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La Regione Abruzzo aveva impugnato l’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003 che introduceva un obbligo generalizzato di dismissione delle aree demaniali e patrimoniali dello Stato verso i privati occupatori. La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per difetto di legittimazione della Regione: la norma non incide su competenze regionali.
Di cosa si tratta
L’art. 5-bis del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, introdotto dalla legge di conversione n. 212/2003, prevedeva l’alienazione diretta da parte dell’Agenzia del Demanio di aree appartenenti al patrimonio o demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento di opere private, divenute pertinenze, o interne a strumenti urbanistici. La Regione Abruzzo contestava la norma sostenendo che invadesse le competenze regionali in materia di governo del territorio, di protezione civile e di demanio idrico.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003 in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando l’invasione delle competenze regionali sul governo del territorio e sulla protezione civile, nonché la violazione del riparto delle funzioni amministrative.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La norma impugnata riguarda esclusivamente beni del patrimonio e del demanio dello Stato, la cui gestione e dismissione appartiene alla competenza statale. Le competenze regionali invocate dalla Regione non risultano incise dalla disposizione, che non attribuisce alle Regioni né ai Comuni alcuna funzione né li priva di prerogative. Difetta pertanto la legittimazione della Regione a contestare la norma.
Il principio
Una Regione può impugnare in via principale una norma statale solo quando questa incide effettivamente sulle sue competenze legislative o amministrative. Quando la norma statale riguarda esclusivamente beni e funzioni proprie dello Stato senza toccare l’autonomia regionale, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione è inammissibile per difetto di interesse e legittimazione.
Domande e risposte
Perché la Regione Abruzzo contestava una norma sulle alienazioni del demanio statale?
La Regione sosteneva che la dismissione delle aree demaniali statali potesse incidere sulle materie del governo del territorio e della protezione civile, di competenza concorrente, e sul demanio idrico, che secondo la Regione avrebbe natura regionale. Riteneva quindi di avere legittimazione a contestare la norma in quanto lesiva delle sue prerogative costituzionali.
Cosa significa “manifesta inammissibilità” in un giudizio in via principale?
Nel giudizio in via principale le questioni sono proposte dalle Regioni (o dallo Stato) per contestare norme ritenute invasive delle rispettive competenze. L’inammissibilità si dichiara quando manca uno dei presupposti processuali del ricorso: nella specie, la norma impugnata non invade le competenze della Regione ricorrente, che quindi non ha un interesse qualificato a contestarla.
Le dismissioni del demanio statale possono incidere sull’urbanistica regionale?
Teoricamente sì, poiché il cambio di proprietà di aree pubbliche può avere ricadute urbanistiche. Tuttavia la Corte ha ritenuto che nel caso di specie il collegamento fosse troppo indiretto: la norma si limitava a disciplinare le modalità di alienazione di beni statali senza interferire con la disciplina urbanistica di competenza regionale o con le funzioni pianificatorie dei Comuni.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — Principio di parità ordinamentale: invocato contro la disposizione statale
- Art. 117 della Costituzione — Riparto competenze legislative, in particolare governo del territorio
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali
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