Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Trasferimento d’azienda: i diritti del lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua automaticamente con il cessionario; l’anzianità e tutti i diritti maturati si conservano. Cedente e cessionario rispondono solidalmente dei crediti maturati prima del trasferimento. Il lavoratore non deve prestare consenso al trasferimento.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Effetti del trasferimento d’azienda sul rapporto di lavoro
    Aspetto Regola (art. 2112 c.c.)
    Continuazione del rapporto Automatica con il cessionario; non è richiesto il consenso del lavoratore
    Anzianità di servizio Si conserva integralmente
    TFR maturato Segue il lavoratore; il cessionario subentra nella posizione del cedente
    Responsabilità per crediti pregressi Solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati prima del trasferimento
    Trattamento economico e normativo Si conservano i diritti derivanti dal CCNL in vigore fino a scadenza o rinnovo

    La continuazione automatica del rapporto

    L’art. 2112 c.c. stabilisce che in caso di trasferimento d’azienda (o di ramo di essa) il rapporto di lavoro continua con il cessionario senza necessità di alcun accordo o consenso del lavoratore. L’azienda viene ceduta «con i suoi rapporti», quindi anche con quelli di lavoro. Il lavoratore non può opporsi al trasferimento e non può pretendere che il cedente mantenga il rapporto, salvo esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 2112, comma 4, c.c. in presenza di una modifica sostanziale delle condizioni.

    La responsabilità solidale cedente-cessionario

    Per i crediti del lavoratore maturati prima della data del trasferimento (retribuzioni arretrate, TFR maturato, ferie non godute, premi) cedente e cessionario rispondono in solido. Ciò significa che il lavoratore può richiedere il pagamento a entrambi; il cedente non si libera automaticamente dell’obbligazione per il solo fatto di aver ceduto l’azienda. La solidarietà può essere limitata dall’accordo sindacale ex art. 2112, comma 2, c.c.

    Conservazione del CCNL e delle condizioni normative

    Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi in vigore alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza o sostituzione con un nuovo CCNL. Non può dunque procedere a una riduzione unilaterale dei trattamenti. Le RSA/RSU trasferite mantengono la propria rappresentatività; il cessionario ha obblighi informativi verso i sindacati.

    Casi pratici

    Tizio – azienda acquistata da un nuovo proprietario

    La società di Tizio viene acquisita da un’altra impresa. Tizio non deve firmare alcun nuovo contratto: il rapporto continua con il nuovo datore, la sua anzianità di 8 anni rimane e il TFR maturato segue automaticamente. Se il vecchio datore aveva retribuzioni arretrate, Tizio può chiederne il pagamento sia al cedente sia al cessionario.

    Caia – trasferimento con cambio di CCNL

    Il cessionario applica un CCNL diverso da quello del cedente. Caia mantiene comunque i trattamenti del vecchio CCNL fino alla sua scadenza; dopo, il nuovo CCNL si applica, ma non può ridurre le condizioni economiche acquisite salvo accordo sindacale.

    Sempronio – crediti di retribuzione non pagati prima del trasferimento

    Al momento del trasferimento Sempronio vantava 3 mesi di stipendio non pagati dal cedente. Può rivendicarli sia verso il cedente sia verso il cessionario, che rispondono solidalmente.

    Domande frequenti

    Devo firmare un nuovo contratto di lavoro dopo il trasferimento d'azienda?

    No. Il contratto di lavoro continua automaticamente con il cessionario; non è richiesta alcuna firma. Eventuali richieste di firma di nuovo contratto non sono necessarie ai fini della continuità del rapporto.

    Il mio anzianità riparte da zero con il nuovo datore?

    No. L’art. 2112 c.c. garantisce la conservazione integrale dell’anzianità maturata con il cedente.

    Il TFR viene liquidato al momento del trasferimento?

    No. Salvo diverso accordo, il TFR maturato non viene liquidato al trasferimento ma rimane nella «posizione» del lavoratore e sarà pagato alla cessazione del rapporto.

    Posso rifiutarmi di essere trasferito al cessionario?

    Non in quanto tale: il trasferimento avviene automaticamente per legge. Il lavoratore può però dimettersi per giusta causa se il trasferimento comporta una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro.

    Il cessionario può licenziarmi subito dopo il trasferimento?

    Non per il solo fatto del trasferimento: l’art. 2112 c.c. tutela la continuità del rapporto. Il licenziamento dopo il trasferimento deve rispettare le ordinarie regole (giusta causa, giustificato motivo) e non può motivarsi con il trasferimento stesso.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS): a chi si applica

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Il FIS è un fondo residuale che copre i datori non rientranti nella CIGO/CIGS e privi di un fondo di solidarietà bilaterale: in pratica quasi tutti i settori non industriali con almeno un dipendente. Eroga assegno di integrazione salariale (AIS) pari all’80% della retribuzione persa fino al massimale INPS.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 148/2015, artt. 26-40

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche del FIS (D.Lgs. 148/2015)
    Aspetto Dettaglio
    Datori beneficiari Tutti i settori non coperti da CIGO/CIGS né da fondi bilaterali, con almeno 1 dipendente
    Prestazione Assegno di integrazione salariale (AIS): 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS
    Durata (datori 1-5 dip.) Fino a 13 settimane nel biennio mobile
    Durata (datori ≥ 6 dip.) Fino a 26 settimane nel biennio mobile
    Contribuzione Aliquota a carico del datore (con parziale compartecipazione del lavoratore); varia per dimensione

    Chi rientra nel FIS

    Il FIS è il fondo residuale del sistema degli ammortizzatori sociali: vi rientrano i datori di lavoro non coperti dalla CIGO o dalla CIGS e non aderenti a fondi di solidarietà bilaterali (come quello del commercio, del credito, delle assicurazioni). Ciò include ad esempio commercio al dettaglio di piccole dimensioni, agenzie, servizi professionali, piccola ristorazione. A partire dalla riforma del 2022 (D.L. 4/2022) il campo è stato esteso: anche i datori con un solo dipendente accedono al FIS.

    L'assegno di integrazione salariale

    L’assegno di integrazione salariale (AIS) è pari all’80% della retribuzione globale persa nelle ore sospese o ridotte, fino al massimale INPS aggiornato annualmente. Il trattamento è erogato dall’INPS direttamente al lavoratore (pagamento diretto) oppure anticipato dal datore con successivo conguaglio. La procedura prevede l’accordo o l’esame congiunto sindacale per la causale di crisi, mentre per la causale ordinaria è sufficiente la comunicazione preventiva.

    Differenze rispetto alla CIGO e contribuzione FIS

    A differenza della CIGO (riservata al settore industriale) il FIS non ha categorie merceologiche specifiche: è il fondo di chiusura del sistema. I datori versano una contribuzione obbligatoria al FIS proporzionale alla dimensione aziendale. Il lavoratore in AIS beneficia di contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici. La durata massima è inferiore alla CIGS ma il meccanismo di calcolo dell’integrazione è identico.

    Casi pratici

    Tizio – dipendente di un'agenzia immobiliare in crisi

    L’agenzia immobiliare di Tizio (4 dipendenti) attraversa una crisi di fatturato. Non rientra nella CIGO (è un’impresa commerciale). Il datore attiva il FIS per 8 settimane: Tizio riceve l’AIS pari all’80% delle ore sospese.

