Testo dell'articoloVigente
Art. 15-septies D.Lgs. 502/1992 – Contratti a tempo determinato
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. I direttori generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, per l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico.
3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l’obbligo per l’azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. 5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all’espletamento dell’attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all’attivazione delle strutture e degli spazi per l’attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all’effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell’azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.
In sintesi
L'articolo 15-septies del D.Lgs. 502/1992 disciplina la stipula di contratti a tempo determinato da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie. Il comma 1 consente di conferire incarichi strategici a laureati di particolare qualificazione professionale - con almeno cinque anni di esperienza in funzioni apicali o con alta specializzazione scientifica - entro il limite del 2% della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del 2% degli altri ruoli dirigenziali, con contratti di durata tra due e cinque anni, rinnovabili. Il comma 2 prevede contratti aggiuntivi fino al 5% per la dirigenza sanitaria non medica e per le altre aree dirigenziali, riservati a esperti di provata competenza. I dipendenti di pubbliche amministrazioni assunti con questi contratti sono collocati in aspettativa senza assegni. Il comma 5-bis disciplina le assunzioni a tempo determinato per il personale di supporto all'attività libero-professionale.Indice dei contenuti
La ratio dei contratti a tempo determinato per la dirigenza strategica
L'articolo 15-septies del D.Lgs. 502/1992 introduce una deroga rilevante al principio del concorso pubblico come unica via di accesso alla dirigenza sanitaria. Il legislatore ha riconosciuto che alcune funzioni di particolare rilevanza strategica nelle aziende sanitarie richiedono professionalità non sempre reperibili attraverso i normali canali del reclutamento pubblico. La risposta normativa è la creazione di un canale speciale di assunzione: contratti a tempo determinato, con rapporto esclusivo, destinati a soggetti di qualificazione eccezionale che non godano già di un trattamento pensionistico.
La norma si inscrive nella più ampia tendenza del diritto pubblico a valorizzare le competenze manageriali nella gestione delle strutture sanitarie, in coerenza con il processo di aziendalizzazione del SSN avviato dal D.Lgs. 502/1992 stesso. La limitazione quantitativa - 2% della dotazione organica - garantisce che questa forma di reclutamento rimanga eccezionale e non diventi un canale alternativo ordinario di assunzione della dirigenza sanitaria.
I requisiti soggettivi per i contratti di tipo «strategico» (comma 1)
Il comma 1 definisce con precisione i requisiti che i candidati ai contratti di tipo strategico devono possedere. Sono ammissibili: i laureati che abbiano svolto attività in organismi o enti pubblici o privati o aziende con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali; oppure coloro che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. In entrambi i casi è richiesta l'assenza del trattamento di quiescenza: la norma esclude espressamente i pensionati, poiché l'istituto è pensato per attrarre professionalità ancora attive nel mercato del lavoro.
La formula «di particolare e comprovata qualificazione professionale» introduce un requisito di merito che deve essere verificato dal direttore generale nella procedura di selezione. La norma non indica le modalità specifiche di questa verifica, rimettendola alla discrezionalità organizzativa del vertice aziendale nel rispetto delle direttive regionali.
I contratti aggiuntivi per la dirigenza non medica e le altre aree (comma 2)
Il comma 2 prevede una seconda tipologia di contratti a tempo determinato, quantitativamente più ampia (fino al 5% della dotazione organica), riservata alla dirigenza sanitaria non medica e alle aree della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa. I destinatari sono «esperti di provata competenza» non pensionati, in possesso della laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. Questa categoria è pensata per esigenze operative più contingenti rispetto agli incarichi strategici del comma 1, e per tipologie di incarico dirigenziale relative a profili diversi da quello medico.
Sia per il comma 1 sia per il comma 2, quando le percentuali del 2% e del 5% determinano valori non interi, si applica il valore arrotondato per difetto: una cautela aritmetica che evita espansioni anche marginali oltre i limiti di legge.
