Autore: Andrea Marton

  • Mobbing – Glossario giuridico

    Mobbing: condotta vessatoria sistematica e protratta nel tempo, posta in essere dal datore di lavoro o da colleghi nei confronti di un lavoratore, finalizzata all’emarginazione, alla mortificazione professionale o all’allontanamento dal posto di lavoro.

    Significato giuridico

    Il mobbing non e espressamente disciplinato da una norma penale o civilistica specifica, ma e elaborato dalla giurisprudenza (Cass. SU 4 maggio 2004 n. 8438 e successive). Elementi costitutivi: condotta vessatoria sistematica (pluralita di atti, anche di per se leciti, che assumono valenza vessatoria nel complesso); protrazione nel tempo (di norma 6 mesi minimo); intento persecutorio (finalita di emarginazione, danno alla professionalita, allontanamento); danno (alla salute fisica/psichica, alla professionalita, alla dignita, biologico, morale, esistenziale). Trova fondamento nell’art. 2087 c.c. (dovere del datore di tutelare integrita fisica e personalita morale dei lavoratori). Tutele: risarcimento (patrimoniale e non patrimoniale), dimissioni per giusta causa con indennita sostitutiva del preavviso, eventuale licenziamento illegittimo se conseguente al mobbing, possibile rilevanza penale (es. maltrattamenti art. 572 c.p., violenza privata art. 610 c.p., lesioni colpose).

    Esempio pratico

    Tizio, dipendente da 10 anni, dopo un conflitto con il nuovo capo viene assegnato a mansioni dequalificanti (da quadro a archivio), escluso dalle riunioni, criticato pubblicamente, isolato dai colleghi. La situazione dura un anno, causando a Tizio depressione clinicamente accertata. Configura mobbing: Tizio puo agire in giudizio per ottenere risarcimento del danno biologico (depressione), morale, alla professionalita, eventuali dimissioni per giusta causa. Il datore risponde ex art. 2087 c.c.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal straining, condotta stressogena protratta ma anche con un singolo episodio. Diverge dal bossing (mobbing strategico aziendale, finalizzato a indurre dimissioni). Si distingue dal burnout, sindrome da stress lavorativo non necessariamente derivante da condotte vessatorie. Il demansionamento (art. 2103 c.c.) e fattispecie autonoma di violazione, talora componente del mobbing.

    Riferimenti normativi

    • art. 2087 c.c. – tutela delle condizioni di lavoro
    • art. 2103 c.c. – mansioni (demansionamento)
    • Cass. SU 4 maggio 2004 n. 8438 – definizione di mobbing
    • art. 572 c.p. – maltrattamenti (eventuale concorso)
  • Art. 112 D.P.R. 115/2002 – (L) Revoca del decreto di ammissione

    Art. 112 D.P.R. 115/2002 – (L) Revoca del decreto di ammissione

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.

    2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.

    3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

    4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

  • Art. 24 TUEL – Articolo 24

    Art. 24 TUEL – Articolo 24

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie: a)pianificazione territoriale; b) reti infrastrutturali e servizi a rete; c) piani di traffico intercomunali; d) tutela e valorizzazione dell’ambiente e rilevamento dell’inquinamento atmosferico; e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; g) smaltimento dei rifiuti; h) grande distribuzione commerciale; i) attività culturali; l) funzioni dei sindaci ai sensi dell’articolo 50, comma 7. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all’istituzione della città metropolitana.

  • CCNL Metalmeccanici Industria: orario di lavoro, straordinari e maggiorazioni

    CCNL Metalmeccanici Industria

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanici Industria fissa l’orario di lavoro a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni. Lo straordinario è retribuito con maggiorazioni dal 25% (feriale diurno) al 75% (festivo notturno) e ha un limite annuo individuale di 200 ore, elevabili a 250 con accordo aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 novembre 2025
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
    Platea
    ~1,5 milioni

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni straordinario, notturno e festivo
    Tipologia Maggiorazione Base di calcolo
    Straordinario feriale diurno +25% Retribuzione oraria
    Straordinario notturno (oltre le 22:00) +55% Retribuzione oraria
    Straordinario festivo diurno +50% Retribuzione oraria
    Straordinario festivo notturno +75% Retribuzione oraria
    Turno notturno ordinario +15% Retribuzione oraria del turno
    Turno pomeridiano +6,5% Retribuzione oraria del turno
    Lavoro domenicale (riposo compensativo) +10% Retribuzione oraria
    Lavoro domenicale (senza riposo) +50% Retribuzione oraria

    Orario settimanale normale

    L’orario di lavoro contrattuale del CCNL Metalmeccanici Industria è di 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni dal lunedì al venerdì (8 ore al giorno). La distribuzione concreta può variare per accordo aziendale: turni avvicendati, settimana corta, orari multiperiodali.