    Caia – piccola libreria, 1 dipendente

    La libreria di Caia ha un solo dipendente. Dopo la riforma 2022 anche questo datore accede al FIS: può attivare l’AIS per un massimo di 13 settimane nel biennio mobile.

    Sempronio – studio professionale con 8 dipendenti

    Sempronio lavora in uno studio di consulenza con 8 dipendenti. Rientra nel FIS (non in fondi bilaterali specifici) e può beneficiare dell’AIS fino a 26 settimane nel biennio mobile.

    Domande frequenti

    Il FIS si attiva automaticamente?

    No. È il datore che deve presentare domanda all’INPS, dopo aver espletato la procedura sindacale prevista (comunicazione preventiva o accordo a seconda della causale e della dimensione aziendale).

    Anche i lavoratori con contratto a tempo determinato accedono al FIS?

    Sì, purché il contratto sia in corso al momento della sospensione e il rapporto sia attivo. Lavoratori con contratto già scaduto non rientrano nella tutela.

    Il FIS copre anche le assenze per malattia?

    No. Il FIS copre sospensioni e riduzioni dell’orario per cause aziendali (crisi, riorganizzazione); le assenze per malattia sono gestite dall’INPS con l’indennità di malattia.

    Cosa succede se il datore non ha versato i contributi al FIS?

    L’INPS può comunque erogare le prestazioni al lavoratore, ma agisce in via amministrativa per il recupero dei contributi omessi dal datore, che risponde anche delle sanzioni.

    Il FIS e la CIGS si possono usare in sequenza?

    Dipende dalla dimensione aziendale: le imprese con almeno 15 dipendenti possono accedere anche alla CIGS. Sotto tale soglia il FIS è l’unico strumento residuale; si possono però sommare più periodi distinti entro i limiti di durata.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Cassa integrazione CIGO e CIGS: cosa cambia per il dipendente

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    La cassa integrazione ordinaria (CIGO) copre sospensioni per eventi transitori o situazioni temporanee di mercato; la cassa straordinaria (CIGS) si attiva per ristrutturazione, crisi aziendale o solidarietà. L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione persa, fino a un massimale INPS. Il periodo non è lavorato ma è coperto da contribuzione figurativa.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 148/2015

    Tabella riepilogativa

    CIGO vs CIGS: principali differenze
    Aspetto CIGO CIGS
    Causali Situazioni aziendali non imputabili al datore o ai lavoratori; eventi temporanei di mercato Riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà
    Datori ammessi Imprese industriali e alcune categorie artigiane Imprese con almeno 15 dipendenti in media nel semestre precedente
    Durata massima 13 settimane continuative, prorogabile fino a 52 settimane nel biennio mobile 24 mesi nel quinquennio mobile (36 per solidarietà)
    Importo 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS
    Procedura Comunicazione preventiva alle RSA/RSU; esame congiunto su richiesta Accordo sindacale o esame congiunto obbligatorio (7 giorni)

    L'importo dell'integrazione salariale

    Durante la cassa integrazione il lavoratore percepisce un’integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che avrebbe percepito nelle ore non lavorate. Questa integrazione è soggetta a un massimale INPS unico, aggiornato ogni anno: per il 2026 è pari a 1.423,69 euro lordi mensili (1.340,56 euro netti); per le sospensioni per intemperie stagionali nell’edilizia e nel settore lapideo sale a 1.708,44 euro lordi (circ. INPS n. 4/2026). Per le retribuzioni più alte, quindi, l’integrazione effettiva può risultare ben inferiore all’80% contrattuale. Sul trattamento si applica la normale tassazione IRPEF ed è assoggettato a contribuzione.

    La contribuzione figurativa e gli effetti sul TFR

    Le ore di cassa integrazione sono coperte da contribuzione figurativa: valgono ai fini pensionistici come se il lavoratore avesse lavorato. Tuttavia, il TFR matura solo sulla retribuzione effettivamente percepita (compresa l’integrazione INPS), non sull’intera retribuzione contrattuale perduta, salvo diversa previsione del CCNL. L’anzianità di servizio non è interrotta.

    Obblighi del datore e informazione sindacale

    Prima di richiedere la CIGO il datore deve informare le rappresentanze sindacali (RSA/RSU o sindacati comparativamente più rappresentativi); queste possono richiedere un esame congiunto entro 3 giorni. Per la CIGS è richiesto un accordo sindacale oppure l’esame congiunto (non oltre 7 giorni) in sede ministeriale o regionale. L’accordo e i relativi verbali sono allegati alla domanda all’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – sospensione per calo ordini (CIGO)

    La fabbrica di Tizio ha un calo ordini improvviso. Il datore attiva la CIGO per 4 settimane con riduzione dell’orario al 50%. Tizio percepisce lo stipendio normale per le ore lavorate più l’integrazione INPS per le ore sospese, fino al massimale.

    Caia – ristrutturazione aziendale (CIGS)

    L’azienda di Caia avvia un programma di ristrutturazione: viene attivata la CIGS per 12 mesi con contratto di solidarietà. Caia riduce l’orario del 30% e percepisce l’integrazione INPS per le ore ridotte.

    Sempronio – maturazione TFR durante la CIGS

    Sempronio è in CIGS per 18 mesi. Il TFR matura sulla retribuzione effettivamente percepita (stipendio ridotto + integrazione INPS), non sull’intera retribuzione contrattuale; il CCNL potrebbe però prevedere una base di computo più favorevole.

    Domande frequenti

    Durante la cassa integrazione matura il TFR?

    Sì, ma su base ridotta: matura sulla retribuzione effettivamente percepita (paga contrattuale per le ore lavorate più integrazione INPS per quelle sospese), salvo CCNL più favorevoli.

    La cassa integrazione interrompe l'anzianità di servizio?

    No. L’anzianità di servizio non viene interrotta dalla cassa integrazione, né ordinaria né straordinaria.

    Il datore può licenziarmi durante la cassa integrazione?

    Durante la fruizione della CIG il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è sospeso; il divieto vige per la durata dell’integrazione salariale autorizzata.

    Cosa succede se supero i limiti di durata della CIGO?

    Raggiunto il limite massimo (52 settimane nel biennio mobile per la CIGO) il datore non può rinnovarla; deve eventualmente passare alla CIGS o adottare altri strumenti (FIS, accordi sindacali).

    L'integrazione salariale CIGO è tassata?

    Sì. L’integrazione salariale è assimilata a reddito da lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Registrare un contratto di affitto: come si fa (RLI)

    In sintesi

    • 30 giorni dalla decorrenza del contratto per registrarlo all’Agenzia delle Entrate
    • Si usa il modello RLI in via telematica (o allo sportello per chi non può farlo online)
    • L’obbligo di registrazione ricade sul locatore, ma entrambe le parti ne rispondono
    • Al momento della registrazione si sceglie tra regime ordinario (con imposta di registro) e cedolare secca
    • Con la cedolare secca non si paga né l’imposta di registro né quella di bollo
    • Ogni variazione del contratto (proroga, risoluzione, cessione) va comunicata sempre con l’RLI

    Cos'è la registrazione e perché è obbligatoria

    Quando si firma un contratto di affitto, la legge impone di depositarlo presso l’Agenzia delle Entrate: questa operazione si chiama registrazione. Serve a rendere il contratto opponibile a terzi e a liquidare le imposte dovute. Senza registrazione il contratto è valido tra le parti, ma espone entrambe a sanzioni.

