Indice
In sintesi
- L'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile» nell'ambito del Libro II Parte V del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
- La norma fa parte del regime derogatorio e acceleratorio applicabile agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- La disciplina semplifica fasi procedurali e termini, fermo restando il rispetto dei principi UE di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
- L'efficacia delle disposizioni è temporalmente delimitata al completamento degli interventi PNRR.
- Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Collocazione sistematica nell'art. 140 del Codice del 2023
L'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte V dedicato a «Collaudo e relazione unica» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
Il regime acceleratorio PNRR
Le disposizioni in materia di PNRR delineano un regime acceleratorio e derogatorio, finalizzato al rispetto degli obiettivi e dei target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza concordati in sede europea. Le deroghe riguardano termini, modalità di affidamento, semplificazione di pareri e autorizzazioni. Il regime resta tuttavia ancorato al rispetto dei principi UE in materia di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, secondo l'orientamento espresso anche dalla Corte di giustizia (cause C-376/08, C-275/15). L'efficacia delle disposizioni speciali è temporalmente delimitata al completamento degli interventi PNRR (oggi prorogata in più punti dalla legislazione successiva).
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 140 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Massime giurisprudenziali
Cass. SS.UU., sent. n. 18/2018
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Caso 1: Caio e il regime acceleratorio PNRR
Caio, amministrazione regionale, deve affidare un intervento finanziato dal PNRR. Applica il regime acceleratorio (termini ridotti, pareri sostituiti da conferenze di servizi simultanee) per il rispetto dei target M2C4 del Piano. Documenta in determinazione a contrarre l'utilizzo della deroga e i relativi presupposti.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 140 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 140 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
Il regime PNRR deroga al Codice ordinario?
Sì, su singoli punti (termini, procedure, semplificazione di pareri). La deroga è funzionale al rispetto degli obiettivi e dei target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il regime PNRR è temporaneo?
Sì, ha efficacia limitata al periodo di attuazione del PNRR. Le successive prorogazioni legislative hanno esteso la portata temporale di alcune disposizioni.
Vedi anche