    Il superamento dell’orario settimanale di 40 ore configura lavoro straordinario, soggetto a maggiorazione retributiva. Lo straordinario è in linea di principio facoltativo, ma il CCNL prevede che nessun lavoratore possa rifiutarsi “salvo giustificato motivo”.

    Limiti annuali allo straordinario

    Lo straordinario individuale è soggetto a due limiti distinti:

    • Limite contrattuale CCNL: 200 ore annue per lavoratore, elevabili a 250 con accordo a livello aziendale.
    • Limite di legge (D.Lgs. 66/2003): 250 ore annue se non diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il CCNL Metalmeccanici “ricalibra” il limite a 200.

    Il superamento del limite non rende lo straordinario “non dovuto” (resta retribuito), ma può costituire violazione contrattuale sanzionabile dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Riposo compensativo invece del pagamento

    Il lavoratore può richiedere, in alternativa al pagamento delle maggiorazioni, di recuperare le ore di straordinario come riposo. Questo si applica in particolare al lavoro del sabato e domenicale, secondo le modalità definite a livello aziendale. La quota base oraria rimane sempre retribuita; ciò che viene “convertito” in riposo è la sola maggiorazione percentuale.

    Esempio di calcolo straordinario

    Operaio livello C3 con minimo tabellare 2.211,43 €/mese. La retribuzione oraria base si calcola con divisore 173:

    2.211,43 € / 173 = 12,78 €/ora

    Esempio: 10 ore di straordinario feriale diurno in un mese:

    • Quota base: 10 × 12,78 € = 127,80 €
    • Maggiorazione 25%: 127,80 × 0,25 = 31,95 €
    • Totale lordo straordinario: 159,75 €

    Se invece le stesse 10 ore sono state svolte di domenica notte:

    • Quota base: 127,80 €
    • Maggiorazione 75%: 127,80 × 0,75 = 95,85 €
    • Totale lordo: 223,65 €

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario su richiesta dell’azienda
    Tizio (C3) viene chiamato a fare 4 ore di straordinario un sabato (feriale diurno) per chiudere un ordine urgente. Maggiorazione 25%. Le 4 ore costano all’azienda: 4 × 12,78 € × 1,25 = 63,90 € lordi. Tizio può scegliere se incassarle in busta paga oppure accumularle come ore di riposo da fruire in seguito.
    Caia – Turno notturno fisso
    Caia lavora in produzione su 3 turni avvicendati. Quando le tocca il turno notturno (22:00-06:00), riceve la maggiorazione del 15% sulle ore del turno (non è straordinario, ma turno notturno ordinario). Su 40 ore mensili di turno notturno: 40 × 12,78 × 0,15 = 76,68 € lordi di indennità.
    Sempronio – Rifiuto giustificato
    Sempronio viene convocato per uno straordinario di sabato, ma quel giorno deve accompagnare un familiare a una visita medica programmata. Comunica per iscritto il giustificato motivo. Il datore di lavoro non può sanzionarlo: il CCNL ammette il rifiuto se motivato da ragioni serie (familiari, salute, impegni inderogabili).

    Domande frequenti

    Quante ore di straordinario posso fare al massimo?
    200 ore annue individuali per CCNL, elevabili a 250 con accordo aziendale. Su base giornaliera il limite legale è 13 ore di lavoro complessive (normale + straordinario).
    Lo straordinario è obbligatorio?
    In linea di principio è facoltativo, ma il CCNL prevede che non possa essere rifiutato senza giustificato motivo. Sono motivi validi: impegni di cura familiare, salute, formazione, impegni inderogabili documentabili.
    Come si calcola la quota oraria per lo straordinario?
    Si divide il minimo tabellare mensile per 173 (parametro convenzionale che corrisponde a 40 ore × 4,33 settimane). Su questa base si applicano le maggiorazioni percentuali del CCNL.
    La domenica è sempre festiva?
    Ai fini retributivi, sì: il lavoro domenicale ha sempre maggiorazione, sia che dia diritto a riposo compensativo (+10%) sia che non lo dia (+50%). Le festività infrasettimanali (es. 25 aprile, 1° maggio) hanno maggiorazione 50% se lavorate.
    Posso convertire lo straordinario in ore di riposo?
    Sì, per accordo individuale o aziendale. Si può scegliere di accumulare le ore di straordinario in una “banca ore” e fruirle come riposo successivamente. La quota base resta retribuita, viene convertita solo la maggiorazione.
    Cosa succede se l'azienda non paga lo straordinario?
    Il mancato pagamento dello straordinario è inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato, all’Ispettorato del Lavoro o al Giudice del Lavoro. Le somme dovute non vanno in prescrizione fino a 5 anni dal momento del maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e comporto, carenza e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 136 octies CPI – (Sospensione e interruzione del processo)