    Il termine è di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto (cioè dal giorno in cui inizia l’affitto, non necessariamente dalla firma). Per i contratti stipulati all’estero il termine è di 60 giorni. L’obbligo formale ricade sul locatore (il proprietario), ma anche il conduttore (l’inquilino) è solidalmente responsabile se la registrazione non avviene.

    Lo strumento principale è il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili), che si invia in via telematica tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un intermediario abilitato (commercialista, CAF). Chi non dispone di accesso telematico può presentarlo allo sportello di qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. Con lo stesso modello si comunicano anche le variazioni successive: proroga, risoluzione anticipata, cessione del contratto.

    Prima di inviare l’RLI occorre scegliere il regime fiscale: si può optare per il regime ordinario, che prevede il pagamento dell’imposta di registro (2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro), oppure per la cedolare secca, che sostituisce integralmente l’IRPEF, le addizionali, l’imposta di registro e quella di bollo. La scelta incide sia sull’importo delle imposte sia sulle obbligazioni contrattuali, quindi conviene valutarla prima di firmare.

    Registrazione contratto di affitto: quadro riepilogativo
    Aspetto Regime ordinario Cedolare secca
    Termine registrazione 30 giorni dalla decorrenza 30 giorni dalla decorrenza
    Modello da usare RLI telematico RLI telematico (con opzione)
    Imposta di registro 2% canone annuo (min 67 €) Non dovuta
    Imposta di bollo Dovuta Non dovuta
    Variazioni (proroga/risoluzione) RLI + imposta fissa 67 € RLI + imposta fissa 67 €

    Esempio pratico

    • Tizio firma un contratto di affitto con Caio il 1° giugno 2026, con decorrenza dallo stesso giorno. Ha tempo fino al 1° luglio 2026 per registrare il contratto tramite il modello RLI. Se sceglie il regime ordinario e il canone annuo è 9.600 euro (800 euro al mese), l’imposta di registro sarà 192 euro (2% di 9.600), superiore al minimo di 67 euro: i due la ripartiscono per metà, 96 euro ciascuno. Se invece Tizio opta per la cedolare secca al momento della registrazione, l’imposta di registro non è dovuta da nessuno dei due.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione firmato da entrambe le parti
    • Documento d’identità del locatore
    • Codice fiscale di locatore e conduttore
    • Dati catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno)
    • Ricevuta di pagamento dell’imposta di registro (regime ordinario)
    • Eventuale documentazione per cedolare secca (comunicazione al conduttore)

    Tizio affitta casa e sceglie il regime ordinario

    Scenario. Tizio è proprietario di un appartamento e lo affitta a Caio con un canone mensile di 700 euro. Non vuole optare per la cedolare secca perché ha altre situazioni fiscali che lo rendono conveniente restare nel regime ordinario.

    Come si applica. Tizio deve inviare il modello RLI entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto. Il canone annuo è 8.400 euro, quindi l’imposta di registro è 168 euro (2% di 8.400), ben sopra il minimo di 67 euro. Di norma Tizio e Caio si ripartiscono l’importo al 50%: 84 euro ciascuno. Tizio deve ricordarsi di versare anche la quota relativa alle annualità successive (o scegliere l’unica soluzione con sconto). In più dovrà pagare l’imposta di bollo sui fogli del contratto.

    In pratica

    • Invia l’RLI entro 30 giorni dalla data di inizio affitto
    • Versa 168 euro di imposta di registro (84 euro a testa con Caio)
    • Ricordati le annualità successive: l’imposta va versata ogni anno o in unica soluzione anticipata con sconto

    Caio opta per la cedolare secca

    Scenario. Caio ha un monolocale che affitta a un inquilino con canone mensile di 500 euro. Preferisce la cedolare secca per semplificare la gestione e ridurre il carico fiscale complessivo.

    Come si applica. Al momento della registrazione con il modello RLI, Caio indica l’opzione per la cedolare secca. Da quel momento non deve pagare né l’imposta di registro né quella di bollo per tutta la durata del contratto. Non può però aumentare unilateralmente il canone durante il periodo di opzione. Anche le variazioni successive (proroga, risoluzione) si comunicano con l’RLI, e in quel caso è dovuta l’imposta fissa di 67 euro.

    In pratica

    • Scegli la cedolare secca nell’RLI: niente registro, niente bollo
    • Comunica per iscritto la scelta all’inquilino prima o contestualmente alla registrazione
    • Per proroga o risoluzione usa comunque l’RLI e paga l’imposta fissa di 67 euro

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Come è tassato il TFR: la tassazione separata

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Il TFR non confluisce nel reddito ordinario: è soggetto a tassazione separata con un’aliquota determinata sulla media dei redditi degli ultimi cinque anni. Il datore applica una ritenuta provvisoria; l’Agenzia delle Entrate effettua poi la riliquidazione definitiva. La parte derivante dalla rivalutazione è invece assoggettata a imposta sostitutiva dell’11%.

    Riferimento normativo

    Art. 19 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Tabella riepilogativa

    Tassazione del TFR: schema riepilogativo
    Fase Soggetto Modalità
    Ritenuta provvisoria Datore di lavoro (sostituto d’imposta) Aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni sul reddito del lavoratore
    Riliquidazione Agenzia delle Entrate Entro 3 anni dalla dichiarazione del sostituto; eventuale rimborso o conguaglio
    Rivalutazione TFR Datore (versa per conto del lavoratore) Imposta sostitutiva 11% annua
    TFR da fondo pensione Fondo (sostituto d’imposta) Aliquota agevolata 15%, ridotta fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione
    Quota ante 31/12/2000 Datore/Fondo Regole previgenti: tassazione in base ai redditi del biennio precedente

    Perché esiste la tassazione separata

    Il TFR è una retribuzione differita maturata in molti anni: applicare l’IRPEF ordinaria nell’anno di liquidazione causerebbe un’ingiustificata penalizzazione, poiché la somma si cumulerebbe con gli altri redditi e salirebbe di scaglione. La tassazione separata dell’art. 19 TUIR risolve questo problema calcolando l’aliquota su una base storica pluriennale, di norma più bassa rispetto all’aliquota ordinaria che si applicherebbe sull’intero importo nell’anno di incasso.

    Come si calcola l'aliquota provvisoria del datore

    Il datore individua il reddito di riferimento dividendo il TFR lordo accantonato per gli anni di servizio e moltiplicando per 12; su tale importo annualizzato applica l’aliquota IRPEF. Poi calcola la media dell’aliquota degli ultimi cinque anni di effettiva imposizione. Questa aliquota media viene applicata al TFR lordo come ritenuta provvisoria. Il meccanismo è complesso e il datore si avvale generalmente di software paghe.

    La riliquidazione dell'Agenzia delle Entrate

    Entro circa tre anni dalla presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate effettua la riliquidazione definitiva usando i redditi effettivi del quinquennio. Se l’aliquota definitiva è inferiore alla provvisoria il lavoratore riceve un rimborso; se è superiore è tenuto al pagamento della differenza. Nella pratica il rimborso è l’esito più frequente, poiché la retribuzione tende a crescere nel tempo e l’aliquota sui redditi passati è spesso più bassa.

