8 ore al giorno e assiste la madre con handicap grave. Preferisce fruire dei permessi come due ore giornaliere per i primi 10 giorni del mese, così da uscire prima e accompagnare la madre alle visite mediche. Comunica la scelta all’INPS e al datore a inizio mese.

    Caia – dimentica di usare 2 giorni a fine mese

    A Caia rimangono inutilizzati 2 giorni di permesso 104 a fine ottobre. Quei giorni non si trasferiscono a novembre: scadono senza possibilità di recupero. Caia dovrà pianificare meglio la fruizione nel mese successivo.

    Sempronio – datore vorrebbe spostare il permesso a data successiva

    Sempronio chiede il permesso per mercoledì, ma il datore lo vuole rimandare alla settimana dopo per un impegno aziendale urgente. Può farlo, purché il permesso sia garantito entro lo stesso mese di calendario. Non può però farlo scadere.

    Domande frequenti

    I 3 giorni di permesso 104 si sommano ai giorni non usati del mese prima?

    No. I tre giorni mensili scadono a fine mese se non utilizzati e non si trasferiscono al mese successivo.

    Posso usare i permessi 104 per appuntamenti non medici?

    I permessi devono essere correlati all’assistenza del disabile. Usi impropri possono portare a contestazioni disciplinari fino al licenziamento.

    Il datore può rifiutare i permessi 104?

    No. Una volta ottenuta l’autorizzazione INPS il diritto è opponibile al datore, che può solo chiedere un ragionevole preavviso o, in casi eccezionali, spostare la data entro lo stesso mese.

    I permessi 104 sono compatibili con il part-time?

    Sì. Anche i lavoratori a tempo parziale hanno diritto ai tre giorni mensili (o alla misura oraria alternativa), proporzionata all’orario effettivo.

    Il periodo di permesso 104 incide sulla maturazione delle ferie?

    No. I giorni di permesso 104, essendo retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, non interrompono la maturazione delle ferie.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contributi INPS forfettari: la riduzione del 35%

    In sintesi

    • Chi può chiederla: i titolari di partita IVA in regime forfettario iscritti alla gestione artigiani o alla gestione commercianti INPS.
    • Quanto si risparmia: la riduzione è del 35% sull’intera contribuzione, sia sulla quota fissa (sul minimale) sia sulla quota percentuale sul reddito eccedente.
    • Come si chiede: con domanda telematica sul portale INPS; di norma entro il 28 febbraio per chi è già in attività.
    • Attenzione alla pensione: la riduzione abbassa anche l’accredito contributivo ai fini previdenziali, in proporzione.
    • Non è la deduzione: questa riduzione riguarda l’importo da versare, non la deduzione fiscale dei contributi già pagati.

    Che cos'è la riduzione del 35% e a chi spetta

    Il regime forfettario permette di semplificare molti adempimenti fiscali, ma non elimina l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Se svolgi un’attività artigiana o commerciale – e sei quindi iscritto alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS – puoi però chiedere una riduzione del 35% sull’intera contribuzione dovuta.

    Questa agevolazione è pensata per ridurre il peso fisso dei contributi nelle fasi iniziali o nei periodi in cui il reddito è contenuto. Non va confusa con un’altra agevolazione più nota: la deduzione dei contributi versati, che abbassa il reddito imponibile ai fini IRPEF (ma nel forfettario l’IRPEF non si applica sullo stesso reddito, quindi il meccanismo è diverso).

    La riduzione si applica a tutto ciò che devi versare all’INPS: sia la quota fissa che paghi quattro volte l’anno sul cosiddetto minimale di reddito, sia la quota percentuale calcolata sul reddito effettivo che supera quel minimale. Il risparmio è quindi immediato e reale, ma porta con sé una conseguenza da considerare con attenzione: l’accredito contributivo ai fini della pensione si riduce nella stessa proporzione.