    Art. 136 Octies CPI – (Sospensione e interruzione del processo)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

    2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

    3. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall’albo di uno dei difensori incaricati a sensi dell’articolo

    201. 4. L’interruzione si ha al momento dell’evento nei casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.

    5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui all’articolo 136, comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine è prorogato di sei mesi dal giorno dell’evento.

    6. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata dal Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con ordinanza.

    7. Avverso il decreto del Presidente è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo

    136-quater. 8. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

    9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui al comma

    11. 10. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al Presidente della Commissione, che provvede a norma dell’articolo

    136-quater. 11. Se entro novanta giorni da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente della Commissione, quest’ultimo provvede a norma dell’articolo

    136-quater.

  • Art. 183 RD 12/1941 – Svolgimento del concorso

    Art. 183 RD 12/1941 – Svolgimento del concorso

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    161. La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell’esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti. Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto. Consegue l’idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale. Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all’articolo 148. La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

  • CCNL Chimici Industria: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria applica il Testo Unico Maternità (D.Lgs. 151/2001) con integrazioni: maternità obbligatoria 5 mesi con integrazione aziendale al 100% (l’INPS paga 80%, azienda integra il restante 20%); paternità obbligatoria 10 gg al 100%; congedo parentale fino a 12 mesi tra i 2 genitori. Divieto di licenziamento fino al 1° anno del bambino.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Tutele maternità/paternità CCNL Chimica
    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 100% (INPS 80% + integraz. 20%)
    Maternità anticipata Da inizio gravidanza 100% (autoriz. ITL)
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% (INPS)
    Congedo parentale Fino a 12 mesi tra 2 genitori 30% (primi 9 mesi)
    Riposi giornalieri 2h/giorno (1° anno bambino) 100% INPS
    Divieto licenziamento Da gravidanza a 1° anno

    Maternità: 5 mesi integrati al 100%

    La lavoratrice chimica ha diritto a 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio, distribuiti come:

    • 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto (modalità classica)
    • 1 mese prima + 4 mesi dopo il parto (modalità flessibile, con attestazione medica)

    L’indennità è del 80% a carico dell’INPS, integrata al 100% dal datore di lavoro per tutto il periodo. Tutela superiore al minimo legale. La lavoratrice percepisce sempre lo stipendio pieno.

    Paternità: 10 giorni al 100%

    Il padre lavoratore chimico ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. L’indennità è al 100% della retribuzione (INPS).

    I 10 giorni sono fruibili anche frazionati (1+1+1+… fino a 10). Non sono cumulabili con congedo parentale: sono un istituto autonomo.

    Congedo parentale e riposi

    Dopo la maternità obbligatoria, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • Max 6 mesi ciascuno, totale 10 mesi (11 se il padre prende almeno 3 mesi)
    • Indennità INPS al 30% per i primi 9 mesi (fino ai 6 anni del bambino)
    • Periodi non retribuiti fino ai 12 anni del bambino

    La madre ha diritto, fino al 1° anno del bambino, a 2 ore di riposo giornaliero retribuite dall’INPS al 100% (1h se orario inferiore a 6h). I riposi sono trasferibili al padre.

    Tutele specifiche del settore

    Il settore chimico ha rischi specifici (esposizione a sostanze chimiche, radiazioni). Tutele aggiuntive:

    • Maternità anticipata obbligatoria su valutazione medico competente: dall’inizio gravidanza si interrompe il lavoro a rischio
    • Spostamento di mansione: se non è possibile cambiare mansione, congedo retribuito al 100%
    • Divieto assoluto di lavoro a rischio (laboratorio, sostanze tossiche) durante gravidanza e allattamento

    L’azienda è responsabile della valutazione dei rischi e della comunicazione tempestiva alla lavoratrice in stato interessante.

