- Elenca le disposizioni precedenti abrogate dall'entrata in vigore del Codice dei beni culturali.
- Abroga in particolare la L. 1089/1939 (limitatamente all'articolo 40) e il T.U. 490/1999.
- Coordina il passaggio dal regime previgente al nuovo codice.
- Continua ad applicare le norme abrogate ai procedimenti già avviati al 1° maggio 2004.
- Norma di chiusura formale del codice, tipica dei provvedimenti legislativi sistematici.
Testo dell'articoloVigente
Art. 184 D.Lgs. 42/2004 — Norme abrogate e interpretative
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: – legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40 , nel testo da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237 ; – decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 ; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; – decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 , limitatamente all'articolo 9; – decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall' articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ; – legge 15 maggio 1997, n. 127 , limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall' articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; e comma 6, primo periodo; – legge 8 ottobre 1997, n. 352 , limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall' articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513 ; – decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153; – legge 12 luglio 1999, n. 237 , limitatamente all'articolo 9; – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 , limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9; – decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; – decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 ; – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , limitatamente all'articolo 179, comma 4; – legge 8 luglio 2003, n. 172 , limitatamente all'articolo 7.
1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117.
Commento
Funzione della norma abrogativa
L'articolo 184 chiude formalmente il codice attraverso l'elenco delle disposizioni abrogate. La tecnica dell'abrogazione espressa è preferita all'abrogazione tacita per ragioni di certezza del diritto: l'operatore può verificare con immediatezza quali norme non sono più vigenti. L'elenco è ampio e riflette la stratificazione storica della tutela del patrimonio culturale, dalle leggi degli anni Trenta del Novecento fino ai testi unici della fine degli anni Novanta.
Le abrogazioni principali
Le abrogazioni più significative riguardano: l'articolo 40 della L. 1 giugno 1939, n. 1089 (legge Bottai sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico); il D.P.R. 1409/1963 (archivi), limitatamente ad alcuni articoli; il D.P.R. 3/1972 (limitatamente all'articolo 9); il D.Lgs. 490/1999 nella sua interezza (testo unico previgente); il D.P.R. 283/2000; alcune disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (codice privacy). L'elenco evidenzia il consolidamento operato dal codice rispetto alla normativa frammentaria precedente.
Abrogazione del T.U. 490/1999
L'abrogazione del D.Lgs. 490/1999 è particolarmente significativa: si trattava del precedente testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, in vigore dal 1999. Il nuovo codice del 2004 ne ha ampliato l'ambito (includendo organicamente il paesaggio) e ha introdotto numerose innovazioni nella disciplina autorizzatoria, espropriativa e sanzionatoria. La sostituzione integrale, anziché la modifica del testo precedente, è stata scelta per coerenza sistematica.
Il regime intertemporale
L'articolo 184, attraverso il rinvio implicito ai principi generali del diritto intertemporale e in particolare al principio tempus regit actum, governa il passaggio dal vecchio al nuovo regime. I procedimenti già avviati al 1° maggio 2004 continuano a essere disciplinati dalle norme abrogate fino alla loro conclusione, salvo che le nuove norme prevedano un'applicazione retroattiva favorevole. Per il diritto penale vale comunque l'articolo 2 del codice penale, con applicazione della legge più favorevole.
Norme interpretative
La rubrica dell'articolo 184 menziona anche le norme interpretative, ma il testo si concentra sull'elenco delle abrogazioni. Le previsioni interpretative sono frammentate in altri articoli del codice e operano come interpretazione autentica retroattiva. La distinzione fra norma abrogativa e norma interpretativa è importante: la prima opera ex nunc dall'entrata in vigore; la seconda opera ex tunc, modificando la portata di disposizioni vigenti precedentemente.
Profili pratici
Per l'operatore l'articolo 184 ha una funzione prevalentemente storica e di verifica formale. Nella pratica quotidiana è raro doversi confrontare direttamente con la norma abrogata, salvo nei casi di procedimenti molto risalenti ancora non conclusi o di contenziosi su atti adottati nella vigenza del precedente regime. La giurisprudenza ha ampiamente chiarito i nodi più frequenti, in particolare riguardo alla validità degli atti di vincolo adottati ai sensi della L. 1089/1939, che restano efficaci anche dopo l'abrogazione di quest'ultima.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Vincolo apposto ai sensi della L. 1089/1939
Caso 2: Caso 2 — Procedimento avviato sotto il D.Lgs. 490/1999
Domande frequenti
Quali norme principali sono state abrogate dal Codice dei beni culturali?
Tra le principali: l'articolo 40 della L. 1089/1939, l'intero D.Lgs. 490/1999 (precedente testo unico), parti del D.P.R. 1409/1963 sugli archivi, il D.P.R. 283/2000 e alcune disposizioni del codice privacy del 2003.
I procedimenti avviati prima del 1° maggio 2004 sono disciplinati dal nuovo codice?
No. Per il principio tempus regit actum continuano a essere disciplinati dalle norme abrogate fino alla loro conclusione, salvo applicazione della legge più favorevole in materia penale (articolo 2 c.p.).
I vincoli adottati ai sensi della legge 1089/1939 sono ancora efficaci?
Sì. L'abrogazione della legge 1089/1939 non travolge gli atti di vincolo adottati nella sua vigenza, che mantengono piena efficacia salvo nuovo provvedimento di revisione o decadenza per cause specifiche.
Vedi anche