← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il caricatore deve presentare al vettore una dichiarazione d'imbarco contenente natura, qualità, quantità delle merci, numero dei colli e relative marche di identificazione.
  • La dichiarazione d'imbarco è un documento precontrattuale o accessorio al contratto di trasporto, che funge da base per la redazione della polizza di carico.
  • Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni fornite nella dichiarazione.
  • La responsabilità è oggettiva nel senso che è indipendente dalla colpa del caricatore: anche l'errore incolpevole nelle indicazioni determina la responsabilità per i danni subiti dal vettore.
  • La norma tutela il vettore che si fida delle dichiarazioni del caricatore per predisporre la polizza di carico e organizzare il trasporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 457 Codice della Navigazione — Dichiarazione d’imbarco

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.

In sintesi

  • Il caricatore deve presentare al vettore una dichiarazione d'imbarco contenente natura, qualità, quantità delle merci, numero dei colli e relative marche di identificazione.
  • La dichiarazione d'imbarco è un documento precontrattuale o accessorio al contratto di trasporto, che funge da base per la redazione della polizza di carico.
  • Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni fornite nella dichiarazione.
  • La responsabilità è oggettiva nel senso che è indipendente dalla colpa del caricatore: anche l'errore incolpevole nelle indicazioni determina la responsabilità per i danni subiti dal vettore.
  • La norma tutela il vettore che si fida delle dichiarazioni del caricatore per predisporre la polizza di carico e organizzare il trasporto.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione della dichiarazione d'imbarco

L'art. 457 del Codice della navigazione disciplina uno dei documenti fondamentali del ciclo documentale del trasporto marittimo di merci: la dichiarazione d'imbarco. Si tratta del documento con cui il caricatore fornisce al vettore tutte le informazioni necessarie per identificare e quantificare il carico da trasportare, che costituirà la base per la redazione della polizza di carico. La dichiarazione d'imbarco si colloca quindi in una fase anteriore o contestuale alla stipula del contratto di trasporto, svolgendo una funzione informativa essenziale: il vettore non può conoscere la natura e le caratteristiche del carico se non attraverso le dichiarazioni del caricatore, dal momento che è questi ad avere la disponibilità materiale delle merci e la conoscenza delle loro caratteristiche. La norma risponde quindi a una logica di asimmetria informativa: il caricatore sa, il vettore non sa, e la legge impone al primo di informare il secondo in modo completo e accurato, con responsabilità per i danni derivanti da omissioni o inesattezze.

Contenuto obbligatorio della dichiarazione

L'art. 457 elenca il contenuto minimo obbligatorio della dichiarazione d'imbarco: la natura delle cose da trasportare (ossia la tipologia merceologica: prodotti chimici, alimentari, elettronici, ecc.); la qualità (le caratteristiche specifiche che distinguono le merci, inclusa la eventuale pericolosità); la quantità (espressa in peso, volume, numero di unità secondo la natura del prodotto); il numero dei colli (imballaggi, container, balle, casse, ecc.); e le marche che contrassegnano i colli, ossia i segni identificativi apposti sull'imballaggio che consentono di riconoscere e individuare i singoli pezzi del carico. Le marche sono particolarmente importanti ai fini della tracciabilità del carico e dell'accertamento di eventuali perdite parziali. Nella prassi internazionale, questi elementi corrispondono alle informazioni che il vettore è tenuto a riportare nella polizza di carico ai sensi dell'art. 460 del Codice della navigazione e delle Regole dell'Aja-Visby (art. III, par. 3).

La responsabilità del caricatore per omissioni e inesattezze

Il secondo comma dell'art. 457 stabilisce che il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione d'imbarco. Questa responsabilità ha caratteristiche peculiari. In primo luogo, è una responsabilità verso il vettore (non verso i terzi), di natura contrattuale o precontrattuale a seconda della fase in cui si inserisce la dichiarazione. In secondo luogo, la formulazione della norma — che non richiede la prova della colpa del caricatore ma si limita a riferire 'danni che possono a questo derivare' — suggerisce un regime di responsabilità obiettiva o quantomeno aggravata, in cui al vettore è sufficiente dimostrare il nesso causale tra l'inesattezza della dichiarazione e il danno subito, senza dover provare che il caricatore abbia agito con dolo o colpa. In pratica, le tipologie di danno più frequenti derivanti da dichiarazioni inesatte includono: danni derivanti dalla natura pericolosa non dichiarata delle merci, che il vettore non ha potuto gestire adeguatamente; danni da stivaggio errato per informazioni false sulla natura o sul peso del carico; e danni da obblighi doganali non assolti per informazioni errate sulla qualità o quantità delle merci.