    Casi pratici

    Tizio – pensionamento dopo 30 anni

    Tizio va in pensione con un TFR lordo di 60.000 €. Il datore calcola l’aliquota media degli ultimi cinque anni al 24% e trattiene 14.400 € in via provvisoria. L’Agenzia delle Entrate riliquida al 22%: Tizio riceve un rimborso di 1.200 €.

    Caia – licenziamento con pochi anni di servizio

    Caia viene licenziata dopo 3 anni. Il TFR è modesto; il datore applica l’aliquota media del quinquennio disponibile (solo 3 anni). L’Agenzia effettuerà comunque la riliquidazione.

    Sempronio – TFR parzialmente da fondo pensione

    Sempronio ha lasciato il TFR in azienda fino al 2006 e poi lo ha destinato al fondo. La quota ante-2006 è liquidata con le regole previgenti; la quota post-2006 è tassata dal fondo all’aliquota agevolata del 15%, ridotta per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo.

    Domande frequenti

    La tassazione separata si applica sempre al TFR?

    Sì, per il TFR lasciato in azienda. Il TFR destinato al fondo pensione è invece tassato dal fondo con l’aliquota agevolata del 15% (fino al 9%).

    Devo dichiarare il TFR nel 730 o nel Modello Redditi?

    No. Il TFR soggetto a tassazione separata non va indicato nella dichiarazione dei redditi ordinaria: è il sostituto d’imposta (datore o fondo) a gestire la tassazione; l’Agenzia riliquida autonomamente.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria in alternativa alla separata?

    Sì. L’art. 17 TUIR consente al contribuente di optare per la tassazione ordinaria se più favorevole, ma l’opzione va esercitata in sede di dichiarazione e riguarda anche gli altri redditi a tassazione separata.

    Quando arriva il rimborso dall'Agenzia delle Entrate?

    In genere entro 3-5 anni dalla cessazione del rapporto, a seguito della riliquidazione effettuata dall’Agenzia sulla base della dichiarazione del sostituto d’imposta.

    La rivalutazione del TFR è tassata due volte?

    No. La rivalutazione annua è tassata con l’imposta sostitutiva dell’11% durante il rapporto; al momento della liquidazione non concorre nuovamente alla base della tassazione separata.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Imposta di registro sull’affitto: quanto si paga

    In sintesi

    • L’aliquota ordinaria è il 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro
    • L’importo si divide al 50% tra locatore e conduttore
    • Si versa ogni anno oppure in unica soluzione per tutta la durata, con uno sconto
    • Con la cedolare secca non si paga né registro né bollo: zero imposta
    • Per gli immobili strumentali (uffici, negozi, magazzini) l’aliquota è dell’1%
    • Oltre al registro, nel regime ordinario è dovuta anche l’imposta di bollo sui fogli del contratto

    Come si calcola l'imposta di registro sulle locazioni

    Quando si registra un contratto di affitto in regime ordinario (cioè senza optare per la cedolare secca), si deve versare l’imposta di registro: un tributo proporzionale calcolato sul canone annuo pattuito nel contratto. La parola ‘proporzionale’ significa che l’importo cresce al crescere del canone, al contrario dell’imposta fissa che rimane uguale a prescindere dai valori in gioco.

    Per le locazioni abitative l’aliquota è il 2% del canone annuo. C’è però un minimo: se il 2% del canone dà un importo inferiore a 67 euro, si versa comunque 67 euro. Questa soglia minima serve a garantire un gettito minimo anche per i canoni molto bassi. L’imposta si paga sia alla registrazione iniziale sia per ogni annualità successiva, oppure in un’unica soluzione anticipata per tutta la durata del contratto, applicando uno sconto.

    Chi paga? Di norma l’imposta si ripartisce al 50% tra locatore e conduttore. Nulla vieta che le parti si accordino diversamente nel contratto, ma il criterio legale è la metà ciascuno.

    Esiste una via per azzerare del tutto questi costi: la cedolare secca. Se il locatore sceglie questo regime al momento della registrazione, non è dovuta né l’imposta di registro né quella di bollo per tutta la durata del contratto. È una semplificazione significativa, soprattutto per chi affitta immobili a uso abitativo. Per gli immobili strumentali (negozi, uffici, capannoni) le regole sono diverse e l’aliquota scende all’1%.

    Aliquote imposta di registro sulle locazioni
    Tipo di immobile / Regime Aliquota Minimo
    Abitativo – regime ordinario 2% del canone annuo 67 euro
    Abitativo – cedolare secca Non dovuta
    Strumentale (uffici, negozi) 1%
    Bollo (regime ordinario) Dovuto
    Bollo (cedolare secca) Non dovuto

    Esempio pratico

    • Tizio affitta il suo appartamento a Caio per 800 euro al mese: il canone annuo è 9.600 euro. L’imposta di registro in regime ordinario è il 2% di 9.600, pari a 192 euro. Tizio e Caio si dividono il costo: 96 euro ciascuno. Se Tizio avesse invece optato per la cedolare secca, entrambi avrebbero pagato zero euro di registro e zero di bollo.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (copia per le parti)
    • Ricevuta del versamento dell’imposta di registro (modello F24 Elide o pagamento telematico)
    • Modello RLI con conferma di registrazione dall’Agenzia delle Entrate
    • Documentazione relativa all’opzione cedolare secca (se scelta)
    • Estratto conto dei versamenti per le annualità successive

    Tizio affitta con regime ordinario e paga anno per anno

    Scenario. Tizio affitta un bilocale a Caio per 750 euro al mese, canone annuo 9.000 euro. Non opta per la cedolare secca. Vuole capire quanto paga di registro e come.

    Come si applica. L’imposta di registro è il 2% di 9.000 euro, pari a 180 euro. Tizio e Caio la dividono al 50%: 90 euro ciascuno. Al momento della registrazione si versa la prima annualità. Ogni anno successivo, entro 30 giorni dall’anniversario del contratto, va versata la stessa quota (eventualmente rivalutata se il canone è indicizzato). In alternativa, Tizio può versare in unica soluzione per tutta la durata del contratto e ottenere uno sconto sull’importo complessivo.

    In pratica

    • Calcola il 2% del canone annuo: per 9.000 euro sono 180 euro
    • Dividi a metà con l’inquilino: 90 euro ciascuno ogni anno
    • Valuta il pagamento in unica soluzione se vuoi semplificare e risparmiare

    Caio prende in affitto un negozio (immobile strumentale)

    Scenario. Caio affitta un locale commerciale da usare come negozio. Il canone annuo pattuito è 12.000 euro. Non si applica la cedolare secca (che riguarda solo le abitazioni).

    Come si applica. Per gli immobili strumentali l’aliquota è l’1%, non il 2%. L’imposta di registro sarà quindi il 1% di 12.000 euro, pari a 120 euro. La ripartizione tra locatore e conduttore segue le stesse regole: 50% ciascuno, salvo diverso accordo. Attenzione: se la locazione commerciale è soggetta a IVA per opzione del locatore, le regole cambiano (registro fisso, IVA proporzionale); in quel caso conviene farsi assistere da un professionista.

