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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per applicare misure cautelari (carcere, obblighi vigilanza, arresto domiciliare), pubblico ministero e giudice riferiscono a 'pena' come determinata da art. 218 c.p.p.
  • Art. 218 c.p.p. rimanda a criteri di determinazione pena nel codice penale (artt. 65-99 c.p.) considerando: pena edittale, gravità reato, circostanze aggravanti/attenuanti
  • Pena è rilevante per: soglia arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.), gravità per giudice nel valutare danno/pericolo, proporzionalità misura cautelare
  • Non è pena effettiva (che scatta solo a condanna), ma pena 'teorica' secondo legge per reato ipotizzato in indagini preliminari

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 379 c.p.p. – Determinazione della pena

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Determinazione della pena

1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell’articolo 278.

In sintesi

  • Per applicare misure cautelari (carcere, obblighi vigilanza, arresto domiciliare), pubblico ministero e giudice riferiscono a 'pena' come determinata da art. 218 c.p.p.
  • Art. 218 c.p.p. rimanda a criteri di determinazione pena nel codice penale (artt. 65-99 c.p.) considerando: pena edittale, gravità reato, circostanze aggravanti/attenuanti
  • Pena è rilevante per: soglia arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.), gravità per giudice nel valutare danno/pericolo, proporzionalità misura cautelare
  • Non è pena effettiva (che scatta solo a condanna), ma pena 'teorica' secondo legge per reato ipotizzato in indagini preliminari

Determinazione della pena per misure cautelari: la pena rilevante per valutare esigenze cautelari è determinata secondo art. 218 c.p.p. su previsioni legali codice penale.

Ratio

Art. 379 c.p.p. è breve rimandataria che collega tema misure cautelari alla nozione di pena determinata secondo criteri del codice penale. Il legislatore riconosce che gravità reato è base legittima per decidere se applicare coercizione investigativa. Non è discriminazione, ma necessità: reati gravi giustificano precauzioni investigative più intense, reati minori no. La determinazione pena secondo art. 218 c.p.p. è tecnica per oggettivizzare valutazione gravità, evitando discrezionalismo su cosa sia 'reato grave'.

Analisi

Art. 218 c.p.p. stabilisce che per scopi titolo IV c.p.p. (misure cautelari), la pena è determinata così: 1) si prende la pena edittale (minimo e massimo stabiliti da codice penale), 2) si considerano circostanze aggravanti (raddoppiano massimo) e attenuanti (dimezzano minimo), 3) si calcola risultato medio come riferimento. Esempio: furto aggravato per notte ha pena edittale 3-10 anni. Se circostanze aggravanti (pluralità furti), massimo diventa 20 anni. Se circostanze attenuanti (copia manifesta), minimo diventa 1,5 anni. Risultato medio (8 anni) è 'pena' rilevante per valutare se soglia carcere cautelare è raggiunta (sì, se pena è almeno 3 anni per gravi presupposti).

Quando si applica

Si applica quando pubblico ministero o giudice deve valutare se reato è 'grave' per decidere misura cautelare. Art. 380 c.p.p. ordina arresto obbligatorio in flagranza se pena minima è almeno 5 anni (calcolata con art. 218); senza determinazione art. 218, non si saprebbe se soglia è raggiunta. Art. 274 c.p.p. su esigenze cautelari valuta gravità reato riferendosi a pena; arte 381-bis c.p.p. su ordinanza cautelare dal giudice valuta proporzionalità fra coercizione e pena minacciata. Insomma, determinazione pena è onnipervasiva nel sistema cautelare.

Connessioni

Integra art. 218 c.p.p. (determinazione pena per cause c.p.p.), art. 65-99 c.p. (determinazione pena nel codice penale), art. 380 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza), art. 274 c.p.p. (esigenze cautelari), art. 381-bis c.p.p. (ordinanza cautelare del giudice), art. 280 c.p.p. (misure cautelari in generale). Rilevante per principio di proporzionalità constituzionale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è colto in flagranza per furto semplice di libri da libreria (pena edittale 3 mesi-3 anni). Non ha circostanze aggravanti. Pena media determinata art. 218 c.p.p. è circa 1 anno 6 mesi. Art. 380 comma 1 c.p.p. dispone arresto obbligatorio solo se pena minima è almeno 5 anni: qui non è raggiunta (1,5 anni < 5 anni). Quindi arresto in flagranza NON è obbligatorio. Polizia può rilasciare Tizio con semplice invito a presentarsi al pubblico ministero. Privazione libertà non è giustificata dalla pena minacciata.

Caso 2: Caso 2

Caio è indagato per rapina aggravata (pena edittale 5-15 anni) con arma (aggravante: +1/3, massimo diventa 20 anni) e violenza su donna (altra aggravante: +1/3, massimo 26 anni). Determinazione art. 218 c.p.p. dà pena media di circa 12 anni. Pubblico ministero richiede custodia cautelare al giudice per le indagini preliminari. Giudice valuta: pena minacciata è 12 anni (soglia rilevante per reati gravi). Giudice autorizza ordinanza di custodia cautelare (carcere) se sussistono esigenze (pericolo fuga, inquinamento prove). La pena elevata giustifica coercizione investigativa.

Domande frequenti

Come si determina la pena rilevante per le misure cautelari?

Art. 218 c.p.p.: si prende la pena edittale dal codice penale (minimo e massimo per quel reato), si applicano circostanze aggravanti/attenuanti (raddoppiano massimo o dimezzano minimo), si calcola media. Quella media è 'pena rilevante' per valutare se reato è grave abbastanza per carcere cautelare o arresto obbligatorio.

Se sono indagato, la pena che mi minaccia è quella definitiva o provvisoria?

È pena provvisoria, teorica, calcolata in base a legge. Non è pena effettiva (quella scatta solo a condanna). È usata dal giudice per determinare se sei 'pericoloso' o 'grave reato' ai fini cautele. Se assolto al processo, pena non esiste.

Circostanze aggravanti / attenuanti sono già applicate in indagini preliminari?

No, normalmente. In indagini, pubblico ministero ipotizza reato nelle fattispecie di legge (es. furto aggravato presunto, non ancora provato). Art. 218 c.p.p. dice che per misure cautelari, si POSSONO considerare circostanze se ragionevolmente fondate (non provate al trial). Giudice per le indagini preliminari usa discrezione su questo. Al processo, circostanze sono vagliate con prova contraddittoria.

Se pena massima è bassa, il giudice non può darmi carcere cautelare?

No, il giudice non è legato a soglie fisse di pena per custodia cautelare. Però la pena è fattore rilevante: se pena massima è 2 anni (reato minore), giudice è restio a ordinare carcere cautelare perché sproporzionato. Se pena è 15 anni (omicidio), giudice è incline a carcere se esigenze sussistono.

Posso contestare al giudice la determinazione della pena in indagini preliminari?

Sì, tramite avvocato. Se ritieni che pubblico ministero abbia calcolato male pena rilevante (es. non ha considerato circostanze attenuanti manifeste), puoi chiedere al giudice per le indagini preliminari di ricalcolarla. Ricorso è possibile anche contro ordinanza cautelare motivata su pena errata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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