    Casi pratici

    Tizio – Padre operaio con 10 giorni paternità
    Tizio è D in azienda chimica, padre di un neonato. Fruisce dei 10 giorni di paternità obbligatoria al 100%. Stipendio mensile €1.870, retribuzione giornaliera ~€72. 10 giorni × €72 = €720 al 100% pagati dall’INPS.
    Caia – Ricercatrice in laboratorio incinta
    Caia è ricercatrice A3 in laboratorio R&D farmaceutico. Comunica gravidanza. Il medico competente valuta i rischi (sostanze chimiche) e dispone maternità anticipata da subito. Caia è in congedo dal 2° mese di gravidanza fino al 4° mese dopo il parto, sempre al 100% (INPS + integraz. azienda).
    Sempronio – Congedo parentale 4 mesi
    Sempronio è padre, decide di prendere 4 mesi di congedo parentale. INPS paga il 30% (€561 al mese su stipendio di €1.870). Per i primi 3 mesi di congedo prendi il bonus famiglia: se il padre prende almeno 3 mesi, il totale familiare di congedo aumenta a 11 mesi.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una chimica?
    5 mesi di congedo obbligatorio, integrati al 100% dal datore (l’INPS paga 80%, azienda integra 20%). Modalità: 2+3 classica o 1+4 flessibile con attestazione medica.
    Il padre quanti giorni ha?
    10 giorni di paternità obbligatoria al 100%, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Possono essere fruiti anche frazionati. Sono autonomi rispetto al congedo parentale.
    La maternità è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Chimica integra l’80% dell’INPS al 100% della retribuzione per tutto il periodo obbligatorio. Tutela superiore al minimo legale di altri CCNL.
    Cos'è la maternità anticipata?
    È la sospensione del lavoro dall’inizio della gravidanza (o dal 4° mese) per rischi per la madre o il feto. Nel settore chimico è frequente per esposizione a sostanze tossiche. Pagata al 100% (INPS + integraz.).
    Posso lavorare in laboratorio se sono incinta?
    NO, è VIETATO il lavoro a rischio chimico, radiazioni o agenti tossici durante gravidanza e allattamento (fino al 7° mese del bambino). Se non è possibile spostarsi a mansione non a rischio, scatta la maternità anticipata.
    Cos'è il bonus famiglia per il padre?
    Se il padre prende almeno 3 mesi di congedo parentale, il totale familiare di congedo aumenta da 10 a 11 mesi. È un incentivo alla condivisione del lavoro di cura.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, tredicesima e Premio di Risultato, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Indennità trasferta, reperibilità e turno: come funzionano

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Trasferta, reperibilità e lavoro a turni danno diritto a indennità il cui importo è stabilito dal CCNL. La trasferta ha franchigie fiscali specifiche nell’art. 51 TUIR; reperibilità e turno sono di norma interamente imponibili come retribuzione ordinaria, salvo agevolazioni previste dai singoli contratti.

    Riferimento normativo

    Art. 51 TUIR; CCNL di categoria

    Tabella riepilogativa

    Trasferta, reperibilità e turno: confronto fiscale
    Indennità Base normativa importo Regime fiscale
    Trasferta (rimborso forfettario) Art. 51 TUIR + CCNL Esente entro franchigia; eccedenza imponibile
    Trasferta (piè di lista) CCNL + documentazione Esente se documentata e inerente
    Indennità di reperibilità CCNL di categoria Imponibile IRPEF e contributi
    Maggiorazione/indennità di turno CCNL di categoria Imponibile IRPEF e contributi
    Maggiorazione lavoro notturno CCNL; D.Lgs. 67/2011 (lavori usuranti) Imponibile; agevolazioni per lavori usuranti

    Indennità di trasferta: franchigie e regime misto

    La trasferta consiste nell’assegnazione temporanea del lavoratore fuori dalla sede di lavoro. Il trattamento economico è fissato dal CCNL. Ai fini fiscali l’art. 51 TUIR distingue: il rimborso analitico a piè di lista è esente se documentato; il rimborso forfettario è esente entro specifiche soglie giornaliere (differenziate tra trasferte in Italia e all’estero); il regime misto (forfettario parziale + analitico per alcune voci) gode di franchigie ridotte. La parte eccedente è imponibile.