    Come funziona la contribuzione in gestione artigiani/commercianti con riduzione
    Voce Senza riduzione Con riduzione 35%
    Quota fissa sul minimale Aliquota di norma circa il 24% (commercianti leggermente più alta) Ridotta del 35%
    Quota sul reddito eccedente il minimale Stessa aliquota di norma circa il 24% Ridotta del 35%
    Accredito previdenziale Pieno, calcolato sui contributi versati Proporzionalmente ridotto
    Scadenza domanda (già in attività) Di norma entro il 28 febbraio

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Tizio è un artigiano in regime forfettario. Secondo la circolare INPS dell’anno in corso, la quota fissa trimestrale a suo carico è di una certa somma (verifica nell’area personale INPS o nella circolare annuale). Con la riduzione del 35%, quella somma si abbassa in proporzione. Allo stesso modo, se il reddito di Tizio supera il minimale e genera una quota percentuale aggiuntiva, anche quella viene ridotta del 35%. Il risparmio annuo complessivo dipende dal reddito effettivo: più è alto il reddito, maggiore è la quota sul reddito eccedente e quindi anche il risparmio assoluto dalla riduzione. I valori precisi dei minimali e delle aliquote sono indicati ogni anno nella circolare INPS – sempre meglio consultarla o affidarsi a un professionista per il calcolo esatto.

    Documenti necessari

    • Circolare INPS annuale con aliquote e minimali aggiornati
    • Modello di domanda telematica sul portale INPS (Cassetto previdenziale artigiani/commercianti)
    • Partita IVA e documentazione del regime forfettario (comunicazione all’Agenzia delle Entrate)
    • Estratto conto contributivo INPS per verificare gli accrediti

    Tizio: artigiano forfettario che chiede la riduzione in tempo

    Scenario. Tizio gestisce una piccola officina di riparazione bici. Ha aperto la partita IVA in regime forfettario due anni fa ed è iscritto alla gestione artigiani INPS. Non ha mai chiesto la riduzione del 35%.

    Come si applica. Tizio può presentare domanda telematica sul portale INPS entro il 28 febbraio dell’anno in corso. Una volta accettata la domanda, la riduzione si applica alle rate di quell’anno – sia alle quattro rate fisse sul minimale sia alla quota sul reddito eccedente. Tizio deve però tenere a mente che i contributi accreditati ai fini pensionistici saranno proporzionalmente inferiori: con il 35% di riduzione, anche l’anzianità contributiva si forma più lentamente in termini di importo versato.

    In pratica

    • Presentare la domanda telematica sul portale INPS entro il 28 febbraio per applicarla alle rate dell’anno.
    • Controllare nell’estratto conto INPS che la riduzione sia stata correttamente applicata.
    • Valutare con un professionista l’impatto sul futuro importo della pensione prima di scegliere.

    Caio: commerciante forfettario che valuta se conviene

    Scenario. Caio ha un piccolo e-commerce e si chiede se la riduzione del 35% sia sempre conveniente oppure se in certi casi è meglio versare i contributi per intero.

    Come si applica. La riduzione abbassa il costo immediato ma riduce anche i contributi accreditati sulla posizione previdenziale. Chi è ancora lontano dalla pensione e ha un reddito contenuto potrebbe preferire risparmiare oggi. Chi invece si avvicina all’età pensionabile o ha già pochi anni di contributi potrebbe preferire versare la cifra piena per rafforzare la propria posizione. Non esiste una risposta valida per tutti: la scelta dipende dall’età, dalla storia contributiva e dagli obiettivi previdenziali di ciascuno.

