← Torna a Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)
Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinati dal Regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio (ora sostituito in gran parte dal Reg. CE 561/2006 e dal Reg. UE 165/2014) sui tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali.
  • La regolarizzazione del cronotachigrafo, nei casi previsti dall'art. 179, comma 7 del Codice della Strada, deve essere verificata dall'Ufficio Metrico Provinciale o da un'officina da esso autorizzata ai sensi della L. 727/1978.
  • Al termine della verifica, l'Ufficio o l'officina autorizzata rilascia una certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica.
  • La certificazione deve essere inviata all'organo che ha contestato la violazione, a cura del titolare della licenza di trasporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 375 DPR 495/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

(Art. 178 e 179 Cod. Str.) (Documenti di viaggio e cronotachigrafo)

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.

2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.

3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione è fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.

Commento

Contesto: il cronotachigrafo nel diritto dei trasporti

L'art. 375 del DPR 495/1992 attua gli artt. 178 e 179 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplinano i documenti di bordo e il cronotachigrafo per i veicoli adibiti al trasporto professionale di persone e merci. Il cronotachigrafo — dispositivo di misurazione e registrazione della velocità del veicolo e dei tempi di guida e di riposo del conducente — è lo strumento cardine del controllo sulle ore di lavoro degli autotrasportatori professionali e dei conducenti di autobus, in quanto strumento di prevenzione degli incidenti causati dalla guida in stato di affaticamento.

La norma va letta nel contesto europeo: il Regolamento CEE n. 3820/85 richiamato nell'art. 375 è stato nel frattempo ampiamente sostituito e integrato dal Regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo e dal Regolamento UE 165/2014 sui tachigrafi, che ha introdotto i tachigrafi digitali e, successivamente, il tachigrafo intelligente. Il rinvio all'atto del 1985 contenuto nell'art. 375 deve essere letto in modo evolutivo, tenendo conto del quadro normativo europeo attualmente vigente.

I documenti di bordo: libretti, registri di servizio e orari

Il comma 1 rinvia la disciplina di tre categorie di documenti alla normativa europea:

  • Libretti individuali: documenti personali del conducente che attestano i tempi di guida e di riposo, originariamente previsti per i conducenti non soggetti all'obbligo del tachigrafo (alcuni trasporti nazionali in deroga).
  • Estratti del registro di servizio: documenti tenuti dall'impresa di trasporto che registrano i servizi effettuati dai propri conducenti.
  • Copie dell'orario di servizio: documentazione relativa alla pianificazione dei turni di guida, obbligatoria per le imprese di trasporto pubblico di linea.

Nella pratica contemporanea, per i veicoli soggetti all'obbligo del tachigrafo digitale (la maggior parte degli autocarri oltre 3,5 t e degli autobus sopra 9 posti), i dati sono registrati elettronicamente sulla carta del conducente e nella memoria del dispositivo, con download periodico da parte dell'impresa. La documentazione cartacea classica è residuale, ma il principio del controllo dei tempi di guida rimane invariato.

La regolarizzazione del cronotachigrafo: procedura e soggetti competenti

Il comma 2 disciplina un procedimento specifico: la regolarizzazione del cronotachigrafo nelle ipotesi dell'art. 179, comma 7 del Codice della Strada. Questo articolo del Codice prevede che, in determinate circostanze (guasto del dispositivo, necessità di manutenzione straordinaria), il conducente possa essere autorizzato a proseguire il viaggio per raggiungere il primo punto di riparazione, annotando manualmente i dati sul foglio di registrazione o con altro mezzo previsto.

Una volta riparato o sostituito il dispositivo, la norma impone una verifica formale da parte di soggetti tecnici qualificati:

  • L'Ufficio Metrico Provinciale: struttura pubblica di controllo metrologico, oggi inquadrata nelle Camere di commercio (ex art. 20 D.Lgs. 68/2001, che ha trasferito le funzioni delle CCIAA). È l'organo metrologico di riferimento per la taratura degli strumenti di misura.
  • Le officine autorizzate dall'Ufficio Metrico: centri tecnici privati abilitati alla verifica e taratura dei tachigrafi, la cui competenza è regolata dalla L. 13 novembre 1978, n. 727 (Norme per la tutela della fede pubblica nella misurazione).

