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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'accertamento dello stato di ebbrezza si effettua mediante analisi dell'aria alveolare espirata con etilometro: se la concentrazione alcoolemica corrisponde o supera 0,8 g/l il soggetto è ritenuto in stato di ebbrezza ai fini dell'art. 186, comma 4, del Codice della Strada.
  • La misurazione deve risultare da almeno due determinazioni concordanti, effettuate a un intervallo di tempo di 5 minuti tra l'una e l'altra.
  • Anche in caso di rifiuto o di accertamento strumentale, i verbalizzanti devono indicare nella notizia di reato le circostanze sintomatiche dell'ebbrezza (stato del soggetto, condotta di guida) come prescritto dall'art. 347 c.p.p.
  • L'etilometro deve rispondere ai requisiti di un disciplinare tecnico ministeriale, essere omologato dalla Direzione Generale MCTC previo collaudo del CSRPAD, e dotato di stampante per la prova documentale.
  • Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche periodiche del CSRPAD: in caso di esito negativo vengono ritirati dall'uso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 379 DPR 495/1992 — Guida sotto l’influenza dell’alcool

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell' articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro…. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.

9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.

Commento

Il quadro normativo: art. 186 CdS e art. 379 del Regolamento

L'articolo 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) disciplina le modalità tecniche e procedurali dell'accertamento dello stato di ebbrezza da alcool durante la guida. La norma attua l'art. 186 del Codice della Strada, che è la norma primaria in materia: essa fissa le soglie alcolemiche rilevanti (0,5 g/l per la violazione amministrativa, 0,8 g/l e oltre per le fattispecie penali), le sanzioni — che vanno dalle sanzioni amministrative alla reclusione a seconda del tasso e delle circostanze — e il meccanismo di accertamento. È fondamentale tenere presente questa distinzione: il Regolamento fissa le modalità tecniche dell'accertamento (come funziona l'etilometro, quante prove si fanno, quando si usa il metodo sintomatico), mentre le soglie e le sanzioni sono nel Codice. Chi vuole conoscere le conseguenze penali o amministrative di una guida in stato di ebbrezza deve consultare l'art. 186 del Codice della Strada, non il Regolamento.

Come funziona l'accertamento: l'analisi dell'aria alveolare

Il comma 1 stabilisce che l'accertamento dello stato di ebbrezza «ai sensi dell'art. 186, comma 4, del codice» si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata. L'aria alveolare è quella proveniente dagli alveoli polmonari — la parte più profonda del polmone — ed ha un contenuto alcolico che riflette in modo affidabile la concentrazione di alcool nel sangue, attraverso un rapporto di conversione tecnico standardizzato. La soglia rilevante per questo accertamento è 0,8 g/l: se la concentrazione alcoolemica corrispondente all'aria espirata è pari o superiore a questo valore, il soggetto è ritenuto in stato di ebbrezza ai fini del comma 4 dell'art. 186 CdS. È importante ricordare che questo valore (0,8 g/l) non è la soglia minima di rilevanza penale unica: il Codice prevede soglie diverse (0,5, 0,8, 1,5 g/l) con conseguenze sanzionatorie crescenti. L'art. 379 fa riferimento specificamente alla soglia del comma 4 dell'art. 186.

Le due determinazioni concordanti: la regola del doppio test

Il comma 2 prescrive che la concentrazione rilevata «dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti». Questa regola ha una ratio tecnica precisa: i sistemi di analisi dell'aria espirata possono presentare margini di variabilità legati a fattori fisiologici momentanei (tosse, residuo alcolico in bocca, acidità gastrica). Un doppio test a distanza di 5 minuti riduce significativamente la probabilità di un risultato falsato da questi fattori. Se le due misurazioni non sono «concordanti» — ossia se differiscono tra loro in modo significativo — il risultato non è accettabile come prova dell'ebbrezza. Le regole di «concordanza» sono definite dal disciplinare tecnico ministeriale. Sul piano pratico, questo significa che se il primo test dà un valore appena sopra soglia e il secondo dà un valore appena sotto, le due determinazioni non sono concordanti e il risultato dell'accertamento non è utilizzabile come prova.

Il valore delle circostanze sintomatiche anche senza etilometro

Il comma 3 è di grande rilevanza pratica e giuridica: anche quando si procede agli accertamenti strumentali, o quando si documenta il rifiuto opposto dal soggetto, «resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida». Questo comma riconosce il valore probatorio autonomo dei sintomi clinici dell'ebbrezza: l'alito vinoso, l'andatura barcollante, gli occhi arrossati, il comportamento disinibito, la guida irregolare. La giurisprudenza ha consolidato il principio che lo stato di ebbrezza può essere accertato e processualmente contestato anche in assenza di misurazione strumentale — purché il verbale descriva con precisione le circostanze sintomatiche rilevate dagli agenti. Il comma 3 impone ai verbalizzanti di raccogliere queste osservazioni in modo dettagliato, indipendentemente dall'esito dell'etilometro o dal rifiuto del soggetto.

