- Gli enti locali possono costituire consorzi per la gestione associata di servizi.
- Si applicano le norme delle aziende speciali in quanto compatibili.
- Possono parteciparvi altri enti pubblici autorizzati.
- Sono dotati di propria struttura organizzativa.
- Hanno personalità giuridica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 31 TUEL — Articolo 31
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’articolo 113-bis , si applicano le norme previste per le aziende speciali.
Commento
L'art. 31 disciplina i consorzi fra enti locali. Sono soggetti dotati di personalità giuridica autonoma, pensati per la gestione associata di servizi.
Costituzione
I consigli degli enti aderenti approvano a maggioranza assoluta la convenzione e lo statuto consortile. Il consorzio nasce con questi atti.
Disciplina applicabile
Si applicano le norme delle aziende speciali (art. 114), in quanto compatibili. Si delinea così un modello pubblicistico ma con margini di operatività gestionale.
Partecipazione di altri enti
Possono parteciparvi altri enti pubblici autorizzati. Si pensi a Università, Camere di commercio, agenzie regionali.
Evoluzione
Negli anni, i consorzi hanno perso terreno rispetto alle unioni di Comuni e alle convenzioni. La normativa sulle società pubbliche ha inoltre ristretto l'utilizzo dei consorzi a rilevanza economica.
Profili pratici
La Corte dei conti vigila sui bilanci. ANCI offre supporto. Il Ministero dell'Interno fornisce orientamenti. Per molti servizi, il consorzio resta utile strumento di gestione stabile.
Domande frequenti
Come si costituisce un consorzio?
Con convenzione e statuto approvati a maggioranza assoluta dai consigli degli enti aderenti.
Quali norme si applicano?
Quelle delle aziende speciali ex art. 114, in quanto compatibili.
Chi può partecipare?
Enti locali e altri enti pubblici autorizzati per legge.
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