Testo dell'articoloVigente
Art. 16-ter D.Lgs. 502/1992 – Commissione nazionale per la formazione continua
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell’area della riabilitazione di cui all’ art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell’area tecnico-sanitaria di cui all’art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell’area della prevenzione di cui all’art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione, in conformità agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla durata della sperimentazione, individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali. La Commissione definisce altresì i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività form- ative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.
In sintesi
L'articolo 16-ter del D.Lgs. 502/1992 istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua, organo collegiale a composizione ampia che riunisce rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'università, delle regioni, degli ordini e dei collegi professionali delle principali professioni sanitarie. La Commissione è presieduta dal Ministro della salute, si rinnova ogni cinque anni e definisce con programmazione pluriennale gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi minimi nel triennio, gli indirizzi per i programmi regionali e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che erogano formazione. Le regioni programmano e organizzano i programmi regionali di formazione, concorrono alla definizione degli obiettivi nazionali e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale.Indice dei contenuti
La Commissione nazionale: composizione e nomina
L'articolo 16-ter istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua come organo di governance del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) a livello nazionale. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999 - il decreto legislativo che ha introdotto l'articolo 16-ter nel corpo del D.Lgs. 502/1992 - e si rinnova ogni cinque anni. La presidenza spetta al Ministro della salute, mentre la vice-presidenza quadripartita coinvolge il Ministero dell'università, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Questa struttura al vertice riflette la natura trasversale del sistema ECM, che incrocia competenze statali, regionali e ordinistiche.
La composizione plenaria: la rappresentanza delle professioni sanitarie
Il comma 1 elenca con dettaglio la composizione dei venticinque membri della Commissione, che comprende rappresentanti di: Ministero della salute, Ministero dell'università, Ministero per la funzione pubblica, Ministero per le pari opportunità, Ministero per gli affari regionali, Conferenza Stato-Regioni, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Federazione degli ordini dei farmacisti, Federazione degli ordini dei medici veterinari, Federazione dei collegi infermieri, Federazione dei collegi delle ostetriche, associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione, dell'area tecnico-sanitaria e dell'area della prevenzione ai sensi della legge 251/2000, Federazione degli ordini dei biologi, Federazione degli ordini degli psicologi e Federazione degli ordini dei chimici. La composizione riflette la volontà di coinvolgere nella governance della formazione tutte le professioni sanitarie regolamentate, superando una visione medico-centrica del sistema.
Le funzioni della Commissione: obiettivi formativi e crediti ECM
Il comma 2 assegna alla Commissione un nucleo essenziale di funzioni: definire con programmazione pluriennale gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici; definire il numero complessivo di crediti formativi che ciascun professionista deve maturare in un dato arco temporale; fissare gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi regionali; stabilire i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La definizione degli obiettivi formativi nazionali non è un atto unilaterale della Commissione: il comma 2 prevede che avvenga sentita la Conferenza Stato-Regioni e gli ordini e collegi professionali interessati, in un meccanismo di consultazione che assicura il raccordo con le competenze regionali e ordinistiche.
I crediti per la sperimentazione clinica dei medicinali
Il comma 2 prevede una funzione specifica in materia di sperimentazione clinica dei medicinali: la Commissione individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione, in conformità agli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni sulla durata della sperimentazione. Questa previsione risponde all'esigenza di valorizzare l'impegno formativo implicito nella partecipazione a sperimentazioni cliniche, che richiede aggiornamento continuo sui protocolli, sulla metodologia della ricerca e sulle norme etiche e regolatorie applicabili.
L'accreditamento dei provider formativi
Tra le funzioni della Commissione rientra la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative, nonché la verifica della sussistenza di tali requisiti. Si tratta di una funzione di regolazione del mercato della formazione sanitaria: solo i provider accreditati dalla Commissione possono erogare attività formative che rilevano ai fini del sistema ECM. I requisiti di accreditamento tipicamente riguardano l'indipendenza da conflitti di interesse con l'industria farmaceutica o con produttori di dispositivi medici, la qualità dei docenti, la struttura didattica dei programmi e il sistema di verifica dell'apprendimento. La Commissione può anche revocare l'accreditamento in caso di accertata violazione dei requisiti.
Il ruolo delle regioni nella formazione continua
Il comma 3 disciplina il ruolo delle regioni nel sistema della formazione continua, che è complementare e non subordinato rispetto a quello della Commissione nazionale. Le regioni programmano e organizzano i programmi regionali di formazione, concorrono alla definizione degli obiettivi nazionali attraverso la Conferenza Stato-Regioni, elaborano obiettivi formativi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri fissati dalla Commissione nazionale. Le regioni devono inoltre predisporre una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale per garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali.
La consultazione delle categorie professionali
Il decreto ministeriale istitutivo della Commissione deve disciplinare anche le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione. Questa previsione amplia la partecipazione al sistema di governance della formazione continua oltre i soggetti già rappresentati in Commissione: le categorie professionali che non hanno un rappresentante diretto nell'organo possono essere consultate per le materie di loro specifico interesse. La consultazione, pur non avendo carattere vincolante, costituisce un presidio procedurale che arricchisce il processo decisionale e assicura il radicamento delle scelte formative nelle esigenze concrete delle professioni sanitarie.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Chi presiede la Commissione nazionale per la formazione continua?
Il Ministro della salute, con quattro vicepresidenti rispettivamente nominati dal Ministero della salute, dal Ministero dell'università, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dalla Federazione degli ordini dei medici.
Quanto dura in carica la Commissione nazionale?
Cinque anni, al termine dei quali viene rinnovata con lo stesso procedimento del decreto ministeriale istitutivo.
Le regioni possono accreditare autonomamente i provider formativi regionali?
Sì. Le regioni accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale, ma devono rispettare i criteri fissati dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
La partecipazione a sperimentazioni cliniche dà diritto a crediti ECM?
Sì. La Commissione individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali, in conformità agli accordi Stato-Regioni sulla durata della sperimentazione.
Quale relazione intercorre tra gli obiettivi formativi nazionali e i programmi regionali?
Le regioni devono sviluppare i propri programmi di formazione in linea con gli obiettivi nazionali definiti dalla Commissione, ma possono anche elaborare obiettivi formativi di specifico interesse regionale.