La scelta di affidare la verifica a soggetti metrologi — anziché a qualsiasi officina meccanica — riflette la natura del cronotachigrafo come strumento di misura legalmente rilevante: un tachigrafo manipolato o non correttamente tarato produce dati falsati, con conseguenze sull'accertamento delle violazioni dei tempi di guida e sulla responsabilità del conducente e dell'impresa.

La certificazione di regolarizzazione e il suo invio all'organo accertatore

Il comma 3 definisce gli obblighi documentali successivi alla verifica:

  • L'Ufficio Metrico o l'officina autorizzata rilasciano una certificazione che attesta l'avvenuta regolarizzazione e l'esito positivo della verifica. Si tratta di un documento formale con valore probatorio nei confronti dell'organo accertatore.
  • La certificazione deve essere fatta pervenire a cura del titolare della licenza — l'impresa di trasporto, non il conducente — all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione originaria (polizia stradale, comando dei Carabinieri, polizia locale).

Il soggetto obbligato a trasmettere la certificazione è il titolare della licenza di trasporto, non il conducente. Questa scelta riflette il principio di responsabilità dell'impresa per la conformità della dotazione tecnica dei propri veicoli: è l'azienda che deve garantire che i dispositivi di misurazione siano omologati e funzionanti, e su di essa ricade l'onere di documentare la regolarizzazione nei confronti dell'autorità.

Evoluzione normativa: dal Reg. 3820/85 al quadro europeo attuale

Il richiamo nel comma 1 al Regolamento CEE n. 3820/85 riflette lo stato della normativa europea al momento dell'emanazione del DPR 495/1992. Nel quadro attuale, i riferimenti principali per i tempi di guida e i documenti dei conducenti professionali sono:

  • Regolamento CE 561/2006: tempi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti.
  • Regolamento UE 165/2014: tachigrafi nei trasporti su strada, inclusa l'introduzione del tachigrafo intelligente (connesso ai sistemi satellitari).
  • Direttiva 2006/22/CE (e ss. mm.): condizioni minime per i controlli su strada.

L'art. 375 del Regolamento CdS rimane comunque il punto di raccordo tra questi obblighi europei e le procedure di verifica interne affidate agli uffici metrici nazionali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa sono i 'documenti di viaggio' per i conducenti professionali?

Comprendono i libretti individuali (con i tempi di guida e riposo), gli estratti del registro di servizio dell'impresa e le copie dell'orario di servizio. Sono disciplinati dalla normativa europea sui tempi di guida (oggi principalmente il Reg. CE 561/2006 e il Reg. UE 165/2014), a cui rinvia l'art. 375 del Regolamento CdS.

Chi è competente a verificare la regolarizzazione del cronotachigrafo?

L'Ufficio Metrico Provinciale (struttura pubblica di controllo metrologico) o un'officina da esso autorizzata ai sensi della L. 727/1978. Non è sufficiente far intervenire qualsiasi officina meccanica: il tachigrafo è uno strumento di misura legalmente rilevante che richiede competenze metriche specifiche.

Chi deve inviare la certificazione di regolarizzazione del tachigrafo all'organo accertatore?

Il titolare della licenza di trasporto (l'impresa), non il conducente. L'art. 375, comma 3 pone questo obbligo in capo all'impresa, che è responsabile della conformità tecnica dei propri veicoli e deve documentare la regolarizzazione nei confronti dell'autorità che ha contestato la violazione.

Il Regolamento CEE 3820/85 richiamato dall'art. 375 è ancora vigente?

In gran parte no. Il quadro normativo europeo si è evoluto significativamente: i principali riferimenti attuali sono il Reg. CE 561/2006 (tempi di guida e riposo) e il Reg. UE 165/2014 (tachigrafi digitali e intelligenti). Il rinvio dell'art. 375 all'atto del 1985 va letto in modo evolutivo, tenendo conto della normativa europea attualmente in vigore.

Cosa succede se il tachigrafo si guasta durante un viaggio?

Il conducente può continuare il viaggio per raggiungere il primo punto di riparazione, annotando manualmente i dati richiesti (ai sensi dell'art. 179, comma 7 del Codice della Strada). Successivamente, il dispositivo deve essere riparato e verificato da un soggetto autorizzato ex art. 375, che rilascerà la certificazione da trasmettere all'organo accertatore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.