Il trattamento economico, l'aspettativa per i dipendenti pubblici e il vincolo di organico
Il comma 3 stabilisce che il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri della contrattazione collettiva della dirigenza del SSN: non è quindi rimesso alla negoziazione individuale, ma segue parametri predefiniti che ne garantiscono la compatibilità con il sistema retributivo pubblico. Il comma 4 tutela i dipendenti di pubbliche amministrazioni che accedono a questi contratti: sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata del contratto.
Il comma 5 introduce un vincolo di neutralità finanziaria: gli incarichi di cui all'articolo 15-septies, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico per i corrispondenti oneri finanziari. Si tratta di un meccanismo di compensazione che evita aumenti netti di spesa per il personale, in coerenza con il principio dell'invarianza della spesa che attraversa l'intera disciplina della dirigenza sanitaria.
Il divieto di conferire strutture complesse con contratti ex art. 15-septies
Il comma 7-quinquies dell'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992 stabilisce espressamente che per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies. Il legislatore ha voluto così evitare che il canale speciale di reclutamento - pensato per funzioni strategiche eccezionali - si trasformi in uno strumento per aggirare la procedura selettiva pubblica prevista dal comma 7-bis dell'articolo 15 per gli incarichi di struttura complessa. Tale procedura garantisce trasparenza, comparazione dei curricula e pubblicazione dei risultati; il ricorso ai contratti a tempo determinato la eliderebbe, con evidenti rischi per la meritocrazia e la par condicio dei concorrenti. Il dirigente assunto ex articolo 15-septies può svolgere funzioni di rilevanza strategica, ma non può essere formalmente investito della direzione di una struttura complessa, con le connesse responsabilità gestionali e il corrispondente trattamento economico specifico.
Il comma 5-bis: contratti per il supporto all'attività libero-professionale
Il comma 5-bis disciplina una fattispecie peculiare: le assunzioni a tempo determinato di personale di supporto per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Il principio di base è che per queste esigenze deve essere utilizzato il personale dipendente del SSN. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture per l'attività libero-professionale, le aziende possono acquisire personale non dirigente del ruolo sanitario e personale amministrativo tramite contratti privati a tempo determinato, anche con cooperative di servizi.
Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero-professionale è consentita anche l'assunzione di personale medico con contratti privati a tempo determinato o a rapporto professionale, con obbligo di esclusività salvo espressa deroga dell'azienda (nel limite dei sei mesi e senza possibilità di rinnovo con la stessa azienda). Gli oneri sono a totale carico della contabilità separata della gestione libero-professionale, e la validità dei contratti è subordinata all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della stipulazione, con riscontri trimestrali da parte del direttore generale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un'azienda sanitaria può assumere direttamente un dirigente esterno senza concorso?
Sì, ma solo nei limiti previsti dall'articolo 15-septies: entro il 2% della dotazione organica dirigenziale per incarichi strategici (comma 1) e fino al 5% per la dirigenza non medica (comma 2), con contratti a tempo determinato di durata tra due e cinque anni.
Quali requisiti deve avere un candidato ai contratti di cui al comma 1 dell'articolo 15-septies?
Deve essere un laureato con almeno cinque anni di esperienza in funzioni dirigenziali apicali pubbliche o private, oppure con alta specializzazione desumibile da formazione universitaria, pubblicazioni o esperienze concrete; in entrambi i casi non deve godere di un trattamento pensionistico.
Il dipendente pubblico che accetta un contratto ai sensi dell'articolo 15-septies perde l'anzianità nel proprio ente?
No. Il comma 4 prevede che i dipendenti di pubbliche amministrazioni siano collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
L'assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15-septies comporta maggiori oneri per l'azienda?
No, in quanto il comma 5 obbliga l'azienda a rendere contestualmente indisponibile un numero di posti di organico corrispondente agli oneri finanziari degli incarichi conferiti.
Possono essere conferiti incarichi di struttura complessa con i contratti dell'articolo 15-septies?
No. L'articolo 15, comma 7-quinquies, stabilisce espressamente che per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies.