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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Esclude il controllo preventivo della Corte dei conti per alcuni provvedimenti di tutela.
  • Stabilisce l'invarianza finanziaria per gli articoli 5, 44 e 182.
  • La partecipazione alle commissioni del codice non comporta compensi né nuovi oneri.
  • Vincola le successive leggi a modificare espressamente le disposizioni del codice.
  • Fissa al 1° maggio 2004 l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 183 D.Lgs. 42/2004 — Disposizioni finali

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .

2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

))

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4 e dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 . In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

Commento

Esclusione del controllo preventivo

Il comma 1 sottrae al controllo preventivo della Corte dei conti (articolo 3, comma 1, legge 20/1994) i provvedimenti di tutela degli articoli 13 (dichiarazione di interesse culturale), 45 (tutela indiretta), 141 (dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico), 143, comma 10 (piano paesaggistico), e 156, comma 3 (autorizzazione paesaggistica semplificata). L'esclusione risponde alla natura tecnica e tempestiva di tali provvedimenti, mal compatibile con i tempi del controllo preventivo.

Invarianza finanziaria

Il comma 2 chiarisce che dall'attuazione degli articoli 5 (Ministero), 44 (depositi temporanei) e 182, commi 1, 1-quater e 2 (restauratori), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È clausola standard nei codici di settore: garantisce che le riforme organizzative non aumentino la spesa pubblica complessiva e impone alle amministrazioni di operare con le risorse esistenti. La giurisprudenza amministrativa è severa nel verificare l'effettiva osservanza della clausola, censurando atti applicativi che si discostino dal vincolo.

Gratuità delle commissioni

Il comma 3 stabilisce che la partecipazione alle commissioni previste dal codice avviene nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, senza compenso e senza nuovi oneri. La gratuità riguarda commissioni tecniche, comitati consultivi, commissioni esaminatrici. La giurisprudenza ha chiarito che la regola non si applica ai membri esterni di nomina ministeriale, ai quali può essere corrisposto un gettone di presenza nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Limiti di spesa per facoltà ministeriali

Il comma 4 limita gli oneri derivanti dall'esercizio delle facoltà ministeriali degli articoli 34 (interventi conservativi), 35 (interventi conservativi su beni di soggetti pubblici diversi dallo Stato), 37 (interventi conservativi su beni privati) agli stanziamenti di bilancio dei relativi capitoli di spesa. Si tratta di un vincolo di capienza che incide sulla discrezionalità amministrativa: in assenza di copertura le facoltà non possono essere esercitate.

Garanzie statali e trasparenza parlamentare

Il comma 5 disciplina la trasparenza delle garanzie statali prestate ai sensi degli articoli 44, comma 4 (depositi) e 48, comma 5 (mostre): sono elencate in allegato allo stato di previsione del MEF. In caso di escussione, il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. La norma assicura il controllo parlamentare sui rischi finanziari connessi alla circolazione dei beni culturali, frequenti in occasione di mostre internazionali.

Clausola di rigidità del codice ed entrata in vigore

Il comma 6 introduce una clausola di rigidità: le leggi successive possono derogare ai principi del codice solo mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. È clausola di garanzia della sistematicità della disciplina, simile a quella prevista da altri codici di settore (per esempio il codice del consumo). Il comma 7 fissa l'entrata in vigore al 1° maggio 2004. Tale data segna il passaggio dal regime del D.Lgs. 490/1999 al nuovo codice, con conseguenze sulla disciplina applicabile ai procedimenti in corso (articolo 184).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Dichiarazione di interesse culturale esecutiva

Caso 2: Caso 2 — Mostra internazionale con garanzia statale

Domande frequenti

Quali provvedimenti sono esclusi dal controllo preventivo della Corte dei conti?

Le dichiarazioni di interesse culturale (articolo 13), le prescrizioni di tutela indiretta (articolo 45), le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico (articolo 141), i piani paesaggistici (articolo 143, comma 10) e le autorizzazioni semplificate (articolo 156, comma 3).

I membri delle commissioni del codice percepiscono compensi?

No, in linea di principio. La partecipazione avviene nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate. Ai membri esterni può essere corrisposto un gettone di presenza nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Quando è entrato in vigore il Codice dei beni culturali?

Il 1° maggio 2004, ai sensi del comma 7 dell'articolo 183. Da tale data sono abrogate le disposizioni precedenti elencate nell'articolo 184, con applicazione del nuovo regime ai procedimenti successivi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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