L'etilometro: caratteristiche tecniche e omologazione

Il comma 4 descrive l'etilometro come l'apparecchio per la misurazione della concentrazione alcolica nell'aria espirata. Il dispositivo deve: visualizzare i risultati delle misurazioni; eseguire i controlli propri dell'apparecchio (autodiagnosi); produrre, tramite stampante incorporata, la prova documentale cartacea della misurazione. Questa prova documentale è fondamentale: senza la stampa, la misurazione non è documentata e può essere contestata. Il comma 5 rimette i requisiti tecnici a un disciplinare approvato con decreto dei ministri competenti (Trasporti e Sanità), aggiornabile al mutare delle condizioni tecniche. Il comma 6 attribuisce l'omologazione del tipo degli etilometri alla Direzione Generale MCTC (oggi MIT), sulla base delle verifiche del Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD). L'omologazione certifica che il modello di etilometro risponde ai requisiti tecnici ed è affidabile come strumento di prova.

Verifiche periodiche e ritiro dall'uso

I commi 7, 8 e 9 disciplinano il ciclo di vita degli etilometri in uso. Prima di essere immessi in servizio, ogni esemplare deve essere sottoposto a visita preventiva presso il CSRPAD (comma 7). Durante l'uso, gli etilometri sono sottoposti a verifiche periodiche secondo tempi e modalità stabiliti ministerialmente (comma 8). Se l'esito di una verifica è negativo, l'etilometro viene immediatamente ritirato dall'uso: questo è il meccanismo che garantisce che gli strumenti utilizzati nelle contestazioni stradali siano sempre affidabili e calibrati. Il comma 9 attribuisce al Ministero la determinazione e l'aggiornamento dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni di omologazione e verifica. Sul piano della difesa legale, la verifica della regolarità e dell'aggiornamento delle tarature dell'etilometro utilizzato è uno degli elementi più frequentemente esaminati nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza.

Domande frequenti

Quante misurazioni con l'etilometro sono necessarie per accertare lo stato di ebbrezza?

L'art. 379, comma 2, prescrive almeno due determinazioni concordanti, effettuate a un intervallo di 5 minuti. Se le due misurazioni non sono concordanti tra loro, il risultato non è utilizzabile come prova dell'ebbrezza.

Si può essere condannati per guida in stato di ebbrezza anche senza aver fatto il test all'etilometro?

Sì. Il comma 3 dell'art. 379 impone agli agenti di verbalizzare le circostanze sintomatiche dell'ebbrezza (alito, andatura, condotta di guida) indipendentemente dall'esito del test o dal rifiuto. La giurisprudenza riconosce valore probatorio autonomo a queste circostanze, purché il verbale le descriva con sufficiente precisione.

Cosa succede se si rifiuta di sottoporsi all'etilometro?

Il rifiuto è sanzionato direttamente dal Codice della Strada (art. 186) con conseguenze che il Codice equipara a quelle previste per i tassi alcolemici più elevati. Inoltre, il rifiuto non impedisce la prova dell'ebbrezza attraverso le circostanze sintomatiche verbalizzate dagli agenti.

Come si verifica che l'etilometro usato durante un controllo fosse affidabile?

L'art. 379, commi 7 e 8, prevede la visita preventiva prima dell'immissione in uso e le verifiche periodiche del CSRPAD. Il difensore può richiedere il libretto di revisione dell'etilometro: se la verifica periodica era scaduta alla data del controllo, l'affidabilità dello strumento è contestabile e la prova strumentale può essere esclusa.

Qual è la differenza tra il valore 0,5 g/l e 0,8 g/l nel contesto dell'art. 186 CdS?

L'art. 186 del Codice della Strada prevede soglie diverse con conseguenze diverse: il tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l integra una violazione amministrativa; quello tra 0,8 e 1,5 g/l un reato penale meno grave; quello superiore a 1,5 g/l un reato penale più grave. L'art. 379 del Regolamento, al comma 1, si riferisce specificamente alla soglia di 0,8 g/l come valore rilevante ai fini del comma 4 dell'art. 186. Per le soglie e le sanzioni esatte consultare il testo aggiornato del Codice della Strada.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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