    In pratica

    • Scaricare l’estratto conto INPS per capire quanti anni di contributi si hanno già.
    • Chiedere una simulazione della pensione stimata con e senza riduzione prima di decidere.
    • Ricordare che la domanda va rinnovata: non si applica automaticamente ogni anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Ferie e malattia che si sovrappongono: cosa succede

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Se il lavoratore si ammala durante le ferie, la malattia sopravvenuta sospende il godimento delle ferie: i giorni di malattia non si scalano dal monte ferie. Occorre comunicare tempestivamente al datore e all’INPS. Se le ferie iniziano mentre il lavoratore è già in malattia, le ferie non decorrono.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e malattia: le due ipotesi principali
    Situazione Effetto
    Malattia insorta durante le ferie Le ferie si sospendono; i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie
    Ferie che iniziano durante la malattia Le ferie non decorrono; il lavoratore resta in malattia
    Malattia breve (1-2 giorni) Dipende dal CCNL: alcuni non consentono la sospensione per malattie brevissime
    Comunicazione Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore e inviare il certificato medico
    Recupero giorni sospesi I giorni di ferie sospese si recuperano in data da concordare con il datore

    La malattia sopravvenuta durante le ferie

    La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 18678/2009) ha stabilito che la malattia sopravvenuta durante le ferie ne sospende il godimento, perché il diritto al riposo è incompatibile con lo stato patologico. I giorni in cui il lavoratore è malato non vengono computati come ferie e dovranno essere recuperati. Questo vale anche se le ferie erano state fissate dal datore (ferie collettive).

    Come si comunica la malattia in ferie

    Il lavoratore deve:

    • contattare un medico e ottenere il certificato di malattia da trasmettere telematicamente all’INPS (il medico lo fa direttamente);
    • comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’insorgere della malattia, rispettando il preavviso previsto dal CCNL;
    • rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali (anche durante le ferie, poiché la malattia è soggetta a controllo).

    Il recupero delle ferie sospese

    I giorni di ferie non goduti per malattia sopravvenuta devono essere recuperati in una data successiva da concordare con il datore, nei termini previsti dal CCNL (entro l’anno o entro i 18 mesi). Alcuni CCNL escludono la sospensione per malattie di breve durata (ad es. meno di tre giorni): occorre verificare il contratto applicato.

    Casi pratici

    Tizio – si ammala al quinto giorno di ferie

    Tizio è in ferie da cinque giorni quando inizia a stare male. Chiama il medico, ottiene il certificato e lo comunica al datore. I giorni successivi di malattia non vengono scalati dal monte ferie: dovrà recuperarli entro i termini previsti dal suo CCNL.

    Caia – ferie collettive aziendali, Caia è già in malattia all'inizio

    L’azienda di Caia entra in ferie collettive il 1° agosto, ma Caia è in malattia dal 28 luglio. Per lei le ferie collettive non decorrono fino a guarigione: dovrà recuperare i giorni sovrapposti alla malattia in un periodo successivo.

    Sempronio – CCNL esclude sospensione per malattie di 1-2 giorni

    Sempronio si sente male per 2 giorni durante le ferie. Il suo CCNL esclude la sospensione delle ferie per malattie inferiori a 3 giorni: in questo caso quei 2 giorni vengono conteggiati come ferie e non come malattia.

    Domande frequenti

    Se mi ammalo in ferie perdo i giorni di vacanza?

    No. La malattia sopravvenuta durante le ferie le sospende: i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e potranno essere recuperati.

    Devo rispettare le fasce di reperibilità anche in ferie?

    Sì. Le fasce di reperibilità per le visite fiscali si applicano anche durante il periodo feriale, una volta che il lavoratore è in malattia.

    Posso iniziare le ferie se sono ancora malato?

    No. Le ferie non decorrono finché dura lo stato di malattia: il lavoratore resta in malattia fino a guarigione, poi fruirà delle ferie.

    Tutti i CCNL sospendono le ferie in caso di malattia?

    La regola generale è la sospensione, ma alcuni CCNL prevedono eccezioni per malattie di brevissima durata (1-2 giorni). Occorre verificare il contratto applicato.

    Cosa succede se il medico non mi rilascia il certificato?

    Senza certificato medico trasmesso telematicamente non si attiva la tutela per malattia. È essenziale ottenere subito la certificazione e comunicarla al datore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie imposte dal datore di lavoro: può farlo?

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Sì: il datore può fissare unilateralmente il periodo feriale, tenendo conto delle esigenze del lavoratore e degli interessi aziendali. Non può però imporre ferie durante la malattia o in altri periodi di sospensione tutelati. Il lavoratore deve comunque ricevere almeno due settimane consecutive su sua richiesta.

    Tabella riepilogativa

    Ferie imposte dal datore: limiti e regole
    Aspetto Regola
    Potere del datore Può fissare il periodo feriale unilateralmente
    Contemperamento interessi Deve tener conto delle esigenze del lavoratore
    2 settimane consecutive Il lavoratore può richiederle; il datore le deve garantire
    Preavviso Varia in base al CCNL (di norma almeno 2-4 settimane)
    Durante la malattia Le ferie non possono essere imposte (la malattia prevale)
    Ferie collettive Il datore può chiudere l’azienda e imporre il periodo a tutti

    Il potere del datore di fissare le ferie

    L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro il potere di stabilire il periodo di godimento delle ferie, tenendo conto sia delle esigenze aziendali sia degli interessi del lavoratore. Non è quindi necessario il consenso del dipendente: il datore può comunicare unilateralmente le date feriali, anche collettivamente per l’intera azienda.

    Il CCNL di norma disciplina il preavviso minimo con cui le ferie vanno comunicate e le modalità di pianificazione.

    I limiti al potere datoriale

    Il potere del datore incontra alcuni limiti:

    • Deve garantire al lavoratore che lo richieda almeno due settimane consecutive di ferie;
    • Non può imporre ferie durante la malattia: il lavoratore già assente per malattia non può essere messo contemporaneamente in ferie;
    • Non può usare le ferie come sanzione disciplinare o in modo discriminatorio;
    • Deve rispettare il preavviso previsto dal CCNL.

    Le ferie collettive

    La chiusura feriale aziendale (ferie collettive) è una forma legittima di fissazione unilaterale del periodo. Il lavoratore privo di ferie sufficienti a coprire il periodo di chiusura può essere messo in aspettativa non retribuita o concordare un anticipo di ferie future, secondo le previsioni del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – datore comunica ferie con una settimana di preavviso, CCNL ne richiede due

    Il CCNL di Tizio prevede un preavviso minimo di due settimane per la comunicazione delle ferie. Il datore gliene dà solo una: Tizio può contestare la tempistica come irregolare, ma di norma il rimedio è il risarcimento del danno eventuale, non il rifiuto delle ferie.

    Caia – in malattia durante le ferie collettive aziendali

    Caia si ammala due giorni prima dell’inizio delle ferie collettive. La malattia sospende le ferie: i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e Caia potrà fruirne in seguito.

    Sempronio – vuole due settimane consecutive, il datore le spezza

    Sempronio chiede esplicitamente due settimane consecutive in luglio. Il datore non può negare questo diritto: la legge garantisce al lavoratore almeno due settimane consecutive su sua richiesta.

    Domande frequenti

    Il datore può obbligarmi a prendere le ferie quando vuole?

    Sì, può fissare il periodo feriale unilateralmente, ma deve rispettare il preavviso del CCNL e contemperare le esigenze del lavoratore.

    Ho diritto a ferie consecutive?

    Sì. Su richiesta del lavoratore il datore deve garantire almeno due settimane consecutive di ferie.

    Cosa succede se mi ammalo durante le ferie imposte?

    La malattia sopravvenuta sospende le ferie. I giorni di malattia non vengono computati come ferie e il lavoratore ha diritto a recuperarli.

    Il datore può costringermi a prendere le ferie come misura di cassa integrazione?

    No. La cassa integrazione guadagni e le ferie sono istituti distinti. Le ferie non possono sostituire la CIGO/CIGS quando ne ricorrono i presupposti.

    Posso rifiutare le ferie imposte con preavviso insufficiente?

    In linea generale il lavoratore non può semplicemente non presentarsi. Può però contestare l’irregolarità e chiedere un risarcimento del danno eventuale causato dal preavviso insufficiente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.