Dichiarazioni inesatte e polizza di carico

Un profilo di particolare rilevanza pratica riguarda il rapporto tra la dichiarazione d'imbarco e la polizza di carico. Ai sensi dell'art. 458, il vettore è tenuto a rilasciare la polizza di carico sulla base delle indicazioni fornite dal caricatore. Se queste sono inesatte, il vettore potrà apporre riserve nella polizza (c.d. polizza sporca o claused bill of lading), segnalando che le indicazioni del caricatore non corrispondono alle sue verifiche sul carico. Tuttavia, se il vettore si limita a recepire le dichiarazioni del caricatore senza apporvi riserve, la polizza avrà valore probatorio pieno nei confronti dei terzi giratari, e il vettore non potrà opporre ai terzi l'inesattezza delle dichiarazioni originarie del caricatore. In questo caso, il vettore potrà rivalersi sul caricatore ai sensi dell'art. 457, ma dovrà preventivamente rispondere verso il terzo portatore della polizza. Questo meccanismo valorizza ulteriormente l'importanza di dichiarazioni accurate da parte del caricatore: le conseguenze di un'inesattezza si amplificano quando la polizza è trasferita a terzi in buona fede.

Coordinamento con le norme internazionali

Le Regole dell'Aja-Visby (art. III, par. 5) prevedono una disposizione analoga a quella dell'art. 457: il caricatore si ritiene aver garantito al vettore l'accuratezza, al momento dell'imbarco, delle marche, del numero, della quantità e del peso indicati dal caricatore stesso, e il caricatore indennizza il vettore per tutte le perdite, danni e spese derivanti da inesattezze in tali indicazioni. Le Regole di Amburgo (art. 17) e le Regole di Rotterdam (art. 36) contengono disposizioni similari, stabilendo la responsabilità del caricatore per le informazioni errate fornite al vettore. L'art. 457 del Codice della navigazione si inserisce quindi in un quadro normativo internazionale coerente, sebbene con alcune differenze di dettaglio rispetto alle convenzioni internazionali.

Casi pratici

Caso 1: Dichiarazione errata sulla natura delle merci

Tizio, caricatore, dichiara nella dichiarazione d'imbarco che le proprie merci sono 'prodotti chimici non pericolosi', mentre in realtà si tratta di sostanze infiammabili che richiedono stivaggio separato. Durante il viaggio si sviluppa un incendio a bordo della nave di Caio, causato dall'errato stivaggio delle sostanze pericolose: Tizio risponde verso Caio dei danni derivanti dall'inesattezza della dichiarazione, indipendentemente dalla prova della sua colpa.

Caso 2: Inesattezza sul peso del carico e danni da stivaggio

Sempronio dichiara un peso delle merci inferiore a quello effettivo per risparmiare sul nolo. Il vettore Tizio, fidandosi della dichiarazione, stiva le merci di Sempronio in posizione non adeguata al peso reale, con conseguente danneggiamento di altri colli a bordo. Tizio agisce contro Sempronio per il risarcimento dei danni subiti — inclusi quelli verso i proprietari dei colli danneggiati — in forza della responsabilità prevista dall'art. 457.

Caso 3: Omissione delle marche sui colli e perdita parziale

Caio, caricatore, omette di indicare nella dichiarazione d'imbarco le marche identificative di parte dei colli spediti, rendendone difficile il riconoscimento durante le operazioni di scaricazione. Alcuni colli vengono consegnati al destinatario sbagliato, causando una perdita parziale del carico. Il vettore Tizio, che ha correttamente eseguito le operazioni sulla base delle indicazioni ricevute, si rivale su Caio per i danni derivanti dall'omissione delle marche identificative.

Domande frequenti

Cosa deve contenere la dichiarazione d'imbarco presentata al vettore?

Deve indicare la natura, la qualità e la quantità delle merci da trasportare, il numero dei colli e le marche identificative apposte su di essi. Questi elementi costituiscono il contenuto minimo obbligatorio previsto dall'art. 457.

Il caricatore risponde verso il vettore anche per errori involontari nella dichiarazione d'imbarco?

Sì. La responsabilità prevista dall'art. 457 non richiede la prova della colpa del caricatore: è sufficiente che vi siano omissioni o inesattezze nella dichiarazione e che da esse derivino danni al vettore.

Qual è la differenza tra la dichiarazione d'imbarco e la polizza di carico?

La dichiarazione d'imbarco è il documento presentato dal caricatore al vettore prima o al momento dell'imbarco, contenente le informazioni sul carico. La polizza di carico è invece il documento rilasciato dal vettore che incorpora le stesse informazioni e ha funzione di titolo di credito trasferibile.

Il vettore può rifiutare di imbarcare le merci se le indicazioni nella dichiarazione sembrano errate?

Il Codice non prevede esplicitamente questo diritto in capo al vettore, ma nella prassi il vettore può procedere a verifiche e, se riscontra discrepanze, può apporre riserve nella polizza di carico o rifiutare il carico che non corrisponde alle dichiarazioni, tutelando la propria posizione contrattuale.

Se il vettore accetta la dichiarazione inesatta senza riserve e poi emette una polizza 'pulita', può recuperare i danni dal caricatore?

Sì, il vettore può comunque agire verso il caricatore ai sensi dell'art. 457, anche se ha emesso una polizza pulita. Tuttavia, dovrà prima rispondere verso i terzi giratari della polizza in buona fede, e successivamente rivalersi sul caricatore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.