- I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinati dal Regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio (ora sostituito in gran parte dal Reg. CE 561/2006 e dal Reg. UE 165/2014) sui tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali.
- La regolarizzazione del cronotachigrafo, nei casi previsti dall'art. 179, comma 7 del Codice della Strada, deve essere verificata dall'Ufficio Metrico Provinciale o da un'officina da esso autorizzata ai sensi della L. 727/1978.
- Al termine della verifica, l'Ufficio o l'officina autorizzata rilascia una certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica.
- La certificazione deve essere inviata all'organo che ha contestato la violazione, a cura del titolare della licenza di trasporto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 375 DPR 495/1992
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(Art. 178 e 179 Cod. Str.) (Documenti di viaggio e cronotachigrafo)
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.
2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.
3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione è fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 375 c.c.: articolo abrogato
- Articolo 375 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 375 c.p.c.: Pronuncia in camera di consiglio
- Articolo 375 Codice di Procedura Penale: Invito a presentarsi
- Articolo 375 Codice Penale: Circostanze aggravanti
- Art. 375 Codice della Navigazione — Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna
Commento
Contesto: il cronotachigrafo nel diritto dei trasporti
L'art. 375 del DPR 495/1992 attua gli artt. 178 e 179 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplinano i documenti di bordo e il cronotachigrafo per i veicoli adibiti al trasporto professionale di persone e merci. Il cronotachigrafo — dispositivo di misurazione e registrazione della velocità del veicolo e dei tempi di guida e di riposo del conducente — è lo strumento cardine del controllo sulle ore di lavoro degli autotrasportatori professionali e dei conducenti di autobus, in quanto strumento di prevenzione degli incidenti causati dalla guida in stato di affaticamento.
La norma va letta nel contesto europeo: il Regolamento CEE n. 3820/85 richiamato nell'art. 375 è stato nel frattempo ampiamente sostituito e integrato dal Regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo e dal Regolamento UE 165/2014 sui tachigrafi, che ha introdotto i tachigrafi digitali e, successivamente, il tachigrafo intelligente. Il rinvio all'atto del 1985 contenuto nell'art. 375 deve essere letto in modo evolutivo, tenendo conto del quadro normativo europeo attualmente vigente.
I documenti di bordo: libretti, registri di servizio e orari
Il comma 1 rinvia la disciplina di tre categorie di documenti alla normativa europea:
Nella pratica contemporanea, per i veicoli soggetti all'obbligo del tachigrafo digitale (la maggior parte degli autocarri oltre 3,5 t e degli autobus sopra 9 posti), i dati sono registrati elettronicamente sulla carta del conducente e nella memoria del dispositivo, con download periodico da parte dell'impresa. La documentazione cartacea classica è residuale, ma il principio del controllo dei tempi di guida rimane invariato.
La regolarizzazione del cronotachigrafo: procedura e soggetti competenti
Il comma 2 disciplina un procedimento specifico: la regolarizzazione del cronotachigrafo nelle ipotesi dell'art. 179, comma 7 del Codice della Strada. Questo articolo del Codice prevede che, in determinate circostanze (guasto del dispositivo, necessità di manutenzione straordinaria), il conducente possa essere autorizzato a proseguire il viaggio per raggiungere il primo punto di riparazione, annotando manualmente i dati sul foglio di registrazione o con altro mezzo previsto.
Una volta riparato o sostituito il dispositivo, la norma impone una verifica formale da parte di soggetti tecnici qualificati:
La scelta di affidare la verifica a soggetti metrologi — anziché a qualsiasi officina meccanica — riflette la natura del cronotachigrafo come strumento di misura legalmente rilevante: un tachigrafo manipolato o non correttamente tarato produce dati falsati, con conseguenze sull'accertamento delle violazioni dei tempi di guida e sulla responsabilità del conducente e dell'impresa.
La certificazione di regolarizzazione e il suo invio all'organo accertatore
Il comma 3 definisce gli obblighi documentali successivi alla verifica:
Il soggetto obbligato a trasmettere la certificazione è il titolare della licenza di trasporto, non il conducente. Questa scelta riflette il principio di responsabilità dell'impresa per la conformità della dotazione tecnica dei propri veicoli: è l'azienda che deve garantire che i dispositivi di misurazione siano omologati e funzionanti, e su di essa ricade l'onere di documentare la regolarizzazione nei confronti dell'autorità.
Evoluzione normativa: dal Reg. 3820/85 al quadro europeo attuale
Il richiamo nel comma 1 al Regolamento CEE n. 3820/85 riflette lo stato della normativa europea al momento dell'emanazione del DPR 495/1992. Nel quadro attuale, i riferimenti principali per i tempi di guida e i documenti dei conducenti professionali sono:
L'art. 375 del Regolamento CdS rimane comunque il punto di raccordo tra questi obblighi europei e le procedure di verifica interne affidate agli uffici metrici nazionali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa sono i 'documenti di viaggio' per i conducenti professionali?
Comprendono i libretti individuali (con i tempi di guida e riposo), gli estratti del registro di servizio dell'impresa e le copie dell'orario di servizio. Sono disciplinati dalla normativa europea sui tempi di guida (oggi principalmente il Reg. CE 561/2006 e il Reg. UE 165/2014), a cui rinvia l'art. 375 del Regolamento CdS.
Chi è competente a verificare la regolarizzazione del cronotachigrafo?
L'Ufficio Metrico Provinciale (struttura pubblica di controllo metrologico) o un'officina da esso autorizzata ai sensi della L. 727/1978. Non è sufficiente far intervenire qualsiasi officina meccanica: il tachigrafo è uno strumento di misura legalmente rilevante che richiede competenze metriche specifiche.
Chi deve inviare la certificazione di regolarizzazione del tachigrafo all'organo accertatore?
Il titolare della licenza di trasporto (l'impresa), non il conducente. L'art. 375, comma 3 pone questo obbligo in capo all'impresa, che è responsabile della conformità tecnica dei propri veicoli e deve documentare la regolarizzazione nei confronti dell'autorità che ha contestato la violazione.
Il Regolamento CEE 3820/85 richiamato dall'art. 375 è ancora vigente?
In gran parte no. Il quadro normativo europeo si è evoluto significativamente: i principali riferimenti attuali sono il Reg. CE 561/2006 (tempi di guida e riposo) e il Reg. UE 165/2014 (tachigrafi digitali e intelligenti). Il rinvio dell'art. 375 all'atto del 1985 va letto in modo evolutivo, tenendo conto della normativa europea attualmente in vigore.
Cosa succede se il tachigrafo si guasta durante un viaggio?
Il conducente può continuare il viaggio per raggiungere il primo punto di riparazione, annotando manualmente i dati richiesti (ai sensi dell'art. 179, comma 7 del Codice della Strada). Successivamente, il dispositivo deve essere riparato e verificato da un soggetto autorizzato ex art. 375, che rilascerà la certificazione da trasmettere all'organo accertatore.
Vedi anche