    Reperibilità: l'obbligo di essere raggiungibili

    L’indennità di reperibilità spetta al lavoratore che, fuori dall’orario di lavoro, deve restare raggiungibile e disponibile a rientrare in servizio. È prevista dal CCNL (importo e frequenza variano molto tra i settori: sanità, utilities, telecomunicazioni). Non beneficia di franchigie fiscali: è interamente imponibile come retribuzione ordinaria, salvo deroghe introdotte da accordi aziendali o di secondo livello.

    Maggiorazioni e indennità di turno

    Il lavoro a turni (rotazione su più fasce orarie, incluso il notturno) dà diritto a maggiorazioni percentuali sulla retribuzione oraria o a indennità forfettarie fissate dal CCNL. Anche queste sono pienamente imponibili. Per i lavoratori notturni abituali e i lavori dichiarati usuranti (D.Lgs. 67/2011) esistono benefici previdenziali (accesso anticipato alla pensione) ma non specifiche esenzioni fiscali sull’indennità.

    Casi pratici

    Tizio – trasferta forfettaria che supera la franchigia TUIR

    Tizio è in trasferta per cinque giorni a Milano. Il CCNL gli riconosce un’indennità giornaliera superiore alla franchigia dell’art. 51 TUIR per trasferte in Italia. La parte entro la franchigia è esente; l’eccedenza compare in busta paga come voce imponibile con calcolo di IRPEF e contributi.

    Caia – reperibilità nel settore sanitario

    Caia, infermiera in ospedale, presta servizio di reperibilità notturna. Il CCNL del Comparto Sanità fissa l’importo dell’indennità: essendo interamente imponibile, compare in busta paga come voce retributiva ordinaria soggetta a IRPEF e contributi INPS.

    Sempronio – turno notturno in fabbrica

    Sempronio lavora stabilmente nel turno di notte. Il CCNL Metalmeccanici Industria gli riconosce una maggiorazione percentuale oraria per il lavoro notturno. L’importo è imponibile, ma Sempronio matura un beneficio previdenziale (finestra anticipata) essendo classificato come lavoratore notturno ai sensi del D.Lgs. 67/2011.

    Domande frequenti

    L'indennità di reperibilità è tassata come lo stipendio?

    Sì: è imponibile ai fini IRPEF e contributivi come la retribuzione ordinaria, senza franchigie specifiche, salvo deroghe del CCNL o della contrattazione aziendale.

    La trasferta all'estero ha franchigie diverse da quella in Italia?

    Sì: l’art. 51 TUIR prevede soglie giornaliere di esenzione più elevate per le trasferte fuori dal territorio nazionale rispetto a quelle interne.

    Le maggiorazioni di turno rientrano nel calcolo del TFR?

    Dipende dal CCNL: alcune maggiorazioni periodiche e continuative sono incluse nella retribuzione utile ai fini TFR; le indennità occasionali di norma no. Verificare la clausola del proprio contratto.

    Cosa si intende per lavoro usurante?

    Il D.Lgs. 67/2011 definisce lavori usuranti alcune categorie (lavoro notturno continuativo, catena di montaggio, lavori in tunnel e cassoni ad aria compressa ecc.) ai quali si applicano benefici previdenziali come la possibilità di pensionamento anticipato.

    Il rimborso spese di viaggio durante la trasferta è esente?

    Se documentato (biglietti, pedaggi, scontrini) e inerente alla trasferta, il rimborso analitico dei costi di viaggio è esente da IRPEF e contributi, indipendentemente dall’indennità forfettaria eventualmente percepita.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 36 bis T.U.IVA: Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti

    Art. 36 bis T.U.IVA: Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti

    Art. 36 bis T.U.IVA – Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio e’ dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. Nell’ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e’ ammesso a detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l’elenco dei fornitori, ancorche’ non abbia effettuato operazioni imponibili. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti deve essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attivita’ ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 339 DPR 495/1992

    Art. 339 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del già fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocità.

    2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia è costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.

    3. La sigla di cui al comma 2 può essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovrà essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovrà essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.

  • Art. 57 CPI – Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

    Art. 57 CPI – Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 .

    2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti.

    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

    4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

    5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un’invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell’invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

  • Articolo 5 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 5 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 5 CCII – Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all’articolo 13, comma 6, dall’autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.

    2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.

    3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull’osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l’attuazione mediante l’adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

    4. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall’autorità giudiziaria o amministrativa nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d’appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d’appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia.