Indice
In sintesi
- L'art. 144 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «definizioni nei settori della difesa e sicurezza» nell'ambito del Libro II Parte VI del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
- La disposizione contiene definizioni tecniche con valenza lessicale: i termini ivi indicati assumono il significato che gli viene attribuito ai fini dell'intero Codice o della parte di riferimento.
- Le definizioni si interpretano in conformità alla direttiva europea recepita e ai considerando che ne illustrano la ratio.
- Particolare attenzione va prestata alle definizioni mutuate da regolamenti UE, che mantengono la portata sovranazionale.
- Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Collocazione sistematica nell'art. 144 del Codice del 2023
L'art. 144 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte VI dedicato a «Difesa e sicurezza» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «definizioni nei settori della difesa e sicurezza», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
Funzione lessicale delle definizioni
Le definizioni hanno funzione lessicale: assegnano ai termini un significato tecnico ai fini dell'intero Codice o della parte di riferimento. Il principio di tassatività delle definizioni, in particolare di quelle mutuate dal diritto eurounitario, impone all'interprete di non discostarsi dal contenuto del lemma quale fissato dal legislatore. La giurisprudenza, tanto della Corte di giustizia quanto del Consiglio di Stato, valorizza inoltre il considerando della direttiva pertinente come fonte autentica della ratio della definizione.
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 144 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 110/2017
Perché è importante: Concessioni e concorrenza
Prassi e linee guida
Linee guida · Concessioni e PPP
ANAC
Indicazioni ANAC sulle procedure di affidamento e gestione delle concessioni di lavori e servizi.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itCasi pratici
Caso 1: Tizio operatore e Caio stazione appaltante
Tizio, operatore economico, partecipa a una procedura indetta da Caio, stazione appaltante. L'applicazione dell'art. 144 del D.Lgs. 36/2023 assicura il corretto svolgimento del segmento di procedimento in esame, garantendo a Tizio l'accesso al mercato e a Caio il perseguimento del risultato di interesse pubblico.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 144 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 144 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
Qual è il rapporto tra l'art. 144 e il vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016)?
Il nuovo Codice abroga il precedente per le procedure avviate dal 1° luglio 2023 (art. 226). Restano applicabili gli atti adottati prima di tale data; le interpretazioni consolidate sotto il vecchio Codice possono continuare a valere ove compatibili.
L'articolo va letto da solo o nel contesto del Libro di riferimento?
Sempre nel contesto: il Codice del 2023 ha una struttura organica e i singoli articoli vanno interpretati in coerenza con i principi generali (artt. 1-12) e con le disposizioni del Libro in cui sono inseriti.
Vedi anche