Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)

In vigore dal 01/08/2000

1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. ((

5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. ))

6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. (23)

7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (23)

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma

6. (23)

9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e

2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma

3. (23)

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e, successive modificazioni, e dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . (23)

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. (23)

12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. (23)

In sintesi

L'articolo 10 bis, introdotto nello Statuto dal D.Lgs. 128/2015, codifica la nozione unitaria di abuso del diritto o elusione fiscale in attuazione della raccomandazione UE 2012/772 e degli orientamenti BEPS. Configurano abuso una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Le operazioni abusive non sono opponibili al fisco, che disconosce i vantaggi e applica il tributo sulla base delle norme eluse, scomputando quanto già versato. Gli indici di mancanza di sostanza economica sono la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'uso degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. I vantaggi indebiti sono quelli realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento. Sono escluse dall'abuso le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, organizzative o gestionali. È fatta salva la libertà di scegliere tra regimi opzionali e operazioni a diverso carico fiscale. Il procedimento accertativo è scandito da richiesta di chiarimenti, motivazione rafforzata, sanzioni amministrative ma non penali.

L'articolo 10 bis ha unificato la disciplina dell'elusione fiscale, in precedenza frammentata tra l'articolo 37 bis DPR 600/1973 (per le sole imposte sui redditi e a tassative ipotesi) e una clausola antiabuso di matrice giurisprudenziale ricavata dall'articolo 53 Costituzione. La nozione è oggettiva e si articola in tre requisiti cumulativi: assenza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito, finalità essenziale del vantaggio. La mancanza anche di uno solo dei requisiti esclude la qualificazione abusiva. La clausola di salvezza del comma 3 (valide ragioni extrafiscali non marginali) e quella del comma 4 (libertà di scelta tra regimi opzionali) costituiscono limiti positivi: il contribuente può legittimamente preferire la soluzione fiscalmente meno onerosa, purché economicamente sensata.

Il procedimento accertativo dell'abuso è blindato da garanzie procedimentali rafforzate. La richiesta di chiarimenti, da fornire entro sessanta giorni, è prevista a pena di nullità (oggi annullabilità, dopo il D.Lgs. 219/2023) e deve indicare i motivi per cui si configura l'abuso. Il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo è automaticamente prorogato per garantire i sessanta giorni di interlocuzione. L'atto impositivo deve essere specificamente motivato sulla condotta abusiva e tenere conto dei chiarimenti del contribuente, in coordinamento con l'articolo 6 bis dello Statuto sul contraddittorio.

Una conseguenza sistemica rilevante è la non punibilità penale dell'abuso del diritto: l'articolo 10 bis, comma 13, esclude espressamente l'applicabilità delle norme che reprimono i reati tributari ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative. La distinzione tra elusione (non punibile) ed evasione (punibile) passa attraverso l'esistenza o meno di un comportamento fraudolento (false fatturazioni, occultamento, simulazione). Il contribuente può inoltre attivare l'interpello antiabuso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) per ottenere risposta preventiva qualificata dall'Agenzia delle Entrate, riducendo l'incertezza sulle operazioni straordinarie.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

Circolare di commento organico alla riforma degli interpelli. Per l'art. 10-bis chiarisce che l'interpello antiabuso (lett. c dell'art. 11) è lo strumento attraverso cui il contribuente può ottenere, prima dell'operazione, un parere preventivo sull'eventuale natura abusiva delle scelte poste in essere. Definisce ambito, requisiti di ammissibilità, contenuti minimi dell'istanza, rapporti con la clausola generale antiabuso, individuazione del «vantaggio fiscale indebito», assenza di «sostanza economica» e ruolo delle «valide ragioni extrafiscali non marginali» come esimente.

Circolare

L'Agenzia chiarisce che le operazioni di merger leveraged buy-out non sono di per sé abusive ex art. 10-bis: la fusione rappresenta la conclusione fisiologica dell'acquisizione finanziata con debito e risponde a finalità extrafiscali tipiche, spesso imposte dai finanziatori terzi. Gli uffici devono riconsiderare e abbandonare le contestazioni di abuso del diritto su MLBO «puri», salvo specifiche anomalie del singolo caso. Documento centrale per la prassi applicativa dell'art. 10-bis nel comparto delle operazioni straordinarie.

Risposta

Risposta a interpello antiabuso che applica i tre requisiti costitutivi indicati dall'art. 10-bis: realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica dell'operazione, finalità essenziale di ottenere il vantaggio. La risposta ribadisce che l'operazione non può essere qualificata come abusiva se è giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, finalizzate a un miglioramento strutturale dell'impresa.

Risposta

Risposta che affronta l'asse classico della casistica antiabuso: scissione totale asimmetrica non proporzionale finalizzata a separare cespiti e quote tra soci. L'Agenzia ricostruisce gli indici di abusività e quelli di sostanza economica, valorizzando il fatto che la scissione costituisca step prodromico a una successiva cessione di partecipazioni neutralizzata fiscalmente. Documento utile a leggere l'art. 10-bis nelle operazioni straordinarie e a distinguere la riorganizzazione lecita dal salto di imposta.

Risposta

Risposta che esamina una sequenza di conferimento di partecipazione in newco seguito da scissione asimmetrica non proporzionale della società conferente. L'Agenzia espone la metodologia di lettura ex art. 10-bis: individuazione del vantaggio fiscale, test di sostanza economica e accertamento della prevalente finalità fiscale rispetto alle ragioni extrafiscali. Costituisce esempio applicativo della linea interpretativa sviluppata dopo le circolari 6/E e 9/E del 2016.

Casi pratici

Caso 1: Conferimento e cessione di partecipazioni: valutazione dell'abuso del diritto

Caso 2: Interpello antiabuso prima di un'operazione straordinaria

Domande frequenti

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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