Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 697 c.p.p. – Estradizione e poteri del (Ministro della giustizia

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Estradizione e poteri del Ministro della giustizia 1.

Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l’estradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell’interessato.

1-quater. Il Ministro della giustizia concede l’estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell’articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all’articolo 705, comma 2.

1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all’autorità giudiziaria.

2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.

In sintesi

  • La consegna a uno stato estero di una persona per esecuzione di sentenza o provvedimento restrittivo della libertà può avvenire solo mediante estradizione, non per vie informali
  • L'estradizione è un procedimento formale con garanzie procedurali significative
  • In caso di più richieste di estradizione contemporanee, il Ministro di Grazia e Giustizia stabilisce la priorità
  • Il Ministro considera data di ricezione della domanda, gravità del reato, luogo di commissione, nazionalità della persona richiesta, e possibilità di riestradizione
  • La norma garantisce ordine e trasparenza nella gestione di conflitti di competenza tra stati
Indice dei contenuti

L'estradizione verso stati esteri è disciplinata secondo procedura specifica, con il Ministro di Grazia e Giustizia che stabilisce l'ordine di precedenza in caso di richieste multiple.

Ratio

L'articolo 697 c.p.p. trasforma l'estradizione da questione di polizia internazionale in procedimento giurisdizionale, sottoponendola a regole precise e garanzie. Il primo comma stabilisce il principio fondamentale: nessuno può essere consegnato a uno stato straniero se non mediante estradizione formale, evitando consegne informali o irregolari. Il secondo comma affronta il problema pratico delle richieste multiple: se più stati richiedono simultaneamente l'estradizione della medesima persona per reati diversi, chi decide la priorità? La legge affida questa decisione al Ministro di Grazia e Giustizia italiano, il quale applica criteri oggettivi per evitare arbitrio.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il requisito procedurale essenziale: la consegna a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza o di un provvedimento restrittivo della libertà (detentivo, arresti domiciliari, ecc.) deve avvenire esclusivamente mediante estradizione. Non è possibile rinunciare a garanzie procedurali cedendo la persona per via amministrativa o informale. L'estradizione è regolata dalle convenzioni internazionali (articolo 696 c.p.p.) e dalle disposizioni seguenti. Il comma 2 disciplina il concorso di domande: se più stati richiedono l'estradizione simultaneamente, il Ministro di Grazia e Giustizia italiano ha il potere-dovere di stabilire quale richiesta ha priorità. I criteri di priorità elencati sono: la data di ricezione della domanda (criterio temporale), la gravità del reato (criterio qualitativo), il luogo di commissione del reato (criterio territoriale), la nazionalità e residenza della persona richiesta (fattori soggettivi), e la possibilità di riestradizione dello stato richiedente a un altro stato (fattore di cooperazione reciproca).

Quando si applica

Tizio, cittadino italiano, è ricercato contemporaneamente dagli USA per traffico di droga (reato grave) e dalla Francia per reato fiscale (meno grave). Entrambi i paesi richiedono l'estradizione all'Italia nello stesso periodo. Il Ministro di Grazia e Giustizia italiano, secondo l'articolo 697 comma 2, valuta la gravità relativa: il traffico di droga è reato grave e internazionale, il reato fiscale è di minore portata. Il Ministro accorda priorità alla richiesta USA. Il procedimento di estradizione procede verso gli USA; la richiesta francesa rimane sospesa. Caio è persona straniera che ha commesso reati sia in Germania che in Belgio. Entrambi i paesi chiedono l'estradizione. Il Ministro italiano valuta: se la Germania è stata la prima a richiedere l'estradizione (criterio temporale) e il reato è di gravità simile, la Germania avrà priorità.

Connessioni

L'articolo 697 c.p.p. si collega all'articolo 696 c.p.p. (disposizioni generali su estradizioni e convenzioni internazionali), all'articolo 698 c.p.p. (reati politici e diritti fondamentali della persona come limiti all'estradizione), ai trattati bilaterali di estradizione, alla Convenzione Europea sull'Estradizione, alla Convenzione di Palermo sulla Criminalità Organizzata Transnazionale, e ai principi della Cedu in materia di diritti umani e divieti di consegna verso paesi con rischio di tortura.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Sempronio è cittadino italiano residente in Svizzera ma originario della Campania. Commette un reato grave di appropriazione indebita in Italia (2018) e successivamente traffico di droga internazionale via il porto di Amburgo (2020). Nel 2024, sia l'Italia che la Germania chiedono l'estradizione verso i propri territori. Il Ministro di Grazia e Giustizia italiano applica il criterio di gravità (il traffico di droga internazionale è più grave dell'appropriazione indebita) e quello territoriale (la Germania, dove il reato è stato scoperto, rappresenta un interesse primario di investigazione). Il Ministro accorda priorità alla richiesta tedesca; la richiesta italiana rimane sospesa fino a completamento della pena in Germania.

Caso 2: Caso 2

Mevio, straniero, è ricercato dal Canada per furto qualificato (2021) e dalla Spagna per reato correlato (2022). Entrambe le richieste arrivano all'Italia nello stesso momento. Il Ministro italiano valuta la gravità (il furto qualificato è grave in entrambi i sistemi), il luogo di commissione (il Canada, se interesse primario), e la possibilità di riestradizione del Canada verso stati terzi (se il Canada ha trattati di riestradizione, la cooperazione è facilitata). Sulla base di questi criteri, il Ministro stabilisce l'ordine: se il Canada è stato il primo a formulare la richiesta formale, la priorità è canadese.

Domande frequenti

Se uno stato estero chiede la mia estradizione, posso rifiutarla?

Non personalmente. La decisione sull'estradizione è presa dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal giudice italiano, secondo le procedure di legge. Hai diritto a una difesa legale e a ricorsi, ma la richiesta formale di uno stato non può essere rifiutata unilateralmente.

Se due paesi richiedono la mia estradizione, quale ha priorità?

Il Ministro di Grazia e Giustizia italiano stabilisce la priorità valutando: la data di ricezione della richiesta, la gravità dei reati, il luogo di commissione, la tua nazionalità e residenza, e la possibilità che lo stato richiedente ti estrada verso altri paesi.

L'estradizione è sempre possibile, oppure ci sono reati per i quali è esclusa?

L'estradizione non è consentita per reati politici, e non è ammessa se c'è rischio di tortura, trattamenti inumani, o discriminazione per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, opinioni politiche. Questi limiti sono disciplinati dall'articolo 698 c.p.p.

Se uno stato estero promette di non infliggermi la pena di morte, posso essere estradato?

Sì, ma solo se le assicurazioni sono ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria che dal Ministro di Grazia e Giustizia. L'Italia ha abolito la pena di morte e non estrada verso paesi che la praticano, a meno che non vi siano garanzie solide di non applicazione.

Quanto tempo impiega il procedimento di estradizione?

Il procedimento è disciplinato dalle convenzioni internazionali e dalle leggi italiane. Generalmente richiede vari mesi, con fasi di ricerca, udienza dinanzi al giudice, e eventualmente ricorsi. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha il potere decisionale finale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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