    In pratica

    • Per i locali commerciali l’aliquota è 1%, non 2%
    • Su 12.000 euro di canone annuo: 120 euro di registro (60 euro a testa)
    • Se il contratto è soggetto a IVA, le regole sono diverse: rivolgiti a un commercialista

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Quadro RG 2026: la contabilità semplificata per le imprese minori

    In sintesi

    • Chi usa il quadro RG: imprenditori individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata (cosiddette ‘imprese minori’), cioè coloro i cui ricavi non superano le soglie di legge previste dall’art. 18 del DPR 600/1973.
    • Base di calcolo: il reddito si determina come differenza tra ricavi e proventi del periodo e i costi e spese inerenti, con alcune variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR.
    • Principio di cassa: le imprese in contabilità semplificata applicano il principio di cassa per ricavi e costi, salvo deroga per le rimanenze di magazzino (che restano rilevanti per alcune categorie).
    • ISA (Indici Sintetici di Affidabilità): la maggior parte delle imprese in contabilità semplificata è soggetta agli ISA; per queste, i versamenti in acconto si effettuano in due rate al 50 per cento.
    • Riportabilità delle perdite: le perdite delle imprese minori in contabilità semplificata possono essere compensate con gli altri redditi dello stesso periodo d’imposta solo entro certi limiti.
    • Transito al regime forfettario: se sei in contabilità semplificata ma rientri nei requisiti del regime forfettario, puoi optare per il quadro LM; il transito comporta rettifiche specifiche per evitare salti o duplicazioni di imponibile.

    Cosa significa impresa in contabilità semplificata

    Non tutte le imprese devono tenere la contabilità ordinaria con libro giornale, libro degli inventari e bilancio completo. Le cosiddette imprese minori – quelle con ricavi al di sotto delle soglie fissate dall’art. 18 del DPR 600/1973 – possono tenere una contabilità semplificata, che richiede meno registri e meno adempimenti. Nel Modello Redditi PF 2026, queste imprese dichiarano il loro reddito nel quadro RG (Fascicolo 3).

    Il reddito in contabilità semplificata si calcola come differenza tra i ricavi conseguiti (o incassati, secondo il principio di cassa introdotto dal 2017) e i costi e spese inerenti all’attività. A questo risultato si applicano alcune variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR (ad esempio per i compensi ai familiari, per le auto aziendali o per le spese non documentate). Il risultato finale è il reddito d’impresa che confluisce nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.

    Se la società di persone (snc, sas) è in contabilità semplificata, il reddito viene prima determinato nel quadro RG e poi ripartito tra i soci, che lo dichiarano ciascuno nel proprio quadro RH. L’imprenditore individuale in contabilità semplificata, invece, compila il quadro RG direttamente nella propria dichiarazione e il reddito confluisce nel suo quadro RN.

    Struttura del calcolo nel quadro RG (schema semplificato)
    Voce Cosa include
    Ricavi e proventi (RG2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, proventi accessori, plusvalenze, sopravvenienze attive
    Costi e spese (RG9-RG20) Acquisti di merci e materie prime, spese per servizi, affitti, costo del personale, ammortamenti
    Variazioni in aumento (RG22) Quote non deducibili, spese non inerenti, compensi non documentati
    Variazioni in diminuzione (RG23) Deduzione ACE (se applicabile), altre riduzioni previste dal TUIR
    Reddito netto (RG31) Risultato finale: base imponibile IRPEF per l'imprenditore individuale

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce un negozio di abbigliamento come imprenditore individuale in contabilità semplificata. Nel 2025 ha incassato ricavi per 180.000 euro. I costi deducibili ammontano a 140.000 euro (acquisti di merce, affitto del negozio, utenze, stipendio di due dipendenti, quote di ammortamento delle attrezzature). Variazioni in aumento per spese auto non deducibili: 1.200 euro. Reddito d’impresa: 180.000 – 140.000 + 1.200 = 41.200 euro. Questo importo va nel rigo RG31 e confluisce poi nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Registro IVA acquisti e registro IVA vendite (base della contabilità semplificata)
    • Registro dei beni ammortizzabili (per le quote di ammortamento dei beni strumentali)
    • Dichiarazione IVA annuale 2025 (i dati coincidono in gran parte con quelli del quadro RG)
    • Libro unico del lavoro e prospetti paga dei dipendenti (per il costo del personale)
    • Fatture di acquisto e di vendita dell’anno 2025 (prova dei ricavi e dei costi)
    • F24 dei versamenti contributivi INPS artigiani/commercianti (deducibili come variazione in diminuzione)

    L'artigiano che supera la soglia e transita alla contabilità ordinaria

    Scenario. Caio è un idraulico con partita IVA che nel 2024 ha avuto ricavi per 450.000 euro e ha sempre tenuto la contabilità semplificata. Nel 2025 i suoi ricavi salgono oltre la soglia di accesso alla contabilità semplificata prevista per le prestazioni di servizi. Caio si chiede se deve cambiare regime contabile.

    Come si applica. Chi supera la soglia di ricavi prevista dall’art. 18 del DPR 600/1973 perde il diritto alla contabilità semplificata dall’anno successivo e deve passare alla contabilità ordinaria. Se Caio ha superato la soglia nel 2025, dovrà tenere la contabilità ordinaria dal 2026 e compilare il quadro RF (non il quadro RG) nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026. Per il 2025, se era ancora in contabilità semplificata a inizio anno, compila comunque il quadro RG. Il passaggio richiede alcune rettifiche contabili per evitare doppie deduzioni o salti di tassazione.

    In pratica

    • Il superamento della soglia di ricavi determina il passaggio obbligatorio alla contabilità ordinaria dall’anno successivo.
    • Per il 2025, se si era ancora in regime semplificato, si compila il quadro RG; dalla dichiarazione 2026 si passerà al quadro RF.
    • Il transito richiede rettifiche contabili specifiche (es. riprendere le rimanenze di fine anno precedente) da gestire con un professionista.

    Il socio di snc in contabilità semplificata

    Scenario. Sempronio e un socio gestiscono una snc di piccola distribuzione in contabilità semplificata. La snc chiude il 2025 con un reddito di 60.000 euro (dopo tutte le variazioni fiscali). Sempronio ha una quota del 40%. Si chiede dove dichiarare la sua quota.

    Come si applica. La snc presenta il proprio Modello Redditi SP, compilando il quadro RG per determinare il reddito d’impresa complessivo di 60.000 euro. Poi ripartisce il reddito tra i soci: Sempronio riceve una quota di 24.000 euro (60.000 × 40%). Sempronio non compila il quadro RG nella sua dichiarazione personale, ma il quadro RH (Sezione I, codice 1), indicando il codice fiscale della snc e la quota di reddito di 24.000 euro. Quel reddito confluisce poi nel quadro RN di Sempronio per il calcolo della sua IRPEF.

    In pratica

    • La snc in contabilità semplificata compila il quadro RG nel proprio Modello Redditi SP.
    • Ciascun socio persona fisica non compila il quadro RG, ma il quadro RH nella propria dichiarazione personale.
    • La quota di reddito è proporzionale alla partecipazione agli utili e si tassa in capo a ciascun socio, anche se non distribuita.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • TFR e pignoramento: i limiti previsti dalla legge

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Il TFR può essere pignorato, ma solo entro precisi limiti: un quinto per debiti ordinari del lavoratore; intero importo per crediti alimentari e tributi (fermo il limite ordinario per eventuali concorsi). I creditori del datore insolvente non possono aggredire il TFR, che in quel caso è pagato dal Fondo di Garanzia INPS.

    Riferimento normativo

    Art. 545 Codice di Procedura Civile

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

    Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.

    Apri il calcolatore del pignoramento →

    Tabella riepilogativa

    Limiti di pignorabilità del TFR (art. 545 c.p.c.)
    Tipo di credito del pignorante Limite massimo pignorabile
    Debiti ordinari (privati, banche, fornitori) 1/5 del TFR netto
    Crediti alimentari Quota stabilita dal giudice (può superare 1/5)
    Tributi (Agenzia Entrate-Riscossione) 1/5 del TFR netto
    Concorso di pignoramenti Complessivamente non oltre 1/2 del TFR netto
    TFR nel fondo pensione (prestazione pensionistica) Impignorabile fino all’erogazione; poi pignoramento ordinario

    La regola del quinto: come funziona

    L’articolo 545 c.p.c. tutela il TFR limitando il pignoramento a un quinto dell’importo netto per la generalità dei crediti. La norma riconosce che il TFR è una forma di risparmio differito a tutela del lavoratore, per cui ne protegge una quota significativa da aggressioni esterne. Il limite si calcola sull’importo netto, cioè dopo la tassazione separata.

    Eccezioni: alimenti e tributi

    Per i crediti alimentari (assegno di mantenimento, alimenti) il giudice può autorizzare un pignoramento superiore al quinto, in misura adeguata alle esigenze degli aventi diritto. Per i crediti tributari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica il limite ordinario del quinto; in caso di concorso con altri pignoramenti il totale non può superare la metà del TFR netto.

    TFR nel fondo pensione e insolvenza del datore

    Le somme già versate al fondo pensione sono patrimonio autonomo e impignorabili fino al momento dell’erogazione della prestazione; una volta liquidate tornano a essere soggette alle regole ordinarie. In caso di insolvenza del datore, il TFR lasciato in azienda non è aggredibile dai creditori del datore: è il Fondo di Garanzia INPS a subentrare nel pagamento.

    Casi pratici

    Tizio – pignoramento da parte di una banca

    Tizio ha maturato 20.000 € netti di TFR. Una banca creditrice può pignorare al massimo 4.000 € (un quinto). I restanti 16.000 € sono intoccabili per quel creditore.

    Caia – assegno di mantenimento arretrato

    Caia è debitrice di assegno di mantenimento arretrato. Il giudice, verificata la situazione, può autorizzare un pignoramento superiore al quinto sul TFR, tenendo conto delle esigenze alimentari del beneficiario.

    Sempronio – due creditori in concorso

    Sempronio ha due pignoramenti: uno di una banca e uno di Agenzia Entrate-Riscossione. Il totale pignorabile non può superare la metà del TFR netto; l’eventuale eccedenza viene restituita al lavoratore al momento della liquidazione.

    Domande frequenti

    Il TFR può essere pignorato integralmente?

    No. Per i crediti ordinari il limite è un quinto del TFR netto. Solo in particolari situazioni (alimenti, concorso di pignoramenti) si può superare, ma mai l’intero importo per crediti ordinari.

    Il pignoramento del TFR avviene durante il rapporto o solo alla fine?

    Il pignoramento può essere notificato al datore (terzo debitore) anche durante il rapporto; il TFR viene però materialmente trattenuto e versato al creditore al momento della liquidazione.

    Il TFR nel fondo pensione è pignorabile?

    Le somme accumulate nel fondo pensione sono impignorabili fino all’erogazione; dopo la liquidazione come prestazione pensionistica seguono le regole ordinarie.

    Cosa succede se il datore fallisce e il TFR era pignorato?

    Il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR al netto dell’importo già pignorato e trattenuto; il creditore che ha ottenuto il pignoramento può insinuarsi nel passivo per la parte non soddisfatta.

    Anche i contributi previdenziali non versati possono gravare sul TFR?

    No: i contributi INPS non si detraggono dal TFR; sono un obbligo distinto del datore e la loro mancata corresponsione non riduce il TFR spettante al lavoratore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • NASpI e offerta di lavoro congrua: posso rifiutare?

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    Il percettore di NASpI che rifiuta un’offerta di lavoro considerata «congrua» rischia di perdere l’indennità. La congruità dell’offerta si valuta in base alla retribuzione, alla distanza dal domicilio e alla durata della disoccupazione. Non ogni rifiuto è automaticamente sanzionato: occorre che il Centro per l’impiego abbia accertato la congruità.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 150/2015; D.Lgs. 22/2015, art. 11

    Tabella riepilogativa

    Criteri di congruità dell’offerta di lavoro (D.Lgs. 150/2015)
    Criterio Regola indicativa
    Retribuzione Non inferiore al 20% rispetto all’importo della NASpI percepita; non inferiore ai minimi contrattuali del settore
    Distanza dal domicilio Entro 50 km o raggiungibile entro 80 minuti con mezzi pubblici (criteri indicativi, possono variare)
    Tipo di contratto Anche a termine; deve corrispondere alle competenze del lavoratore
    Progressività temporale I criteri si allentano con l’aumentare della durata della disoccupazione
    Valutazione Spetta al Centro per l’impiego nell’ambito del patto di servizio personalizzato

    Cosa si intende per offerta congrua

    Un’offerta di lavoro è considerata «congrua» quando soddisfa una serie di requisiti fissati dal D.Lgs. 150/2015 e dai decreti attuativi: la retribuzione deve essere adeguata (non inferiore di oltre il 20% rispetto all’importo della NASpI), la distanza deve essere raggiungibile, il lavoro deve corrispondere alle competenze professionali del lavoratore. Con il passare dei mesi di disoccupazione, i criteri si fanno progressivamente meno stringenti.

    Le conseguenze del rifiuto

    Il rifiuto ingiustificato di un’offerta congrua comporta sanzioni graduate: al primo rifiuto può scattare una riduzione dell’indennità; al secondo rifiuto si rischia la decadenza definitiva dalla NASpI. La valutazione è rimessa al Centro per l’impiego competente, che tiene conto delle motivazioni addotte dal lavoratore. Un rifiuto motivato (ad esempio per condizioni di salute o gravi ragioni familiari) può essere giustificato.

    Il patto di servizio personalizzato

    Fin dalla presentazione della DID il lavoratore deve stipulare con il Centro per l’impiego un patto di servizio personalizzato, che definisce le azioni di ricerca attiva del lavoro e la disponibilità alle offerte. Il mancato rispetto degli obblighi del patto (partecipazione a corsi, incontri, candidature) può comportare sanzioni anche indipendentemente dal rifiuto di offerte specifiche.

    Casi pratici

    Tizio – rifiuta un lavoro troppo distante

    Tizio abita a Roma e gli viene proposto un lavoro a Napoli (oltre 200 km): l’offerta supera i criteri di distanza previsti dalla normativa e potrebbe non essere considerata congrua. Tizio può contestarla al Centro per l’impiego prima di un rifiuto formale.

    Caia – rifiuta un contratto a termine di 1 mese

    Caia è in NASpI da 6 mesi; le viene proposto un contratto a termine di 1 mese con retribuzione adeguata e lavoro nel suo settore. Il rifiuto potrebbe essere considerato ingiustificato: la NASpI si sospende per la durata del contratto e lei perderebbe il periodo residuo se rifiutasse ingiustificatamente e venisse sanzionata.

    Sempronio – rifiuta per motivi di salute documentati

    Sempronio ha una condizione di salute che lo rende non idoneo a un determinato lavoro fisicamente gravoso. Il rifiuto motivato con certificazione medica può essere giustificato: il Centro per l’impiego valuta il caso e, se la giustificazione è accettata, non applica sanzioni.

    Domande frequenti

    Il rifiuto di un'offerta congrua fa perdere subito la NASpI?

    Non necessariamente. La normativa prevede sanzioni graduate: al primo rifiuto ingiustificato può scattare solo una riduzione; la decadenza è di norma conseguenza di rifiuti reiterati. Il Centro per l’impiego valuta caso per caso.

    Posso rifiutare un lavoro part-time se cerco il full-time?

    Dipende dal patto di servizio e dai criteri di congruità. Se il lavoro part-time soddisfa i requisiti retributivi e professionali, il rifiuto potrebbe essere considerato ingiustificato. Discutere sempre con il consulente del Centro per l’impiego prima di rifiutare.

    Dove reclamo se ritengo l'offerta non congrua?

    Al Centro per l’impiego che ha proposto l’offerta, esponendo le motivazioni. Se non si trova accordo, è possibile rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o al sindacato di categoria.

    Il patto di servizio è obbligatorio per tutti i percettori NASpI?

    Sì. Tutti i percettori di NASpI devono stipulare il patto di servizio personalizzato con il Centro per l’impiego e rispettarne gli obblighi per mantenere il diritto all’indennità.

    Cosa succede se non mi presento agli appuntamenti al Centro per l'impiego?

    La mancata presentazione senza giustificazione agli incontri previsti dal patto di servizio può comportare sanzioni che vanno dalla riduzione dell’indennità fino alla decadenza, secondo la gradazione prevista dal D.Lgs. 150/2015.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Acquisto da impresa con IVA: registro in misura fissa

    In sintesi

    • IVA invece di registro proporzionale: quando la vendita è soggetta a IVA, il registro diventa fisso e non proporzionale al prezzo.
    • Tre imposte fisse da 200 euro: registro, ipotecaria e catastale sono ciascuna 200 euro, indipendentemente dal valore dell’immobile.
    • IVA al 4%, 10% o 22%: l’aliquota IVA dipende dal tipo di immobile e dai requisiti dell’acquirente (prima casa, normale, di lusso).
    • Differenza chiave con l’acquisto tra privati: tra privati si paga registro proporzionale (9% o 2%) ma non IVA; da impresa con IVA è il contrario.
    • Importanza del regime fiscale del venditore: la stessa impresa può vendere in esenzione IVA (registro proporzionale) o con IVA (registro fisso), a seconda dei casi.

    Come funziona la tassazione quando il venditore è un'impresa

    Comprare un immobile da una società o da un’impresa costruttrice è diverso dall’acquistarlo da un privato. La differenza principale sta nel regime fiscale: quando la vendita è soggetta a IVA, cambia completamente il modo in cui si calcolano le imposte sull’atto.

    Nella compravendita tra privati, l’imposta principale è quella di registro, calcolata in percentuale sul valore dell’immobile (9%, oppure 2% per la prima casa). Le imposte ipotecaria e catastale sono invece fisse a 50 euro ciascuna. Quando invece il venditore è un’impresa e la vendita è soggetta a IVA, la logica si ribalta: si paga l’IVA sul prezzo, e le tre imposte accessorie – registro, ipotecaria e catastale – diventano tutte fisse a 200 euro ciascuna.

    Questo meccanismo deriva dal principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: le due imposte non si sommano, si escludono a vicenda in modo proporzionale. Dove entra l’IVA, il registro scende a misura fissa.

    È importante sapere che non tutte le vendite da impresa sono automaticamente soggette a IVA. Esistono casi in cui anche l’impresa vende in regime di esenzione IVA (ad esempio se l’immobile non è di nuova costruzione e sono trascorsi più di cinque anni dalla fine lavori, salvo opzione), e in quel caso le regole tornano simili a quelle tra privati. Il punto di partenza è quindi sempre capire se la vendita è o non è soggetta a IVA.

    IVA applicabile e imposte fisse sull'acquisto da impresa
    Tipo di immobile Aliquota IVA Registro Ipotecaria Catastale
    Prima casa (non di lusso) 4% 200 euro fissi 200 euro fissi 200 euro fissi
    Abitazione ordinaria (non prima casa) 10% 200 euro fissi 200 euro fissi 200 euro fissi
    Abitazione di lusso (A/1, A/8, A/9) 22% 200 euro fissi 200 euro fissi 200 euro fissi
    Acquisto tra privati – prima casa (confronto) nessuna IVA 2% (min. 1.000 euro) 50 euro fissi 50 euro fissi
    Acquisto tra privati – altro (confronto) nessuna IVA 9% 50 euro fissi 50 euro fissi

    Esempio pratico

    • Tizio compra un appartamento nuovo da un costruttore per 250.000 euro. Non è prima casa. L’aliquota IVA è 10%, quindi paga 25.000 euro di IVA. Le altre imposte sono fisse: registro 200 euro + ipotecaria 200 euro + catastale 200 euro = 600 euro. Costo fiscale totale: 25.600 euro. Se avesse comprato lo stesso appartamento da un privato, avrebbe pagato: registro 9% × 250.000 = 22.500 euro + ipotecaria 50 euro + catastale 50 euro = 22.600 euro (senza IVA). In questo caso la tassazione complessiva sarebbe simile, ma con la prima casa le differenze possono essere più marcate.

    Documenti necessari

    • Atto di compravendita con indicazione del regime IVA applicato dal venditore
    • Fattura del venditore con IVA esposta (necessaria per la detrazione IVA se l’acquirente è soggetto passivo)
    • Visura catastale e planimetria dell’immobile
    • Dichiarazione di prima casa nell’atto, se si richiede l’aliquota IVA al 4%
    • Codice fiscale e partita IVA del venditore

    Tizio compra la prima casa dal costruttore

    Scenario. Tizio acquista un appartamento appena costruito da una società immobiliare per 200.000 euro. Soddisfa i requisiti per la prima casa: non possiede altre abitazioni agevolate e trasferisce la residenza entro 18 mesi.

    Come si applica. La vendita è soggetta a IVA perché l’immobile è di nuova costruzione e il venditore è un’impresa. L’aliquota IVA per la prima casa è il 4%: 200.000 × 4% = 8.000 euro. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono fisse a 200 euro ciascuna: totale ulteriori 600 euro. Il costo fiscale complessivo è 8.600 euro. Se avesse comprato tra privati con le stesse agevolazioni prima casa, avrebbe pagato il 2% sul valore (eventualmente catastale): 200.000 × 2% = 4.000 euro più le fisse da 50 euro.

    In pratica

    • Controllare sempre se il venditore è un’impresa costruttrice o un privato: il regime fiscale cambia radicalmente.
    • Per la prima casa acquistata da impresa l’IVA è al 4%, non al 10%: verificare che la fattura riporti l’aliquota corretta.
    • Le tre imposte fisse (registro, ipotecaria, catastale) sono 200 euro ciascuna, non 50 come tra privati.

    Caio compra un ufficio da una società

    Scenario. Caio, libero professionista, acquista un immobile strumentale da una società per 180.000 euro. L’immobile è destinato ad attività professionale.

    Come si applica. Per gli immobili strumentali ceduti da imprese le regole sono analoghe: se la vendita è soggetta a IVA, il registro è fisso. In questo caso l’IVA ordinaria è al 22%. Caio paga 180.000 × 22% = 39.600 euro di IVA (che potrebbe detrarre in parte come soggetto passivo IVA) più 600 euro di imposte fisse. È fondamentale che Caio verifichi con il proprio commercialista se e in che misura potrà detrarre l’IVA in base alla propria attività.

    In pratica

    • L’IVA al 22% su un immobile strumentale è detraibile (in tutto o in parte) se l’acquirente è un soggetto passivo IVA che svolge attività imponibile.
    • Anche per gli immobili non abitativi acquistati da impresa con IVA, il registro resta fisso a 200 euro.
    • Farsi rilasciare sempre una fattura regolare dal venditore: è necessaria per l’eventuale detrazione IVA.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • NASpI dopo un contratto a termine scaduto: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    La scadenza di un contratto a termine senza rinnovo è una forma di disoccupazione involontaria: se si hanno almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti si ha diritto alla NASpI. Il lavoratore a termine può aver accumulato contributi da più contratti, e tutti concorrono al calcolo di durata e importo.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015

    Tabella riepilogativa

    NASpI e contratti a termine – Punti chiave
    Aspetto Regola
    Causa della disoccupazione Scadenza del termine: disoccupazione involontaria a tutti gli effetti
    Requisito contributivo 13 settimane nei 4 anni precedenti (somma di tutti i contratti nel periodo)
    Durata NASpI Metà delle settimane contributive nei 4 anni (max 24 mesi)
    Importo Calcolato sulla retribuzione media degli ultimi 4 anni (tutti i rapporti)
    Contratti stagionali Stesse regole; possibile accumulo di più stagioni nello stesso quadriennio
    Domanda Entro 68 giorni dalla scadenza del contratto

    La scadenza è disoccupazione involontaria

    Il lavoratore a termine che vede scadere il proprio contratto senza rinnovo si trova in uno stato di disoccupazione involontaria, esattamente come il licenziato. Non è necessaria alcuna «colpa» del datore: la semplice mancanza di rinnovo è sufficiente per accedere alla NASpI, purché siano rispettati i requisiti contributivi.

    Come si sommano i contributi di più contratti

    Il lavoratore precario che ha avuto più contratti a termine – anche con datori diversi – può sommare i periodi contributivi di ciascuno ai fini del raggiungimento delle 13 settimane minime e del calcolo della durata. La retribuzione media viene calcolata su tutti i redditi percepiti nel quadriennio, non solo sull’ultimo contratto.

    Contratti stagionali ripetuti

    I lavoratori stagionali che ripetono la stagione anno dopo anno accumulano settimane contributive in ogni stagione. Se nell’arco dei 4 anni hanno almeno 13 settimane totali, hanno diritto alla NASpI al termine di ogni stagione. La durata sarà proporzionata alle settimane accumulate nel quadriennio.

    Casi pratici

    Tizio – tre contratti a termine con tre datori diversi

    Tizio ha avuto 3 contratti a termine di circa 6 mesi ciascuno in 4 anni, con datori diversi. In totale ha circa 78 settimane contributive nel quadriennio: ha diritto alla NASpI per circa 39 settimane (9 mesi) calcolata sulla retribuzione media di tutti e tre i contratti.

    Caia – stagionale che ripete ogni estate

    Caia lavora come stagionale ogni estate per 3 mesi dall’anno scorso: ha accumulato circa 52 settimane in 4 anni. Al termine dell’ultima stagione può chiedere la NASpI per circa 26 settimane (6 mesi).

    Sempronio – contratto breve con solo 10 settimane

    Sempronio ha avuto un solo contratto a termine di 10 settimane nell’ultimo anno e non ha altri periodi lavorativi nei 4 anni precedenti: non raggiunge le 13 settimane minime e non ha diritto alla NASpI.

    Domande frequenti

    Se il contratto a termine non viene rinnovato ho diritto alla NASpI?

    Sì, la scadenza senza rinnovo è disoccupazione involontaria. Occorre avere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e presentare domanda entro 68 giorni.

    I contributi di diversi contratti a termine si sommano?

    Sì. Tutti i periodi contributivi nei 4 anni precedenti la cessazione – anche da datori diversi – si sommano per raggiungere i requisiti di accesso e calcolare la durata della NASpI.

    Se ho rinnovato il contratto tante volte, cambia qualcosa?

    No. Ciò che conta è la data di cessazione definitiva e i contributi versati nel quadriennio precedente: il numero di rinnovi non influisce sul meccanismo di calcolo della NASpI.

    Il contratto a termine risolto anticipatamente dal datore dà diritto alla NASpI?

    Sì. La risoluzione anticipata da parte del datore equivale a un licenziamento: è disoccupazione involontaria e dà diritto alla NASpI con i requisiti ordinari.

    Posso chiedere la NASpI anche se trovo subito un nuovo contratto breve?

    Se il nuovo contratto inizia subito, la NASpI si sospende per la durata del contratto (se ≤ 6 mesi) o decade (se > 6 mesi o a tempo indeterminato). È comunque consigliabile presentare la domanda NASpI nei 68 giorni per poi gestire la sospensione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • L’ex non paga il mantenimento: cosa fare

    Capita spesso: la sentenza o l’accordo stabiliscono un assegno per il coniuge o per i figli, ma l’ex non paga. Non bisogna rassegnarsi né, all’opposto, farsi giustizia da soli: la legge offre strumenti civili ed eventualmente penali per ottenere quanto dovuto. Vediamo, in ordine, cosa si può fare.

    Il provvedimento è già un titolo esecutivo

    La sentenza di separazione o divorzio, il verbale di separazione consensuale omologato e l’accordo di negoziazione assistita sono titoli esecutivi: non occorre un nuovo processo per “farsi dare ragione”. Di fronte al mancato pagamento si può quindi agire direttamente in via esecutiva per recuperare le somme dovute, comprese quelle arretrate.

    Il pagamento diretto da parte di terzi

    Uno strumento molto efficace è l’ordine di pagamento diretto: l’avente diritto può ottenere che i terzi tenuti a versare somme all’obbligato (in primo luogo il datore di lavoro, ma anche l’INPS per la pensione o la banca) paghino direttamente a lui una parte di quelle somme. È previsto dall’art. 8 della legge 898/1970 per il divorzio e, per la separazione, dall’art. 156 del codice civile. Così l’assegno arriva senza passare dalle mani dell’ex.

    Il pignoramento

    In alternativa o in aggiunta si può procedere con il pignoramento: dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), del conto corrente o di beni dell’obbligato. Per i crediti di mantenimento la legge consente, su autorizzazione del giudice, di pignorare lo stipendio anche oltre i limiti ordinari, data la natura alimentare del credito.

    I profili penali

    Il mancato pagamento può avere rilievo penale. La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del codice penale) punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai familiari; una norma specifica (art. 570-bis) sanziona inoltre l’omesso versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione o divorzio. In questi casi si può presentare querela; il procedimento penale è un ulteriore strumento di pressione, oltre a quelli civili.

    Cosa conviene fare, in pratica

    In genere il percorso più rapido è: diffidare formalmente l’ex tramite l’avvocato; se non paga, attivare l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro o il pignoramento; valutare, nei casi più gravi e persistenti, la querela penale. Conviene conservare con cura la prova dei mancati pagamenti (estratti conto, solleciti) e rivolgersi a un avvocato per scegliere lo strumento più adatto.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.