Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos'è la gestione separata INPS e chi vi è obbligato

La gestione separata INPS, istituita dalla legge n. 335 del 1995, è la forma previdenziale obbligatoria per chi lavora in modo autonomo senza un’altra cassa di previdenza. Vi rientrano, tra gli altri, i consulenti con partita IVA non iscritti a un albo professionale con cassa propria, i professionisti che pur appartenendo a un albo non versano il contributo soggettivo alla rispettiva cassa (ad esempio per scelta statutaria), i collaboratori coordinati e continuativi e chi svolge attività occasionale con reddito superiore a determinate soglie.

Non devono invece iscriversi alla gestione separata INPS i professionisti già obbligati al versamento del contributo soggettivo presso le casse di previdenza dei decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 (Cassa Forense per gli avvocati, Inarcassa per ingegneri e architetti, ecc.). Se già versi a una di queste casse, sei escluso dalla gestione separata per quella quota di reddito.

Il quadro RR, sezione II, del Modello Redditi PF 2026 è lo strumento con cui si determina e si dichiara il contributo dovuto. La base imponibile è la totalità dei redditi da lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF (tipicamente il reddito del quadro RE), nel limite del massimale annuo fissato per l’anno 2025 in 120.607 euro.

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Aliquote gestione separata INPS per l'anno d'imposta 2025
Situazione del professionista Aliquota Codice nel quadro RR
Privo di altra tutela previdenziale obbligatoria 26,07% C
Coperto da altra previdenza obbligatoria o titolare di pensione 24% A
Magistrati onorari obbligati alla GS 25,72% B
Massimale di reddito imponibile (limite oltre cui non si versa) euro 120.607

Esempio pratico

  • Tizio è consulente informatico con partita IVA, senza altra cassa previdenziale. Nel 2025 ha dichiarato nel quadro RE un reddito netto di 48.000 euro. L’aliquota applicabile è 26,07%. Il contributo dovuto è 48.000 x 26,07% = 12.513,60 euro, da versare con modello F24. Questi 12.513,60 euro sono integralmente deducibili dal reddito complessivo come onere deducibile nel quadro RP (o, se anticipati nel quadro RE, riducono direttamente il reddito professionale).

Documenti necessari

  • Modelli F24 relativi agli acconti e al saldo contributi versati nel 2025
  • Quadro RE compilato con il reddito netto di lavoro autonomo 2025
  • Eventuale comunicazione INPS di iscrizione alla gestione separata
  • Certificazione Unica 2026 se hai percepito redditi da collaborazione su cui il committente ha versato la quota a suo carico

Professionista senza altra cassa: aliquota piena

Scenario. Caio è grafico freelance con partita IVA. Non è iscritto ad alcun albo professionale con cassa propria. Nel 2025 ha prodotto un reddito di lavoro autonomo di 35.000 euro.

Come si applica. Caio applica l’aliquota del 26,07% sull’intero reddito (codice C nel campo 14 del rigo RR5). Il contributo dovuto è 35.000 x 26,07% = 9.124,50 euro. Deve versare acconti durante l’anno (in giugno e novembre) e il saldo entro il termine della dichiarazione. L’intero importo versato è deducibile dal reddito complessivo.

In pratica

  • Versa gli acconti nei termini per evitare sanzioni: il primo acconto (40%) va con il saldo IRPEF di giugno, il secondo (60%) a novembre.
  • Se il reddito 2025 è inferiore a quello 2024, puoi optare per il metodo previsionale e versare acconti ridotti.

Professionista già in pensione: aliquota ridotta

Scenario. Sempronio, architetto in pensione, continua a esercitare la professione ed è iscritto a Inarcassa. Inarcassa, però, non gli applica più il contributo soggettivo pieno. Produce un reddito autonomo di 20.000 euro soggetto alla gestione separata.

Come si applica. Essendo titolare di pensione diretta, Sempronio applica l’aliquota ridotta del 24% (codice A nel campo 14 del rigo RR5). Il contributo dovuto è 20.000 x 24% = 4.800 euro. Anche questo importo è deducibile dal reddito complessivo.

In pratica

  • Controlla sempre quale aliquota si applica alla tua situazione: usare l’aliquota sbagliata comporta un versamento errato e potenziali sanzioni.
  • Se versi contributi sia a Inarcassa sia alla GS INPS, entrambi sono deducibili, ma la base imponibile GS si riduce della quota già assoggettata alla cassa professionale.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

Quando si versano gli acconti della gestione separata?

Gli acconti seguono gli stessi termini dell’IRPEF: il primo acconto (40%) entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%), il secondo (60%) entro il 30 novembre. Il saldo si versa con la dichiarazione dell’anno successivo.

I contributi alla gestione separata si deducono nel quadro RE o nel quadro RP?

Dipende. Se i contributi sono obbligatori per legge e afferiscono all’attività professionale, sono deducibili come componente negativo direttamente nel quadro RE. Quelli versati volontariamente o riferiti ad altre tipologie di reddito si deducono nel quadro RP come onere deducibile dal reddito complessivo.

Chi paga il contributo: il professionista o il committente?

Nel caso della gestione separata per lavoro autonomo (partita IVA, quadro RE), il contributo è interamente a carico del professionista. Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative, il contributo è diviso: due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.

Esiste un reddito minimo sotto il quale non si versano contributi?

No, per la gestione separata dei liberi professionisti non è previsto un reddito minimale. I contributi si calcolano sull’effettivo reddito dichiarato. Esiste invece un massimale (euro 120.607 per il 2025) oltre il quale non sono dovuti ulteriori contributi.

Il contributo va versato anche se sono in perdita?

Se il reddito di lavoro autonomo è negativo (perdita), non è dovuto alcun contributo alla gestione separata, poiché la base imponibile è zero o negativa. La perdita può però essere riportata per ridurre i redditi degli anni successivi.

Domande frequenti

Quando si versano gli acconti della gestione separata?

Gli acconti seguono gli stessi termini dell'IRPEF: il primo acconto (40%) entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%), il secondo (60%) entro il 30 novembre. Il saldo si versa con la dichiarazione dell'anno successivo.

I contributi alla gestione separata si deducono nel quadro RE o nel quadro RP?

Dipende. Se i contributi sono obbligatori per legge e afferiscono all'attività professionale, sono deducibili come componente negativo direttamente nel quadro RE. Quelli versati volontariamente o riferiti ad altre tipologie di reddito si deducono nel quadro RP come onere deducibile dal reddito complessivo.

Chi paga il contributo: il professionista o il committente?

Nel caso della gestione separata per lavoro autonomo (partita IVA, quadro RE), il contributo è interamente a carico del professionista. Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative, il contributo è diviso: due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.

Esiste un reddito minimo sotto il quale non si versano contributi?

No, per la gestione separata dei liberi professionisti non è previsto un reddito minimale. I contributi si calcolano sull'effettivo reddito dichiarato. Esiste invece un massimale (euro 120.607 per il 2025) oltre il quale non sono dovuti ulteriori contributi.

Il contributo va versato anche se sono in perdita?

Se il reddito di lavoro autonomo è negativo (perdita), non è dovuto alcun contributo alla gestione separata, poiché la base imponibile è zero o negativa. La perdita può però essere riportata per ridurre i redditi degli anni successivi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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